Language of document : ECLI:EU:C:2009:762

PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentata il 9 dicembre 2009 1(1)

Causa C‑403/09 PPU

Jasna Detiček

contro

Maurizio Sgueglia

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia)]

«Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento illecito del minore – Art. 20 del regolamento n. 2201/2003 – Possibilità per il giudice dello Stato membro richiesto di adottare un provvedimento provvisorio»





1.        Con il presente procedimento pregiudiziale, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2).

2.        Tale disposizione stabilisce che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro può, in queste materie e in casi d’urgenza, adottare provvedimenti provvisori o cautelari relativamente alle persone presenti nel territorio di quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del regolamento n. 2201/2003, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

3.        La causa in esame presenta il seguente contesto di fatto. I coniugi Jasna Detiček, cittadina slovena, e Maurizio Sgueglia, cittadino italiano, hanno vissuto in Italia ed hanno una figlia. Nel 2007 essi hanno avviato una procedura di divorzio in Italia e il giudice italiano, competente nel merito, ha deciso di attribuire l’affidamento provvisorio della minore al padre. Il giorno stesso in cui il giudice italiano emetteva il provvedimento provvisorio, la madre si trasferiva e si installava in Slovenia con la bambina. In seguito ella avrebbe chiesto ed ottenuto dal giudice sloveno un provvedimento provvisorio con cui le veniva affidata la custodia della figlia.

4.        Si tratta di stabilire se il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova il minore potesse, nelle condizioni sopra illustrate, adottare un simile provvedimento provvisorio sul fondamento dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003.

5.        Il 27 ottobre 2009, la Corte ha deciso che la presente causa venisse trattata secondo la procedura d’urgenza, conformemente agli artt. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 104 ter del regolamento di procedura. Nell’ambito di tale procedimento, la sig.ra Detiček, ricorrente nella causa principale, il sig. Sgueglia, convenuto nella causa principale, il governo sloveno e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte, in quanto uniche parti a ciò autorizzate. Inoltre, il 7 dicembre 2009 si è svolta un’udienza.

6.        Nel presente parere proporrò alla Corte di dichiarare che, nel caso in cui un giudice di uno Stato membro, competente nel merito, abbia adottato un provvedimento con cui dispone l’affidamento provvisorio di un minore ad uno dei suoi genitori, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non consente ad un giudice di un altro Stato membro di adottare, successivamente alla decisione del primo Stato membro, una decisione con cui dispone l’affidamento del minore all’altro genitore.

7.        Dimostrerò altresì come, a mio avviso, i testi applicabili e il referente comune che li ispira, cioè l’interesse del minore, rendano possibile e necessaria una collaborazione tra i giudici del medesimo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

I –    Contesto normativo

A –    La Convenzione dell’Aia del 1980

8.        La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è stata stipulata all’Aia il 25 ottobre 1980 (3) nell’ambito dell’organizzazione mondiale per la cooperazione transfrontaliera in materia civile e commerciale.

9.        Tale convenzione stabilisce le regole procedurali applicabili in caso di sottrazione di minore al fine di garantirne il ritorno immediato nello Stato in cui ha la residenza abituale e di assicurare la tutela del diritto di visita (4).

10.      L’art. 12 della Convenzione dell’Aia del 1980 recita:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.

(…)».

11.      L’art. 13 di tale convenzione stabilisce quanto segue:

«(…) l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato [membro in cui il minore è stato trasferito] non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)      che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)      che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

(…)».

B –    Diritto comunitario

12.      Il regolamento n. 2201/2003, che sostituisce il regolamento n. 1347/2000, ha lo scopo di uniformare, all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le regole di competenza giurisdizionale internazionale in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio e in materia di responsabilità genitoriale.

13.      Mentre il regolamento n. 1347/2000 limitava il contenzioso relativo alla responsabilità genitoriale a quello insorgente nel contesto della procedura di scioglimento del vincolo coniugale, il regolamento n. 2201/2003 estende le regole di competenza giurisdizionale a tutte le decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale (5).

14.      Ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

1.      La regola generale di competenza e le deroghe

15.      Con riguardo all’interesse superiore del minore, il regolamento n. 2201/2003 designa il criterio di prossimità come regola generale di competenza territoriale dei giudici, introducendovi però al tempo stesso un’eccezione, in particolare in taluni casi di cambiamento di residenza, come risulta dagli artt. 8, 9, 10 e 12 di tale regolamento.

16.      Difatti, l’art. 8, n. 1, del summenzionato regolamento prevede che il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale è quello dello Stato membro di residenza abituale del minore alla data in cui tale giudice è adito, mentre la presenza del minore – nozione eventualmente diversa da quella di residenza abituale – assurge a criterio di competenza residuale in mancanza di qualsiasi altro (6).

17.      Tale principio subisce un’eccezione esclusivamente in specifici casi nei quali il giudice inizialmente investito rimane competente per evitare un rischio di conflitto o per assicurare la continuità di un procedimento legittimamente avviato secondo un criterio di competenza territoriale conforme al regolamento n. 2201/2003 e non contestato da una delle parti.

18.      Ciò accade in tema di diritto di visita nel caso di un minore che si trasferisce legittimamente in un altro Stato membro e vi acquisisce una nuova residenza abituale. In tal caso, il giudice dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore rimane competente, per un periodo di tre mesi successivi al trasferimento, a modificare una decisione riguardante il diritto di visita emessa in tale Stato membro prima del trasferimento (7).

