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Ricorso proposto il 29 maggio 2012 - Wilmar Trading / UAMI - Agroekola EOOD (ULTRA CHOCO)

(Causa T-232/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wilmar Trading Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: E. Miller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Agroekola EOOD (Sofia, Bulgaria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2012, procedimento R 87/2012-1;

ordinare all'UAMI di esaminare il ricorso presentato avverso la decisione della divisione di opposizione del 10 novembre 2011, procedimento di opposizione n. B001760043, e di seguire il normale iter.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ULTRA CHOCO", per prodotti delle classi 29, 30 e 31 - domanda di marchio comunitario n. 9221111

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di Singapore T0113987B del marchio denominativo "ultra choco", per prodotti della classe 29; marchio non registrato europeo e bulgaro "ULTRA CHOCO", con riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: ricorso considerato come non proposto

Motivi dedotti: violazione degli articolo 8, paragrafi 3, lettere a), ii), e b), e 4, del regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

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