Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 26 luglio 2023 – A e a. / Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.
(Causa C-483/23, T Trust)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrenti: A, B, C, D, T
Resistenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Sicurezza Finanziaria, Agenzia del Demanio
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 2, [paragrafo] 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 1 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’allegato I del regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto cui il bene o le risorse appartengono;
[i]n caso di risposta negativa[: s]e l’articolo 2, [paragrafo] 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’allegato I del regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto associato alla persona cui il bene o le risorse appartengono;
[i]n caso di risposta negativa[: s]e l’articolo 2, [paragrafo]1, del regolamento (UE) n. 269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’allegato I del regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto che controlla il bene o le risorse.
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1 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).