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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 12 gennaio 2022 – DV / Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut– Veliko Tarnovo

(Causa C-30/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: DV

Convenuto: Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut– Veliko Tarnovo

Questioni pregiudiziali

1)    Se la disposizione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del medesimo, debba essere interpretata nel senso che le persone di cui a quest’ultima disposizione rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, nel caso in cui per tutta la durata del periodo di transizione siano state senza interruzione cittadini di uno Stato membro e, nel contempo, soggette alla legislazione del Regno Unito, o se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, solo fintantoché, alla fine del periodo di transizione e/o dopo la sua fine, svolgevano un’attività come lavoratori subordinati nel Regno Unito.

2)    Se la disposizione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del medesimo, debba essere interpretata nel senso che le persone di cui a quest’ultima disposizione rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, nel caso in cui siano residenti in qualità di cittadini dell’Unione nel Regno Unito senza interruzione per tutta la durata del periodo di transizione e, nel contempo, per tutta la durata del periodo di transizione e fino alla fine dello stesso, siano state soggette alla legislazione di un unico Stato membro, o se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, se, dopo la fine del periodo di transizione, hanno cessato di risiedere nel Regno Unito.

3)    Qualora dall’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), del medesimo risulti che tali norme non sono applicabili ai fatti del procedimento principale, in quanto un cittadino dell’Unione ha cessato di risiedere dopo la fine del periodo di transizione, se in tal caso si debbano interpretare le disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 3, dell’accordo nel senso che le persone che soggiornano o lavorano nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro non rientrano più nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, nel caso in cui i loro rapporti giuridici di persone occupate (lavoratori) siano cessati e di conseguenza esse abbiano perso il diritto di soggiornare e alla fine del periodo di transizione abbiano lasciato lo Stato sede di lavoro o lo Stato ospitante, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che la limitazione imposta dall’articolo 30, paragrafo 4, riguarda il diritto di soggiornare e di lavorare esercitato dopo la fine del periodo di transizione, a prescindere dal momento in cui sono cessati i diritti, qualora sussistessero ancora alla fine del periodo di transizione.

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