Language of document : ECLI:EU:C:2022:182

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 10 marzo 2022 (1)

Causa C804/21 PPU

C,

CD,

interveniente:

Syyttäjä

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584 – Consegna di persone ricercate all’autorità giudiziaria richiedente – Termine per la consegna – Impossibilità di consegna per causa di forza maggiore – Competenza in materia di constatazione della sussistenza di una causa di forza maggiore – Scadenza del termine per la consegna – Covid-19 – Domanda di asilo»






I.      Introduzione

1.        L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 (2) disciplina la consegna delle persone ricercate in virtù di un mandato d’arresto europeo, dopo che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione hanno statuito in modo definitivo in merito all’estradizione di tali persone. Se il ricercato non viene consegnato entro un periodo di tempo molto breve, deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5. Tale termine può essere prorogato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, se la consegna è impedita per causa di forza maggiore. Al riguardo, la disposizione non distingue se il mandato d’arresto abbia per oggetto l’esercizio di un’azione penale o l’esecuzione di una pena detentiva.

2.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale offre alla Corte la possibilità di chiarire l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, per stabilire se le autorità di polizia dello Stato membro di esecuzione siano competenti a constatare la sussistenza di una causa di forza maggiore. Occorre inoltre chiarire la rilevanza di una domanda di asilo del ricercato con riferimento ai termini di consegna e al rilascio. Sorge inoltre la questione relativa a quali siano anzitutto le condizioni per l’applicazione dell’articolo 23.

II.    Contesto normativo

A.      Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

3.        L’articolo 5 della CEDU sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza.

«1.      Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(a)      se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

(b)      (…)

(c)      se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

(…)

(f)      se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2.      (…)

3.      Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.

4.      Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5.      (…)».

B.      Decisione quadro 2002/584

4.        L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, descrive la sfera d’applicazione del mandato d’arresto europeo:

«Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

5.        L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 così dispone:

«(1)      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

(2)      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo».

6.        Il considerando 8 della medesima decisione quadro precisa il ruolo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione:

«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».

7.        L’articolo 7 della decisione quadro 2002/584 consente il ricorso ad un’autorità centrale:

«(1)      Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

(2)      Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

(…)».

8.        Al riguardo, il considerando 9 della medesima decisione quadro precisa quanto segue:

«Il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa».

9.        L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 disciplina i termini per la consegna del ricercato dopo che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione hanno adottato una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato di arresto europeo:

«(1)      Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

(2)      Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

(3)      Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

(4)      La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

(5)      Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

C.      Recepimento finlandese

10.      La Finlandia ha trasposto la decisione quadro 2002/584 con il Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003) (legge n. 1286/2003, che disciplina le procedure di consegna, in ragione di un commesso reato, tra la Repubblica di Finlandia e gli altri Stati membri dell’Unione europea; in prosieguo: la «legge relativa alla consegna all’interno dell’UE»). L’articolo 23 della decisione quadro è ripreso negli articoli da 46 a 48.

11.      Occorre rilevare che l’articolo 46, paragrafo 2, della legge relativa alla consegna all’interno dell’UE recepisce l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e prevede che le «autorità competenti» (toimivaltaisten viranomaisten) concordino un nuovo termine per la consegna. Per contro, anche nella versione finlandese, l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro utilizza il termine «autorità giudiziaria» (oikeusviranomaisen).

12.      Le autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sulla consegna e sul mantenimento in custodia sono lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) e, in veste di giudice d’appello, il Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) (articoli 11, 19 e 37 della legge relativa alla consegna all’interno dell’UE). A norma dell’articolo 44 di detta legge, competente per l’esecuzione di una decisione relativa alla consegna è invece l’ufficio centrale di polizia giudiziaria.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

13.      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, i precedenti sono esposti come segue.

14.      In date, rispettivamente, 19 e 27 maggio 2015 la competente autorità giudiziaria rumena ha emanato un mandato d’arresto europeo nei confronti di C e di CD, entrambi cittadini rumeni, finalizzato alla loro consegna alla Romania per l’esecuzione di pene detentive di cinque anni e pene accessorie di tre anni. Dette pene erano state inflitte per traffico di sostanze stupefacenti pericolose ed altamente pericolose e per partecipazione a un’associazione a delinquere.

15.      Secondo le informazioni disponibili, C e CD si trovavano inizialmente in Svezia. Per tale ragione, con decisione dell’8 aprile 2020 (NJA 2020 pag. 430) la Corte suprema svedese ha ordinato la consegna di C alla Romania. Con decisione del 30 luglio 2020, la Corte d’appello di Svea (Svezia) ha ordinato la consegna di CD alla Romania. Entrambi lasciavano però la Svezia e si recavano in Finlandia prima dell’esecuzione delle suddette decisioni di consegna.

16.      Il 15 dicembre 2020, C e CD venivano arrestati in Finlandia sulla base di un mandato d’arresto europeo e venivano posti sotto custodia. Con decisioni definitive del 16 aprile 2021 (KKO 2021:24 e [n. 582/2021]), il Korkein oikeus (Corte suprema) ha ordinato la consegna di C e di CD alla Romania. Su richiesta delle autorità rumene, l’ufficio centrale finlandese di polizia giudiziaria ha fissato una prima data di consegna per il 7 maggio 2021; a causa della pandemia di COVID-19, prima di tale data non era, infatti, disponibile alcun volo corrispondente.