19.      Analogamente, l’art. 12, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede una proroga di competenza a favore del giudice chiamato a pronunciarsi sullo scioglimento del vincolo coniugale. Secondo detta disposizione, tale giudice resta competente per qualsiasi questione relativa alla responsabilità genitoriale collegata alla domanda di scioglimento del vincolo coniugale, quando almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio e la competenza di detto giudice sia stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo non equivoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale. Inoltre, tale competenza deve essere conforme all’interesse superiore del minore. Essa cessa non appena la decisione che accoglie la domanda di scioglimento del vincolo tra i coniugi o le decisioni relative alla responsabilità genitoriale siano passate in giudicato (8).

20.      Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 8‑13 del regolamento n. 2201/2003, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato (9).

21.      L’interesse superiore del minore può altresì giustificare una deroga particolare sotto forma di rinuncia all’esercizio della giurisdizione da parte di un giudice di uno Stato membro a beneficio di un giudice di un altro Stato membro.

22.      L’art. 15, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 dispone infatti quanto segue:

«(…) le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)      interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro (…) oppure

b)      chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza (…)».

23.      Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del medesimo regolamento, il n. 1 è applicabile su richiesta di una parte o su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare (10), fermo restando che, in questi ultimi due casi, il rinvio è effettuato soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

2.      Le regole applicabili nel caso specifico di trasferimento illecito del minore

24.      In caso di trasferimento illecito del minore, continuano ad applicarsi le regole introdotte dalla Convenzione dell’Aia del 1980. Tuttavia, esse sono completate dalle disposizioni del regolamento n. 2201/2003, le quali in tal caso prevalgono su quelle della convenzione (11).

25.      L’art. 2, punto 11, del regolamento citato dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

“trasferimento illecito o mancato ritorno del minore” il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

26.      Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, l’art. 10 del regolamento n. 2201/2003 prevede che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento conserva la competenza.

27.      Tuttavia, e in accordo con il criterio di prossimità, la competenza è trasferita alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il minore abbia acquisito una nuova residenza abituale:

a)      se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro

o

b)      se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)      entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)      una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)      un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’art. 11, n. 7;

iv)      l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

28.      L’art. 11 del regolamento n. 2201/2003 è intitolato «Ritorno del minore». In forza del paragrafo 1 di tale articolo, quando una persona titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla Convenzione dell’Aia del 1980 per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito, si applicano i successivi paragrafi da 2 a 8.

29.      In particolare, conformemente all’art. 11, n. 6, di tale regolamento, se un provvedimento contro il ritorno di un minore è stato emanato da un giudice di un altro Stato membro in forza dell’art. 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, tale autorità giurisdizionale deve trasmettere una copia del provvedimento e dei pertinenti documenti all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel cui territorio il minore aveva la residenza abituale prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno.

30.      Inoltre, ai sensi dell’art. 11, n. 8, del regolamento n. 2201/2003, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi di tale regolamento è esecutiva, allo scopo di assicurare il ritorno del minore, conformemente alla sezione 4 del capo III del medesimo regolamento e, segnatamente, agli artt. 40, 42 e 43.

31.      In forza dell’art. 42 del regolamento n. 2201/2003, detta decisione che prescrive il ritorno del minore è riconosciuta ed è eseguibile in un altro Stato membro senza bisogno di fare ricorso ad una procedura d’exequatur e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

32.      A tal fine, detta decisione deve essere certificata nello Stato membro d’origine. Il giudice che è incaricato di certificare la decisione che dispone il ritorno del minore rilascia il certificato solo se sono soddisfatte tre condizioni cumulative. Emerge infatti dall’art. 42, n. 2, primo comma, lett. a), b) e c), del regolamento n. 2201/2003 che il certificato può essere rilasciato solo se il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità, se le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate e se l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento che esclude il ritorno.

3.      Le disposizioni comuni allo scioglimento del vincolo coniugale e alla responsabilità genitoriale

33.      Per far fronte a qualsiasi situazione d’urgenza, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono adottare provvedimenti provvisori o cautelari relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni ivi situati, anche se è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

34.      L’effetto di tali provvedimenti cessa, in forza dell’art. 20, n. 2, del medesimo regolamento, quando l’autorità giurisdizionale competente nel merito ha adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

4.      Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

35.      Ai sensi dell’art. 21, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. L’art. 21, n. 3, di tale regolamento stabilisce che ogni parte può far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

36.      I motivi di non riconoscimento di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale sono definiti all’art. 23 del citato regolamento. In particolare, una decisione di tal genere non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico o se tale decisione è stata emessa senza che il minore abbia potuto essere sentito.

37.      Peraltro, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 2201/2003, non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine (12).

38.      Infine, dall’art. 28, n. 1, del citato regolamento risulta che le «decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate». Inoltre, ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione relativa alla domanda di esecuzione (13).

5.      La cooperazione fra autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale

39.      A norma dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell’applicazione del regolamento. La loro funzione è di mettere a disposizione informazioni sull’ordinamento e sulle procedure nazionali, di adottare misure generali per migliorare l’applicazione del citato regolamento, nonché di rafforzare la cooperazione tra le varie autorità centrali degli Stati membri (14).

