Language of document : ECLI:EU:T:2015:184





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 marzo 2015 –
Evropaïki Dynamiki / AESA

(causa T‑297/09)

«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici – Classificazione di un offerente al secondo o terzo posto nella graduatoria – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione già eseguita – Ricorso di un offerente, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, contro una decisione di aggiudicazione eseguita in favore di altri concorrenti – Ricevibilità (Art. 230, comma 4, CE) (v. punti 41‑43)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 72, 134)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire una motivazione che illustri chiaramente e in maniera non equivoca gli elementi di diritto e di fatto alla base del rigetto dell’offerta e dell’accettazione dell’offerta di un altro offerente – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 2) (v. punti 73‑78, 85‑89, 98, 142, 149‑151)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mero rinvio agli allegati – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punto 113)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 180, 181)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni dell’AESA di classificare le offerte della ricorrente al secondo o terzo posto in graduatoria, nel contesto del bando di gara AESA.2009.OP.02, relativo a «Servizi TIC» nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2009/S 22-030588) e, dall’altro lato, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in ragione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in parola.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) del 6 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE al terzo posto in graduatoria per il lotto n. 2 (applicazioni cliente-server, sviluppo e manutenzione) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

2)

La decisione dell’AESA del 10 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 3 (amministrazione di sistemi, di base dati e di reti) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

3)

La decisione dell’AESA del 14 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 5 [gestione di contenuto di imprese «ECM», gestione di archivi di imprese e esecuzione della gestione di documenti (compresi manutenzione e assistenza)] del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis sopporterà il 25% delle proprie spese e il 25% delle spese sostenute dall’AESA, mentre quest’ultima sopporterà il 75% delle proprie spese e il 75% delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.