17.      Il 3 maggio 2021, C e CD hanno chiesto l’annullamento delle decisioni di consegna dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema). Il 4 maggio 2021, detto giudice ha vietato, in un primo momento, provvisoriamente, l’esecuzione delle decisioni di consegna, respingendo in seguito, il 31 maggio 2021, le impugnazioni, con conseguente annullamento della decisione di divieto dell’esecuzione. La successiva data concordata per la consegna, l’11 giugno 2021, veniva anch’essa posticipata a causa della mancanza di collegamenti aerei diretti verso la Romania e dell’impossibilità di organizzare un trasporto aereo attraverso un altro Stato membro nel rispetto della tempistica convenuta. C e CD hanno successivamente presentato altre domande finalizzate ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di consegna; tali domande sono state respinte.

18.      Infine, CD avrebbe dovuto essere consegnato alla Romania il 17 giugno 2021 e C il 22 giugno 2021. Tale consegna è stata tuttavia impedita dalla proposizione, da parte loro, di una domanda di asilo in Finlandia. Il 12 novembre 2021 il Maahanmuuttovirasto (Ufficio nazionale dell’immigrazione) ha respinto dette domande di asilo, ma C e CD hanno impugnato le relative decisioni dinanzi allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo).

19.      Parallelamente al procedimento relativo alle domande di asilo, C e CD hanno chiesto dinanzi ai giudici ordinari il proprio rilascio. Il 20 dicembre 2021 il Korkein oikeus (Corte suprema) ha sottoposto alla Corte, nell’ambito di detto procedimento, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, esiga che, ove un detenuto non sia consegnato nei termini, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro decida una nuova data di consegna e verifichi l’esistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni previste per la custodia, o se sia compatibile con la decisione quadro anche una procedura nell’ambito della quale il giudice esamini questi elementi solo su richiesta delle parti. Ove si ritenga che la proroga del termine richieda l’intervento dell’autorità giudiziaria, se la mancanza di un tale intervento implichi necessariamente la scadenza dei termini previsti nella decisione quadro, nel qual caso il detenuto deve essere rilasciato in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro.

2)      Se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, debba essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore comprende anche ostacoli giuridici alla consegna fondati sulla legislazione nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, quali un divieto di esecuzione pronunciato per la durata del procedimento giudiziario o il diritto del richiedente asilo di restare nello Stato di esecuzione sino all’adozione di una decisione sulla sua domanda di asilo».

20.      La Corte ha ricevuto osservazioni scritte da C e CD, dalla Romania e dalla Commissione europea. All’udienza del 2 marzo 2022 hanno partecipato C e CD, la Repubblica di Finlandia, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea.

IV.    Valutazione giuridica

21.      L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 fissa termini rigorosi per la consegna di un ricercato mediante un mandato d’arresto europeo. La consegna deve avvenire al più presto (paragrafo 1), ma di regola entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo (paragrafo 2). L’articolo 23, paragrafo 3, prevede peraltro la possibilità di concordare una nuova data per la consegna, nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, sia impedita per cause di forza maggiore (3).

22.      Il procedimento pregiudiziale solleva tre questioni legate alla nozione di forza maggiore, che occorre prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

23.      La prima parte della prima questione mira a stabilire se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, debba sempre essere un’autorità giudiziaria a constatare l’esistenza di una causa di forza maggiore e a concordare una nuova data di consegna o se, in un primo tempo, un’autorità di polizia possa adottare tali misure ove il giudice esamini tale richiesta (v., sul punto, sub C).

24.      La seconda questione verte sull’interpretazione della nozione di forza maggiore, nel senso se debba essere considerata tale una domanda di asilo del ricercato e i ritardi nella consegna ad essa connessi (v., sul punto, sub D).

25.      Tali due questioni sono rilevanti nel caso di specie poiché l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 prevede, senza ulteriori limitazioni, che l’interessato sia rilasciata se continua a trovarsi in stato di custodia allo scadere dei termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4. Pertanto, con la seconda parte della prima questione il Korkein oikeus vorrebbe sapere se il rilascio sia già necessario qualora nessun giudice abbia valutato la sussistenza di una causa di forza maggiore che faccia decorrere un nuovo termine. Sebbene la questione si ponga solo nell’ipotesi in cui un controllo giurisdizionale sia effettivamente necessario, la esaminerò prima delle altre due questioni, se la scadenza dei termini debba effettivamente comportare un rilascio, poiché in tal modo si chiariranno gli interessi e le posizioni giuridiche in questione (v., sul punto, sub B).

26.      Ma occorre esaminare anzitutto la tesi illustrata dalla Commissione in sede di trattazione orale, secondo la quale l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 non sarebbe applicabile fintantoché sia pendente un ricorso avverso la consegna.

A.      Sull’applicabilità dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584

27.      L’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro dev’essere interpretato nel senso che i termini di cui a questo articolo iniziano a decorrere solo in presenza di una decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

28.      L’articolo 23 si situa pertanto alla fine di una procedura di consegna piuttosto complessa, disciplinata dal capo 2 della decisione quadro 2002/584. Esso entra in gioco solo dopo che tutti gli altri passaggi necessari, in particolare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, sono già stati adottati dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione (4).

29.      A prima vista, nel caso di specie questo momento inizia con la decisione definitiva del Korkein oikeus (Corte suprema) del 16 aprile 2021.

30.      Tuttavia la Commissione espone, in modo convincente, che una siffatta decisione perderebbe il suo carattere definitivo fintantoché venga depositato un ricorso avverso la consegna. Un ricorso siffatto può essere difatti efficace solo se si opponga alla consegna. E se il diritto nazionale prevede un siffatto ricorso dev’essere possibile, almeno a livello teorico, che in caso di successo esso sia di ostacolo, almeno temporaneamente, alla consegna. In tal modo la precedente decisione sull’esecuzione perde il suo carattere definitivo. Pertanto, l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 può ridiventare applicabile solo dopo il rigetto di detto ricorso.

31.      Se la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, con le sue questioni vertenti sull’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, venisse espunta dal procedimento su un siffatto ricorso, essa diventerebbe pertanto irrilevante e non necessiterebbe di una risposta. Basterebbe comunicare al Korkein oikeus (Corte suprema) che l’articolo 23 non è applicabile.

32.      Tuttavia il procedimento principale, a essere precisi, non riguarda nessun ricorso contro la consegna, bensì si inquadra nel procedimento di domanda d’asilo dei ricercati. Quest’ultimo procedimento ha un oggetto del contendere diverso da quello di un ricorso avverso la consegna. Al riguardo la Corte ha già dichiarato che il diritto d’asilo fondato sul protocollo n. 24 sull’asilo per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea non costituisce un motivo di diniego dell’esecuzione del mandato di arresto europeo (5). Pertanto, la decisione sulla consegna manterrebbe il suo carattere definitivo.

33.      De facto, però, nel caso di specie il procedimento sulla domanda d’asilo si oppone alla consegna e, nell’ipotesi improbabile di accoglimento delle domande di asilo, mette in questione la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 23 della decisione quadro ad esso va riconosciuto il medesimo valore di un ricorso avverso la consegna.

34.      Di conseguenza, l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 non è applicabile se la consegna non è possibile a motivo di un procedimento di domanda d’asilo.

35.      Alla luce di un tale risultato, per la decisione sul procedimento principale non è rilevante la risposta alle questioni proposte dal Korkein oikeus (Corte suprema). Passerò comunque a trattarle nel caso in cui la Corte non dovesse condividere la mia posizione.

B.      Sul rilascio del ricercato

36.      La seconda parte della prima domanda riguarda il rilascio del ricercato. Al riguardo, esaminerò anzitutto i requisiti normativi e le conseguenze di un rilascio, e successivamente affronterò alcuni dubbi circa la loro adeguatezza. Infine, collocherò tali considerazioni nel contesto del diritto fondamentale alla libertà ai sensi dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali.

1.      Requisiti normativi e conseguenze di un rilascio

37.      Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, l’interessato è rilasciato se continua a trovarsi in stato di custodia allo scadere dei termini di cui ai paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo.

38.      L’articolo 23, paragrafo 2, di detta decisione quadro fissa un termine molto breve. Tale articolo prevede che la consegna avvenga al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo. La data esatta di consegna entro tale termine è concordata tra le autorità interessate (articolo 23, paragrafo 1).

39.      Per contro, quando trova applicazione l’articolo 23, paragrafi 3 o 4, della decisione quadro 2002/584, la determinazione della scadenza del termine suscita una certa difficoltà. Le due disposizioni menzionano effettivamente un termine di dieci giorni, ma esso inizia a decorrere solo a partire da una nuova data concordata per la consegna.

40.      L’accordo su una nuova data di consegna è possibile se una causa di forza maggiore (articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584) o gravi motivi umanitari (articolo 23, paragrafo 4) impediscono la consegna entro il termine inizialmente concordato.

41.      Il termine di tale nuova data di consegna non è precisato all’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2002/584. Ma dall’articolo 23, paragrafo 1, risulta che la consegna deve avvenire al più presto anche in tale caso. Come stabilito dalla Corte, un mantenimento in custodia è quindi ammissibile solo se, anche alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali (6), il procedimento di consegna è condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, la durata della detenzione non risulta eccessiva (7).

42.      Tuttavia, la nuova data di consegna di cui all’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2002/584, non è soggetta al termine di dieci giorni previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo. Ciò risulta evidente già dal fatto che, benché in entrambe le disposizioni il legislatore abbia espressamente fissato termini brevi di dieci giorni, questi decorrono tuttavia solo a partire dalla nuova data di consegna concordata, ma non hanno per oggetto la fissazione di detta data. Non avrebbe senso neppure un termine per la nuova data di consegna, dal momento che nelle ipotesi di cui all’articolo 23, paragrafi 3 e 4, non è possibile prevedere la durata dello specifico impedimento.

43.      Qualora tuttavia i termini siano scaduti, se continua a trovarsi in stato di custodia il ricercato deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584. Non sono previste eccezioni a tale regola.

44.      Questa conclusione, confermata dalla Corte nella sentenza Vilkas (8), è sorprendente dal momento che crea il rischio che il ricercato si sottragga alla prosecuzione dell’esecuzione del mandato d’arresto dandosi alla fuga.

45.      A tale riguardo, l’avvocato generale Bobek ha persino affermato che un rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, consisterebbe in un rilascio effettivo e incondizionato, che escluderebbe le misure volte ad evitare che il ricercato si dia alla fuga a causa del mandato d’arresto europeo (9).

46.      Tuttavia, interpreto le conclusioni della Corte nella sentenza Vilkas nel senso che, anche dopo un rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare ulteriori misure necessarie ad assicurare la consegna, a condizione che a tale scopo non trattenga in custodia il ricercato. Infatti, le autorità giudiziarie di tale Stato membro restano obbligate a proseguire il procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo e a procedere alla consegna del ricercato. A tal fine, essi devono concordare una nuova data di consegna (10). In particolare, per adempiere all’obbligo ad esso incombente, lo Stato di esecuzione deve essere autorizzato ad adottare le misure coercitive necessarie in rapporto diretto con la consegna. Sarebbe contrario all’obbligo di proseguire il procedimento (11) il fatto che allo Stato di esecuzione fosse impedito di disporre, fino alla consegna, altre misure restrittive della libertà volte ad evitare una fuga, che non raggiungano la soglia delle misure privative della libertà (12).

47.      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 6 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, la custodia di un ricercato è ammessa solo se necessaria (13). Non deve quindi essere possibile assicurare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo con mezzi meno restrittivi. La circostanza che il ricercato sia spesso mantenuto in custodia nello Stato di esecuzione evidenzia, di conseguenza, che le misure alternative non sono forse un mezzo altrettanto appropriato per prevenire una fuga (14).

2.      Carattere ragionevole di un rilascio

48.      Per questa ragione, le circostanze del caso di specie suscitano dubbi quanto al carattere ragionevole di un rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584.

49.      In primo luogo, esistono seri indizi della sussistenza di un elevato rischio di fuga. I ricercati sono, infatti, già fuggiti dalla Svezia per sottrarsi all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, forse, in precedenza, dalla Romania. Per quanto riguarda i termini per l’adozione della decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, la Corte ha già statuito che una rimessione in libertà è incompatibile con la decisione quadro 2002/584 quando si è in presenza di un rischio di fuga molto elevato che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate (15).

50.      In secondo luogo, nel procedimento principale i ritardi nella consegna sono almeno in parte imputabili al comportamento dei ricercati, che hanno in un primo tempo interposto ricorso avverso la consegna e successivamente presentato domanda di asilo, benché prima facie non sussista alcuno dei rari casi eccezionali previsti dal protocollo n. 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea in cui può essere concesso l’asilo. Secondo la Romania, essi hanno persino contribuito all’impossibilità di superare gli ostacoli alla consegna dovuti alla Covid-19, rifiutando i test necessari. Il loro rilascio potrebbe pertanto favorire pratiche dilatorie volte a ostacolare l’esecuzione dei mandati di arresto europei (16).

51.      In terzo luogo, i giudici della Romania, ossia i giudici di uno Stato membro, hanno condannato i ricercati in via definitiva a pene detentive di lunga durata. Nonostante le possibili misure volte a ridurre il rischio di fuga, la rimessione in libertà dei ricercati aumenta il rischio che tale pena non possa essere eseguita. Un tale risultato sarebbe in contrasto con il principio della fiducia tra gli Stati membri e il principio del riconoscimento reciproco attuati dalla decisione quadro 2002/584 (17). Per contro, nel caso dei mandati d’arresto per l’esecuzione di pene detentive di cui trattasi, l’aggravio per i ricercati nel caso del protrarsi della detenzione sarebbe molto limitato, se non del tutto assente, dal momento che lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in base all’articolo 26 della decisione quadro 2002/584 (18).

52.      Resta il fatto che, nella citata sentenza Vilkas, la Corte ha confermato il rilascio anche in tali casi (19).

53.      Nella causa Vilkas un rischio di fuga era quantomeno evidente, poiché la resistenza opposta alla consegna indicava che il ricercato non era disposto a scontare la pena inflittagli e a sottoporsi ad ulteriori procedimenti penali.

54.      Inoltre, i ritardi intervenuti in detta causa erano dovuti anche al comportamento del ricercato, dal momento che quest’ultimo si era opposto con successo alla consegna mediante un volo di linea (20), circostanza che la Corte potrebbe considerare quale causa di forza maggiore solo in rare occasioni eccezionali (21).

55.      In definitiva, come nel presente procedimento, la sentenza Vilkas riguardava un mandato d’arresto ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. È vero che né le conclusioni (22), né la sentenza (23) o la domanda di pronuncia pregiudiziale in tale causa menzionano il motivo dei due mandati d’arresto oggetto di tale causa. In tale causa l’Irlanda ha tuttavia affermato che uno dei mandati d’arresto aveva ad oggetto l’esercizio di un’azione penale, tra l’altro, per gravi lesioni personali, e l’altro l’esecuzione di una pena detentiva, tra l’altro, per furto e turbativa dell’ordine pubblico (24). La Corte non poteva quindi supporre che i mandati di arresto avessero come solo obiettivo la finalità di contrasto. Quantomeno, l’argomento dell’avvocato generale Bobek, secondo il quale la prevedibilità delle perturbazioni da parte del ricercato dovrebbe essere valutata tenendo conto «dei reati per cui la persona è ricercata o è stata condannata» (25) e del «fascicolo e delle circostanze di fatto del caso specifico» (26), suggerisce che fosse consapevole dei fondamenti dei due mandati d’arresto.

56.      Occorre tuttavia tener conto del fatto che, nella sentenza Vilkas, la Corte non ha dichiarato espressamente che il rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, si imponga indiscriminatamente anche in caso di mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. La Corte non si discosterebbe quindi da detta sentenza se nella fattispecie interpretasse in senso restrittivo l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, a tali mandati d’arresto. Ciò dev’essere valutato alla luce del diritto fondamentale alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali.

3.      Il diritto fondamentale alla libertà

57.      Ai sensi dell’articolo 6 della Carta, ogni individuo, compreso quindi un condannato a pena detentiva, ma latitante, ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

58.      L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta riconosce che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dall’articolo 6 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (27).

59.      Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta si evince che i diritti ivi sanciti, nella misura in cui corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, hanno il medesimo significato e la medesima portata dei diritti conferiti da quest’ultima. L’articolo 53 della Carta aggiunge a tale proposito che nessuna disposizione di quest’ultima deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, fra l’altro, dalla CEDU (28).

60.      In conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, una limitazione del diritto alla libertà richiede quindi, in particolare, un fondamento giuridico che sia sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione, al fine di evitare qualunque rischio di arbitrarietà (29). Ciò deve valere in modo particolare per i condannati che si trovano in stato di trattenimento, dal momento che in tale situazione il rischio di trattamento arbitrario è particolarmente pronunciato.

