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Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 - Lussemburgo / Commissione

(Causa T-232/08) 

("FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario -Misure di sviluppo rurale - "Zone svantaggiate" e "Agroambiente" - Sistemi nazionali di gestione, controllo e sanzioni - Rettifica finanziaria forfettaria")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti. F. Probst, agente, assistito dagli avv.ti M. Theisen e K. Spitz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. van Rijn, in seguito F. Clotuche-Duvieusart e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 8 aprile 2008, 2008/321/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "Garanzia", e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 109, pag. 35)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

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1 - GU C 209 del 15.8.2008.