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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – Mamoli Robinetteria / Commissione

(Causa T-376/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Diritti della difesa – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Eccezione di illegittimità – Nozione di intesa – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità – Moltiplicatore dell’importo supplementare»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Capelli e M. Valcada, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e L. Malferrari, agenti, assistiti inizialmente da F. Ruggeri Laderchi e A. De Matteis, successivamente da F. Ruggeri Laderchi, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente e, in subordine, all’estinzione o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Mamoli Robinetteria SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

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1 GU C 288 del 23.10.2010.