Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 18 dicembre 2020 – «Banka DSK» EAD / RP

(Causa C-689/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: «Banka DSK» EAD

Resistente: RP

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell’allegato a detta direttiva e l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, se aumenta sensibilmente i costi su di lui gravanti a norma di un contratto di credito, laddove egli non versi mensilmente la sua retribuzione [su un conto] acceso presso la banca mutuante, e ciò tenuto conto del fatto che, in base alle condizioni contrattuali, detto consumatore è tenuto a costituire un pegno sul suo credito salariale a prescindere dalle modalità di riscossione di detta retribuzione e dallo Stato in cui la riceve.

2)    In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE, in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell’allegato a detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, quando lo obbliga non soltanto a versare la propria retribuzione [su un conto] presso il professionista mutuante, ma anche a ricorrere effettivamente ad altri servizi di detto professionista.

3)    In caso di risposta affermativa alla seconda questione, in base a quali criteri debba in linea di principio orientarsi il giudice nazionale in sede di valutazione del carattere abusivo. Se debbano essere presi in considerazione, in particolare, l’intensità del collegamento tra l’oggetto del contratto di credito e i servizi accessori di cui consumatore è tenuto ad avvalersi, il numero di servizi accessori e le disposizioni nazionali in materia di limitazione dei negozi collegati.

4)    Se il principio dell’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, come sancito nel punto 26 della sentenza 14/83, von Colson, valga anche nel caso dell’interpretazione di disposizioni nazionali che disciplinano ambiti giuridici diversi dalla materia giuridica trattata dall’atto giuridico dell’Unione europea applicato dal giudice nazionale nel procedimento dinanzi ad esso pendente (nella specie, la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), ma ad essa collegati (nello specifico, disposizioni in materia di concorrenza sleale).

5)    Se l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29/CE 2 , e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE 3 debbano essere interpretati nel senso che l’indicazione di un tasso debitore inferiore nel contratto principale relativo a un credito al consumo è vietata se la concessione di un credito a detto tasso debitore è subordinata a condizioni stabilite in un allegato al contratto. Se nel quadro di tale esame debbano essere valutate le modalità di formulazione delle condizioni per la riduzione del tasso debitore, la revoca di tale riduzione e i mezzi per una nuova riduzione.

6)    Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che, nel valutare se il comportamento economico del consumatore possa essere falsato in misura rilevante, occorre tener conto della quota di mercato della banca che eroga il credito al consumo alla luce delle esigenze dei consumatori che ricorrono a detti prodotti.

7)    Se l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che i costi contrattualmente previsti in collegamento con un contratto di credito al consumo, nel quadro della cui esecuzione è concessa una riduzione del tasso a norma del contratto de quo, costituiscono parte del tasso annuo effettivo globale per il credito e devono essere ricompresi nel suo calcolo.

8)    Se l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, in combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, debba essere interpretato nel senso che, in caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti collegati al contratto di credito al consumo implicante un incremento del tasso debitore per il credito, il tasso annuo effettivo globale deve essere calcolato anche in conformità al tasso debitore maggiorato in caso di inadempimento.

9)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l’errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore quale mutuatario deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.

10)    Se l’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista dal legislatore nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo in forza della quale deve essere rimborsato unicamente l’importo capitale concesso è proporzionata laddove un contratto di credito al consumo non contenga alcuna indicazione precisa del tasso annuo effettivo globale».

____________

1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

3 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).