Language of document : ECLI:EU:C:2017:847

Causa C641/16

Tünkers France
e
Tünkers Maschinenbau GmbH

contro

Expert France

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Giudice competente – Azione giudiziaria per atti di concorrenza sleale proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza – Azione promossa da una società con sede in un altro Stato membro, contro il cessionario di un ramo di attività della società sottoposta alla procedura di insolvenza – Azione estranea alla procedura di insolvenza o azione scaturente direttamente da tale procedura e ad essa strettamente connessa»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Fallimenti, concordati e procedure affini – Nozione – Azioni scaturenti direttamente da una procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse – Applicabilità del regolamento n. 1346/2000

[Regolamenti del Consiglio n. 1346/2000 e n. 44/2001, art. 1, § 2, b)]

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Ambito di applicazione – Azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale diretta contro il cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 19, 20)

2.      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore.

(v. punto 31 e dispositivo)