40.      L’art. 55 di tale regolamento stabilisce che le autorità centrali provvedono a raccogliere e a scambiare informazioni sulla situazione del minore, sugli eventuali procedimenti in corso relativi alla responsabilità genitoriale e sulle decisioni adottate relativamente al minore. In particolare, esse devono adottare qualsiasi provvedimento idoneo a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali in relazione all’attuazione degli artt. 11, nn. 6 e 7, nonché 15 del citato regolamento.

C –     Diritto nazionale

41.      L’art. 411, n. 1, del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) (15) dispone che, nell’ambito delle cause matrimoniali e di quelle attinenti ai rapporti tra genitori e figli, il giudice può emettere, su istanza di parte ovvero d’ufficio, provvedimenti provvisori relativi alla custodia e al mantenimento dei figli comuni, nonché provvedimenti provvisori riguardanti la revoca o la limitazione del diritto di visita ovvero le modalità di attuazione del diritto di visita.

42.      Ai sensi dell’art. 411, n. 3, di tale codice, i provvedimenti provvisori vengono concessi in conformità delle disposizioni della legge che disciplina i procedimenti cautelari.

43.      A termini dell’art. 267 della Legge sui procedimenti esecutivi e cautelari (Zakon o izvršbi in zavarovanju) (16), il provvedimento provvisorio può essere concesso prima dell’avvio del procedimento giurisdizionale, nel corso di questo, o anche dopo la sua fine, in ogni caso prima che sia attuata la fase esecutiva.

44.      L’art. 105, n. 3, della Legge sul matrimonio e sui rapporti familiari (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) (17) dispone che, se i genitori, malgrado l’aiuto dei servizi sociali, non si accordano sulla custodia e educazione dei figli, il giudice dispone, su istanza di uno o entrambi i genitori, che tutti i figli siano affidati a uno di essi ovvero che uno o più figli siano affidati ad uno dei genitori e gli altri all’altro genitore. Il giudice può altresì decidere d’ufficio che tutti i figli ovvero alcuni di essi vengano affidati ad un’altra persona.

II – Fatti e questioni pregiudiziali

45.      La sig.ra Detiček, cittadina slovena, e il sig. Sgueglia, cittadino italiano, sono sposati e hanno risieduto a Roma per 25 anni. La loro figlia Antonella, cittadina slovena, è nata il 6 settembre 1997.

46.      Una procedura di divorzio è stata avviata dinanzi al Tribunale ordinario di Tivoli (Italia). Con ordinanza in data 25 luglio 2007, detto Tribunale ha disposto provvisoriamente che la figlia della coppia fosse affidata in via esclusiva al sig. Sgueglia e che fosse collocata nell’istituto Casa di accoglienza delle Suore Calasanziane di Roma.

47.      Dal fascicolo trasmesso dal Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) alla Corte risulta che il giudice del Tribunale ordinario di Tivoli non riteneva opportuno attribuire l’affidamento provvisorio della minore alla sig.ra Detiček, in quanto quest’ultima era incapace di distinguere gli interessi della figlia comune dai propri. Inoltre, secondo il giudice italiano, Antonella rifiutava di vedere il padre. Di conseguenza, tale giudice ha deciso di disporre l’affidamento provvisorio al sig. Sgueglia e di collocare provvisoriamente Antonella in un istituto, per sottrarla al conflitto esistente tra i suoi genitori. Inoltre, nella decisione emessa dal giudice italiano si precisa che è stata la stessa sig.ra Detiček a proporre e scegliere l’istituto in questione.

48.      Il giorno stesso in cui è stata emessa la decisione in parola, la sig.ra Detiček e sua figlia hanno lasciato l’Italia per recarsi a Poljčane, in Slovenia, dove tuttora risiedono.

49.      Con decisione dell’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) (Slovenia) del 22 novembre 2007, confermata dalla decisione del Vrhovno sodišče (Corte suprema) (Slovenia) in data 2 ottobre 2008, l’ordinanza del Tribunale ordinario di Tivoli datata 25 luglio 2007 è stata dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica slovena e una procedura di esecuzione è pendente dinanzi all’Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici (Tribunale distrettuale di Slovenska Bistrica) (Slovenia), affinché la minore sia consegnata al padre e collocata nell’istituto a Roma. L’esecuzione è stata rinviata fino alla conclusione del procedimento principale.

50.      Il 28 novembre 2008, la sig.ra Detiček si è rivolta all’Okrožno sodišče v Mariboru per ottenere un provvedimento provvisorio di affidamento della minore.

51.      Con ordinanza 9 dicembre 2008, l’Okrožno sodišče v Mariboru ha accolto la domanda della sig.ra Detiček, affidandole provvisoriamente la custodia di Antonella. La decisione è stata motivata adducendo un mutamento di circostanze e il fatto che ciò rientrava nell’interesse della minore, senza che il giudice del rinvio precisasse ulteriormente tali circostanze.

