Language of document : ECLI:EU:T:2019:823

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

28 novembre 2019 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Procedimento di adozione della decisione – Obbligo di motivazione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

Nelle cause riunite T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16,

Hypo Vorarlberg Bank AG, già Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, con sede in Bregenz (Austria), rappresentata da G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente,

interveniente nella causa T‑645/16,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) e, in secondo luogo, della decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 20 maggio 2016 sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Le presenti cause si collocano nell’ambito del secondo pilastro dell’unione bancaria, relativo al meccanismo di risoluzione unico (MRU), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). L’istituzione dell’MRU ha lo scopo di intensificare l’integrazione del quadro di risoluzione negli Stati membri appartenenti alla zona euro e negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare al meccanismo di vigilanza unico (MVU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

2        Più specificamente, tali cause riguardano il Fondo di risoluzione unico (SRF) istituito dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. L’SRF è finanziato dai contributi degli enti riscossi a livello nazionale sotto forma, segnatamente, di contributi ex ante, in esecuzione dell’articolo 67, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, di detto regolamento, la nozione di ente include un ente creditizio o un’impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo regolamento. I contributi sono trasferiti a livello dell’Unione europea conformemente all’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati all’SRF, sottoscritto a Bruxelles il 21 maggio 2014 (in prosieguo: l’«accordo AIG»).

3        L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Contributi ex ante», così dispone:

«1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Ogni anno [l’SRB], previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a)      un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b)      un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo.

(…)

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

a)      l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

b)      le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato».

4        Il regolamento n. 806/2014 è stato integrato, per quanto riguarda i suddetti contributi ex ante, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante all’SRF (GU 2015, L 15, pag. 1).

5        Inoltre, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 fanno rinvio a talune disposizioni contenute in due ulteriori atti:

–        da un lato, la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190);

–        dall’altro, il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

6        Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è stato istituito quale agenzia dell’Unione (articolo 42 del regolamento n. 806/2014). Esso è composto in particolare da una sessione plenaria e da una sessione esecutiva (articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014). L’SRB in sessione esecutiva adotta tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del regolamento n. 806/2014, salvo disposizione contraria del medesimo regolamento [articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014].

7        Con decisione del 29 aprile 2015 (SRB/PS/2015/8), l’SRB in sessione plenaria ha adottato le regole di procedura dell’SRB in sessione esecutiva (in prosieguo: le «RPSE»).

8        L’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, delle RPSE stabilisce quanto segue:

«1. Le decisioni possono anche essere adottate mediante procedimento scritto, salvo che almeno due membri della sessione esecutiva di cui all’articolo 3, paragrafo 1, partecipanti al procedimento scritto, manifestino la propria opposizione entro le prime 48 ore successive all’avvio di tale procedimento scritto. In tal caso, l’oggetto sarà iscritto all’ordine del giorno della successiva sessione esecutiva.

2. Il procedimento scritto richiede di norma almeno cinque giorni lavorativi per l’esame da parte di ciascun membro della sessione esecutiva. Se è necessaria un’azione urgente, il presidente può fissare un termine più breve per l’adozione di una decisione per consensus. La ragione dell’abbreviazione del periodo deve essere indicata.

3. Se il consensus non può essere raggiunto attraverso un procedimento scritto, il presidente può avviare un procedimento di voto normale conformemente all’articolo 8».

 Fatti

9        La ricorrente, la Hypo Vorarlberg Bank AG, già Vorarlberger Landes-und Hypothekenbank AG, è un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante.

10      Con decisione del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 all’SRF (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), l’SRB in sessione esecutiva ha deciso, in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante dovuto da ciascun ente, ivi inclusa la ricorrente, per l’anno 2016. L’allegato a tale decisione contiene, in una tabella, gli importi dei contributi ex ante per il 2016 dovuti da tutti gli enti, nonché un certo numero di altre rubriche, intitolate in particolare «Method (EA)» [metodo (zona euro)] e «Risk adjustment factor in the EA environment» (fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nel contesto della zona euro).

11      Lo stesso giorno, l’SRB ha trasmesso alle autorità nazionali di risoluzione (in prosieguo: le «ANR») una copia del file di dati relativi agli enti situati nei rispettivi territori rientranti nella loro competenza.

12      Con avviso di riscossione del 26 aprile 2016, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (autorità di vigilanza dei mercati finanziari, Austria), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione austriaca (in prosieguo: l’«ANR austriaca») ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha intimato alla ricorrente di versare, su uno dei suoi conti bancari ed entro il 20 maggio 2016, un importo determinato, a titolo di contributi ex ante.

13      L’11 maggio 2016, la ricorrente ha invitato l’ANR austriaca a trasmetterle tutti i calcoli, le decisioni e gli altri documenti dell’SRB che la riguardavano.

14      La ricorrente ha pagato il suo contributo ex ante per il 2016 mediante bonifico sul conto dell’ANR austriaca in data 19 maggio 2016.

15      Con decisione del 20 maggio 2016 relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF, integrativa della prima decisione impugnata (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), l’SRB ha diminuito il contributo a carico della ricorrente

16      L’allegato a tale decisione indica, per ogni ente, gli importi iniziali dei contributi ex ante per il 2016, gli importi dei contributi ex ante per il 2016 «after IPS impact» [dopo l’impatto dell’indicatore riguardante l’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l’«STI»)] e la differenza tra tali importi nonché, in particolare, il metodo (zona euro) e il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nell’ambito della zona euro.

17      Il 22 maggio 2016, l’SRB ha trasmesso alle ANR una copia del file di dati relativi agli enti situati nei rispettivi territori di competenza delle stesse. Inoltre, la seconda decisione impugnata è stata comunicata sotto forma di allegato a una lettera sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 firmata dal vicepresidente dell’SRB e inviata a tutte le ANR, nonché sotto forma di un modello di lettera sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al fine di garantire una comunicazione coerente a tutti gli enti, lasciando al contempo alle ANR la libertà di diffondere tale lettera oppure no.

18      Il 23 maggio 2016, l’ANR austriaca ha inviato alla ricorrente un secondo avviso di riscossione, avente ad oggetto «Information zum Beitrag zum Abwicklungsfonds 2016» (avviso riguardante il contributo all’SRF per il 2016) con il quale le ha notificato l’adeguamento dei suoi contributi ex ante per il 2016 e che è accompagnato da una lettera dell’SRB del 23 maggio 2016. Secondo tale avviso, il contributo per il 2016 sarebbe stato oggetto di un calcolo errato e la ricorrente avrebbe versato un contributo troppo elevato. Inoltre, veniva precisato che detto importo sarebbe stato rimborsato soltanto nel 2017. La seconda decisione impugnata non risultava allegata a siffatto avviso.

19      A tal riguardo, nel calcolo iniziale dei contributi ex ante per il 2016 (così come approvato dall’SRB nella prima decisione impugnata), un indicatore riguardante l’appartenenza a un STI, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2015/63, è stato calcolato erroneamente per quanto riguarda l’adeguamento del profilo di rischio previsto all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63. Tale errore di calcolo è stato rettificato dall’SRB nella seconda decisione impugnata. Benché la ricorrente non sia membro di uno STI, il metodo utilizzato per il calcolo dei contributi ex ante ha altresì richiesto un nuovo calcolo per tutti gli altri enti che pagano un contributo basato su un profilo di rischio (come la ricorrente). Dal calcolo rettificato è risultato, per quanto riguarda la ricorrente, un obbligo di pagamento del suo contributo ex ante per il 2016 leggermente inferiore. Poiché la ricorrente aveva già pagato il suo contributo ex ante per il 2016 in base al calcolo iniziale, quest’ultima aveva diritto a un rimborso.

20      Per quanto riguarda i contributi ex ante per il 2016, questi ultimi dovevano essere trasferiti dagli Stati membri partecipanti all’SRF al più tardi entro il 30 giugno 2016 (v. articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo AIG).

21      Il 14 giugno 2016 la ricorrente ha nuovamente chiesto all’ANR austriaca di trasmetterle taluni documenti, tra cui la prima e la seconda decisione impugnata (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate») menzionate negli avvisi di riscossione del 26 aprile e del 23 maggio 2016. Essa ha altresì richiesto una restituzione immediata di quanto versato in eccedenza.

22      Con lettera del 28 giugno 2016, l’ANR austriaca ha trasmesso alla ricorrente la seconda decisione impugnata senza il suo allegato.

23      Il 7 luglio 2016 la ricorrente ha nuovamente chiesto all’ANR austriaca di trasmetterle i documenti richiesti e ha altresì inviato tale domanda all’SRB.

24      Il 2 agosto 2016 la ricorrente ha ricevuto una lettera dall’SRB che confermava la ricezione della domanda di accesso a documenti e la pregava di voler scusare il ritardo della sua risposta, addebitandolo a una necessaria concertazione interna ai suoi servizi.

25      Il 20 settembre 2016, l’SRB ha trasmesso alla ricorrente la seconda decisione impugnata senza il suo allegato.

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 14 luglio, il 7 settembre e il 18 novembre 2016, la ricorrente ha proposto i ricorsi registrati con i numeri T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16.

27      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2016, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione della prima decisione impugnata, e, dall’altro, il rimborso da parte dell’SRB del suo contributo, a titolo provvisorio, fino al momento della statuizione in merito al ricorso di annullamento.

28      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2016, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella causa T‑645/16.

29      La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta con ordinanza del 6 febbraio 2017, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB (T‑645/16 R, non pubblicata, EU:T:2017:62), per insussistenza dell’urgenza. Le spese sono state riservate.

30      Con decisione del 9 febbraio 2017, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto la domanda d’intervento della Repubblica italiana nella causa T‑645/16.

31      Poiché negli atti del procedimento le parti principali si sono espresse in merito ad un’eventuale riunione, il presidente dell’Ottava Sezione ha deciso, l’8 novembre 2018, di riunire le tre cause sopra menzionate ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che conclude il procedimento, in forza dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale.

32      Con una prima misura di organizzazione del procedimento, adottata il 9 ottobre 2017 ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato l’SRB a produrre la copia integrale dell’originale delle decisioni impugnate, ivi inclusi i rispettivi allegati.

33      Con atto del 26 ottobre 2017, l’SRB ha dichiarato di non poter ottemperare alla misura di organizzazione del procedimento adottata il 9 ottobre 2017, richiamando in particolare la riservatezza dei dati contenuti negli allegati delle decisioni impugnate.

34      Con ordinanza di mezzi istruttori del 14 dicembre 2017 (in prosieguo: la «prima ordinanza»), il Tribunale ha ordinato all’SRB, sulla base, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), dell’articolo 92, paragrafo 3, nonché dell’articolo 103 del regolamento di procedura, la produzione, in versione non riservata e in versione riservata, della copia integrale dell’originale delle decisioni impugnate, ivi inclusi i rispettivi allegati.

35      Con atto del 15 gennaio 2018, l’SRB ha risposto alla prima ordinanza e ha prodotto, in versione non riservata e in versione riservata, quattro documenti, due dei quali per la prima decisione impugnata e due per la seconda decisione impugnata, corrispondenti per ciascuna, in primo luogo, riguardo al testo della decisione impugnata, a un documento di due pagine sotto forma di scansione, in formato PDF, di un documento cartaceo firmato e, in secondo luogo, a un documento sotto forma di generazione digitale, in formato PDF, di dati digitali e che costituisce l’allegato della decisione in questione.

36      Alla luce della risposta dell’SRB alla prima ordinanza, il 12 marzo 2018 il Tribunale ha adottato una seconda misura di organizzazione del procedimento, ivi invitando l’SRB, in primo luogo, a chiarire il formato degli allegati al momento dell’adozione delle decisioni impugnate, in secondo luogo, nel caso in cui tali allegati fossero stati presentati in formato digitale, a spiegare e a fornire tutti gli elementi tecnici di autenticazione necessari per dimostrare che la generazione PDF di dati digitali prodotta dinanzi al Tribunale corrisponde a quanto è stato concretamente presentato alla firma e adottato dall’SRB, nella sessione esecutiva, in occasione delle sue riunioni del 15 aprile e del 20 maggio 2016, e, in terzo luogo, a depositare le sue osservazioni in merito alle questioni dell’esistenza giuridica delle decisioni impugnate e del rispetto delle forme sostanziali.

