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Ricorso proposto il 3 aprile 2024 – DO / BCE

(Causa T-180/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DO (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta contenuta nella busta paga del ricorrente relativa al mese di luglio notificata il 14 luglio 2023;

annullare, ove necessario, la decisione della convenuta del 17 ottobre 2023, che ha respinto la domanda di riesame amministrativo proposta dal ricorrente il 25 agosto 2023;

annullare, ove necessario, la decisione della convenuta del 5 febbraio 2024, che ha respinto la domanda del ricorrente ai fini del procedimento di reclamo formulata in data14 dicembre 2023;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su violazioni delle disposizioni contenute nella normativa tributaria 1 e nelle norme sul personale della BCE e su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

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1 Il ricorso si riferisce, a tale riguardo, al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968 L 56, pag. 8).