52.      Tuttavia, dal fascicolo trasmesso alla Corte e, segnatamente, dall’ordinanza 9 dicembre 2008 risulta che le nuove circostanze intervenute sono le seguenti. Antonella è attualmente integrata in Slovenia. Il giudice sloveno ritiene che un ritorno in Italia, con un collocamento in istituto, sarebbe contrario al suo benessere, perché le causerebbe un pregiudizio fisico e psichico irreparabile. D’altra parte, il giudice ha avuto un colloquio con Antonella il 1° dicembre 2008, durante il quale ella avrebbe manifestato il desiderio di restare con la madre.

53.      Il sig. Sgueglia ha proposto opposizione contro tale ordinanza dinanzi al medesimo Tribunale, il quale l’ha respinta con ordinanza 29 giugno 2009. Il Tribunale fonda l’adozione del provvedimento cautelare sul combinato disposto dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 e dell’art. 13 della Convenzione dell’Aia del 1980.

54.      Il sig. Sgueglia ha proposto ricorso contro l’ordinanza 29 giugno 2009 dinanzi al Višje sodišče v Mariboru, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se un giudice della Repubblica di Slovenia (…) sia competente, ai sensi dell’art. 20 del regolamento [n. 2201/2003], a emettere provvedimenti [provvisori] nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito in forza del detto regolamento, abbia già emesso un provvedimento [provvisorio] dichiarato esecutivo in (…) Slovenia.

2)      In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra, se il giudice sloveno, in applicazione del diritto nazionale (consentita dall’art. 20 del regolamento [n. 2201/2003]), possa, nell’emettere un provvedimento [provvisorio] ai sensi dell’art. 20 [di tale] regolamento, modificare o annullare un provvedimento [provvisorio] definitivo ed esecutivo emesso dal giudice di un altro Stato membro, competente, a norma del [citato] regolamento, a conoscere del merito della causa».

III – Analisi

55.      Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio intende in sostanza accertare se, nel caso in cui un giudice di uno Stato membro, competente nel merito, abbia adottato un provvedimento con cui dispone l’affidamento provvisorio di un minore ad uno dei suoi genitori, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 possa essere interpretato nel senso che non consente ad un giudice di un altro Stato membro di adottare, successivamente alla decisione del primo Stato membro, una decisione con cui dispone l’affidamento del minore all’altro genitore.

A –    Osservazioni preliminari

56.      A titolo preliminare occorre a mio parere rilevare quanto segue.

57.      Anzitutto, mi pare incontestabile che le questioni sottoposte alla Corte trovino la loro origine in una controversia nata in conseguenza di un trasferimento illecito di un minore ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

58.      Infatti, dagli elementi forniti alla Corte, risulta che la sig.ra Detiček ha abbandonato l’Italia, Stato in cui la famiglia risiedeva abitualmente, per recarsi in Slovenia con la figlia comune della coppia, Antonella, che all’epoca aveva dieci anni, il giorno stesso in cui il giudice italiano investito dai coniugi dell’istanza di divorzio emetteva una decisione che disponeva l’affidamento provvisorio di Antonella al padre, sig. Sgueglia. Tale situazione perdura tuttora, contro la volontà del padre.

59.      Di conseguenza, le condizioni poste dall’art. 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003, che definisce il trasferimento illecito di un minore come quello che «avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione (…) in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento (…) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento (…), o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi», risultano, a mio parere, soddisfatte.

60.      Inoltre, mi pare necessario precisare sin da subito che se certo le disposizioni dell’art. 11 di detto regolamento, disciplinanti la collaborazione dei giudici nell’interesse del minore, risultano all’evidenza applicabili nell’ambito dell’azione di esecuzione (intesa cioè al ritorno della figlia) esperita dal padre dinanzi all’Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, esse non possono per contro applicarsi all’azione intentata dalla madre dinanzi all’Okrožno sodišče v Mariboru.

61.      Infatti, emerge dall’art. 11, n. 1, del menzionato regolamento che il ritorno del minore per mezzo di tale meccanismo può avvenire solo «[q]uando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [Convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno».

62.      Orbene, dagli elementi forniti alla Corte risulta, da un lato, che la sig.ra Detiček non era titolare del diritto di affidamento, neppure congiunto, in forza della decisione del Tribunale ordinario di Tivoli emessa il 25 luglio 2007 e resa esecutiva con decisione del Vrhovno sodišče 2 ottobre 2008, nel momento in cui ella, il 28 novembre 2008, adiva l’Okrožno sodišče v Mariboru per ottenere che le fosse riconosciuto il diritto di affidamento e, dall’altro lato, che la sua domanda non era diretta al ritorno di Antonella. Nella presente causa si tratta quindi di un’ipotesi non solo diversa, ma assolutamente contraria a quella prevista dall’art. 11, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.

63.      Quindi, tale problema sottoposto alla Corte deve essere esaminato esclusivamente alla luce delle autonome disposizioni di cui all’art. 20 del citato regolamento.

64.      In realtà, il nodo della questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio consiste nell’appurare se, in un’ipotesi come quella di cui alla causa principale, sia possibile ottenere e far riconoscere come ormai prevalente una decisione giurisdizionale resa sulla base dell’art. 20, n. 1, di detto regolamento da un giudice che è territorialmente competente solo a causa di un trasferimento illecito del minore.

65.      La soluzione di tale questione dipende, a mio parere, dalla risposta che verrà data alle due questioni seguenti. In primo luogo, quale sia, nella problematica sottoposta alla Corte, il principio fondante del regolamento n. 2201/2003. In secondo luogo, quale posizione occupino le disposizioni dell’art. 20 di tale regolamento all’interno del meccanismo istituito da quest’ultimo.

B –    Il sistema istituito dal regolamento n. 2201/2003 nel caso specifico di un trasferimento illecito di minore

66.      A mio giudizio, il regolamento n. 2201/2003 si basa sulle seguenti premesse.

67.      In primo luogo, occorre rammentare che esso intende contribuire alla creazione di un effettivo spazio giudiziario comune introducendo regole di competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e agevolando il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in tali materie.

68.      A tal fine, è essenziale che le decisioni emesse in uno Stato membro vengano reciprocamente riconosciute. Infatti, come viene precisato al secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003, il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali è stato introdotto come elemento cardine della creazione di un effettivo spazio giudiziario. Per tale ragione, il riconoscimento e l’esecuzione di dette decisioni si fondano sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento sono limitati al minimo indispensabile (18).

69.      In secondo luogo, occorre rammentare ciò che il regolamento stesso sottolinea, vale a dire che le regole di competenza da esso stabilite sono state concepite nell’interesse superiore del minore (19). Ne consegue quindi, senza ombra di dubbio per quanto mi riguarda, che le regole di competenza dirette a lottare contro il trasferimento illecito dei minori sono state anch’esse elaborate in tale spirito.

70.      In passato, secondo una prassi sin troppo diffusa, accadeva che, in caso di divorzio tra coniugi di diversa nazionalità, il genitore che intendeva ottenere l’affidamento del figlio o dei figli si rifugiasse con loro nel suo Stato di origine e adisse il giudice nazionale, chiedendogli di pronunciarsi sull’affidamento, eventualmente ignorando le decisioni intervenute in un altro Stato.

71.      Il rapporto tra il minore e l’altro genitore risultava conseguentemente interrotto per molti anni, o addirittura per sempre. Nessuno potrà asserire che tale situazione fosse conforme all’interesse del minore o, per impiegare l’espressione già utilizzata dalla Corte, al suo benessere (20).

72.      Lo scopo o l’effetto del comportamento descritto, di cui il recente passato, e persino l’attualità contemporanea, offrono frequenti e dolorosi esempi, era quello di suscitare, da parte del giudice adito, una reazione favorevole ispirata da una sorta di nazionalismo giudiziario, attualmente del tutto incompatibile con la nozione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Infatti, il minore sarebbe in tal modo privato di diritti essenziali e veramente fondamentali. Oltre a intuirsi agevolmente che le pressioni famigliari che subisce privano il minore, anche quando abbia raggiunto una maturità sufficiente, della sua libertà di scelta e della possibilità di avvalersi della sua libertà di circolazione per far visita all’altro genitore, ciò di cui il minore si trova in tal modo spogliato è molto semplicemente il suo diritto a intrattenere relazioni normali con entrambi i genitori.

73.      Per evitare tali condotte estremamente lesive per il minore, il regolamento n. 2201/2003 ha introdotto norme imperative sulla competenza, il cui scopo principale è quello di evitare i comportamenti che producono tale risultato e che costituiscono vere e proprie vie di fatto.

74.      Il divieto concreto di tali comportamenti presuppone quindi quello, a carattere assoluto, di forum shopping. Infatti, l’unica soluzione efficace è quella di mantenere ferma e intangibile la competenza iniziale del giudice investito del merito della questione.

75.      Tale è il motivo per cui, a mio avviso, il regolamento n. 2201/2003, dopo aver indicato nell’interesse del minore una regola generale di competenza basata sul criterio di prossimità (21), vi apporta, sempre nello stesso interesse, talune eccezioni tra cui quella che si applica al trasferimento illecito di minore.

76.      In tale ipotesi, prevista e disciplinata dall’art. 10 del citato regolamento, la competenza giurisdizionale è attribuita al giudice dello Stato membro nel cui territorio il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito. La competenza può essere attribuita al giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova il minore solo se tale trasferimento diventa lecito in seguito ad una regolarizzazione intervenuta in modo espresso o tacito, secondo i casi previsti da tale regolamento.

77.      Infatti, il citato art. 10 prevede le ipotesi in cui il soggetto titolare del diritto di affidamento accetti il trasferimento (22), oppure il caso in cui il giudice che ha mantenuto la propria competenza a causa della natura illecita del trasferimento emani una decisione che ratifica il trasferimento o statuisce sull’affidamento in termini che non implicano il ritorno del minore (23). Inoltre, l’articolo suddetto prevede implicitamente il caso in cui, nel termine di un anno, il soggetto che aveva il diritto di reclamare il ritorno del minore non presenti la relativa domanda, oppure la ritiri senza presentarne una nuova (24). In tutte queste fattispecie, la competenza sarà trasferita al giudice dello Stato membro nel cui territorio il minore è stato trasferito.

78.      Alla luce degli elementi forniti alla Corte dal giudice del rinvio risulta evidente che ciò non si è verificato nella presente controversia. Infatti, il sig. Sgueglia, dopo aver chiesto e ottenuto il riconoscimento del provvedimento italiano nel territorio sloveno ha proposto ricorso dinanzi all’Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici per ottenere il ritorno di Antonella mediante l’esecuzione di tale provvedimento.

