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Ricorso proposto il 10 giugno 2008 - EuroChem MCC / Consiglio

(Causa T-234/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schueren e B. Evtimov)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 238, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia, nella parte in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente, alle società consociate e a quelle collegate indicate al n. 10 del regolamento impugnato;

ordinare le istituzioni competenti, vista la gravità delle violazioni del diritto comunitario, di sospendere l'imposizione del dazio antidumping alla ricorrente, alle società consociate e a quelle collegate fino a quando le istituzioni comunitarie non abbiano preso i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, produttrice ed esportatrice russa di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio, domanda l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, del regolamento (CE) del Consiglio n. 238/2008 1 ("il regolamento impugnato").

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo principale suddiviso in tre parti. La ricorrente ritiene che le istituzioni comunitarie abbiano erroneamente stabilito il valore normale da applicarsi ad essa con conseguente aumento artificiale; che esse abbiano proceduto ad un confronto errato con il prezzo all'esportazione e abbiano di conseguenza erroneamente concluso per l'esistenza di pratiche di dumping in violazione degli artt.1 e 2 del regolamento di base 2, commettendo vari errori manifesti di valutazione e violando i principi fondamentali del diritto comunitario. Secondo la ricorrente tali violazioni avrebbero determinato direttamente l'indebita chiusura del riesame intermedio senza modifiche della misura antidumping nella parte ad essa relativa.

Più in particolare, nella prima parte del suo motivo la ricorrente afferma che le istituzioni comunitarie hanno commesso alcuni errori di diritto e hanno violato l'art. 2, nn. 3 e 5, del regolamento di base, non prendendo in considerazione gran parte dei costi di produzione della ricorrente adducendo il pretesto che non sarebbero affidabili e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale della ricorrente.

Nella seconda parte del suo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, dopo aver deciso di procedere all'adeguamento dei prezzi del gas, ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione applicando l'adeguamento dei prezzi del gas sulla base del prezzo intracomunitario a Waidhaus (Germania) e non sottraendo dall'importo dell'adeguamento il 30% del dazio russo applicato all'esportazione del gas russo.

Nella terza parte del suo motivo, la ricorrente sostiene che le istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 2, n. 10, del regolamento di base e hanno commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti deducendo dal prezzo all'esportazione della ricorrente le spese di vendita al primo acquirente indipendente, le spese amministrative e altre spese generali, nonché le commissioni alle imprese consociate che fanno parte dell'entità economica della ricorrente e del suo settore vendite integrato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2008, n. 238, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 14)

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).