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Ricorso proposto il 2 aprile 2024 – Novis / Commissione

(Causa T-185/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: A. Börner e S. Henrich, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2024)810 final del 2 febbraio 2024 che conferma il diniego all’accesso di determinati documenti, e

condannare la convenuta a farsi carico di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente di accesso alle informazioni e ai documenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , per avere la convenuta rifiutato a torto di concedere l’accesso ai documenti pertinenti sulla base dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. L’eccezione, riguardante la tutela delle procedure giurisdizionali, non è applicabile. La convenuta non avrebbe potuto pertanto validamente invocarla per negare l’accesso ai documenti pertinenti.

La convenuta ha interpretato e applicato erroneamente i requisiti per l’applicabilità dell’eccezione come confermati dalla giurisprudenza per l’accesso a documenti non redatti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. In particolare, la convenuta non ha fornito spiegazioni sufficienti quanto alla sussistenza di un procedimento giurisdizionale pertinente nell’ambito del quale vi fosse una particolare probabilità di domanda di rinvio pregiudiziale, e quanto a un nesso pertinente tra i documenti richiesti e il procedimento giurisdizionale nazionale; inoltre, essa non ha dimostrato né spiegato per quale motivo la divulgazione di ciascun documento richiesto avrebbe effettivamente, e non solo ipoteticamente, pregiudicato la parità delle armi delle rispettive parti del procedimento giurisdizionale.

Inoltre, la decisione della convenuta costituisce una violazione delle pertinenti disposizioni legislative e dei diritti della ricorrente, per non avere la convenuta riconosciuto come l’accesso ai documenti debba essere consentito in quanto vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di accesso alle informazioni e ai documenti, per avere la convenuta rifiutato a torto l’accesso ai documenti pertinenti sulla base dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

La convenuta non può validamente invocare l’eccezione riguardante la tutela degli obiettivi delle attività di indagine in quanto, al momento in cui la convenuta ha adottato la decisione di negare l’accesso ai documenti richiesti, non era in corso alcuna indagine. La convenuta non può giustificare il diniego di accesso riferendosi esclusivamente a eventuali future indagini. Inoltre, la convenuta non può sostenere che la divulgazione pregiudicherebbe seriamente una qualsiasi eventuale indagine (in corso o futura). La convenuta non ha fornito sufficienti spiegazioni a sostegno di tale remota preoccupazione e non sussiste alcun rischio effettivo di pregiudicare alcuna indagine.

Nella denegata ipotesi in cui l’eccezione fosse applicabile, l’accesso ai documenti pertinenti non avrebbe potuto essere rifiutato a causa di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di accesso alle informazioni e ai documenti, per avere la convenuta illegittimamente rifiutato l’accesso ai documenti pertinenti sulla base dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.

La convenuta non può validamente invocare l’esclusione relativa alla tutela del processo decisionale dell’istituzione, in quanto tutte le decisioni pertinenti erano già state adottate, dato che i documenti in questione non erano stati redatti né ricevuti per uso interno e dato che la convenuta non ha chiarito sufficientemente i motivi per cui la divulgazione pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale della convenuta.

Nella denegata ipotesi in cui l’eccezione fosse applicabile, l’accesso ai documenti pertinenti non potrebbe essere rifiutato a causa di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione europea, in particolare del diritto della ricorrente di accesso alle informazioni e ai documenti, per avere la convenuta violato il principio generale di proporzionalità, confermato all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, e l’obbligo di motivazione.

Quinto motivo vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di accedere ai fascicoli della convenuta che riguardino la ricorrente stessa in modo significativo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta.

La decisione della convenuta costituisce una violazione delle disposizioni legislative dell’Unione europea poiché la ricorrente ha diritto di accedere ai documenti pertinenti anche in quanto sono parte di un fascicolo che desta particolare preoccupazione per la stessa, dato che i documenti in questione sono relativi a indagini concluse in virtù dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 che hanno condotto a conseguenze dirette e fondamentali per la ricorrente.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).