79.      Pertanto è incontestabile che, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, il giudice italiano ha mantenuto la propria competenza esclusiva, come ammette d’altronde il giudice del rinvio.

80.      È alla luce di tali considerazioni che occorre ora risolvere le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio.

C –    Il ruolo dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 nell’economia generale di quest’ultimo

81.      Il giudice del rinvio, con le sue questioni pregiudiziali, cerca in effetti di accertare proprio questo, domandandosi in sostanza se, ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nel caso in cui un giudice di uno Stato membro, competente nel merito, abbia adottato un provvedimento con cui dispone l’affidamento provvisorio di un minore ad uno dei suoi genitori, un giudice di un altro Stato membro possa adottare, successivamente alla decisione del primo Stato membro, una decisione con cui dispone l’affidamento del minore all’altro genitore.

82.      Anzitutto ricordo che l’art. 20, n. 1, del regolamento consente ad un giudice che non sia competente nel merito di adottare, in via eccezionale, in casi d’urgenza, un provvedimento provvisorio o cautelare riguardante i beni o le persone presenti nel suo territorio.

83.      A mio giudizio, tale disposizione non costituisce un criterio di competenza generale, ma un’autorizzazione ad agire sotto la duplice pressione costituita da un pericolo incombente sul minore e dalla necessità di sottrarvelo con un’azione d’urgenza.

84.      Infatti, come sottolinea la Commissione al punto 27 delle sue osservazioni, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 rende possibile invocare la legge del foro senza un criterio di competenza iniziale.

85.      Orbene, ho rilevato che le regole di competenza, incluse quelle di cui all’art. 10 del regolamento in parola, sono state concepite nell’interesse superiore del minore. L’art. 20 di tale regolamento, che introduce una deroga totale alle regole suddette, può dunque intervenire soltanto in circostanze eccezionalmente gravi direttamente collegate alla situazione del minore.

86.      La Corte ha già avuto occasione di precisare la portata di detta disposizione nella citata sentenza A. In tale sentenza essa ha dichiarato che l’applicazione dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 è subordinata al rispetto di tre condizioni cumulative, ossia i provvedimenti di cui trattasi devono essere urgenti, devono essere adottati nei confronti di persone o beni presenti nello Stato membro in cui è situato il giudice investito della causa, e devono avere carattere provvisorio (25).

87.      Nella fattispecie concreta che è stata sottoposta all’attenzione della Corte in quella causa, la Corte ha dichiarato che «[i provvedimenti provvisori adottati in applicazione dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003] sono applicabili ai minori che hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro, ma soggiornano temporaneamente o occasionalmente in un altro Stato membro e si trovano in una situazione atta a nuocere gravemente al loro benessere, inclusi la loro salute o il loro sviluppo, la quale giustifica pertanto l’adozione immediata di provvedimenti di tutela» (26).

88.      Alle indicazioni fornite dalla Corte possono essere aggiunte quelle della Commissione nella Guida pratica all’applicazione del regolamento n. 2201/2003 (27) che, a mio parere, illustra efficacemente il meccanismo introdotto dall’art. 20 di tale regolamento.

89.      Infatti, la guida summenzionata presenta l’esempio di una famiglia che circola in automobile nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente risiede. La famiglia ha un incidente e i due genitori si ritrovano in coma, incapaci quindi di esercitare la loro responsabilità genitoriale. Le autorità dello Stato membro in cui la famiglia si trova devono in tal caso poter adottare rapidamente i provvedimenti provvisori necessari per tutelare il figlio della coppia, che non ha alcun parente in tale Stato membro. In un caso siffatto, le misure in questione potrebbero consistere nel collocare il minore in un istituto.

90.      È evidente che questa eccezione (necessaria) alla regola di competenza generale può essere giustificata soltanto da circostanze eccezionali, come quelle derivanti da un pericolo immediato la cui prevenzione imponga di agire urgentemente, trovandosi il minore in un ambiente che è esso stesso la fonte del pericolo oppure è incapace di scongiurarlo.

91.      Non ritengo che ciò avvenga nella causa principale.

92.      Peraltro, è agevole immaginare il disagio che il minore deve provare in una situazione del genere, disagio purtroppo comune ai minori i cui genitori, anche dopo la separazione, perpetuano conflitti che la separazione doveva sedare e vengono in tal modo meno al loro dovere fondamentale di genitori, cioè quello di proteggere il minore, anche dalle conseguenze del loro disaccordo.

93.      Occorre però rilevare che tale disagio non sembra corrispondere ai summenzionati criteri che possono giustificare l’intervento di un’autorità giurisdizionale non competente nel merito, soprattutto per adottare un provvedimento che sarebbe destinato a sostituirsi, rovesciandola, alla decisione adottata nel merito dal giudice competente.

94.      L’interpretazione da me prospettata potrebbe sembrare particolarmente restrittiva. Ritengo che questa sia la soluzione più opportuna non solo in quanto l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 costituisce un’eccezione alle regole di competenza introdotte da quest’ultimo e le eccezioni tradizionalmente sono tassative, ma altresì in quanto tale interpretazione è imposta dalla necessità di ottenere che il regolamento produca il suo effetto utile.