61.      Nell’ambito della procedura di estradizione, il fondamento giuridico della custodia deve anzitutto essere ricercato nelle disposizioni della decisione quadro 2002/584, nonché nella normativa nazionale adottata ai fini del suo recepimento (30). Orbene, sia l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, sia l’articolo 48 della legge finlandese relativa alla consegna all’interno dell’UE, prevedono, senza alcuna limitazione, che il ricercato sia rilasciato allo scadere dei termini previsti dall’articolo 23 di tale decisione quadro. Un’interpretazione di dette disposizioni che consenta il mantenimento in custodia malgrado la scadenza dei termini non sarebbe più prevedibile, se non contra legem. È quindi dubbio se sia compatibile con il diritto fondamentale alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta e dall’articolo 5 della CEDU limitare l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro nel caso dei mandati d’arresto europei volti all’esecuzione di pene detentive.

62.      Inoltre, nel caso di un mandato d’arresto diretto all’esecuzione di una pena detentiva, si potrebbe ritenere che tale condanna costituisca, unitamente alle disposizioni penali applicate, un fondamento giuridico per il mantenimento in custodia. La decisione quadro 2002/584 non contiene peraltro disposizioni specifiche al riguardo.

63.      Piuttosto, ai fini dell’esecuzione di pene detentive imposte in altri Stati membri sarebbe rilevante la decisione quadro 2008/909 (31). Orbene, né la domanda di pronuncia pregiudiziale, né le osservazioni presentate contengano elementi a favore del fatto che le condizioni di una siffatta esecuzione siano soddisfatte. Non sussistono indicazioni neppure per quanto riguarda le disposizioni pertinenti del diritto finlandese.

64.      Finché il legislatore non modificherà l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro, si deve quindi partire dal presupposto che, anche nel caso di mandati d’arresto europei volti all’esecuzione di una pena detentiva, i ricercati devono essere rilasciati qualora si trovino ancora in stato di custodia dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 23, paragrafi da 2 a 4.

65.      Le altre due questioni, che mirano a stabilire le circostanze in cui interviene la proroga del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, rivestono un’importanza ancor più significativa.

C.      Sul coinvolgimento dell’autorità giudiziaria

66.      Con la prima parte della prima questione, il Korkein oikeus (Corte suprema) desidera sapere se la proroga dei termini di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, sia applicabile solo nel caso in cui un’autorità giudiziaria constati che una consegna entro i termini è stata impedita per causa di forza maggiore.

67.      Tale questione si fonda sul fatto che, in base al diritto finlandese, l’ufficio centrale di polizia giudiziaria viene investito dei compiti connessi all’esecuzione della consegna una volta che la decisione del giudice in tal senso è divenuta definitiva. Tale ufficio si occupa dell’attuazione pratica della decisione relativa alla consegna, garantisce il collegamento con le autorità competenti dello Stato membro emittente e concorda una nuova data di consegna ove quest’ultima, come nel caso di specie, non abbia avuto luogo nel termine di dieci giorni.

68.      La persona da consegnare ha sempre il diritto di chiedere al giudice di verificare se il suo mantenimento in custodia sia ancora giustificato o se debba essere rilasciata in ragione del carattere eccessivo della custodia. In tal caso spetta al giudice valutare, in particolare, se la mancata consegna sia dovuta a una causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, che consenta la proroga del termine di consegna e il mantenimento in custodia della persona da consegnare, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 5. Tuttavia, né l’ufficio centrale di polizia giudiziaria, né altre autorità sottopongono in maniera sistematica alla valutazione del giudice la questione del mantenimento in custodia.

69.      Come rilevato dal Korkein oikeus (Corte suprema), l’articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro 2002/584, prevede peraltro espressamente che, nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui a detto articolo 23, paragrafo 2, sia impedita da cause di forza maggiore, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordino una nuova data per la consegna (32).

70.      Se è vero che tale disposizione non precisa quale organo verifichi la sussistenza di una causa di forza maggiore, quantomeno secondo la sua formulazione l’accordo su una nuova data di consegna ne presuppone la constatazione, per cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente possono raggiungere tale accordo solo se convinte della sussistenza di una causa di forza maggiore.

71.      La polizia giudiziaria finlandese, tuttavia, non può essere considerata un’autorità giudiziaria.

72.      La nozione di «autorità giudiziaria» ai sensi della decisione quadro è un concetto autonomo del diritto dell’Unione (33). Con essa si intende un giudice o un organo giurisdizionale, ovvero un’autorità giudiziaria, come la procura di uno Stato membro, che partecipa all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro e che gode dell’indipendenza richiesta rispetto al potere esecutivo (34). Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, e segnatamente la consegna del ricercato, devono essere prese dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi del considerando 8 della decisione quadro 2002/584.

73.      Per contro, i ministeri o le autorità di polizia non sono autorità giudiziarie in quanto fanno parte del potere esecutivo (35). Per quanto riguarda tali autorità, l’articolo 7 della decisione quadro 2002/584 si limita a prevedere che, in quanto «autorità centrali», esse possono essere incaricate della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. In base al considerando 9, il loro ruolo nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo deve essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa.

74.      È ipotizzabile che il semplice accordo sulle modalità di consegna faccia parte dell’assistenza pratica e amministrativa.

75.      Tuttavia, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, tale aspetto pratico è legato a una decisione relativa al mantenimento in custodia: in primo luogo, occorre stabilire se ricorrano i presupposti per l’applicazione della disposizione, segnatamente, cioè, la sussistenza di una causa di forza maggiore. Con la successiva fissazione di una nuova data per la consegna, viene stabilito un termine supplementare per il mantenimento in custodia. A tal riguardo occorre assicurare, sulla base di un esame concreto della situazione di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, che la procedura di consegna sia stata condotta con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della custodia non risulti eccessiva (36).

76.      Come sottolinea anche la Commissione, si tratta di una decisione relativa all’esecuzione del mandato d’arresto europeo che, ai sensi del considerando 8, spetta alle autorità giudiziarie. Di conseguenza in Romania, secondo il governo romeno, nei casi di forza maggiore il mantenimento in custodia è ordinato dai giudici.