37      Con atto del 27 marzo 2018, l’SRB ha risposto alla seconda misura di organizzazione del procedimento. Per quanto riguarda la seconda richiesta menzionata al punto 36 supra, l’SRB ha dichiarato di non potervi ottemperare a causa della riservatezza di taluni documenti che avrebbe dovuto produrre e ha chiesto l’adozione di un mezzo istruttorio.

38      Il 2 maggio 2018 il Tribunale ha adottato una nuova ordinanza di mezzi istruttori, ordinando all’SRB di ottemperare alla seconda domanda contenuta nella misura di organizzazione del procedimento del 12 marzo 2018 (in prosieguo: la «seconda ordinanza»).

39      Con lettera del 9 maggio 2018, versata agli atti di causa mediante decisione del 22 maggio 2018, la ricorrente ha depositato nuove prove, precisamente sedici decisioni intermedie dell’SRB che stabilivano i fattori per il metodo di calcolo dei contributi per il 2016.

40      Con atto del 18 maggio 2018, regolarizzato il 29 giugno 2018, l’SRB ha ottemperato alla seconda ordinanza e ha prodotto, in versione riservata e in versione non riservata, un documento intitolato «Informazioni tecniche sull’identificazione», il testo di quattro e-mail dell’SRB, del 13 aprile 2016 alle 17:41, del 15 aprile 2016 alle 19:04 e alle 20:06, e del 19 maggio 2016 alle 21:25, nonché una chiavetta USB contenente due files in formato XLSX e due files in formato TXT.

41      Con decisione del 12 luglio 2018, in seguito all’esame previsto all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo le versioni riservate dei documenti prodotti dall’SRB in risposta alla prima e alla seconda ordinanza, ad eccezione dei files in formato TXT figuranti sulle chiavi USB prodotte il 18 maggio 2018 dall’SRB e che non riportavano alcuna informazione riservata, file che sono stati inseriti nel fascicolo in formato cartaceo.

42      Il 12 luglio 2018, con una terza misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la ricorrente e l’interveniente a depositare le loro osservazioni sulle risposte dell’SRB alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori di cui ai punti 32, 34, 36 e 38 supra.

43      Con atto del 30 luglio 2018 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni. L’interveniente non ha presentato osservazioni.

44      Su proposta dell’Ottava Sezione del Tribunale, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rinviare le cause dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

45      Nel ricorso registrato con il numero T‑377/16, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        in via subordinata, annullare la seconda decisione impugnata, nella parte in cui dispone che il rimborso dell’importo versato in eccedenza avvenga nell’ambito della fissazione del contributo all’SRF per il 2017;

–        condannare l’SRB alle spese.

46      Nel ricorso registrato con il numero T‑645/16, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la prima decisione impugnata, quanto meno nella parte in cui la riguarda;

–        condannare l’SRB alle spese.

47      Nel ricorso registrato con il numero T‑809/16, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate, quanto meno nella parte in cui la riguardano;

–        condannare l’SRB alle spese.

48      L’SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        in ciascuno dei tre ricorsi registrati con i numeri T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, dichiarare il ricorso irricevibile o, in alternativa, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        in alternativa, in ciascuno dei tre ricorsi registrati con i numeri T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, qualora il Tribunale dovesse ritenere che uno o più motivi della ricorrente debbano essere accolti, limitare gli effetti nel tempo della dichiarazione di invalidità che si applicherebbero solo a partire da sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza nel caso di specie;

–        in ogni caso, in ciascuno dei tre ricorsi registrati con i numeri T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, condannare la ricorrente a sopportare le spese e gli onorari di causa sostenuti dall’SRB;

–        nelle cause T‑645/16 e T‑809/16, nel caso in cui il Tribunale dovesse dichiarare ricevibili in tutto o in parte i ricorsi di annullamento proposti dalla ricorrente nelle cause T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, riunire tali cause ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura.

49      Nella causa T‑645/16, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        accogliere il secondo motivo, senza che occorra statuire sugli altri motivi.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

50      In primo luogo, l’SRB sottolinea che un ricorso di annullamento è ammissibile solo contro un atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, il che non è il caso né della prima né della seconda decisione impugnata. Infatti, l’approvazione degli importi dei contributi ex ante per il 2016 e la successiva trasmissione dei risultati alle ANR da parte dell’SRB in sessione esecutiva non creerebbero alcun obbligo per gli enti. Un siffatto obbligo sorgerebbe solo se, e quando, l’ANR competente emanasse un atto giuridico in base al diritto nazionale.

51      In secondo luogo, l’SRB fa valere che le sue decisioni non sono indirizzate alla ricorrente (articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014) e che quest’ultima non è direttamente interessata dalle decisioni impugnate. L’SRB calcolerebbe i contributi ex ante dovuti da ciascun ente in base al metodo descritto nel regolamento delegato 2015/63 e nel regolamento di esecuzione 2015/81, in stretta collaborazione con le ANR (articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81 e articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014). Tale calcolo dell’SRB non creerebbe alcun effetto diretto nei confronti dell’ente, nel senso che esso non inciderebbe, di per sé, sullo status giuridico degli enti. Benché l’SRB, così come le ANR, svolga un ruolo nel processo di preparazione del calcolo dell’importo dei contributi, gli enti sarebbero direttamente interessati solo nel momento in cui le ANR raccolgono i contributi. Solo le ANR, e non l’SRB, hanno il compito di garantire che – e, se necessario, di imporre che – gli enti paghino correttamente i loro contributi nel rispetto del diritto nazionale, processuale e sostanziale, applicabile.

52      Il legislatore dell’Unione, attribuendo alle ANR la responsabilità di raccogliere i contributi ex ante, avrebbe deciso che tali contributi, come calcolati dall’SRB, sarebbero stati riscossi dalle autorità nazionali in forza dei poteri loro conferiti dal diritto processuale e materiale nazionale. Ciò sarebbe peraltro conforme alle motivazioni sottese all’accordo AIG. Pertanto, gli atti adottati dalle ANR in forza del loro diritto nazionale dovrebbero essere contestati dinanzi ai giudici nazionali e, qualora dinanzi a un giudice nazionale si ponessero questioni relative alla validità o all’interpretazione di atti di istituzioni o di agenzie dell’Unione, quest’ultimo potrebbe chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale in forza dell’articolo 267 TFUE. Il fatto che il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), nella sua sentenza del 24 agosto 2016, abbia ritenuto che la Corte fosse la sola competente a conoscere di un ricorso di annullamento relativo al calcolo e alla riscossione dei contributi ex ante non sarebbe pertinente, giacché una simile conclusione di un giudice nazionale sarebbe priva di importanza nel caso di specie. Infatti, solo la Corte sarebbe legittimata a definire il proprio ambito di competenza.

53      In terzo luogo, l’SRB sostiene che spetta al Tribunale verificare d’ufficio se il termine previsto dall’articolo 263, paragrafo 6, TFUE sia rispettato e, in caso contrario, respingere qualsiasi ricorso. L’SRB osserva che le decisioni impugnate non sono state pubblicate, ma che sono state notificate alle ANR, in quanto destinatarie, e che la ricorrente non fa parte dei suddetti destinatari. Essa avrebbe tuttavia preso conoscenza delle decisioni impugnate con altri mezzi. Il suo ricorso avrebbe quindi dovuto essere proposto entro i due mesi decorrenti dal giorno in cui essa ne ha avuto conoscenza, vale a dire quando essa ha preso conoscenza della sostanza del contenuto di tali decisioni.

54      Secondo l’SRB, l’avviso di riscossione inviato dall’ANR austriaca il 26 aprile 2016 conteneva informazioni sufficientemente precise per consentire alla ricorrente di avere una conoscenza necessaria della prima decisione impugnata, cosicché il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il 27 aprile 2016, data di ricezione di tale avviso, ed è scaduto il 7 luglio 2016. Di conseguenza, i tre ricorsi sarebbero stati presentati dopo la scadenza del termine impartito e sarebbero tardivi nella parte in cui riguardano la prima decisione impugnata. Ciò inciderebbe altresì sulla ricevibilità dei ricorsi per quanto riguarda la seconda decisione impugnata. Infatti, poiché quest’ultima sarebbe diretta unicamente a ridurre l’importo del contributo ex ante per il 2016, la ricorrente sarebbe priva di interesse giuridico ad impugnarla separatamente. Peraltro, nell’ambito del ricorso registrato con il numero T‑809/16, l’SRB precisa che l’avviso di riscossione dell’ANR austriaca del 23 maggio 2016 sarebbe stato ricevuto dalla ricorrente il 27 maggio 2016, cosicché tale ricorso, in particolare, sarebbe irricevibile anche a causa del superamento del termine.

55      In quarto luogo, per quanto riguarda i ricorsi registrati con i numeri T‑645/16 e T‑809/16, l’SRB sostiene che essi sono irricevibili nella misura in cui hanno lo stesso oggetto e riguardano le stesse parti del ricorso registrato con il numero T‑377/16.

56      In quinto luogo, riguardo al ricorso registrato con il numero T‑809/16, l’SRB osserva che è errato l’argomento della ricorrente secondo cui l’accesso alle decisioni dell’SRB ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), equivale ad una notifica formale di queste ultime a un destinatario e costituisce un nuovo dies a quo del termine per presentare un ricorso di annullamento. Infatti, secondo l’SRB, i destinatari delle decisioni sono individuati all’atto della loro adozione, e ciò sulla base del contesto normativo applicabile. Il fatto che tali decisioni siano successivamente comunicate a terzi non significherebbe che questi ultimi debbano essere considerati come i loro destinatari. Pertanto, il terzo ricorso, avente esattamente lo stesso oggetto, riguardante le stesse parti, gli stessi motivi e le stesse decisioni dei primi due ricorsi, dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

57      La ricorrente contesta tali argomenti e afferma che tutti e tre i ricorsi sono ricevibili.

58      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

59      In tal modo, l’articolo 263, quarto comma, TFUE limita i ricorsi di annullamento proposti da una persona fisica o giuridica a tre categorie di atti, ossia, in primo luogo, gli atti adottati nei suoi confronti, in secondo luogo, gli atti che non sono stati adottati nei suoi confronti e che la riguardano direttamente e individualmente e, in terzo luogo, gli atti regolamentari che non sono stati adottati nei suoi confronti, che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione (v. ordinanza del 10 dicembre 2013, von Storch e a./BCE, T‑492/12, non pubblicata, EU:T:2013:702, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

60      Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 263, primo comma, TFUE, da una giurisprudenza costante risulta che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (v. ordinanza del 21 aprile 2016, Borde e Carbonium/Commissione, C‑279/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:297, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

61      Inoltre, in presenza di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v. ordinanza del 9 marzo 2016, Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione, T‑438/15, EU:T:2016:142, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

62      Ancora, dalla giurisprudenza risulta che, qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto che non è stato adottato nei suoi confronti, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza del 6 marzo 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, C‑248/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:137, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

63      A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, da un lato, una persona fisica o giuridica che non sia la destinataria di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto laddove la decisione incida su di essa a causa di determinate qualità personali oppure di una situazione di fatto atta a distinguerla dalla generalità e, in tal modo, la identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, e del 2 aprile 1998, Greenpeace Council e a./Commissione, C‑321/95 P, EU:C:1998:153, punti 7 e 28).

