Language of document : ECLI:EU:F:2011:193

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

13 dicembre 2011

Causa F‑51/08 RENV

Willem Stols

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Promozione – Esercizio di promozione 2007 – Scrutinio per merito comparativo – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Motivi della decisione – Motivo dedotto ad abundantiam – Motivo inconferente»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Stols chiede l’annullamento della decisione, del 16 luglio 2007, con cui il Consiglio gli ha negato l’iscrizione nell’elenco dei promossi al grado AST 11 per l’esercizio di promozione 2007, unitamente alla decisione del 5 febbraio 2008 con la quale il segretario generale aggiunto del Consiglio ha respinto il suo reclamo presentato sul fondamento delle disposizioni dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nella sua versione in vigore dal 1° maggio 2004.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio nella causa F‑51/08. Il ricorrente e il Consiglio sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nella causa T‑175/09 P e nella presente causa.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione dell’anzianità nel grado – Natura subordinata

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

4.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione delle competenze linguistiche – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

5.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione del livello delle responsabilità esercitate – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

6.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Elementi che possono essere presi in considerazione – Periodo di attività effettiva del funzionario – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      Ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, per concedere una promozione, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate. È alla luce di questi tre elementi che la detta autorità deve procedere allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili.

Tuttavia, l’ampio potere discrezionale così riconosciuto all’autorità che ha il potere di nomina è limitato dalla necessità di procedere all’esame comparativo delle candidature con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, tale esame dev’essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d’informazione e da elementi informativi comparabili.

(v. punti 35 e 39)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (punto 53, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 7 novembre 2007, causa F‑57/06, Hinderyckx/Consiglio (punto 45)

2.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati ad una promozione, di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi a decidere se, in considerazione degli elementi a disposizione dell’amministrazione ai fini della sua valutazione, quest’ultima abbia rispettato determinati limiti incensurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato.

Al riguardo, per preservare l’effetto utile del margine discrezionale che il legislatore ha inteso affidare all’autorità che ha il potere di nomina in materia di promozione, il giudice dell’Unione non può annullare una decisione per il solo motivo che egli si considera di fronte a fatti che suscitano dubbi plausibili quanto alla valutazione operata dalla detta autorità, o, addirittura, che provano l’esistenza di un errore di valutazione. Un annullamento per errore manifesto di valutazione è possibile solo se risulta dai documenti agli atti che l’autorità che ha il potere di nomina ha ecceduto i limiti che definiscono il detto margine discrezionale.

Non spetta quindi al Tribunale procedere ad un riesame dettagliato di tutti i fascicoli dei candidati promuovibili al fine di accertarsi di condividere la conclusione a cui è pervenuta l’autorità che ha il potere di nomina, in quanto, se esso procedesse a tale operazione, uscirebbe dall’ambito del sindacato di legittimità che gli è proprio, sostituendo così la sua propria valutazione dei meriti dei candidati promuovibili a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punti 36-38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Casini/Commissione, cit. (punto 52, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 28 settembre 2011, causa F‑9/10, AC/Consiglio (punti 23 e 24)

3.      L’anzianità nel grado e nel servizio può intervenire come criterio per la promozione solo in subordine, in caso di pari merito accertato sulla base, in particolare, dei tre criteri espressamente previsti dall’art. 45, n. 1, dello Statuto. Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina può legittimamente procedere alla valutazione per merito comparativo dei funzionari promuovibili basandosi sul perdurare nel tempo dei loro meriti rispettivi e ritenere, alla luce di tale valutazione, che i meriti di un funzionario siano inferiori a quelli di un altro.

(v. punto 47)

Riferimento:

Tribunale della funziona pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑124/07, Behmer/Parlamento (punto 106, e giurisprudenza ivi citata); 15 febbraio 2011, causa F‑68/09, Barbin/Parlamento, punti 90 e 91 (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑228/11 P)

4.      La formulazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto presuppone la presa in considerazione, nella valutazione dei meriti dei funzionari, delle sole lingue la cui utilizzazione, alla luce delle reali esigenze del servizio, apporta un valore aggiunto sufficientemente rilevante per apparire necessario al buon funzionamento di quest’ultimo.

A questo proposito, un funzionario, che non dimostri di utilizzare in maniera abituale altre lingue nello svolgimento delle proprie mansioni, non può legittimamente sostenere che, manifestamente, i suoi meriti, sulla base del criterio delle competenze linguistiche, siano stati superiori a quelli di altri funzionari. D’altro canto, il fatto che uno dei compiti di un funzionario consista nel trattamento e nell’archiviazione di documenti redatti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione non significa che egli abbia conosciuto tutte queste lingue né sopratutto che egli le abbia utilizzate in maniera abituale nello svolgimento delle proprie mansioni.

(v. punti 49 e 51)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: AC/Consiglio, cit. (punto 61)

5.      Per quanto riguarda il criterio del livello di responsabilità esercitate, nel contesto dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, tale livello non è necessariamente determinato dall’importanza dei compiti direttivi svolti, dato che un funzionario può ricoprire responsabilità di livello elevato senza dirigere numerosi subordinati e, viceversa, un funzionario può dirigere numerosi subordinati senza avere responsabilità particolarmente elevate.

(v. punto 53)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 16 dicembre 2010, causa T‑175/09 P, Consiglio/Stols (punto 48)

6.      Tenuto conto del numero ridotto di posti di bilancio disponibili, un’istituzione, nell’ambito dell’esercizio di promozione, può legittimamente, senza violare il principio di parità di trattamento, prendere in considerazione, in subordine, il periodo di attività effettiva di un funzionario e promuovere prioritariamente, a parità di merito, altri funzionari che hanno garantito un’esecuzione oggettivamente più costante delle loro prestazioni e così, in una misura nettamente più ampia dell’interessato, la continuità e, pertanto, l’interesse del servizio nel corso del periodo di riferimento.

(v. punto 59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 ottobre 1997, causa T‑168/96, Patronis/Consiglio (punto 34); 13 aprile 2005, causa T‑353/03, Nielsen/Consiglio (punto 76)