77.      Tale protezione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, è superiore a quanto previsto all’articolo 5 della CEDU. L’articolo 5, paragrafo 3, di quest’ultima, esige solamente che la custodia cautelare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale immediato. Per contro, nel caso di arresto a fini di estradizione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), è sufficiente che l’interessato possa chiedere che un tribunale decida entro breve termine sulla legittimità della detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

78.      Al riguardo può essere lasciata aperta la questione se l’articolo 6 della Carta si limiti a tale livello minimo, o se conceda una protezione più estesa ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, seconda frase, della Carta. In ogni caso, la decisione quadro 2002/584, e in particolare il suo articolo 23, paragrafo 3, sancisce espressamente una siffatta protezione più ampia.

79.      Se uno Stato membro deroga a tale regime affidando ad un’autorità di polizia la decisione circa la sussistenza di una causa di forza maggiore e un nuovo termine per la consegna, si pone in contrasto con l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro. Nell’ipotesi di un siffatto contrasto, la proroga del periodo di detenzione associata ad una proroga del termine, non sarebbe più disciplinata in modo sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua applicazione e sarebbe, pertanto, incompatibile con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali.

80.      Una proroga del termine per la consegna ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e il mantenimento in custodia dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, possono quindi essere accordati solo se un’autorità giudiziaria constata che la consegna entro i dieci giorni successivi alla decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo era impossibile in ragione di una causa di forza maggiore, e concorda una nuova data di consegna.

81.      L’assenza di una siffatta constatazione da parte dell’autorità giudiziaria non implica, tuttavia, il rilascio immediato del ricercato. Infatti, un’autorità di polizia non può neppure decidere il rilascio di un ricercato ed impedire così eventualmente l’estradizione dello stesso, il che costituisce l’obiettivo specifico della decisione quadro 2002/584.

82.      Piuttosto, se in un primo tempo un’autorità di polizia ha deciso che una causa di forza maggiore ha impedito la consegna ed ha forse addirittura già concordato una nuova data per la consegna, per rimediare all’errore essa deve immediatamente adire un giudice affinché proceda a un riesame di tale decisione. A seconda della valutazione svolta da tale giudice, esso deve ordinare il mantenimento della custodia o il rilascio.

D.      Sull’effetto delle domande d’asilo

83.      La seconda questione sollevata dal Korkein oikeus (Corte suprema) ha per oggetto l’effetto delle domande d’asilo dei due ricercati sui termini di cui all’articolo 23 della decisione quadro 2002/584. Il giudice desidera sapere se il risultante divieto d’esecuzione fino alla conclusione del procedimento giudiziario, o il diritto del richiedente asilo di soggiornare nello Stato di esecuzione in attesa dell’esito della sua domanda d’asilo, debba essere considerato causa di forza maggiore.

1.      Interpretazione dellarticolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro

84.      Alcune versioni linguistiche dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, portano a tale conclusione. In base a tali versioni, l’impossibilità di procedere alla consegna a causa di circostanze sulle quali gli Stati membri non possono influire (37) è sufficiente per consentire l’accordo su una nuova data per la consegna. Il fatto che alcuni ricercati presentino una domanda d’asilo è qualcosa su cui, di norma, gli Stati membri non possono influire.

85.      Altre versioni linguistiche, tuttavia, impiegano il termine forza maggiore (38).

86.      Alla luce delle diverse versioni linguistiche, nella sentenza Vilkas la Corte ha stabilito, in accordo con l’avvocato generale Bobek (39), che, in base ai lavori preparatori (40), l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro è applicabile solo in caso di forza maggiore (41).

87.      La nozione di «forza maggiore» va intesa, come in altri settori del diritto dell’Unione, nel senso di eventi sui quali chi li invoca non ha alcuna possibilità di influire, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (42). Al riguardo la portata di tale deroga deve essere interpretata restrittivamente (43), in modo da comprendere solo situazioni di concreta impossibilità, ma non la mera circostanza che la consegna sia resa più difficile (44).

88.      Dubito, tuttavia, che tale interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, sia compatibile con gli obiettivi di quest’ultima o che si imponga alla luce dell’articolo 6 della Carta. Nella fattispecie, l’impedimento alla consegna trova origine in una domanda di asilo le cui probabilità di successo sono molto dubbie in forza del protocollo n. 24 sull’asilo dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. Tale circostanza, nonché il comportamento del ricercato nella causa Vilkas, dimostrano chiaramente il rischio che determinati ricercati ostacolino una consegna mediante comportamenti abusivi, senza che siano soddisfatte le condizioni della forza maggiore. Secondo una giurisprudenza costante, tuttavia, le persone non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione (45).

89.      Di conseguenza, ritengo necessario precisare l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro 2002/584, nel senso che tale disposizione copre tutte le circostanze che, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (46), rendono impossibile procedere alla consegna e sulle quali gli Stati membri non possono influire.

90.      Nondimeno, i ricercati hanno in linea di principio diritto, in forza degli articoli 18, 47 e 48 della Carta, ad un adeguato esame della loro domanda di asilo nonché ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Sebbene il protocollo n. 24 sull’asilo dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea limiti, certo, significativamente il diritto dei cittadini dell’Unione di chiedere asilo in altri Stati membri e una domanda d’asilo non autorizzi un diniego d’estradizione (47), esso non sopprime definitivamente tale diritto. Pertanto, anche facendo prova di massima diligenza, le autorità non dispongono di alcun mezzo per impedire ai ricercati di ritardare il proprio rilascio con tali modalità.

2.      In subordine: interruzione del termine a causa della domanda dasilo

91.      Se, tuttavia, la Corte dovesse ritenere che l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, sia limitato ai casi di forza maggiore, le condizioni di cui a tale disposizione non sarebbero soddisfatte nel caso di specie.

92.      Di norma, lo Stato membro di esecuzione non può assolutamente influire sul fatto che un ricercato presenti domanda d’asilo. Lo Stato membro non può impedire il conseguente ritardo di una consegna nemmeno adottando tutte le precauzioni del caso (48). In determinate circostanze, una tale domanda può anche sorprendere.

93.      Interpretando la nozione di causa di forza maggiore in maniera più restrittiva, non si tratta peraltro di una circostanza anormale e imprevedibile. Se dovesse risultare che i ricercati possono così impedire la propria consegna e il proprio rilascio, è addirittura probabile che tali domande vengano presentate regolarmente. Con una prassi simile sarebbe escluso considerare una domanda d’asilo e l’ostacolo all’estradizione che ne deriva come cause di forza maggiore.

94.      Tale conclusione potrebbe quindi incoraggiare comportamenti abusivi da parte dei ricercati, e certo nella sentenza Vilkas la Corte, in linea di principio, lo ha ammesso. Questo perché, salvo rare eccezioni (49), la resistenza che il ricercato oppone alla propria consegna non può essere qualificata come circostanza imprevedibile e, quindi, neppure come causa di forza maggiore (50). E, nell’ipotesi in cui non sia constatata una causa di forza maggiore, essa ha ribadito che il ricercato deve essere rilasciato (51).

95.      Tuttavia, tali conclusioni si fondano sulla considerazione che le autorità di cui trattasi, adottando tutte le precauzioni del caso, dispongono di mezzi che, nella maggior parte dei casi, consentono loro di superare la resistenza opposta da un ricercato (52).

96.      Per contro, come già rilevato (53), nel caso di una domanda di asilo le autorità non dispongono di tali mezzi. Ciò giustifica l’interruzione del termine di cui all’articolo 23 della decisione quadro, in ragione di tale ritardo, senza che per questo la domanda d’asilo debba essere considerata causa di forza maggiore. Ciò risulta da un’interpretazione di detto articolo 23 alla luce degli obiettivi della decisione quadro e dei principi generali del diritto dell’Unione.

97.      In effetti, diverse norme del diritto dell’Unione, che prevedono che gli atti di esecuzione, di indagine e di persecuzione (54) interrompano i termini di prescrizione, mostrano che tale interruzione riflette un principio generale.

98.      Tale principio viene rilievo anche nell’ambito della summenzionata tesi della Commissione, secondo la quale il ricorso avverso la consegna escluda l’applicazione dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 (55).

99.      Nello stesso senso, la Corte ha dichiarato che termini nazionali brevi di prescrizione dei diritti di risarcimento per violazione delle norme in materia di concorrenza, fondati sull’ordinamento giuridico dell’Unione, che non prevedono interruzioni a seguito di procedimenti giudiziari volti a constatare la violazione di cui trattasi, sono in linea di principio incompatibili con il principio di effettività (56).

100. Più vicina alle circostanze del caso di specie è la sentenza Arslan, in cui la Corte ha stabilito che il mantenimento in custodia del cittadino di un paese terzo già detenuto in vista del suo allontanamento in ragione di un rischio di fuga, può essere compatibile con le norme pertinenti del diritto dell’Unione, se egli ritarda l’allontanamento presentando una domanda di asilo (57).

101. Certamente sarebbe conforme alle esigenze di un fondamento giuridico di una privazione della libertà disciplinare espressamente tale interruzione, in modo analogo ai casi di forza maggiore e ai motivi umanitari di cui all’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2002/584 o alla stregua delle interruzioni della prescrizione appena menzionate. Se tuttavia i ricercati creano deliberatamente ostacoli giuridici insormontabili alla propria consegna, essi non possono pretendere che tale ritardo e la necessità di una detenzione prolungata non fossero prevedibili per loro.

102. Pertanto, i termini previsti dall’articolo 23 della decisione quadro tornano ad essere applicabili solo dopo la conclusione definitiva della procedura connessa alla domanda di asilo e l’eliminazione dell’ostacolo alla consegna in questione.

103. Non è tuttavia sensato che il termine interrotto dalla domanda d’asilo continui semplicemente a decorrere. Infatti, è possibile che, se il ricercato ha scelto astutamente la data della sua domanda di asilo, non rimanga tempo sufficiente per una consegna entro il termine restante.

104. Non appare opportuno nemmeno applicare nuovamente il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. Tale termine vale per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione o per le autorità che l’assistono direttamente nel procedimento volto a decidere l’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Tali autorità non vengono quindi sorprese dal dies a quo del termine e possono adottare le misure necessarie affinché la consegna sia effettuata entro i termini.

105. Per contro, la decisione riguardante una domanda d’asilo è nelle mani di altre autorità. La conclusione di tale procedura è quindi molto più facilmente comparabile alla fine di un ostacolo dovuto alla sussistenza di una causa di forza maggiore. Occorre quindi concordare nuovamente una data di consegna ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3.

106. Di conseguenza, il divieto di eseguire un mandato d’arresto europeo connesso a una domanda di asilo, in attesa dell’esito del procedimento giudiziario, o il diritto del richiedente asilo di poter soggiornare nello Stato membro di esecuzione in attesa dell’esito della sua domanda di asilo interrompono il decorso dei termini fissati all’articolo 23 della decisione quadro 2002/584. In caso di rigetto definitivo della domanda di asilo, occorre concordare nuovamente una data per la consegna, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3.