95.      Infatti, di fronte ad una situazione concreta come quella di cui alla causa principale, che corrisponde precisamente a quanto il regolamento in parola ha inteso proibire, le eccezioni non possono che essere tassative e non devono giammai costituire il tramite dissimulato per un ritorno in scena delle pratiche di un tempo. Ne va infatti dell’interesse generale di tutti i minori i cui genitori, di nazionalità diversa, potrebbero essere tentati da tali comportamenti se trovassero un appiglio per porli in essere in un’interpretazione troppo ampia di tali eccezioni da parte della giurisprudenza.

96.      D’altronde, in forza dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, i provvedimenti adottati possono essere solo provvisori e subordinati alla decisione nel merito.

97.      Nell’ipotesi sottoposta alla Corte, la situazione è completamente diversa. Lungi dall’intervenire a sostegno dell’autorità giurisdizionale competente nel merito, l’Okrožno sodišče v Mariboru si è, infatti, posto in aperto contrasto con essa, pronunciando una decisione nel merito opposta a quella adottata dall’autorità giurisdizionale competente e destinata a sostituirsi ad essa.

98.      Pertanto, le condizioni necessarie all’applicazione dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 non ricorrono nella presente fattispecie. Occorre quindi dichiarare che il giudice di primo grado adito dalla sig.ra Detiček non è competente a statuire sulla domanda di quest’ultima e che, in ogni caso, esso non era legittimato ad adottare le decisioni che ha emesso.

99.      A mio parere, se si considerasse ammissibile che il giudice sloveno adotti, a sua volta, un provvedimento provvisorio che riguarda il medesimo oggetto e la medesima causa di quello adottato dal giudice competente nel merito, ciò equivarrebbe a non riconoscere il provvedimento reso dal giudice competente nel merito e ad aggirare le regole di competenza, riconoscimento e esecuzione stabilite dal regolamento n. 2201/2003.

100. Il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali, fondato sul principio della fiducia reciproca tra Stati membri, ne sarebbe gravemente compromesso e il sistema introdotto da tale regolamento sarebbe quindi rimesso in discussione.

101. Infatti, abbiamo visto come l’obiettivo di creare uno spazio giudiziario comune sia fondato su questi due principi. Ammettere che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro possa adottare una decisione riguardante un minore nonostante un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente nel merito, si fosse già pronunciata sulla causa, avrebbe la conseguenza di compromettere la fiducia reciproca che deve esistere tra gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri dell’Unione europea.

102. D’altronde, trovandoci in un caso di trasferimento illecito di minore, contrario al regolamento n. 2201/2003 e alla Convenzione dell’Aia del 1980, ritengo che se il modo di procedere della sig.ra Detiček fosse ammesso e se il provvedimento provvisorio adottato dal giudice sloveno fosse considerato valido, ciò equivarrebbe a legalizzare una via di fatto. Ne risulterebbe vanificata la portata dissuasiva nei confronti delle sottrazioni di minori perpetrate dai genitori, quale perseguita dai due menzionati strumenti normativi.

103. Per tale ragione, occorre negare il cambiamento di situazione determinato dal trasferimento illecito di Antonella?

104. Non sono di questa opinione. Di esso si deve tenere conto, in quanto si tratta di un evento di cui il minore non è responsabile e che deve essere esaminato e valutato nel suo interesse. Come la Corte ha precisato nella sentenza 11 luglio 2008, Rinau (28), il regolamento n. 2201/2003 si basa sul concetto secondo cui l’interesse superiore del minore deve prevalere (29). D’altra parte, il trentatreesimo ‘considerando’ di tale regolamento enuncia che esso «mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(30)]».

105. Tuttavia, sono dell’opinione che questo obiettivo debba essere realizzato nel rispetto del regolamento n. 2201/2003 e attraverso le procedure che questo predispone.

106. Secondo questa interpretazione delle disposizioni del regolamento di cui trattasi, è dinanzi al giudice adito dal sig. Sgueglia con un’azione diretta all’esecuzione della decisione del Tribunale ordinario di Tivoli 25 luglio 2007 che devono essere esposti e provati gli elementi relativi all’interesse del minore che possono, in quanto tali, indurre il giudice italiano a riesaminare la sua decisione e persino, in applicazione dell’art. 15 di tale regolamento, a trasferire la sua competenza.

107. Ritengo che tale azione di esecuzione costituisca, in realtà, un’azione per il ritorno di un minore, alla quale devono applicarsi le garanzie prescritte dall’art. 11 del regolamento n. 2201/2003.

108. Infatti, non avendo essa altri fini oltre a quello del ritorno del minore mediante l’esecuzione della decisione 25 luglio 2007, riconosciuta come esecutiva dal Vrhovno sodišče, l’azione in questione deve ricevere la sua corretta qualificazione, la quale costituisce l’unico modo per assicurare garanzie identiche a prescindere dalla procedura prescelta. Per questo motivo l’interpretazione proposta mi pare dettata dall’interesse superiore del minore stesso.

109. Le diverse possibilità procedurali messe a disposizione delle autorità giurisdizionali interessate dall’art. 11 del regolamento n. 2201/2003 troveranno quindi il loro ruolo nel quadro e nell’ottica dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Da ciò deriverà non una competizione, bensì un dialogo quale quello che deve naturalmente esistere tra le autorità giurisdizionali di uno spazio giudiziario fondato sul mutuo riconoscimento, e senza considerazioni o obiettivi diversi dalla soluzione più adeguata all’interesse del minore.

