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Ricorso proposto il 13 giugno 2008 - Impala / Commissione

(Causa T-229/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Indipendent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Crosby, J. Golding, solicitors, e avv. I. Wekstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 3 ottobre 2007 nel caso n. COMP/M.3333-Sony/BMG che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 1;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 19 luglio 2004, C(2004) 2815, la Commissione dichiarava compatibile con il mercato comune la concentrazione per mezzo della quale la Bertelsmann AG e la Sony Corporation of America hanno acquisito il controllo congiunto della joint venture Sony BMG raggruppante le loro attività relative alle registrazioni musicali (Caso n. COMP/M.3333-Sony/BMG). Con sentenza 13 luglio 2006, il Tribunale di primo grado annullava la decisione della Commissione 2. A seguito di questo annullamento, il caso è stato nuovamente notificato alla Commissione che ha riesaminato la concentrazione alla luce delle attuali condizioni del mercato e, con la decisione controversa 3 ottobre 2007, C(2007) 4507, ha autorizzato la concentrazione in quanto compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

La ricorrente, che è un'associazione internazionale che rappresenta le imprese indipendenti del settore musicale, concorrenti delle parti della concentrazione, chiede l'annullamento di detta decisione. Essa sostiene che la Commissione, autorizzando la concentrazione, è incorsa in un manifesto errore di valutazione, e/o ha applicato erroneamente la normativa sulle posizioni dominanti collettive e/o ha violato l'art. 253 CE:

-    omettendo di compiere una corretta verifica e di effettuare un appropriato esame dell'esistenza, del rafforzamento o della creazione di una posizione dominante collettiva nel mercato della musica registrata su supporto fisico e in quello della musica registrata su supporti digitali;

-    omettendo di condurre un'analisi prospettica della questione se la concentrazione possa o meno rafforzare o creare una posizione dominante collettiva nel mercato della musica registrata su supporto fisico e/o in quello della musica registrata su supporti digitali, e omettendo di motivare o di fornire una sufficiente motivazione per esimersi dal condurre un'analisi prospettica;

-    omettendo di condurre un'analisi appropriata quanto ai possibili effetti della concentrazione sulla scelta del consumatore o sulla diversità culturale, o di condurre l'analisi prospettica corrispondente; e

-    infine, omettendo di dichiarare che la concentrazione rafforzava o creava una posizione dominante collettiva nel mercato della musica registrata su supporto fisico e in quello della musica registrata su supporti digitali.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, corrigendum GU 1990, L 257, pag. 13)

2 - Sentenza 13 luglio 2006. causa T-464/04, Impala/Commissione, Racc pag. II-2289, sentenza pronunciata in appello, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala