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Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021, causa T-279/19, Fronte Polisario / Consiglio

(Causa C-799/21 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert, V. Piessevaux, agenti)

Altre parti nel procedimento: Fronte popolare per la liberazione del Saguia el-Hamra e del Rio de oro (Fronte Polisario), Repubblica francese, Commissione europea Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

statuire in via definitiva sulle questioni oggetto dell’impugnazione e respingere il ricorso proposto dal Fronte Polisario;

condannare il Fronte Polisario alle spese dell’impugnazione e del procedimento relativo alla causa T-279/19;

in subordine, conservare gli effetti della decisione 2019/217 1 per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia dell’emananda sentenza.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e concerne la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato che il Fronte Polisario è munito della capacità di stare in giudizio dinanzi al giudice dell’Unione.

Il secondo motivo d’impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e sulla violazione del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti processuali e riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato che il Fronte Polisario è interessato direttamente e individualmente dalla decisione controversa.

Il terzo motivo d’impugnazione verte su un errore di diritto per quanto riguarda l’invocabilità di norme di diritto internazionale e concerne la sentenza impugnata nella misura in cui essa ha dichiarato che il Fronte Polisario può far valere il principio di autodeterminazione e il principio dell’effetto relativo dei trattati.

Il quarto motivo d’impugnazione verte sull’interpretazione e sull’applicazione erronea del principio generale dell’effetto relativo dei trattati e del diritto all’autodeterminazione, sulla violazione del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti processuali, sullo snaturamento dell’argomento del Consiglio e sulla violazione dell’articolo 36, letto in combinato con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Esso riguarda la sentenza impugnata nella misura in cui essa ha dichiarato che il popolo del Sahara occidentale non ha espresso il suo consenso all’accordo oggetto della decisione 2019/217.

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1 Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2019, L 34, pag. 1).