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Ricorso proposto il 10 marzo 2010 - USFSPEI e a. / Consiglio

(Causa T-122/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgio), Giuseppe Calo (Lussemburgo, Lussemburgo), Jean-Pierre Tytgat (Mamer, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-N. Louis, A. Coolen, B. Cambier, L. Renders, S. Pappas, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, mantenendone gli effetti fino all'adozione da parte del Consiglio di un nuovo regolamento, conforme alla proposta della Commissione, che produca effetti a decorrere dal 1° luglio 2009;

condannare il Consiglio a versare ai ricorrenti, Calo e Tytgat, nonché a tutti gli altri funzionari e agenti dell'Unione europea, gli arretrati sulle retribuzioni e sulle pensioni cui essi hanno diritto a decorrere dal 1° luglio 2009, unitamente agli interessi di mora calcolati, a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati da corrispondere, al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;

condannare il Consiglio a versare all'USF un euro simbolico per risarcire il danno morale subito a causa dell'illecito amministrativo commesso nell'adottare il regolamento illegittimo 23 dicembre 2009, n. 1296/2009;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente istanza i ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni 1.

A sostegno delle loro istanze, i ricorrenti sollevano l'illegittimità del regolamento n. 1296/2009, uno sviamento di procedura, nonché la violazione dei principi di legale collaborazione e di coerenza derivanti dall'art. 4, n. 3, TUE.

Essi sostengono parimenti la violazione degli artt. 65 e 65 bis dello Statuto, degli artt. 1 e 3 del suo allegato XI, nonché del principio del parallelismo, del principio del legittimo affidamento e del principio "patere legem quam ipse fecisti".

Essi fanno valere, infine, la violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità.

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1 - GU L 348, pag. 10.