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Ricorso proposto il 2 aprile 2024 – Novis / Commissione

(Causa T-179/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: A. Börner e S. Henrich, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il parere formale C(2022)6455 final adottato dalla convenuta il 13 settembre 2022 (l’«atto impugnato»), e

condannare la convenuta a farsi carico di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»), in quanto la convenuta non ha consentito alla ricorrente di essere ascoltata prima dell’adozione dell’atto impugnato.

Poiché la convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente sia l’atto impugnato sia la sua predisposizione, la ricorrente non ne era stata informata né le era stata data la possibilità di prendere conoscenza dei fatti e delle informazioni sottostanti e, al contrario, ha saputo dell’atto adottato dalla convenuta soltanto da un comunicato stampa della convenuta del 13 settembre 2022, il che costituisce una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta.

Poiché la convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente sia l’atto impugnato sia la sua predisposizione, la convenuta ha impedito alla ricorrente l’accesso al fascicolo che la riguarda, il che costituisce una violazione del diritto fondamentale della ricorrente di accesso al fascicolo garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.

Terzo motivo vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a un equo processo amministrativo, ivi incluso il diritto di partecipazione della ricorrente, ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta, nonché dell’equo esercizio dei poteri discrezionali.

Poiché la convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente sia l’atto impugnato sia la sua predisposizione, la convenuta non ha rispettato i principi fondamentali dell’equo processo amministrativo, ivi incluso il diritto di partecipazione della ricorrente, e dell’equo esercizio dei poteri discrezionali, il che costituisce una violazione del diritto a un trattamento imparziale, in particolare del dovere di diligenza nella predisposizione di decisioni amministrative, di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. La convenuta ha fondato il proprio atto impugnato esclusivamente sulle informazioni fornite dall’autorità nazionale competente, la Národná Banka Slovenska (l’«autorità nazionale competente») e dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (l’«EIOPA»). La verifica delle informazioni ottenute dall’EIOPA e/o dall’autorità nazionale competente avrebbe rivestito una particolare importanza in considerazione delle conseguenze esistenziali dell’atto impugnato per la ricorrente.

Quarto motivo, vertente sulla violazione diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta.

Poiché la convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente sia l’atto impugnato sia la sua predisposizione, la convenuta ha illegittimamente pregiudicato la possibilità per la ricorrente di esercitare il suo diritto di essere ascoltata e di accedere al fascicolo come sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta. La convenuta viola contemporaneamente il diritto fondamentale della ricorrente a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale garantiti dall’articolo 47 della Carta.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 in quanto la convenuta non ha sufficientemente indagato, accertato e valutato i fatti pertinenti sulla base dei quali l’atto impugnato è stato reso.

L’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 7, del regolamento n. 1094/2010 prevede un processo indiretto articolato su tre livelli nel quale tra l’EIOPA, la convenuta e l’autorità nazionale competente sussiste una ripartizione, una sovrapposizione e persino una duplicazione delle competenze. Nonostante i chiari segnali di un maggiore rischio di problemi di comunicazione e di errori e le serie conseguenze dell’atto impugnato, la convenuta non ha indagato adeguatamente.

Sesto motivo, con il quale si deduce che l’atto impugnato costituisce uno sviamento di potere per avere superato i limiti intrinseci dei propri poteri di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.

Per avere deliberatamente emesso una decisione de facto contenente una precisa istruzione nei confronti dell’autorità nazionale competente di revocare l’autorizzazione di un’impresa specifica [in luogo di procedere ad una decisione dell’EIOPA ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento n. 1094/2010, ovvero ad una procedura ai sensi dell’articolo 258 TFUE], la convenuta ha deliberatamente ignorato la disposizione per cui i pareri formali non sono vincolanti ai sensi dell’articolo 288, paragrafo 5, TFUE e ha oltrepassato in misura significativa i limiti intrinseci dei propri poteri di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. Ciò costituisce uno sviamento di potere ai sensi del diritto dell’Unione.

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1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).