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Impugnazione proposta l’11 febbraio 2022 da HC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1° dicembre 2021, causa T-804/19, HC / Commissione

(Causa C-102/22 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HC (rappresentanti: D. Rovetta, V. Villante, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 1° dicembre 2021 nella causa T-804/19, HC/Commissione europea, ECLI:EU:T:2021:849, notificata a HC il 1° dicembre 2021.

dichiarare ricevibile e fondato il motivo relativo all’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del bando di concorso di cui trattasi riguardante il suo regime linguistico;

annullare la «seconda decisione impugnata» in primo grado, ossia la lettera/decisione del 21 marzo 2019 con la quale EPSO ha respinto la domanda di riesame, informando il richiedente che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di non invitarlo alle prove del centro di valutazione;

riconoscere il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito quantificato nell’importo di EUR 50 000;

in subordine, annullare la decisione del Tribunale impugnata e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo;

condannare la Commissione europea a sopportare le spese sostenute dal ricorrente relative al giudizio di primo grado e alla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nella presente impugnazione, il ricorrente deduce due motivi principali.

Primo motivo d’impugnazione: errata qualificazione di fatti e snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale nella valutazione e nel giudizio della seconda parte del primo motivo in diritto dedotto dal ricorrente in primo grado - Violazione del bando di concorso. Il ricorrente contesta al Tribunale l’errata qualificazione dei fatti, lo snaturamento di elementi di prova e la violazione del bando di concorso a lui applicabile con riferimento alla valutazione della sua esperienza professionale e dei suoi titoli accademici.

Secondo motivo di impugnazione: Violazione ed errata interpretazione dell’articolo 277 del TFUE. Violazione degli articoli da 1 a 4 del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, nella sua versione attualmente vigente. Violazione degli articoli 1 quinquies e 28 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dell’allegato III di detto Statuto. Il ricorrente contesta al Tribunale di aver interpretato troppo restrittivamente il requisito di una «stretta connessione» tra il bando di concorso controverso e la decisione impugnata dinanzi al Tribunale al fine di sollevare un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE avverso detto bando di concorso. Il ricorrente ritiene che tale «stretta connessione» sussista e che pertanto l’eccezione di illegittimità da lui sollevata avverso la restrizione relativa all’uso del francese o dell’inglese come seconda lingua per il concorso di cui trattasi sia ricevibile e fondata.

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1 GU 1958, 17, pag. 385.