Language of document : ECLI:EU:T:2005:113

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

18 marzo 2005 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nel procedimento T-243/01 DEP,

Sony Computer Entertainment Europe Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dall’avv. P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro


Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑243/01, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (Racc. pag. II‑4189),


IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M Jaeger, presidente, J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Con sentenza 30 settembre 2003, causa T-243/01, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (Racc. pag. II-4189; in prosieguo: la «sentenza nella causa principale»), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) della Commissione 10 luglio 2001, n. 1400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189, pag. 5; rettifica pubblicata in GU 2001, L 191, pag. 49), in quanto esso aveva classificato sotto la voce NC 9504 10 00 la consolle la cui designazione era riportata nella colonna 1 della tabella allegata a tale regolamento, e sotto la voce NC 8524 39 90 il CD-ROM che l’accompagnava, e ha condannato la Commissione alle spese.

2        Con lettera 10 marzo 2004, la ricorrente ha informato la convenuta che l’importo complessivo delle spese ripetibili, ivi compresi gli onorari d’avvocato e altre spese, ammontava ad EUR 157 862,50.

3        Con lettera 24 marzo 2004, la convenuta ha informato la ricorrente che il detto importo superava assai ampiamente quanto avrebbe potuto ritenersi giustificato. La convenuta proponeva un versamento di EUR 51 000 (EUR 50 000 per gli onorari ed EUR 1 000 per le spese).

4        Con lettera 30 marzo 2004, la ricorrente ha risposto alla convenuta che l’importo proposto era inaccettabile.

5        La convenuta ha replicato con lettera 16 aprile 2004, ribadendo la posizione da essa sostenuta nella lettera 24 marzo 2004.

6        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2004, la ricorrente ha proposto una domanda di liquidazione delle spese in applicazione dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia fissare in EUR 157 862,50  l’importo delle spese che la Commissione le deve rimborsare.

8        La Commissione conclude che il Tribunale voglia fissare l’importo delle spese ripetibili in EUR 51 000.

 In diritto

 Argomenti delle parti

9        Nella lettera 10 marzo 2004, cui essa fa riferimento nella sua domanda di liquidazione delle spese, la ricorrente ha presentato la seguente ripartizione delle spese:

–        per gli onorari di avvocato, le spese corrispondenti a 600,5 ore di lavoro, di cui 276,5 ore effettuate da avvocati remunerati alla tariffa oraria di EUR 325, 312 ore effettuate da avvocati retribuiti alla tariffa oraria di EUR 200 e 12 ore effettuate da un avvocato pagato alla tariffa oraria di EUR 175;

–        EUR 650 per le spese di trasporto;

–        EUR 600 per le spese di alloggio (per quattro persone);

–        EUR 1 500 per le spese di presentazione esterna (materiale e supporto);

–        EUR 750 per le fotocopie e la spedizione per espresso.

10      La ricorrente evidenzia l’importanza della causa sotto il profilo del diritto comunitario. Nella sentenza nella causa principale il Tribunale, per la prima volta, avrebbe dichiarato ricevibile il ricorso di annullamento contro un regolamento di classificazione tariffaria. La sentenza indicherebbe quindi le condizioni alle quali i singoli possono impugnare regolamenti analoghi e costituirebbe un precedente da seguire in futuro. Inoltre essa aiuterebbe a comprendere meglio le regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata (NC) istituita con il regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e in particolare la regola generale n. 3 b). La ricorrente sottolinea inoltre che il Tribunale ha anche interpretato per la prima volta la nota 1 p) della sezione XVI dei capitoli 84 e 85 della NC.

11      Secondo la ricorrente, la causa principale ha sollevato difficoltà derivanti dalla complessità e scarsità della giurisprudenza relativa alla legittimazione ad agire dei singoli per impugnare la validità di un regolamento. Inoltre, la causa ha posto ulteriori difficoltà dovute all’inesistenza o alla scarsità della giurisprudenza relativa all’interpretazione dei codici della NC controversi e alle regole generali di interpretazione della NC. Infine, le domande rivolte dal Tribunale alla ricorrente in merito ai diritti di proprietà intellettuale erano complesse e richiedevano un’analisi complementare in materia di esaurimento dei marchi internazionali.

12      La ricorrente sostiene altresì che l’entità del lavoro provocato dalla causa principale giustificava le spese reclamate. In primo luogo, considerata la precedente giurisprudenza che escludeva la possibilità di impugnare un regolamento di classificazione tariffaria, era indispensabile dimostrare le differenze tra la fattispecie in esame e le cause precedenti in cui i ricorsi di annullamento proposti da singoli contro regolamenti di classificazione tariffaria erano stati dichiarati irricevibili. In secondo luogo, poiché la giurisprudenza relativa ai codici della NC controversi e alla regola generale n. 3 b) della NC era molto scarsa, occorreva interpretarli ed esaminare la genesi e l’evoluzione dei codici della NC controversi. La ricorrente sostiene inoltre di avere dovuto dimostrare analogie con la giurisprudenza di altri organi giurisdizionali, facendo riferimento all’interpretazione del codice NC 9504 fornita dal comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). In terzo luogo, la ricorrente fa valere che i quesiti ad essa posti dal Tribunale in merito al rispetto del logo della consolle PlayStation®2 e alla sua tutela mediante i diritti di proprietà intellettuale hanno richiesto ricerche supplementari.

13      Quanto alle altre spese venute in essere nella presente causa, la ricorrente mette in rilievo che esse sono derivate principalmente dall’esigenza di impegnare un esperto per effettuare una dimostrazione sulla consolle PlayStation®2 durante l’udienza.

14      Infine, la ricorrente asserisce che la causa principale presentava un enorme interesse economico. A suo parere, l’adozione del regolamento impugnato aveva l’effetto di invalidare le informazioni tariffarie vincolanti rilasciatele dalle autorità doganali nazionali. L’incidenza economica di tale provvedimento per la ricorrente può essere stimato, stando a quest’ultima, in oltre 50 milioni di EUR.

15      In via preliminare, la convenuta sottolinea che la ricorrente sopravvaluta l’importanza della causa principale, in quanto la relativa sentenza ha effetto solo sulla presente causa e non ha portata generale. Infatti il Tribunale avrebbe respinto il primo argomento della ricorrente relativo all’impossibilità di classificare nella voce tariffaria 9504 una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione come la consolle PlayStation®2. Esso si sarebbe limitato a constatare che la Commissione aveva commesso un errore di diritto nel determinare, in base alla regola generale 3 b), la classificazione delle consolle come la PlayStation®2 in base alla funzione che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

16      Per quanto riguarda il grado di difficoltà della causa, la convenuta constata che, se è vero che il procedimento ha sollevato varie questioni interessanti per quanto riguarda la legittimazione di una persona giuridica di diritto privato a contestare la validità di un regolamento, nonché l’interpretazione della NC, tuttavia tali questioni interpretative, per loro natura, non differiscono da quelle sollevate in altre cause dinanzi al Tribunale.

17      La convenuta ritiene che l’entità del lavoro provocato dalla causa non giustificasse il pagamento di onorari corrispondenti a 600 ore di attività legale. Una stima di 200 ore sarebbe più realistica.

18      Essa constata di non essere in grado di pronunciarsi sulla stima della ricorrente relativa all’interesse economico di quest’ultima all’esito della presente causa.

19      Infine, la convenuta contesta l’importo delle spese sostenute dalla ricorrente. Essa ritiene che tale importo sia eccessivo, in particolare perché il Tribunale aveva deciso di non accogliere «per il momento» la richiesta della ricorrente di effettuare una dimostrazione tecnica della consolle PlayStation®2 in udienza. Peraltro, nessuna dimostrazione del genere avrebbe avuto luogo.

20      La convenuta conclude quindi che il pagamento di EUR 50 000 per gli onorari di avvocato ed EUR 1 000 per le spese è ragionevole sotto ogni profilo.

 Giudizio del Tribunale

 In generale

21      Ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e risultate indispensabili a tali fini (ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T‑38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II‑217, punto 28, e 6 marzo 2003, cause riunite T‑226/00 DEP e T‑227/00 DEP, Nan Ya Plastics/Consiglio, Racc. pag. II‑685, punto 33).

22      Secondo una giurisprudenza costante, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver richiesto agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T‑2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II‑533, punto 16; 19 settembre 2001, causa T‑64/99 DEP, UK Coal/Commissione, Racc. pag. II‑2547, punto 27, e 7 dicembre 2004, causa T‑251/00 DEP, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag. II‑4217, punto 23). A tale proposito, la possibilità per il giudice comunitario di determinare il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T‑120/89 DEP, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II‑1547, punto 31, e 15 marzo 2000, causa T‑337/94 DEP, Enso‑Gutzeit/Commissione, Racc. pag. II‑479, punto 16).

23      È del pari giurisprudenza costante che il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare in che misura tali compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (ordinanze Stahlwerke Peine‑Salzgitter/Commissione, citata al punto 22 supra, punto 27, e UK Coal/Commissione, citata al punto 22 supra, punto 26).

 Applicazione al caso di specie

24      L’entità delle spese ripetibili nel caso di specie dev’essere valutata alla luce di tali criteri.

25      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto e la natura della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, si deve rilevare che, nella sentenza nella causa principale, il Tribunale ha ammesso per la prima volta la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto in forza dell’art. 230, quarto comma, CE contro un regolamento di classificazione tariffaria. Così la sentenza indica per la prima volta condizioni generali alle quali i singoli possono impugnare i regolamenti della Commissione relativi alla classificazione di prodotti nella NC. A tale proposito si deve anche tenere conto del fatto che la ricevibilità, nella fattispecie, dipendeva da circostanze molto particolari, accertate in base ad un complesso di elementi e di indizi di varia natura forniti dalla ricorrente.

26      Risulta inoltre dalla sentenza che, per pronunciarsi nella causa principale, il Tribunale ha dovuto esaminare per la prima volta la questione della classificazione nella NC di una «consolle da gioco», il che ha determinato la soluzione di problemi interpretativi molto complessi e di portata generale, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione di alcune regole generali, voci e sottovoci, nonché note di capitolo e di sezione della NC.

27      Per quanto attiene, in secondo luogo, all’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto provocare per gli avvocati, si deve ammettere, anzitutto, che nella fattispecie il problema della ricevibilità del ricorso ha richiesto un lavoro supplementare. Per provare di essere direttamente ed individualmente interessata dal regolamento impugnato, la ricorrente ha dovuto dimostrare la particolarità della sua situazione in modo molto dettagliato e con il sostegno di una serie di argomenti distinti ed elaborati. A tale riguardo, inoltre, la ricorrente ha dovuto effettuare ricerche supplementari, in particolare per poter rispondere ai quesiti del Tribunale relativi alle differenze fondamentali tra la consolle PlayStation®2 e altre consolle da gioco.

28      Pertanto, la questione della ricevibilità, in linea di principio, ha determinato un lavoro legale di entità inusuale. Al contrario, per quanto riguarda più in particolare la produzione delle informazioni richieste in merito ai diritti di proprietà intellettuale, si deve constatare che la ricorrente fa parte dello stesso gruppo di imprese del produttore e del titolare dei diritti intellettuali relativi al prodotto di cui trattasi. La messa a disposizione di tali informazioni giustifica quindi solo un’attività limitata dei legali della ricorrente.

29      Quanto al merito della causa, va ricordato che in massima parte gli argomenti dedotti dalla ricorrente sono stati dichiarati infondati.

30      In terzo luogo, per quanto riguarda gli interessi economici della controversia per la ricorrente, il Tribunale non è in grado di verificare l’importo addotto da quest’ultima, non avendo ricevuto informazioni precise in proposito. Tuttavia, si deve constatare che la consolle PlayStation®2 è un prodotto largamente commercializzato nella Comunità.

31      La ricorrente non ha neanche fornito al Tribunale precisazioni circa la ripartizione delle ore di lavoro degli avvocati interessati in base alle diverse attività svolte nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, dalla prima tabella allegata alla nota della ricorrente del 10 marzo 2004 e riportata nell’allegato A.1 del ricorso (pagg. 16 e 17), per ognuno dei legali impiegati risulta solo un elenco di varie attività, accompagnato semplicemente da un importo complessivo per tutte le ore di lavoro asseritamente effettuate dall’avvocato. Il ricorso non contiene una ripartizione dettagliata di tale importo complessivo in base al numero di ore prestate per ognuna delle varie attività legali, tale da consentire al Tribunale di verificare l’adeguatezza del calcolo. In ogni caso, le attività legali connesse alla preparazione di un’eventuale presentazione della consolle PlayStation®2 non possono essere considerate indispensabili alla soluzione della controversia (a tale proposito, v. infra, punto 33).

32      Pertanto, alla luce di quanto precede, appare appropriato fissare il numero di ore corrispondenti a spese ripetibili in 250.

33      Per quanto riguarda le altre spese imputate alla controversia dalla ricorrente, quest’ultima chiede il rimborso di EUR 1 500 a titolo di spese sostenute per la presentazione all’esterno delle funzioni della consolle PlayStation®2. Si deve anzitutto rammentare che è stata la ricorrente a proporre al Tribunale, senza esservi stata invitata da quest’ultimo, di effettuare tale presentazione durante l’udienza. Il cancelliere del Tribunale, nella lettera del 3 febbraio 2003, ha informato la ricorrente della decisione della sezione di respingere «per il momento» la sua domanda, ma l’ha avvertita che tale presentazione avrebbe potuto eventualmente essere ammessa, in caso di necessità, in corso d’udienza. Di fatto, non è risultata necessaria alcuna presentazione. Pertanto, le presunte spese causate dalla detta presentazione non possono essere considerate spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento.

34      Come per le altre spese, le spese di fotocopia e di corrispondenza, nonché le spese di viaggio e di soggiorno per quattro persone attinenti alla causa principale dinanzi al Tribunale, vanno considerate quali spese ripetibili nella misura in cui siano state indispensabili. Tuttavia, in assenza di precisazioni circa la destinazione e la ripartizione delle spese di viaggio e di soggiorno di EUR 1 250  e delle spese di fotocopia di EUR 750, occorre stimare le spese ripetibili a tale titolo in EUR 1 000.

35      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sarà fatta un’equa valutazione del complesso delle spese ripetibili sostenute dalla ricorrente nella causa principale fissando il loro importo in EUR 66 175.

36      Poiché tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data odierna, non occorre statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2002, causa T-80/97 DEP, Starway/Consiglio, Racc. pag. II‑1, punto 39).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che la Commissione deve rimborsare alla ricorrente è fissato in EUR 66 175.

Lussemburgo, 18 marzo 2005

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      M. Jaeger



* Lingua processuale: l’inglese.