64      Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso richiede che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C‑15/06 P, EU:C:2007:183, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

65      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, anche nell’ipotesi in cui l’atto contestato, per produrre effetti sulla situazione giuridica dei singoli, implichi necessariamente che siano adottate misure d’esecuzione, la condizione dell’incidenza diretta è nondimeno considerata soddisfatta se tale atto impone obblighi al suo destinatario per la sua esecuzione e se detto destinatario è tenuto, in modo automatico, ad adottare misure che modifichino la situazione giuridica del ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2015, Federcoopesca e a./Commissione, T‑312/14, EU:T:2015:472, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

66      Infatti, come ricordato dall’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2013:335, punto 68 e giurisprudenza ivi citata), l’assenza di potere discrezionale in capo agli Stati membri annulla l’apparente mancanza di collegamento diretto tra un atto dell’Unione e il singolo. In altre parole, per negare l’incidenza diretta, il margine di discrezionalità dell’autore dell’atto intermedio volto a dare attuazione all’atto dell’Unione non può essere meramente formale. Esso deve essere all’origine dell’incidenza diretta nella sfera giuridica del ricorrente.

67      Nel caso di specie, in primo luogo, risulta dalla normativa applicabile e, in particolare, dall’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014, nonché dall’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che l’SRB è l’autore tanto del calcolo dei contributi individuali quanto della decisione che approva detti contributi. Il fatto che esista un meccanismo di cooperazione tra l’SRB e le ANR non modifica siffatta constatazione (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 27).

68      Infatti, solo l’SRB è dotato della competenza di calcolare, «previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le [ANR]» i contributi ex ante dovuti dagli enti (articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014). Inoltre, le ANR hanno un obbligo derivante dal diritto dell’Unione di riscuotere i suddetti contributi quali stabiliti dalla decisione dell’SRB (articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014).

69      Le decisioni dell’SRB che stabiliscono, in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante hanno quindi un carattere definitivo.

70      Di conseguenza, le decisioni impugnate non possono essere qualificate come misure di natura meramente preparatoria o come misure intermedie, giacché stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’SRB, al termine del procedimento, per quanto riguarda i contributi.

71      In secondo luogo, si deve rilevare che, a prescindere dalle variazioni terminologiche esistenti tra le versioni linguistiche dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione 2015/81, gli organi ai quali l’SRB, autore della decisione che fissa gli importi dei contributi ex ante, comunica quest’ultima sono le ANR e non le banche. Le ANR sono, di fatto ed in esecuzione della normativa applicabile, i soli organi ai quali l’autore della decisione in argomento è tenuto ad inviare tale decisione, e, pertanto, in ultima analisi, le destinatarie della medesima ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 28).

72      La constatazione che le ANR hanno la qualità di destinatarie della decisione dell’SRB ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è peraltro confermata dal fatto che esse sono, nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, incaricate della riscossione dei contributi individuali stabiliti dall’SRB presso gli enti (ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 29).

73      Benché gli enti non siano, quindi, destinatari delle decisioni impugnate, contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente, essi sono comunque individualmente e direttamente interessati da tali decisioni, nei limiti in cui esse incidono sui medesimi a causa di determinate qualità personali oppure di una situazione di fatto atta a distinguerli dalla generalità e, in tal modo, li identificano alla stessa stregua dei destinatari e nei limiti in cui producono direttamente effetti sulla loro situazione giuridica e non lasciano alcun potere discrezionale ai destinatari di tale misura incaricati della sua attuazione.

74      A tal riguardo, da un lato, le decisioni impugnate indicano per nome ciascuno degli enti e fissano o, nel caso della seconda decisione impugnata, adeguano il rispettivo contributo individuale. Ne consegue che gli enti, categoria nella quale rientra la ricorrente, sono individualmente interessati dalle decisioni impugnate.

75      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’incidenza diretta, occorre rilevare che le ANR, responsabili dell’attuazione delle decisioni impugnate, non dispongono di alcun margine di discrezionalità riguardo agli importi dei contributi individuali stabiliti in tali decisioni. Le ANR non possono, in particolare, modificare tali importi e sono tenute a riscuoterli presso gli enti interessati.

76      Peraltro, per quanto riguarda il riferimento operato dall’SRB all’accordo AIG per contestare l’incidenza diretta nei confronti della ricorrente, si deve rilevare che tale accordo non concerne la riscossione da parte delle ANR dei contributi ex ante per il 2016 presso gli enti, ma soltanto il trasferimento di tali contributi all’SRF.

77      Infatti, come risulta dalle disposizioni del regolamento n. 806/2014 (v. considerando 20 e articolo 67, paragrafo 4, di detto regolamento) e dell’accordo AIG [v. considerando 7, articolo 1, lettera a), e articolo 3 dell’accordo AIG], la riscossione dei contributi è operata in forza del diritto dell’Unione (precisamente, la direttiva 2014/59 e il regolamento n. 806/2014), mentre il trasferimento di tali contributi all’SRF è operato ai sensi dell’accordo AIG.

78      Pertanto, sebbene l’obbligo giuridico degli enti di versare, sui conti indicati dalle ANR, le somme dovute a titolo dei loro contributi ex ante richieda l’adozione di taluni atti nazionali da parte delle ANR, detti enti restano comunque direttamente interessati dalle decisioni dell’SRB che hanno fissato l’importo dei loro contributi individuali.

79      Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente è individualmente e direttamente interessata dalle decisioni impugnate.

80      Per quanto riguarda il termine di presentazione del ricorso, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, le domande di annullamento devono essere proposte entro il termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

81      Nel caso di specie, le decisioni impugnate non sono state pubblicate e non sono state notificate alla ricorrente, che non ne è destinataria.

82      Per costante giurisprudenza, in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, a condizione che ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. Con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (v. ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

83      Pertanto, il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, che decorre – in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto impugnabile mediante ricorso di annullamento – dal giorno in cui la parte ricorrente ne ha avuto conoscenza, è diverso dal termine ragionevole di cui detta parte dispone per chiedere la trasmissione del testo integrale dell’atto stesso al fine di averne esatta conoscenza (v. ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

84      Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente ha ricevuto, al pari di tutti gli enti interessati dal versamento all’SRF di un contributo ex ante per il 2016, i documenti e i questionari necessari per fornire i dati volti a consentire il calcolo dei contributi individuali da parte dell’SRB. Tali documenti e questionari informavano la ricorrente delle basi giuridiche applicabili e del fatto che il contributo all’SRF sarebbe stato calcolato dall’SRB.

85      Successivamente, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza della decisione impugnata attraverso l’avviso di riscossione dell’ANR austriaca del 26 aprile 2016, notificato il 27 aprile 2016, e della seconda decisione impugnata attraverso l’avviso di riscossione della suddetta ANR del 23 maggio 2016, ricevuto il 27 maggio 2016.

86      La ricorrente ha proposto il primo ricorso, registrato con il numero T‑377/16, il 14 luglio 2016, ossia più di due mesi e dieci giorni dopo che le era stato notificato, il 27 aprile 2016, l’avviso di riscossione dell’ANR austriaca datato 26 aprile 2016. Detta questione dell’eventuale superamento del termine di ricorso non si pone, invece, per tale ricorso, riguardo alla seconda decisione impugnata.

87      Occorre tuttavia rilevare che la ricorrente aveva depositato questo ricorso a titolo conservativo, in attesa della trasmissione delle decisioni impugnate, che doveva consentirle di avere una conoscenza esatta del loro contenuto.

88      A tal riguardo, si deve ricordare che, come è stato esposto ai punti 13, 21 e 23 supra, la ricorrente aveva presentato numerose domande, inizialmente presso l’ANR austriaca, poi presso l’SRB, volte ad ottenere le decisioni impugnate. Di conseguenza, occorre verificare se tali domande siano state presentate entro il termine ragionevole – menzionato ai punti 82 e 83 supra – a partire dalla presa di conoscenza dell’esistenza delle decisioni impugnate.

89      Il «termine ragionevole» per chiedere la trasmissione di una decisione a seguito della presa di conoscenza della sua esistenza non è un termine prefissato che si deduce automaticamente dalla durata del termine del ricorso di annullamento, bensì un termine che dipende dalle circostanze del caso di specie (v. ordinanza del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB, T‑494/17, EU:T:2018:804, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

90      Inoltre, si deve notare, da un lato, che la Corte ha giudicato, in talune cause, che un termine di due mesi, calcolato a decorrere dalla data di conoscenza dell’esistenza di una decisione, per chiederne la trasmissione, superava il termine ragionevole (v., in tal senso, ordinanze del 5 marzo 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, C‑102/92, EU:C:1993:86, punto 19, e del 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commissione ed EACEA, C‑626/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:726, punti 131 e 132).

91      Dall’altro lato, il Tribunale ha giudicato, in altre cause, che una domanda di trasmissione del testo integrale di una decisione presentata oltre quattro mesi dopo che la parte ricorrente aveva preso conoscenza dell’esistenza dell’atto doveva ritenersi formulata al di fuori di qualsiasi termine ragionevole (v., in tal senso, ordinanze del 15 luglio 1998, LPN e GEOTA/Commissione, T‑155/95, EU:T:1998:167, punto 44, e del 18 maggio 2010, Abertis Infraestructuras/Commissione, T‑200/09, non pubblicata, EU:T:2010:200, punto 63).

92      Date le circostanze del caso di specie, non vi è motivo per adottare un approccio differente rispetto a quello seguito dalla Corte e dal Tribunale.

93      Nel caso in esame, le domande di trasmissione delle decisioni impugnate presentate presso l’ANR austriaca, a più riprese, e presso l’SRB, il 7 luglio 2016, quali descritte ai punti 13, 21 e 23 supra, sono state formulate entro un termine ragionevole.

94      È vero che, il 28 giugno 2016, l’ANR austriaca ha trasmesso alla ricorrente la seconda decisione impugnata senza il suo allegato e che, il 20 settembre 2016, l’SRB ha trasmesso la prima decisione impugnata senza il suo allegato alla ricorrente. Quest’ultima non ha dunque potuto prendere conoscenza degli allegati delle decisioni impugnate nelle parti in cui essi, a tali date, la riguardavano. Solo in seguito alle due ordinanze istruttorie adottate dal Tribunale e menzionate ai punti 34 e 38 supra la ricorrente ha avuto accesso agli allegati delle decisioni impugnate nelle parti in cui essi la riguardavano.

95      Posto che, da un lato, le domande di trasmissione delle decisioni impugnate sono state presentate entro un termine ragionevole e che, dall’altro, i tre ricorsi registrati con i numeri T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16 sono stati proposti prima che la ricorrente avesse accesso alle decisioni impugnate, compresi i loro allegati nelle parti in cui essi la riguardavano, si deve concludere che i tre ricorsi non sono stati presentati tardivamente.

96      Tuttavia, per quanto riguarda l’argomento della litispendenza invocato, in sostanza, dall’SRB per sostenere che i ricorsi registrati con i numeri T‑645/16 e T‑809/16 devono essere dichiarati irricevibili, nella misura in cui hanno lo stesso oggetto e riguardano le stesse parti di quello registrato con il numero T‑377/16, occorre ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo cui un ricorso introdotto successivamente a un altro che contrappone le stesse parti, è fondato sui medesimi motivi ed è diretto all’annullamento del medesimo atto giuridico deve essere respinto come irricevibile per litispendenza (sentenza del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, EU:C:2005:714, punto 64; v. altresì, in tal senso, sentenza del 22 settembre 1988, Francia/Parlamento, 358/85 e 51/86, EU:C:1988:431, punto 12).

97      I due ricorsi registrati con i numeri T‑377/16 e T‑645/16 sono stati proposti prima della trasmissione delle decisioni impugnate, a titolo conservativo, per l’ipotesi in cui il termine fissato dall’articolo 263, sesto comma, TFUE per l’introduzione di un ricorso di annullamento potesse già aver iniziato a decorrere dal ricevimento dell’avviso di riscossione relativo alla prima decisione impugnata.

