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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 aprile 2011 - AO / Commissione

(Causa F-45/10)1

(Funzione pubblica - Funzionari - Sanzione disciplinare - Destituzione - Art. 35, nn. 1, lett. d), e 2, lett. a), del regolamento di procedura - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AO (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Schober)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullare la decisione della Commissione CMS 07/046 recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione con efficacia a decorrere dal 15 agosto 2009 e di annullare tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente nel periodo compreso tra il settembre 2003 e la sua destituzione, nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

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1 - GU C 221 del 14.8.10, pag. 60.