107. Infine, occorre sottolineare che il dovere di diligenza, volto a ridurre al massimo la fase di consegna (58), si applica anche alle autorità e alle giurisdizioni che statuiscono sulla domanda d’asilo. Tuttavia, ciò non significa che esse debbano accordare a tale procedura priorità assoluta rispetto a qualsiasi altro procedimento in corso. È sufficiente che tengano debitamente conto della sua urgenza specifica rispetto all’urgenza degli altri procedimenti.

V.      Conclusione

108. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale:

L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 non è applicabile se la consegna non è possibile a motivo di un procedimento di domanda d’asilo.

109. Qualora la Corte non condividesse questa posizione, propongo di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini:

1)      Una proroga del termine per la consegna ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e il mantenimento in custodia dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, possono essere accordati solo se un’autorità giudiziaria constata che la consegna entro i dieci giorni successivi alla decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo era impossibile in ragione di una causa di forza maggiore, e concorda una nuova data di consegna. Se in un primo tempo un’autorità di polizia ha deciso in merito a tali questioni, essa, per rimediare all’errore, deve immediatamente adire un giudice affinché proceda a un riesame di tale decisione.

2)      L’articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro 2002/584, copre tutte le circostanze che, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, rendono impossibile procedere alla consegna e sulle quali gli Stati membri non possono influire.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).


3      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punti da 45 a 52). V., altresì, conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa Vilkas (C‑640/15, EU:C:2016:826, paragrafi da 59 a 64). V. inoltre, in prosieguo, paragrafi 84 e segg.


4      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Vilkas (C‑640/15, EU:C:2016:826, paragrafo 31).


5 Sentenza del 21 ottobre 2010, I.B. (C‑306/09, EU:C:2010:626, punti da 43 a 45).


6      Sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti da 57 a 59), e del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 100).


7      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 43).


8      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 73). V., anche, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti da 47 a 49).


9      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Vilkas (C‑640/15, EU:C:2016:826, paragrafo 35).


10      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 72).


11      V. sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 61), e del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 102).


12      V., ad esempio, le misure descritte nella sentenza del 28 luglio 2016, JZ (C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 16). Per la distinzione tra misure privative della libertà e misure restrittive della libertà, v. punti 47 e segg. di detta sentenza.


13      Cfr. sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 55), del 15 marzo 2017, Al Chodor (C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 37), e del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punto 56).


14      V. sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punti 51 e 52).


15      Sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punto 63). V., anche, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 61).


16      V. sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 41).


17      Sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 28), del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76), e del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 31). V., anche, articolo 1, paragrafo 2, nonché considerando 6 e 10 della decisione quadro 2002/584.


18      V. sentenza del 28 luglio 2016, JZ (C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610).


19      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 73).


20      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punti 14 e 15).


21      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punti da 59 a 65).


22      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Vilkas (C‑640/15, EU:C:2016:826, paragrafo 7).


23      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 12).


24      Osservazioni dell’Irlanda del 10 marzo 2016 nella causa Vilkas (C‑640/15, punto 7).


25      Conclusioni nella causa Vilkas (C‑640/15, EU:C:2016:826, paragrafo 68).


26      Conclusioni nella causa Vilkas (C‑640/15, EU:C:2016:826, paragrafo 84).


27      Sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 55).


28      Sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 56).


29      Sentenze del 15 marzo 2017, Al Chodor (C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 40), del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 46), e del 17 settembre 2020, JZ (Pena detentiva in caso di divieto d’ingresso) (C‑806/18, EU:C:2020:724, punto 41), ciascuna con rinvio alla sentenza della Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 125), nonché, con riferimento al mandato d’arresto europeo, sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punti 58 e 60).


30      A titolo illustrativo, sentenza del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punti 61 e segg.).


31      Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


32      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punti da 45 a 52).


33      Sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 32), e del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 41).


34      Sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 54).


35      Sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 34), e del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 42).


36      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 43).


37      La sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 46) fa riferimento, in proposito, alle versioni spagnola, ceca, danese, tedesca, greca, inglese, neerlandese, polacca, slovacca e svedese.


38      Nella sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 46), la Corte fa riferimento, in proposito, alle versioni greca, francese, italiana, portoghese, rumena e finlandese.


39      Conclusioni nella causa Vilkas (C‑640/15, EU:C:2016:826, paragrafi da 59 a 64).


40      Tale interpretazione è corroborata, in particolare, dalla relazione esplicativa alla Convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU 1996, C 375, pag. 4; in particolare, pagg. 9 e segg.), nonché dalle spiegazioni relative all’articolo 23 della proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri presentata dalla Commissione, COM (2001) 522 final.


41      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punti da 45 a 52).


42      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 53).


43      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 56).


44      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 57).


45      Sentenze del 12 maggio1998, Kefalas e a. (C‑367/96, EU:C:1998:222, punto 20), del 9 marzo 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, punto 24), del 17 luglio 2014, Torresi (C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 42), e dell’11 novembre 2021, Ferimet (C‑281/20, EU:C:2021:910, punto 45).


46      Cfr. sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 61).


47      Sentenza del 21 ottobre 2010, I.B. (C‑306/09, EU:C:2010:626, punti da 43 a 45).


48      V., supra, paragrafo 89.


49      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 64).


50      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 59).


51      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 73).


52      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 61).


53      V., supra, paragrafo 80.


54      V. articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9), nonché articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2018, L 193, pag. 1).


55      V., supra, paragrafo 30.


56      Sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punti da 51 a 53). V., anche, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 78), e sentenza della Corte EFTA del 17 settembre 2018, Nye Kystlink AS v Color Group AS and Color Line AS (E-10/17, punto 119).


57      Sentenza del 30 maggio 2013, Arslan (C‑534/11, EU:C:2013:343, punti da 57 a 60).


58      Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 43). V., anche, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 58 e 59).