98      Per quanto riguarda il terzo ricorso, registrato con il numero T‑809/16, nei limiti in cui, secondo la ricorrente, l’SRB le ha consentito un accesso alle decisioni impugnate in data 20 settembre 2016, essa ritiene che questo rappresenti un dies a quo per proporre un ricorso di annullamento e che quest’ultimo, pertanto, non sia tardivo. Alla luce di tale interpretazione, la ricorrente ammette che è possibile che i ricorsi di annullamento proposti preventivamente siano stati presentati troppo presto. Ciò nondimeno, essa sostiene che, siccome il testo delle decisioni impugnate è stato portato a sua conoscenza solo il 20 settembre 2016, è risultato in quel momento che le decisioni impugnate potevano presentare tra loro un rapporto inscindibile, il quale, secondo la ricorrente, non poteva essere conosciuto al momento del deposito dei primi due ricorsi di annullamento. Per garantire le sue possibilità di tutela giurisdizionale, la ricorrente avrebbe quindi proposto un terzo ricorso contro le decisioni impugnate.

99      A suo avviso, il ricorso nella causa T‑809/16 non è identico ai ricorsi nelle cause T‑377/16 e T‑645/16, sia in ragione dell’oggetto autonomo su cui esso verte, sia in ragione delle modifiche della situazione, a causa della trasmissione delle due decisioni impugnate senza i loro allegati il 20 settembre 2016.

100    Nel caso di specie, i tre ricorsi contrappongono le stesse parti, ad eccezione della causa T‑645/16, in cui vi è una parte interveniente. La condizione di irricevibilità per litispendenza relativa all’identità delle parti riguarda però le parti principali e non le intervenienti, cosicché tale condizione risulta soddisfatta.

101    Inoltre, i tre ricorsi sono diretti all’annullamento degli stessi atti giuridici, ad eccezione della causa T‑645/16, volta all’annullamento della sola prima decisione impugnata. Dato che l’oggetto della causa T‑645/16 è incluso nell’oggetto delle altre due cause, la T‑377/16 e la T‑809/16, che hanno ad oggetto l’annullamento delle due decisioni impugnate, la condizione di irricevibilità per litispendenza relativa all’identità degli atti contestati è anch’essa soddisfatta nel caso di specie.

102    Infine, per quanto riguarda la condizione di irricevibilità per litispendenza relativa all’identità dei motivi, occorre constatare che i ricorsi nelle cause T‑645/16 e T‑809/16 sono sostenuti da due motivi che la ricorrente aveva già dedotto nell’ambito del suo primo ricorso, nella causa T‑377/16, che ne contiene quattro. Di conseguenza, i motivi dedotti nelle cause T‑645/16 e T‑809/16, più recenti, sono pertanto inclusi nell’ambito del primo ricorso nella causa T‑377/16.

103    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T‑377/16, ed irricevibili per litispendenza i due ricorsi nelle cause T‑645/16 e T‑809/16.

 Nel merito

104    A sostegno del suo ricorso di annullamento delle decisioni impugnate, la ricorrente deduce quattro motivi. Secondo la ricorrente, adottando le decisioni impugnate, l’SRB è incorso in violazioni delle forme sostanziali, da un lato, violando il suo obbligo di motivazione (primo motivo) e, dall’altro, effettuando una notifica incompleta delle decisioni impugnate (secondo motivo). Inoltre, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, da un lato, sul fatto che il suo contributo per l’anno 2016 è stato oggetto di rettifiche di portata troppo ridotta (terzo motivo) e, dall’altro, sul fatto che è illegittimo non rimborsare prima del 2017 quanto da essa versato in eccedenza (quarto motivo).

105    In via preliminare, si deve osservare che la ricorrente formula censure nei confronti del procedimento relativo all’adozione delle decisioni impugnate soltanto in due lettere del 9 maggio e del 30 luglio 2018 indirizzate al Tribunale in seguito alla ricezione delle risposte dell’SRB alla prima e alla seconda ordinanza. Gli argomenti sollevati dalla ricorrente a tal riguardo sono dedotti principalmente a sostegno dei suoi argomenti diretti a dimostrare violazioni delle forme sostanziali che figurano nei motivi vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sull’assenza di notificazione completa delle decisioni impugnate.

106    Occorre anzitutto esaminare le censure relative alla violazione di norme procedurali e il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul rispetto delle forme relative all’adozione delle decisioni impugnate

107    Da un lato, nelle sue lettere del 9 maggio e del 30 luglio 2018, la ricorrente ha rilevato che le firme apposte sulle decisioni impugnate erano perfettamente identiche e che l’SRB non aveva spiegato come sarebbe garantita l’autenticità di un’eventuale istruzione emessa dalla presidente dell’SRB di utilizzare la firma elettronica. Inoltre, la ricorrente ha sottolineato che gli allegati delle decisioni erano stati inviati in formato digitale, per posta elettronica, ai membri e agli osservatori della sessione esecutiva, mentre, nella sua lettera del 13 settembre 2016, l’SRB aveva rifiutato rigorosamente, per motivi di sicurezza, di inviarle gli stessi documenti per via elettronica o a mezzo posta. Nella lettera del 9 maggio 2018, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte, in combinato disposto con l’articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento di procedura, dirette in particolare ad interrogare l’SRB su questioni di ordine procedurale.

108    Dall’altro lato, nella sua lettera del 30 luglio 2018, la ricorrente ha constatato una serie di irregolarità procedurali riguardo alla prima decisione impugnata. Anzitutto, essa ha rilevato che i messaggi di posta elettronica di risposta dei membri della sessione esecutiva dell’SRB, dai quali avrebbe dovuto risultare il loro consenso all’adozione di una decisione mediante procedimento scritto, non erano stati presentati al Tribunale. Essa ha poi rilevato che, in seguito al riscontro di un’imprecisione nei calcoli, la decisione adottata mediante procedimento scritto era stata modificata la sera del 15 aprile 2016, interpretando il silenzio dei membri come un assenso, senza che nelle comunicazioni dell’SRB con i membri della sessione esecutiva fosse stato indicato alcun termine per esprimere eventuali obiezioni. La ricorrente ha osservato che tali messaggi non erano stati inviati a un membro della sessione esecutiva in particolare e che nessuna spiegazione o prova di una notifica indirizzata a tale membro con altre modalità sono state presentate al Tribunale. Siffatto modo di procedere nell’adozione della decisione sarebbe contrario sia al principio di buona amministrazione, individuato dalla giurisprudenza e ripreso dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia alle RPSE, in particolare all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 11 delle medesime. Infine, la ricorrente ha criticato il formato dei progetti di decisione inviati il 15 aprile e il 19 maggio 2016, vale a dire la distribuzione di documenti, principalmente sotto forma di file XLSX, per via elettronica. Il calcolo non dovrebbe essere effettuato in un documento di tipo XLSX, in cui tutti i valori dati o intermedi possono essere modificati in qualsiasi momento, inavvertitamente o intenzionalmente. Peraltro, in mancanza di una firma elettronica verificabile che possa garantire l’assenza di falsificazione o di modifica degli importi fissati per i contributi, sarebbe impossibile sapere quale documento – DOCX, XLSX o PDF – costituisca l’«originale firmato» degli importi fissati per ciascuno degli enti.

109    Nella sua lettera del 27 marzo 2018, l’SRB ha fatto valere che nel procedimento di adozione delle decisioni impugnate non sussisteva alcuna violazione delle forme sostanziali. Nella sua lettera del 6 giugno 2018, l’SRB ha precisato che la sicurezza del traffico di posta elettronica era sempre garantita e non aveva alcun impatto né sul contenuto né sulla legittimità del calcolo dei contributi ex ante. Pertanto, tale aspetto sarebbe irrilevante ai fini dell’esito del ricorso.

110    Oltre a ciò, riguardo alla domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente, con lettera dell’11 settembre 2018 l’SRB ha sostanzialmente chiesto al Tribunale di respingerla a motivo di una violazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in quanto la ricorrente non avrebbe spiegato sotto quale profilo tali misure sarebbero utili ai fini del procedimento giurisdizionale e rilevanti ai fini dell’esito del ricorso.

111    Occorre rilevare che la Corte ha giudicato che, poiché l’elemento intellettuale e l’elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell’atto è la necessaria espressione della volontà dell’autorità che lo adotta (sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 70, e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 38).

112    L’autenticazione dell’atto ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato dall’autore dell’atto e costituisce una forma sostanziale (sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punti 75 e 76, e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti 40 e 41).

113    La Corte ha altresì giudicato che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto, senza che sia altresì necessario dimostrare che l’atto presenta un altro vizio o che l’assenza di autenticazione ha causato un danno a chi la fa valere (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 42).

114    Il controllo del rispetto della formalità dell’autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell’atto precede qualsiasi altro controllo, come quello della competenza dell’autore dell’atto, del rispetto del principio di collegialità o, ancora, quello dell’osservanza dell’obbligo di motivazione degli atti (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 46).

115    Se, nell’esaminare l’atto dinanzi ad esso prodotto, il giudice dell’Unione constata che quest’ultimo non è stato regolarmente autenticato, egli deve rilevare d’ufficio il vizio riguardante la violazione di una forma sostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l’atto inficiato da tale vizio (sentenza del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 51).

116    A tal riguardo poco importa che l’assenza di autenticazione non abbia causato danni ad alcuna delle parti in causa. Infatti, l’autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, essenziale per la certezza del diritto, la cui violazione comporta l’annullamento dell’atto viziato, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un tale danno (sentenze del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 52; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punto 47).

117    Nel caso di specie, si deve constatare che la ricorrente non erige l’assenza di autenticazione a motivo formale a sostegno del suo ricorso di annullamento, e che nondimeno essa solleva taluni dubbi in merito all’autenticità della firma della presidente dell’SRB sulle decisioni impugnate.

118    In ogni caso, dalla giurisprudenza citata al punto 115 supra emerge che si tratta di una questione che spetta al giudice dell’Unione sollevare d’ufficio.

119    A tale riguardo, va osservato che, in risposta alla prima ordinanza, che gli imponeva di produrre la copia integrale dell’originale delle decisioni impugnate, inclusi i loro allegati unici, l’SRB ha prodotto, il 15 gennaio 2018, per ciascuna decisione, per quanto riguarda il suo testo, un documento di due pagine che si presentava sotto forma di scansione, in formato PDF, di un documento cartaceo firmato, il che permetteva di ritenere che tali pagine fossero effettivamente copie di originale, vale a dire copie del documento che fu formalmente presentato alla firma e adottato dall’SRB in sessione esecutiva. L’SRB non ha prodotto alcuna copia di originale riguardo agli allegati alle decisioni impugnate, ma soltanto, per ciascuna decisione, un documento che si presentava sotto forma di generazione digitale in formato PDF di dati digitali, privo di elementi che consentissero di garantirne l’autenticità.

120    Con una seconda misura di organizzazione del procedimento, e successivamente con la seconda ordinanza, il Tribunale ha chiesto all’SRB di chiarire il formato degli allegati al momento dell’adozione delle decisioni impugnate e, nel caso in cui tali allegati fossero stati presentati in formato digitale, di spiegarsi e di fornire tutti gli elementi tecnici di autenticazione necessari per dimostrare che i documenti generati in formato PDF, prodotti dinanzi al Tribunale, corrispondevano a quanto era stato concretamente presentato alla firma e adottato dall’SRB in sessione esecutiva, nelle riunioni del 15 aprile 2016 e del 20 maggio 2016. Il Tribunale ha altresì chiesto all’SRB di depositare le sue osservazioni in merito alla questione dell’esistenza giuridica delle decisioni impugnate nonché a quella del rispetto delle forme sostanziali.

