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Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 – Advance Magazine Publishers/UAMI – López Cabré (VOGUE)

(Causa T-229/12)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo VOGUE – Marchio comunitario denominativo anteriore VOGUE – Rischio di confusione – Identità o somiglianza dei prodotti – Identità o somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Imprecisione della domanda di marchio – Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Diniego parziale di registrazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Eduardo López Cabré (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2012 (procedimento R 1170/2011-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Eduardo López Cabré e la Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2012 (procedimento R 1170/2011-4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Eduardo López Cabré e la Advance Magazine Publishers, Inc., è annullata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di opposizione del 18 marzo 2011, che ha accolto l’opposizione per gli accessori rientranti nella classe 18 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

I restanti capi della domanda diretta all’annullamento della decisione menzionata al punto 1 del presente dispositivo sono respinti.

Non occorre statuire sulla domanda diretta a che l’opposizione sia accolta unicamente nella parte relativa agli ombrelli, agli ombrelloni e agli accessori per ombrelli e ombrelloni.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 227 del 28.7.2012.