110. Ciò corrisponde d’altronde allo spirito dello stesso regolamento. Infatti, nel momento in cui si verifica un trasferimento illecito di un minore, il regolamento, in combinazione con la Convenzione dell’Aia del 1980, instaura un meccanismo specifico di cooperazione tra le autorità giurisdizionali interessate inteso a consentire il ritorno immediato del minore nello Stato nel cui territorio egli aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del trasferimento, prevedendo però un massimo di cautele che i giudici devono disporre nell’interesse del minore (31).

111. Così, nell’ipotesi all’esame della Corte, se l’Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici adotta una decisione di non ritorno, dovrà immediatamente, in forza dell’art. 11, n. 6, del regolamento n. 2201/2003, trasmettere una copia di tale decisione e dei documenti pertinenti al giudice italiano, che sarà tenuto a prenderli in considerazione nella sua decisione definitiva.

112. Qualora tale giudice nonostante tutto disponesse il ritorno del minore, la sua decisione sarebbe, come illustrato nel paragrafo 30 della presente presa di posizione, direttamente esecutiva.

113. L’autorità giurisdizionale di cui trattasi dovrà quindi, ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, rilasciare un certificato al giudice che ha adottato la decisione di non ritorno, il quale attesti che il minore è stato sentito, a meno che ciò non sia stato consentito dalla sua età o dal suo grado di maturità, che le parti sono state anch’esse sentite e che essa ha preso la sua decisione tenendo conto dei motivi e degli elementi in base ai quali è stata adottata la decisione di non ritorno.

114. Così, i mutamenti di circostanze addotti dalla sig.ra Detiček a sostegno della sua domanda saranno presi in considerazione nell’ambito di tale cooperazione.

115. In questa prospettiva, sarebbe impensabile che la decisione finale dei giudici che dispongono della sorte di un minore potesse essere determinata da un sussulto nazionalista.

116. Infatti, la natura stessa della funzione giudicante, cioè il dovere che ne risulta per colui che ne è investito, impone al giudice del merito di prendere in considerazione gli elementi della causa nel momento in cui si pronuncia per accertare, ad esclusione di qualsiasi altra considerazione, quale sia la soluzione migliore, idonea a tutelare l’interesse del minore, cioè quello di assicurargli la permanenza nel migliore ambiente possibile, ivi compresa la garanzia di relazioni normali e serene con ciascuno dei suoi genitori.

117. Alla luce delle considerazioni che precedono ritengo che, nel caso in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente nel merito, abbia adottato un provvedimento con cui dispone l’affidamento provvisorio di un minore ad uno dei suoi genitori, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che non consente ad un giudice di un altro Stato membro di adottare, successivamente alla decisione del primo Stato membro, una decisione che attribuisce l’affidamento del minore all’altro genitore.

IV – Conclusione

118. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere le questioni proposte dal Višje sodišče v Mariboru nel modo seguente:

«L’art. 20, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato, nel caso in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente nel merito, abbia adottato un provvedimento che attribuisce l’affidamento provvisorio di un minore ad uno dei suoi genitori, nel senso che non consente all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro di adottare, successivamente alla decisione del primo Stato membro, una decisione che attribuisce l’affidamento del minore all’altro genitore».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 338, pag. 1.


3 – In prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980».


4 – V. art. 1 della convenzione citata.


5 – V. quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003.


6 – V. art. 13, n. 1, del regolamento n. 2201/2003. A norma di tale disposizione, «[q]ualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore».


7 – Art. 9, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.


8 – V. art. 12, n. 2, lett. a) e b), di tale regolamento.


9 – V. art. 14 del medesimo regolamento.


10 – In forza dell’art. 15, n. 3, del regolamento citato, il minore ha un legame particolare con uno Stato membro se, ad esempio, tale Stato membro è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale competente nel merito è stata adita, se tale Stato membro è la precedente residenza abituale del minore ovvero se è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale.


11 – V. art. 60, lett. e), di tale regolamento.


12 – In forza dell’art. 2, punto 5, di tale regolamento, lo Stato membro di origine è quello in cui è stata resa la decisione da eseguire.


13 – V. art. 33, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.


14 – V. art. 54 del regolamento n. 2201/2003.


15 – Come modificato (Uradni list RS, št. 26/99).


16 – Uradni list RS, št. 51/98.


17 – Uradni list RS, št. 69/04.


18 – V. ventunesimo ‘considerando’ di tale regolamento.


19– V. dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003.


20 – V. sentenza 2 aprile 2009, causa C‑523/07, A (Racc. pag. I‑2805, punto 48).


21 – V. art. 8 di tale regolamento.


22 – V. art. 10, lett. a), del regolamento n. 2201/2003.


23 – V. art. 10, lett. b), sub iv), di tale regolamento.


24 – V. art. 10, lett. b), sub i) e ii), di tale regolamento.


25 – Punto 47.


26 – Punto 48.


27 – Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II (versione aggiornata al 1° giugno 2005).


28 – Causa C‑195/08 PPU (Racc. pag. I‑5271).


29 – Punto 51.


30 – Tale disposizione prevede quanto segue:


«1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.


2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.


3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».


31 – V. diciassettesimo ‘considerando’ di tale regolamento e il preambolo della summenzionata convenzione.