121    Nelle sue risposte del 27 marzo e del 18 maggio 2018 alla seconda misura di organizzazione del procedimento e alla seconda ordinanza, l’SRB ha fatto valere, per la prima volta, che le decisioni impugnate erano state adottate non in occasione di riunioni dei membri della sessione esecutiva dell’SRB, bensì mediante il procedimento scritto, in formato elettronico, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, delle RPSE – ai sensi del quale ogni comunicazione e documentazione che siano rilevanti per la sessione esecutiva devono, in linea di principio, avvenire in modo elettronico, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui all’articolo 15 delle RPSE – e all’articolo 9 delle RPSE.

122    In particolare, per quanto riguarda la procedura di adozione della prima decisione impugnata, dal fascicolo di causa risulta che, con messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2016 spedito alle 17:41 dall’SRB ai membri della sessione esecutiva e contenente tre allegati, fra cui un documento in formato PDF intitolato «Memorandum2_Final results.pdf», l’approvazione formale dei contributi ex ante per il 2016 è stata richiesta alla sessione esecutiva dell’SRB prevista per il 15 aprile 2016 alle ore 12.

123    Con e-mail del 15 aprile 2016, inviata alle ore 19:04, l’SRB ha indicato che era stato commesso un errore nel calcolo dei contributi, ha annunciato l’invio di una versione modificata di un documento intitolato «Memorandum 2» e ha indicato che, salvo obiezioni da parte dei destinatari, l’approvazione già concessa doveva intendersi estesa anche gli importi corretti.

124    Con e-mail del 15 aprile 2016, inviata alle ore 20:06, il documento annunciato è stato inviato in formato XLSX, con il nome «Final results15042016.xlsx».

125    Per quanto riguarda la procedura di adozione della seconda decisione impugnata, l’SRB ha chiarito che, il 19 maggio 2016 alle 21:25, aveva inviato un’e-mail ai membri della sessione esecutiva per avviare una procedura scritta, chiedendo l’approvazione dell’adeguamento dei risultati del calcolo dei contributi ex ante per il 2016 e includendo, in allegato, un file in formato XLSX denominato «Delta» recante i risultati dei calcoli rettificati. L’approvazione è stata richiesta – «stante l’urgenza del caso» – entro il 20 maggio 2016 alle ore 17.

126    Infine, l’SRB ha affermato, nella sua lettera del 6 giugno 2018, che gli istrumenti recanti le decisioni impugnate erano stati firmati elettronicamente dal presidente dell’SRB.

127    Tuttavia, è giocoforza constatare che l’SRB, lungi dall’apportare o quantomeno dal proporre di apportare la prova di una siffatta affermazione, consistente, in linea di principio, nella produzione degli istrumenti digitali e dei certificati di firma elettronica garantendone l’autenticità, presenta elementi che, in realtà, contraddicono tale affermazione.

128    Infatti, per quanto riguarda il testo delle decisioni impugnate, l’SRB produce documenti PDF i quali contengono in ultima pagina un’apparenza di firma autografa che sembra essere stata apposta con la funzione «copia e incolla» di un file di immagine, e i quali sono privi di certificati di firma elettronica.

129    Quanto agli allegati alle decisioni impugnate, che contengono gli importi, rispettivamente, dei contributi e dei loro adeguamenti e che costituiscono, in quanto tali, un elemento essenziale delle decisioni, neppure essi contengono una firma elettronica, sebbene non siano per nulla collegati in modo indissociabile al testo delle decisioni impugnate.

130    Per dimostrare l’autenticità degli allegati delle decisioni impugnate, l’SRB ha prodotto, in risposta alla seconda ordinanza, taluni documenti in formato TXT volti a dimostrare che i valori hash di tali allegati erano identici ai valori hash rilevati per i documenti in formato XLSX allegati, rispettivamente, all’e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 20:06 e all’e-mail del 19 maggio 2016 inviata alle ore 21:25.

131    Si deve tuttavia osservare che, al fine di provare che gli allegati delle decisioni impugnate erano stati oggetto di una firma elettronica, come sostenuto dall’SRB (v. punto 126 supra), quest’ultimo avrebbe dovuto produrre certificati di firma elettronici connessi a tali allegati e non documenti TXT contenenti un valore hash. La produzione di tali documenti TXT induce a supporre che l’SRB non fosse in possesso di certificati di firma elettronica e che, pertanto, gli allegati delle decisioni impugnate non siano stati oggetto di firma elettronica, contrariamente a quanto da esso affermato.

132    Inoltre, i documenti in formato TXT prodotti dall’SRB non sono per nulla collegati, in modo oggettivo e indissociabile, agli allegati in questione.

133    Infine, va osservato, ad abundantiam, che l’autenticazione richiesta non è comunque quella dei progetti trasmessi per approvazione con e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 20:06 e con e-mail del 19 maggio 2016 inviata alle ore 21:25, bensì quella degli istrumenti che si suppone siano stati redatti successivamente a tale approvazione. Infatti, è solo a seguito dell’approvazione che l’istrumento è redatto e autenticato tramite l’apposizione di una firma.

134    Dalle considerazioni che precedono risulta che il requisito di autenticazione delle decisioni impugnate non è soddisfatto.

135    Al di là di tali constatazioni riguardanti la mancata autenticazione delle decisioni impugnate, che di per sé sola impone, secondo la giurisprudenza richiamata ai punti da 113 a 116 supra, l’annullamento delle decisioni impugnate, il Tribunale ritiene opportuno formulare talune considerazioni relative, in particolare, al procedimento di adozione della prima decisione impugnata.

136    Nel caso di specie, come indicato al punto 122 supra, il procedimento scritto per l’adozione della prima decisione impugnata è stato avviato con un’e-mail del 13 aprile 2016, inviata alle 17: 41, che fissava ai membri della sessione esecutiva dell’SRB un termine di approvazione del progetto di decisione al 15 aprile 2016 alle ore 12, quindi un periodo inferiore a due giorni lavorativi, mentre il termine previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, delle RPSE è «di norma [pari ad] almeno cinque giorni lavorativi». Contrariamente a quanto prescritto dalle RPSE, l’e-mail del 13 aprile 2016 non menziona alcuna ragione atta a giustificare la riduzione del termine. Essa non menziona neppure l’articolo 9, paragrafo 2, delle RPSE.

137    Del resto, e ad abundantiam, occorre rilevare che l’SRB non dimostra che fosse urgente adottare una decisione il 15 aprile 2016 anziché il 20 aprile 2016, data che avrebbe garantito il rispetto delle norme procedurali. A tal riguardo, si deve osservare che il 15 aprile 2016 non è una data imposta dalla normativa. Tale riduzione del termine di adozione della decisione costituisce una prima irregolarità procedurale.

138    Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, delle RPSE prevede che le decisioni possono essere adottate mediante procedimento scritto, salvo che almeno due membri della sessione esecutiva si oppongano nelle prime 48 ore successive all’avvio di tale procedimento scritto.

139    A tal riguardo, risulta che l’SRB ha violato le RPSE nella misura in cui la durata fissata per il procedimento scritto è stata di sei ore più breve rispetto alle 48 ore previste per la formulazione di un’obiezione all’avvio della procedura scritta. Tuttavia, anche volendo supporre che fosse stata richiesta un’adozione della decisione il 15 aprile 2016, nulla impediva di fissare il termine di risposta alle ore 18 di tale giorno. Ciò costituisce una seconda irregolarità procedurale.

140    L’SRB tenta, a torto, di giustificare siffatte violazioni delle RPSE con l’assenza di obiezioni formulate dai membri della sessione esecutiva dell’SRB. È sufficiente osservare, da un lato, che l’SRB ha l’obbligo di applicare la normativa che disciplina il suo processo decisionale, la quale organizza precisamente la riduzione dei termini, nel rispetto di determinate regole, e, dall’altro, che l’asserita assenza di obiezioni non elimina affatto la violazione commessa ab initio, quando l’SRB ha imposto un termine contrario alle prescrizioni delle RPSE.

141    Inoltre, mentre il messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2016 invitava i membri della sessione esecutiva dell’SRB a trasmettere la loro approvazione formale mediante e-mail inviata alla casella funzionale dell’SRB, quest’ultimo non produce in giudizio alcun’e-mail di approvazione. L’unico elemento che si riferisce ad un’approvazione è la dichiarazione dell’SRB, nell’e-mail di venerdì 15 aprile 2016 inviata alle 19:04 di sera, che essa è stata data.

142    Peraltro, in questa e-mail di venerdì 15 aprile 2016, inviata alle ore 19:04, che non è stata indirizzata a tutti i membri della sessione esecutiva, per lo meno in un primo momento (A, membro della sessione esecutiva dell’SRB, non ha ricevuto questa e-mail, che gli è stata spedita 21 minuti dopo), l’SRB ha segnalato un errore nel calcolo dei contributi ex ante e ha annunciato l’invio di una versione modificata del «memorandum 2» tramite e-mail separata. L’e-mail delle 19:04 aggiungeva, senza prevedere alcun termine per un eventuale riscontro, che, in assenza di obiezioni da parte dei membri della sessione esecutiva dell’SRB, si sarebbe considerato che l’approvazione da essi già data valesse anche per gli importi modificati dei contributi. In tal modo, l’SRB ha dato avvio a un procedimento di adozione per mancanza di opposizione, procedimento che, seppure previsto nelle disposizioni delle RPSE, è stato però avviato in presenza di condizioni concrete irregolari, tenuto conto, in particolare, della mancata indicazione di un termine per l’adozione della decisione. Ciò costituisce, in aggiunta alle due irregolarità già individuate ai punti da 136 a 139 supra, una terza irregolarità procedurale.

143    Occorre sottolineare che l’SRB ha depositato, in allegato alla sua lettera dell’11 settembre 2018, la prova dell’invio ad A, alle ore 19:25, dell’e-mail delle 19:04, ovvero 21 minuti più tardi, ad A. Quest’ultimo ha indicato, con e‑mail dello stesso giorno, inviata alle 19:34, che non aveva alcuna obiezione alle modifiche minori delle quali l’SRB l’aveva informato mediante l’e-mail delle 19:25 di inoltro dell’e-mail delle 19:04. Sebbene tale e-mail mostrasse, in effetti, gli importi modificati dei calcoli per tre enti determinati, essa non conteneva affatto gli importi modificati per il resto degli enti che avrebbero visto il loro contributo leggermente ridotto.

144    Da tali elementi risulta che A ha dato il proprio consenso prima ancora di aver potuto accedere alla versione emendata dei contributi di tutti gli enti, inviata successivamente, ma non al suo indirizzo, come descritto al punto 145 infra. Orbene, tale documento rappresenta gli importi quali infine adottati dalla prima decisione impugnata.

145    In seguito, lo stesso giorno, alle 20:06, è stata inviata l’e-mail separata dell’SRB avente in allegato un documento XLSX intitolato «Final results15042016.xlsx». Di nuovo, tale e-mail non è stata indirizzata ad A. Quest’ultima circostanza costituisce una quarta irregolarità procedurale.

146    Inoltre, dalla data della prima decisione impugnata (15 aprile 2016) risulta che, sebbene nell’e-mail del 15 aprile 2016 inviata alle ore 19:04 non fosse indicato alcun termine, il consensus è stato ritenuto raggiunto lo stesso giorno, quindi logicamente a mezzanotte. È vero che l’SRB aveva espresso, nella sua e-mail del 13 aprile 2016 (allegata all’e-mail del 15 aprile 2016 spedita alle ore 19:04), l’intenzione di adottare la decisione il 15 aprile. Anche supponendo che questa informazione fosse sufficiente ad indicare che qualsiasi obiezione doveva essere presentata prima della mezzanotte del 15 aprile 2016, resta comunque il fatto che, nel caso di specie, un venerdì sera alle ore 19:04 è stata avviata una procedura di approvazione per consensus da concludersi la stessa sera a mezzanotte. Tali circostanze aggravano gli effetti della terza irregolarità procedurale constatata al punto 142 supra.

