Language of document : ECLI:EU:T:2011:395





Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 luglio 2011 – Fapricela / Commissione

(causa T‑398/10 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 15‑17)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑24)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova – Rifiuto delle banche di fornire una tale garanzia bancaria – Ammissibilità come prova dell’obiettiva impossibilità di ottenere tale strumento finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da elementi di prova documentali dettagliati e certificati (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 26‑28)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 31‑32, 34‑35)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 43)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), in particolare nella misura in cui si impone l’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta ai sensi dell’art. 2 di detta decisione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.