Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2014 – Wilmar Trading / UAMI – Agroekola (ULTRA CHOCO)
(causa T‑232/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ULTRA CHOCO – Marchio nazionale denominativo anteriore ultra choco – Marchio non registrato anteriore ULTRA CHOCO utilizzato nella prassi commerciale nell’Unione europea e in Bulgaria – Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Inosservanza dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine – Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione da parte del Tribunale di prove relative a fatti non esposti già dinanzi alle istanze dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 21)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Termine e forma del ricorso – Pagamento della tassa di ricorso dopo la scadenza del termine impartito (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 60; regolamenti della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49, § 3, e n. 2869/95, art. 8, § 3) (v. punti 32-34)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 27 marzo 2012 (procedimento R 87/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wilmar Trading Pte Ltd e la Agroekola EOOD. |
Dispositivo
2) | | La Wilmar Trading Pte Ltd è condannata alle spese. |