147    Tanto meno è dimostrato che siffatto procedimento per consensus sia stato regolare, dato che, oltre al mancato invio dell’e-mail delle 20:06 ad A (si veda il punto 145 supra), che già di per sé inficia il procedimento, l’SRB non dimostra che gli altri membri della sessione esecutiva dell’SRB abbiano avuto conoscenza dell’invio di questa e-mail delle ore 20:06 (né, del resto, di quello dell’e-mail delle ore 19:04) o del suo contenuto. L’SRB ha prodotto taluni elementi di verifica diretti a dimostrare che gli invii delle ore 19:04 e 20:06 erano pervenuti nelle caselle di posta elettronica dei destinatari. Tuttavia, anche a prescindere dal fatto che tale verifica, effettuata a campione, non riguarda tutti i membri della sessione esecutiva dell’SRB, essa non dimostra affatto che i membri della sessione esecutiva dell’SRB avessero concretamente conoscenza anche solo dell’esistenza di tali invii di posta elettronica prima della mezzanotte della sera stessa.

148    Orbene, tenuto conto della natura stessa di un procedimento per consensus, che consiste nel dedurre l’approvazione da un’assenza di obiezioni, un siffatto procedimento richiede necessariamente, e come minimo, che sia dimostrato, prima dell’adozione della decisione, che le persone partecipanti al procedimento di approvazione per consensus abbiano preso conoscenza di tale procedimento e abbiano potuto esaminare il progetto sottoposto alla loro approvazione. Nel caso di specie, la prima decisione impugnata è stata adottata, stanti sia le indicazioni contenute nel suo testo, sia il fatto che i file di dati relativi a tale decisione sono stati inviati lo stesso giorno alle ANR (v. punto 11 supra), al più tardi il 15 aprile 2016 a mezzanotte. Tuttavia, l’SRB non fornisce la prova che, prima di mezzanotte, risultava dimostrato che i membri della sessione esecutiva dell’SRB erano stati in grado di venire a conoscenza del progetto di decisione modificato, o anche solo dell’esistenza delle e-mail delle ore 19:04 e 20:06.

149    Peraltro, ed in via incidentale, occorre rilevare che, mentre l’allegato della decisione impugnata sottoposta per approvazione il 13 aprile 2016 era un file in formato PDF (v. punti 122 e 136 supra), l’allegato sottoposto per approvazione la sera del 15 aprile 2016 era un file in formato XLSX (v. punti 124 e 145 supra).

150    Pertanto, si deve osservare che, se non vi fosse stato l’errore menzionato nelle e-mail della sera del 15 aprile 2016 (v. punto 123 supra), la prima decisione impugnata avrebbe contenuto, quale allegato, un file in formato PDF, e non un file XLSX.

151    In merito a tale divergenza, il Tribunale non può esimersi dal constatare che l’SRB, benché abbia il dovere di vigilare sull’unità e sulla coerenza formale dei documenti sottoposti per approvazione e poi adottati, ha variato i formati elettronici. Tale imprecisione comporta conseguenze che vanno al di là dell’aspetto puramente procedurale, in quanto gli elementi trasmessi con file PDF non offrono alcun dettaglio sulle celle di calcolo di un file XLSX e un file PDF di questo tipo contiene, almeno nel caso di specie, valori arrotondati, contrariamente a un file XLSX. Così, per quanto riguarda l’unico fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio insito nella decisione impugnata, vale a dire quello relativo al contesto europeo, dagli elementi contenuti nelle risposte dell’SRB emerge che il valore fornito nella prima decisione impugnata, così come prodotto in risposta alla prima ordinanza, ovverosia in un file PDF, non è il valore esatto che appare nel file XLSX – che include quattordici decimali – bensì un arrotondamento a due decimali inutilizzabile ai fini di una verifica del calcolo del contributo.

152    Dalle considerazioni che precedono deriva che, anche al di là della mancanza di autenticazione constatata al punto 134 supra, la quale implica l’annullamento delle decisioni impugnate, il procedimento di adozione della prima decisione impugnata è stato condotto in palese violazione di requisiti procedurali relativi all’approvazione di tale decisione da parte dei membri della sessione esecutiva dell’SRB e alla raccolta di tale approvazione.

153    A tal riguardo, occorre osservare che il fatto che le persone fisiche o giuridiche non possano far valere una violazione di norme che non sono destinate a garantire la tutela dei singoli, ma che hanno per oggetto di organizzare il funzionamento interno dei servizi nell’interesse della buona amministrazione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punti 49 e 50) non significa, tuttavia, che un singolo non possa mai utilmente invocare la violazione di una norma che disciplini il processo decisionale sfociante nell’adozione di un atto dell’Unione. Occorre, infatti, distinguere tra le disposizioni che disciplinano le procedure interne a un’istituzione, quelle la cui violazione non può essere invocata dalle persone fisiche e giuridiche, poiché riguardano soltanto le modalità di funzionamento interno dell’istituzione che non sono tali da incidere sulla loro situazione giuridica, da quelle la cui violazione può, al contrario, essere invocata, in quanto fanno sorgere diritti e costituiscono un fattore di certezza del diritto per tali persone (sentenza del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods/Consiglio, T‑122/09, non pubblicata, EU:T:2011:46, punto 103).

154    Nel caso di specie, l’analisi dello svolgimento del procedimento di adozione della prima decisione impugnata mostra un numero rilevante di violazioni di norme relative all’organizzazione di un procedimento scritto elettronico di adozione delle decisioni. Sebbene l’articolo 9 delle RPSE non lo preveda esplicitamente, va da sé che ogni procedimento scritto comporta necessariamente l’invio del progetto di decisione a tutti i membri dell’organo decisionale interessato da tale procedimento. Per quanto riguarda, in particolare, un procedimento di adozione di decisioni per consensus, come nel caso di specie (v. punti da 142 a 148 supra), la decisione non può essere adottata senza che sia stato dimostrato, quanto meno, che tutti i membri hanno potuto prendere previamente conoscenza del progetto di decisione. Infine, tale procedura comporta l’indicazione di un termine atto a consentire ai membri di tale organo di prendere posizione sul progetto

155    Orbene, tali norme procedurali, intese a garantire il rispetto delle forme sostanziali inerenti a qualsiasi procedimento scritto elettronico e a qualsiasi procedimento di adozione per consensus, sono state violate nel caso di specie. Siffatte violazioni hanno un impatto diretto sulla certezza del diritto, poiché conducono all’adozione di una decisione della quale non risulta dimostrato che è stata oggetto non soltanto di un’approvazione da parte dell’organo competente, ma anche di una previa presa di conoscenza da parte dell’integralità dei suoi membri.

156    Il mancato rispetto di tali norme procedurali necessarie ai fini dell’espressione del consenso costituisce una violazione delle forme sostanziali che il giudice dell’Unione può esaminare d’ufficio (sentenze del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 56, e del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, punto 116).

157    Per quanto riguarda, infine, la seconda decisione impugnata, si deve rilevare che essa non sostituisce la prima decisione impugnata, la quale ha fissato gli importi dei contributi, ma si limita ad effettuare un adeguamento di tali importi su un punto tecnico limitato. L’annullamento della prima decisione impugnata comporta necessariamente quello della seconda.

158    Da tutte le considerazioni che precedono deriva che le decisioni impugnate devono essere annullate senza che sia necessario pronunciarsi sull’asserita violazione dell’articolo 11 delle RPSE e sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente nella sua lettera del 9 maggio 2018 citata al punto 107 supra.

159    A prescindere da tale conclusione, il Tribunale ritiene opportuno, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, pronunciarsi anche sul rispetto, nella specie, dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

160    La ricorrente osserva che, nelle decisioni impugnate, l’SRB ha violato l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il fatto che tali decisioni non siano state adottate nei suoi confronti non osterebbe a che essa faccia valere tale motivo, dato che, quando si tratta di valutare la portata dell’obbligo di motivare un atto, occorre prendere in considerazione l’interesse che possono avere le persone da esso direttamente e individualmente interessate a ricevere spiegazioni.

161    La ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza, la motivazione deve figurare nell’atto giuridico stesso di cui è causa e deve inoltre essere comprensibile per i singoli. La motivazione deve indicare i principali elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che sono necessari alla comprensione del ragionamento che ha condotto all’adozione di quest’ultima.

162    Inoltre, il fatto di aver partecipato al processo di raccolta di informazioni non consentirebbe alla ricorrente di ottenere informazioni sufficienti, poiché il suo contributo non sarebbe calcolato sulla sola base dei dati da essa trasmessi, ma a partire dal rapporto esistente tra i dati di tutti gli enti interessati.

163    Quanto all’impossibilità, invocata dall’SRB, di motivare la decisione senza rivelare segreti commerciali degli altri enti, la ricorrente invoca la giurisprudenza della Corte secondo cui l’obbligo di preservare i segreti commerciali non può essere oggetto di un’interpretazione così ampia da privare della sua portata l’obbligo di motivazione, a scapito del diritto degli operatori interessati ad essere sentiti. Nel caso di specie, la trasmissione delle informazioni richieste dalla ricorrente è stata fin dall’inizio negata in modo sistematico.

164    Infine, la ricorrente contesta l’argomento dell’SRB secondo cui, se anche il Tribunale giudicasse insufficiente la motivazione, il calcolo dell’SRB resterebbe valido. Secondo la ricorrente, non si può automaticamente presumere che, in caso di annullamento, sarà adottata una nuova decisione identica.

165    L’SRB sostiene che non era tenuto a fornire direttamente alla ricorrente un’esposizione dettagliata dei motivi, dato che le sue decisioni non erano indirizzate a quest’ultima, bensì all’ANR austriaca. Inoltre, esso richiama la giurisprudenza secondo la quale l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare, dell’interesse che il destinatario dell’atto di cui è causa possa avere a ricevere spiegazioni.

166    Inoltre, per l’ipotesi in cui si ritenesse che le decisioni impugnate riguardino direttamente la ricorrente, l’SRB osserva che le condizioni di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE sono soddisfatte. Infatti, poiché il destinatario delle decisioni dell’SRB sarebbe l’ANR austriaca e non la ricorrente, è importante che l’esposizione dei motivi sia sufficiente affinché tale ANR comprenda i fatti e le considerazioni giuridiche sottese al calcolo, come nel caso di specie. A sostegno della sua argomentazione, l’SRB cita la giurisprudenza secondo cui la partecipazione degli interessati al procedimento di elaborazione dell’atto può attenuare le esigenze di motivazione, poiché contribuisce alla loro informazione, e la questione se la motivazione di una decisione soddisfi i requisiti di cui all’attuale articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

167    In effetti, le decisioni impugnate sarebbero state adottate in un contesto ben noto alla ricorrente. Il contesto normativo, sebbene di per sé non consenta di calcolare un importo preciso, fornirebbe indicazioni chiare in merito ai criteri più importanti presi in considerazione per il calcolo.

168    L’SRB sostiene che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, la procedura di calcolo si basa su una stretta cooperazione tra il medesimo e le ANR. Per questa ragione, l’ANR austriaca sarebbe stata a conoscenza del metodo di calcolo dei contributi ex ante per il 2016. Ciò vale a fortiori dato che i contributi ex ante per il 2015 sarebbero stati calcolati e riscossi dalle ANR stesse, conformemente al regolamento delegato 2015/63. Quindi, l’SRB osserva che l’esposizione dei motivi delle decisioni impugnate era sufficiente per l’ANR austriaca, la quale, al pari di tutte le altre ANR, era strettamente coinvolta nel calcolo dei contributi ex ante per il 2016.

169    Ancora, l’SRB ritiene che la ricorrente vada oltre le condizioni poste dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE quando afferma di dover essere in grado di calcolare i propri contributi ex ante sulla base dell’esposizione dei motivi dell’SRB. Una parte delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi ex ante per il 2016 dovuti dalla ricorrente consisterebbe in informazioni riservate provenienti da altri enti. In forza dell’articolo 339 TFUE, l’SRB avrebbe il dovere di proteggere tutti i dati riservati degli enti. Tale obbligo sarebbe altresì previsto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali, dall’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento delegato 2015/63, dall’articolo 88 del regolamento n. 806/2014 e dall’articolo 84 della direttiva 2014/59.

