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Ricorso presentato l'11 agosto 2006 -Antas / Consiglio

(Causa F-92/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Magdalena Antas (Varsavia, Polonia) (Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Consiglio che respinge la domanda della ricorrente diretta al risarcimento dei danni subiti a causa di una serie di errori commessi dall'istituzione;

stabilire un termine destinato alle parti entro il quale esse possano accordarsi su un equo risarcimento del danno subito dalla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha preso servizio presso il Segretariato generale del Consiglio in qualità di agente ausiliaria il 1° novembre 2003 ed il suo contratto è terminato il 31 marzo 2005. A far data dal 1° gennaio 2005, ossia per gli ultimi tre mesi del suo incarico, il Consiglio l'ha assoggettata d'ufficio al regime obbligatorio di previdenza sociale belga. In seguito, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua affiliazione al detto regime con effetto retroattivo a decorrere dalla sua entrata in servizio. Tuttavia, secondo la ricorrente, a causa della tardività della sua affiliazione, essa non è risultata idonea ad ottenere gli assegni di disoccupazione belgi, previsti dal regio decreto 25 novembre 1991, recante disciplina della disoccupazione 1. Per tale motivo, essa afferma di non aver potuto produrre la prova di disporre di risorse sufficienti per ottenere un titolo di soggiorno della durata di più di tre mesi nel territorio belga, in conformità all'art. 7 della direttiva 2004/38/CE 2. Essa sostiene inoltre che la tardività dell'affiliazione l'ha privata del beneficio di cui all'allegato XII del trattato di adesione della Polonia all'Unione europea, in forza del quale avrebbe avuto accesso al mercato del lavoro belga.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, innanzi tutto, la violazione dell'art. 70 del Regime applicabile agli altri agenti, che stabilisce l'obbligo, in capo all'istituzione, di iscrivere l'agente ausiliario ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale e di assumersi l'onere dei contributi del datore di lavoro previsti dalla legislazione vigente.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 4 e 8 del regio decreto belga 5 novembre 2002, che istituisce la dichiarazione immediata di impiego 3.

La ricorrente invoca da ultimo la violazione del dovere di sollecitudine.

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1 - Moniteur belge 31 dicembre 1991, pag. 29888.

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

3 - Moniteur belge 20 novembre 2002, pag. 51778.