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Ricorso proposto il 22 luglio 2009 - Evropaïki Dynamiki / AESA

(Causa T-297/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni dell'AESA, comunicate alla ricorrente con quattro lettere separate datate 12 maggio 2009, 8 luglio 2009, 13 luglio 2009 e 15 luglio 2009, di classificare la ricorrente, sulla base delle sue offerte presentate in risposta al bando di appalto EASA.2009.OP.02, lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 5 per servizi TIC (GU 2009/S 22-030588), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata, e tutte le decisioni conseguenti e collegate dell'AESA, compresa quella di affidare l'appalto ai concorrenti risultati vincitori;

condannare l'AESA a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto, per un importo pari a EUR 6 100 000;

condannare l'AESA a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di classificare la prima, sulla base delle sue offerte presentate in risposta ad un bando di appalto per servizi TIC (EASA.2009.OP.02), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata e di affidare l'appalto ai concorrenti risultati vincitori. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di appalto.

La ricorrente invoca i seguenti motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione e di parità di trattamento, poiché non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario 1, non avendo escluso dalla procedura di appalto uno dei membri del consorzio vincitore accusato dalle autorità nazionali e addirittura dichiaratosi colpevole di attività illecite - e in particolare di frode e di corruzione attiva e passiva, nell'ambito di un appalto aggiudicato da autorità pubbliche nell'Unione europea e internazionalmente, nonché di falsificazione delle proprie scritture contabili - e un altro aggiudicatario che risultava gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali assunte verso la Commissione europea. In tal modo, la convenuta ha violato altresì gli artt. 133, lett. a), e 134 del regolamento recante modalità di esecuzione 2 e l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE 3.

Inoltre, la ricorrente lamenta l'asserito grave errore in materia professionale della convenuta, derivante dal potenziale utilizzo di subappaltatori non appartenenti all'OMC/AAP da parte di un concorrente risultato vincitore.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e che ha violato l'obbligo di motivazione, contravvenendo al regolamento finanziario ed alle sue modalità di esecuzione, nonché alla direttiva 2004/18/CE ed all'art. 253 CE. La ricorrente afferma che la convenuta ha altresì violato il principio di parità di trattamento, poiché un concorrente risultato vincitore non si era attenuto alle specifiche dell'offerta.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

2 - Regolamento (CE, Euratom) 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)

3 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)