170    Secondo l’SRB, la ricorrente omette di menzionare il fatto di aver ricevuto una spiegazione estremamente dettagliata del calcolo nell’avviso di riscossione dell’ANR austriaca del 26 aprile 2016 e di essere stata informata nei dettagli del ragionamento seguito.

171    Infine, l’SRB sostiene che la violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE non comporterebbe la nullità dei calcoli. Di conseguenza, se anche il Tribunale decidesse di annullare le decisioni impugnate per tale motivo, detto calcolo resterebbe valido e l’SRB potrebbe adottare nuovamente e senza indugio decisioni identiche. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione (117/81, EU:C:1983:191, punto 7), un ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma di una decisione, nel caso in cui l’amministrazione non disponga di alcun margine di valutazione e sia tenuta ad agire come ha fatto.

172    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

173    L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per valutare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE si deve tener conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (v. sentenza del 7 marzo 2013, Acino/Commissione, T‑539/10, non pubblicata, EU:T:2013:110, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

174    Inoltre, la motivazione di un atto deve essere logica, e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono tale atto (sentenza del 15 luglio 2015, Pilkington Group/Commissione, T‑462/12, EU:T:2015:508, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

175    In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/81, le decisioni che fissano i contributi ex ante siano notificate alle ANR, gli enti debitori di tali contributi, tra cui la ricorrente, sono, contrariamente a quanto asserisce l’SRB, individualmente e direttamente interessati dalle suddette decisioni (v. punti da 73 a 79 supra).

176    Pertanto, laddove si tratti di valutare la portata dell’obbligo di motivare le decisioni di cui trattasi, deve essere altresì preso in considerazione l’interesse che tali enti possono avere a ricevere spiegazioni. Inoltre, occorre ricordare che la motivazione ha altresì la funzione di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo.

177    Nel caso di specie, occorre rilevare che l’SRB è incorso in varie violazioni dell’obbligo di motivazione

178    Da un lato, per quanto riguarda il testo della prima decisione impugnata, esso contiene solo l’indicazione del regolamento n. 806/2014, in particolare del suo articolo 70, paragrafo 2, la menzione di consultazioni e di cooperazioni con taluni organismi [Banca centrale europea (BCE) e autorità nazionali] e il fatto che il calcolo è effettuato in modo che l’insieme dei contributi individuali non superi un determinato livello (vale a dire il 12,5% del livello-obiettivo previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014). Esso non contiene alcuna informazione riguardante le fasi successive del calcolo del contributo della ricorrente né le cifre relative a queste diverse tappe.

179    Certamente, la lettura dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, menzionato nella prima decisione impugnata, in particolare del suo paragrafo 6, consente di comprendere che i contributi ex ante sono calcolati dall’SRB applicando, in particolare, «gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE», vale a dire, nella fattispecie, il regolamento delegato 2015/63.

180    Inoltre, il regolamento delegato 2015/63 contiene norme dettagliate che l’SRB deve applicare in sede di calcolo dei contributi.

181    Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti per comprendere in che modo l’SRB abbia applicato tali norme al caso della ricorrente, per arrivare all’importo del contributo che la riguarda indicato nell’allegato della prima decisione impugnata.

182    Va aggiunto che la prima decisione impugnata non menziona le decisioni intermedie adottate dall’SRB ai fini dell’attuazione della normativa riguardante il calcolo dei contributi (in prosieguo: le «decisioni intermedie»), vale a dire, quanto meno, le seguenti decisioni intermedie:

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 14 settembre 2015, sulla definizione della categoria «indicatori di rischio supplementari che devono essere definiti dall’autorità di risoluzione» (SRB/ES/SRF/2015/00);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle norme comuni per il calcolo dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unica per quanto riguarda i depositi coperti (SRB/ES/SRF/2015/01);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle norme comuni per il calcolo dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF per quanto riguarda gli enti neoinseriti nella vigilanza (SRB/ES/SRF/2015/02);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle norme comuni per il calcolo dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF per quanto riguarda la discretizzazione nella fase 2 (SRB/ES/SRF/2015/03);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle garanzie aggiuntive a tutela dei dati forniti per il calcolo dei contributi ex ante dal 2016 all’SRF (SRB/ES/SRF/2015/04);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 30 novembre 2015, sulle norme comuni per il calcolo dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF per quanto riguarda la data di riferimento degli aiuti di Stato (SRB/ES/SRF/2015/05);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 24 febbraio 2016, sul trattamento dei dati mancanti successivamente alla fornitura di tutti i dati finali (SRB/ES/SRF/2016/00/A);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 10 marzo 2016, sui saldi negativi per l’esercizio di contribuzione 2016, in seguito all’adeguamento dei contributi ex ante del 2016, in caso di riesame o di revisione delle informazioni presentate per quanto riguarda i contributi ex ante per il 2015 (SRB/ES/SRF/2016/02);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 10 marzo 2016, sulla deduzione dei contributi ex ante per il 2015 dai contributi ex ante per il 2016 (SRB/ES/SRF/2016/03);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 10 marzo 2016, sul metodo semplificato per le società d’investimento (SRB/ES/SRF/2016/03/A);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 6 aprile 2016, sul trattamento della deduzione dei contributi ex ante per il 2015 in caso di perdita della licenza bancaria (SRB/ES/SRF/2016/05);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 6 aprile 2016, sulla modifica del trattamento dei dati mancanti successivamente alla fornitura di tutti i dati finali (SRB/ES/SRF/2016/05/A);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 6 aprile 2016, sui dati dei depositi coperti del 2015 (SRB/ES/SRF/2016/05/B);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 13 aprile 2016, sull’esclusione dei passivi relativi ai prestiti di sviluppo (SRB/ES/SRF/2016/05/C);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016, sulla base di calcolo degli impegni di pagamento irrevocabili relativi all’esercizio dei contributi ex ante per il 2016 (SRB/ES/SRF/2016/10);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016, sull’accordo relativo agli impegni di pagamento irrevocabili e sui meccanismi di garanzia (SRB/ES/SRF/2016/11).

183    Come indicato al precedente punto 39, la ricorrente ha trasmesso tali sedici decisioni intermedie al Tribunale con lettera del 9 maggio 2018, dopo averle ricevute, dietro sua richiesta, dall’SRB. Nella sua lettera del 15 gennaio 2018, l’SRB ha menzionato il fatto che, prima della adozione delle decisioni impugnate, esso aveva già fissato separatamente diversi fattori del metodo di calcolo e del processo di calcolo. In seguito a tale lettera, la ricorrente ha chiesto la trasmissione di tali documenti e, il 20 aprile 2018, ha ricevuto dall’SRB, a mezzo posta, sedici decisioni intermedie che sono state utilizzate come base per il calcolo del suo contributo nel 2016 e che l’SRB qualifica come tappe intermedie prese in considerazione nel processo di calcolo.

184    Poiché queste sedici decisioni intermedie non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, né notificate alla ricorrente, quest’ultima ritiene che esse debbano essere dichiarate giuridicamente inesistenti e non possano costituire una base normativa per l’imposizione dei contributi controversi. Inoltre, se tali decisioni intermedie dovessero essere considerate dall’SRB come misure meramente preparatorie e non come atti a pieno titolo, il loro contenuto avrebbe dovuto essere incluso nei considerando della decisione che fissa il contributo ex ante per il 2016.

185    Con lettera del 6 giugno 2018, l’SRB ha replicato che il deposito di tali nuove prove era irricevibile ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura, dato che la ricorrente non aveva giustificato il ritardo nella presentazione delle prove e che essa era, in ogni caso, al corrente dell’esistenza di documenti interni che riflettevano «determinazioni separate» dell’SRB relative al processo di riscossione e al metodo di calcolo dei contributi. Infatti, l’SRB avrebbe concesso alla ricorrente l’accesso a vari documenti simili con lettera del 13 settembre 2016, ossia quasi due anni prima del deposito delle nuove prove.

186    In ogni caso, secondo l’SRB, i documenti relativi alla metodologia di calcolo non erano destinati a produrre un effetto giuridico esterno. La ricorrente non sarebbe stata destinataria dei documenti relativi alla metodologia di calcolo e l’SRB non sarebbe quindi stato tenuto a notificarle tali misure. Il contenuto di tali documenti sarebbe stato notificato alle ANR o sarebbe stato oggetto di discussioni approfondite con le stesse in tempo utile nell’ambito del comitato dei contributi, prima dell’adozione dei calcoli dei contributi ex ante. Inoltre, tali documenti relativi alla metodologia di calcolo non sarebbero né necessari né pertinenti ai fini dell’esito della causa. Dal punto di vista dell’SRB, le nuove prove presentate non hanno alcun valore probatorio in merito ai fatti addotti dalla ricorrente.

187    Per quanto riguarda la ricevibilità delle nuove prove prodotte dalla ricorrente con lettera del 9 maggio 2018, si deve rilevare che si tratta di nuovi elementi di cui essa non poteva essere a conoscenza fino a quando l’SRB non ha dichiarato, nella sua lettera del 15 gennaio 2018, di aver già fissato separatamente vari fattori del metodo di calcolo e del processo di calcolo prima che le decisioni impugnate fossero state adottate.

188    Riguardo all’argomento dell’SRB secondo cui la ricorrente era in ogni caso a conoscenza dell’esistenza di documenti interni, che riflettevano talune «determinazioni separate» dell’SRB sul processo di riscossione e al metodo di calcolo dei contributi, sin dal momento dell’invio della lettera del 13 settembre 2016 dell’SRB, occorre esaminare il contenuto della medesima.

189    Nella suddetta lettera, l’SRB ha risposto a una domanda di accesso a tutte le decisioni che riguardavano la ricorrente, da essa presentata il 7 luglio 2016. Per mezzo della medesima, l’SRB ha consentito alla ricorrente di consultare presso i propri uffici, oltre alle decisioni impugnate e ai file di calcolo, cinque decisioni intermedie così intitolate:

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 10 marzo 2016, sul livello obiettivo dell’SRF per il 2016 (SRB/ES/SRF/2016/01);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 14 dicembre 2015, sulla politica in materia di impegni di pagamento irrevocabili per il 2016 (SRB/ES/SRF/2015/06);

–        decisione dell’SRB, nella sessione plenaria del 30 settembre 2015, sul formulario di dichiarazione per i contributi del 2016 (SRB/PS/SRF/2015/01);

–        decisione dell’SRB, nella sessione plenaria del 23 ottobre 2015, sulla modifica del formulario di dichiarazione per i contributi del 2016 (SRB/PS/SRF/2015/02);

–        decisione dell’SRB, nella sessione esecutiva del 6 aprile 2016, sulla modifica del formulario di dichiarazione per i contributi del 2016 (SRB/PS/SRF/2016/04);

190    Alla luce della formulazione di tale risposta, la ricorrente poteva ragionevolmente ritenere che non sussistesse alcun’altra decisione intermedia dell’SRB che la riguardava. Ebbene, nessuna delle sedici decisioni intermedie inviate due anni dopo alla ricorrente figurava tra quelle trasmesse il 13 settembre 2016.

191    Inoltre, nella sua lettera del 13 settembre 2016, l’SRB afferma che le decisioni impugnate fanno riferimento alle ultime tre decisioni intermedie menzionate al punto 189 supra. Tuttavia, nelle decisioni impugnate non viene in alcun modo fatto riferimento alle suddette decisioni intermedie.

192    Da quanto precede risulta che tali nuovi elementi di prova devono essere dichiarati ricevibili.

193    Occorre rilevare che le decisioni intermedie menzionate sia al punto 182 che al punto 189 supra costituiscono documenti che non sono stati adottati nei confronti della ricorrente, cosicché l’SRB non era tenuto a notificarle.

