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Ricorso presentato il 10 agosto 2023 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-519/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo proceduto alla ricostruzione di carriera degli ex lettori per garantire il trattamento economico loro dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 45 TFUE

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia fatto corretta applicazione dell’articolo 45 TFUE relativamente alla ricostruzione di carriera del personale universitario, assunto in precedenza da numerose università statali italiane con la qualifica di «lettori».

La Commissione ricorda che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla situazione degli ex lettori, all’epoca assunti presso sei università statali italiane. Nella sentenza resa nella causa C-212/99 1 , la Corte ha affermato che il principio della parità di trattamento, di cui l’articolo 45 TFUE è espressione, vieta non soltanto le discriminazioni palesi, fondate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, di fatto, conduca allo stesso risultato 2 , e che il contesto giuridico in vigore allora in Italia permetteva che sei università italiane ponessero in essere prassi amministrative e contrattuali discriminatorie non riconoscendo una ricostruzione di carriera per ex lettori che assicurasse gli stessi diritti quesiti riconosciuti ai lavoratori nazionali (comprensivo di aumenti salariali, anzianità e versamento dei contributi previdenziali fin dalla data della prima assunzione) 3 .

Nella sentenza resa nella causa C-119/04 1 , la Corte ha esaminato l’evoluzione del quadro normativo italiano sfociata nel decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 – Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti 2 . La Corte ha concluso che tale quadro normativo, non scorretto, permetteva alle università interessate di procedere alla ricostruzione della carriera degli ex lettori 3 .

Malgrado il suddetto decreto-legge e nonostante gli stanziamenti annui di più di 8 milioni di euro dal 2017 da destinare alle università che impieghino o abbiano impiegato ex lettori (fondi dapprima subordinati alla stipula di contratti integrativi, ma attualmente, svincolati da tale necessità), numerosi ex lettori non avrebbero ancora ottenuto una appropriata ricostruzione di carriera. Pertanto, per questi ex lettori persiste, ad avviso della Commissione, una situazione di discriminazione vietata dall’articolo 45 TFUE.

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1     Sentenza del 26 giugno 2001, Commissione/Italia, C-212/99, EU:C:2001:357.

1     Sentenza del 26 giugno 2001, Commissione /Italia, C-212/99, EU:C:2001:357, punto 24.

1     Sentenza del 26 giugno 2001, Commissione/Italia, C-212/99, EU:C:2001:357, punti 30 e seguenti.

1     Sentenza del 18 luglio 2006, Commissione/Italia, C-119/04, EU:C:2006:489.

1     GURI n. 11 del 15 gennaio 2004. Il decreto-legge 2/2004 è stato convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2004 n. 36 (GURI n. 60 del 12 marzo 2004).

1     Sentenza del 18 luglio 2006, Commissione/Italia, C-119/04, EU:C:2006:489, punti 38 e 39.