Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2011 - Lussemburgo / Commissione
(Causa T-232/08)
("FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario -Misure di sviluppo rurale - "Zone svantaggiate" e "Agroambiente" - Sistemi nazionali di gestione, controllo e sanzioni - Rettifica finanziaria forfettaria")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti. F. Probst, agente, assistito dagli avv.ti M. Theisen e K. Spitz)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. van Rijn, in seguito F. Clotuche-Duvieusart e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 8 aprile 2008, 2008/321/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "Garanzia", e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 109, pag. 35)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
____________1 - GU C 209 del 15.8.2008.