194    Nondimeno, è giocoforza constatare, da un lato, che tali decisioni intermedie determinano taluni elementi della procedura di calcolo, nonché il calcolo stesso dei contributi. Dall’altro, tali decisioni intermedie non solo danno attuazione, ma altresì, per talune di esse, integrano la normativa applicabile. Poiché tali decisioni intermedie non sono oggetto di alcuna pubblicazione né sono in altro modo portate a conoscenza degli enti, l’argomento dell’SRB secondo cui la motivazione della prima decisione impugnata era sufficiente per il fatto che il regolamento n. 806/2014, il regolamento delegato 2015/63, il regolamento di esecuzione 2015/81 nonché la direttiva 2014/59 esponevano in dettaglio il metodo da applicare ai fini del calcolo dei contributi ex ante (v. punto 167 supra) non può in ogni caso essere accolto.

195    È sufficiente citare due esempi, vale a dire, in primo luogo, la decisione intermedia SRB/ES/SRF/2016/01 (citata al punto 189, primo trattino, supra), il cui articolo 1 fissa il livello-obiettivo per il 2016, che costituisce un elemento che entra in considerazione nel calcolo del contributo ex ante della ricorrente (v. articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81 e allegato I, fase 6, del regolamento delegato 2015/63) e, in secondo luogo, la decisione intermedia SRB/ES/SRF/2015/00 (citata al punto 182, primo trattino, supra), che ha dato attuazione all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2015/63 relativo alla determinazione da parte dell’SRB degli indicatori di rischio supplementari che compongono la categoria di rischio IV.

196    Orbene, se è vero che le decisioni intermedie menzionate ai punti 182 e 189 supra sono state comunicate alla ricorrente dall’SRB, ciò è avvenuto, rispettivamente, soltanto il 20 aprile 2018 e il 13 settembre 2016, quindi successivamente alla proposizione del presente ricorso.

197    A tal riguardo, occorre ricordare che il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione degli elementi di informazione di cui la ricorrente dispone al momento della presentazione di un ricorso (v. sentenza del 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑406/06, non pubblicata, EU:T:2008:484, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

198    Per quanto riguarda l’argomento dell’SRB che richiama la giurisprudenza relativa al calcolo delle ammende che sanzionano i cartelli, secondo la quale la Commissione non è tenuta a far figurare un’esposizione più dettagliata o dati numerici relativi al metodo di calcolo, purché essa indichi gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione, occorre rilevare, da un lato, che, nel caso di specie, le decisioni intermedie non sono state pubblicate, a differenza della metodologia di calcolo delle ammende, né sono state portate a conoscenza della ricorrente prima della presentazione del ricorso. Dall’altro lato, la materia del caso di specie, avente ad oggetto la determinazione da parte dell’SRB dei contributi ex ante dovuti dagli enti ai fini del finanziamento dell’SRF, differisce intrinsecamente dal calcolo delle ammende che sanzionano i cartelli, in particolare a causa del loro carattere dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2014, Pilkington Group e a./Commissione, T‑72/09, non pubblicata, EU:T:2014:1094, punti 247 e 248). Tale argomento non è pertanto applicabile nel caso di specie.

199    In conclusione, poiché le decisioni intermedie non sono state portate a conoscenza della ricorrente da parte dell’SRB prima della proposizione del ricorso, quest’ultimo ha violato l’obbligo di motivazione.

200    Dall’altro lato, per quanto riguarda l’allegato della prima decisione impugnata, occorre rilevare che esso, sebbene contenga un importo per il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio nel contesto europeo, non contiene alcuna indicazione simile per quanto concerne il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio per la parte del calcolo operata nel contesto nazionale. Analogamente, mentre essa precisa il tipo di metodo di calcolo utilizzato nel contesto europeo, essa non fornisce alcuna indicazione riguardo al metodo di calcolo utilizzato dall’SRB con riferimento al contesto nazionale.

201    Tuttavia, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione 2015/81, la quota del calcolo dei contributi operata dall’SRB con riferimento al contesto nazionale rientra, nel 2016, per il 60% nel calcolo del contributo degli enti e la quota europea soltanto per il 40%. La motivazione contenuta nella prima decisione impugnata risulta quindi, a tal riguardo, insufficiente.

202    Occorre aggiungere che l’insufficienza di motivazione della prima decisione impugnata non può essere compensata dal contenuto della lettera dell’ANR austriaca del 26 aprile 2016.

203    Infatti, anche a prescindere dal fatto che tale lettera non contiene elementi sostanziali tali da rimediare all’insufficienza di motivazione della prima decisione impugnata, si deve necessariamente constatare che, in ogni caso, spetta all’SRB, autore della decisione sui contributi ex ante, motivare tale decisione.

204    A tal riguardo, nel sistema istituito dalla normativa applicabile, spetta all’SRB calcolare e fissare i contributi ex ante. Le decisioni dell’SRB sul calcolo di detti contributi sono rivolte soltanto alle ANR (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81) e spetta alle ANR comunicarle agli enti (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81) e riscuotere i contributi presso gli enti sulla base di dette decisioni (articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014).

205    Così, l’SRB, quando agisce in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, adotta decisioni aventi carattere definitivo e che riguardano, individualmente e direttamente, gli enti.

206    Spetta pertanto all’SRB, autore di tali decisioni, motivarle. Tale obbligo non può essere delegato alle ANR, né queste ultime possono porre rimedio alla sua violazione, salvo disconoscere la qualità di autore delle suddette decisioni in capo all’SRB e la sua responsabilità a tale titolo, e salvo dare luogo, tenuto conto della diversità delle ANR, a un rischio di disparità di trattamento degli enti sotto il profilo della motivazione delle decisioni dell’SRB.

207    In ogni caso, occorre rilevare che i dati che compaiono in allegato all’avviso di riscossione del 26 aprile 2016 dell’ANR austriaca non sono identificati come quelli dell’SRB. Di contro, essi sono presentati come parte integrante dell’avviso di riscossione, che è un atto di diritto austriaco, cosicché non è possibile distinguere gli elementi il cui autore è l’ANR austriaca da quelli che promanano, eventualmente, dall’SRB.

208    Si deve peraltro rilevare che, mentre il fattore di adeguamento in funzione del profilo di rischio deve necessariamente contenere tutti i decimali richiesti, a pena di rendere il calcolo approssimativo, il fattore di adeguamento figurante nell’allegato all’avviso di riscossione del 26 aprile 2016 (con due decimali) non corrisponde a quello (con quattordici decimali) dell’allegato della prima decisione impugnata quale comunicata al Tribunale in risposta alla seconda ordinanza.

209    Ne consegue che, quando ha adottato la prima decisione impugnata, l’SRB ha violato l’obbligo di motivazione.

210    Per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, occorre rilevare che anch’essa viola l’obbligo di motivazione, per le stesse ragioni già rilevate riguardo alla prima decisione impugnata e per l’ulteriore motivo che essa non fornisce alcuna spiegazione riguardo all’adeguamento da essa operato.

211    È vero che i motivi di tale adeguamento sono stati esposti nella lettera del 23 maggio 2016, indirizzata dall’ANR austriaca alla ricorrente ed alla quale era allegata una lettera dell’SRB alla ricorrente, anch’essa recante la data del 23 maggio 2016.

212    Tuttavia, la lettera dell’SRB del 23 maggio 2016 contiene soltanto spiegazioni generali dei motivi dell’adeguamento effettuato dalla seconda decisione impugnata.

213    Per quanto riguarda i motivi contenuti nella lettera dell’ANR austriaca, si rinvia alle considerazioni formulate ai punti da 202 a 206 supra.

214    Infine, per quanto riguarda l’argomentazione dell’SRB menzionata al punto 171 supra, essa dev’essere respinta. Infatti, sebbene la giurisprudenza insegni che una parte ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma, mancanza o insufficienza di motivazione di una decisione laddove l’annullamento della stessa possa dar luogo unicamente alla pronuncia di una nuova decisione identica, nel merito, alla decisione annullata [v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA), T‑425/15, T‑426/15 e T‑428/15, non pubblicata, EU:T:2017:305, punto 109 e giurisprudenza ivi citata], è necessario constatare che, nel caso di specie, non è possibile escludere che l’annullamento delle decisioni impugnate darebbe luogo all’adozione di decisioni diverse. Invero, in mancanza di un’informazione completa sulle determinazioni e sui calcoli intermedi dell’SRB e di tutti i dati relativi agli altri enti nonostante l’interdipendenza del contributo della ricorrente con il contributo di ciascuno degli altri enti, né la ricorrente né il Tribunale sono in grado di verificare se, nel caso di specie, l’annullamento di tali decisioni darebbe necessariamente luogo all’adozione di una nuova decisione identica nel merito.

215    Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo dev’essere accolto.

216    Si deve concludere che le decisioni impugnate devono essere annullate, senza che sia necessario esaminare i motivi secondo, terzo e quarto dedotti dalla ricorrente.

 Sulla limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza

217    L’SRB fa valere che, qualora il Tribunale annullasse la prima o la seconda decisione impugnata nella parte in cui riguardano la ricorrente, occorrerebbe limitare gli effetti nel tempo di tale annullamento, che dovrebbe applicarsi solo a partire da sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza nel caso di specie.

218    L’SRB afferma che la ragione di tale domanda risiede nel fatto che esso dovrà nuovamente approvare il calcolo dei contributi ex ante della ricorrente per il 2016. Poiché quest’ultima non contesta il fatto di essere obbligata a contribuire all’SRF, un rimborso nell’attesa dell’adozione di una nuova decisone sarebbe, ad avviso dell’SRB, inappropriato.

219    La ricorrente non si è espressa su questo punto.

220    A tale riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo cui, qualora lo giustifichino esigenze imperative di certezza del diritto, la Corte può avvalersi, in forza dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali effetti di tale atto debbano considerarsi definitivi (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 121).

221    Conformemente a tale giurisprudenza, la Corte si è avvalsa della possibilità di limitare l’effetto nel tempo della dichiarazione d’invalidità di una normativa dell’Unione quando esigenze imperative di certezza del diritto attinenti al complesso degli interessi, sia pubblici sia privati, in gioco in determinate cause impedivano di rimettere in discussione la riscossione o il versamento di somme di danaro, effettuati in base alla detta normativa, per il periodo anteriore alla data della sentenza (sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 122).

222    Nel caso di specie, l’SRB non ha dimostrato sotto quale profilo, a seguito della presente sentenza, il rimborso delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di contributo ex ante per il 2016 pregiudicherebbe esigenze imperative di certezza del diritto relative all’insieme degli interessi, tanto pubblici quanto privati, in gioco nella presente causa. Infatti, il semplice fatto che un rimborso in attesa dell’adozione di una nuova decisione sia inappropriato non costituisce un motivo affine ad esigenze imperative di certezza del diritto.

223    Pertanto, non occorre limitare gli effetti della presente sentenza nel tempo.

 Sulle spese

224    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’SRB, rimasto soccombente nel ricorso registrato col numero T‑377/16, dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima in tale causa. Poiché gli altri due ricorsi, registrati con i numeri T‑645/16 e T‑809/16, sono stati dichiarati irricevibili e la domanda di provvedimenti provvisori, registrata con il numero T‑645/16 R, è stata respinta, la ricorrente deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dell’SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo in tali cause.

225    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese nella causa T‑645/16.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Nelle cause T645/16 e T809/16, i ricorsi sono respinti in quanto irricevibili.

2)      Nella causa T377/16, la decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e la decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 20 maggio 2016 sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), sono annullate nella parte in cui esse riguardano la Hypo Vorarlberg Bank AG.

3)      L’SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Hypo Vorarlberg Bank nella causa T377/16.

4)      La Hypo Vorarlberg Bank si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’SRB, nelle cause T645/16 et T809/16, nonché nella causa T645/16 R.

5)      La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese.

Collins

Kancheva

Barents

Passer

 

      De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 novembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.