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Ricorso proposto il 24 aprile 2024 – Kerkosand / Commissione

(Causa T-216/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kerkosand spol. s r.o. (Šajdíkove Humence, Repubblica slovacca) (rappresentanti: A. Rosenfeld e C. Holtmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea ha illegittimamente omesso di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020 nella causa T-745/171 comporta e di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/15892 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.38121 [2016/FC] – Repubblica slovacca «Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.»;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

Primo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266 TFUE

Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente allega che la Commissione sarebbe venuta meno all’obbligo ad essa incombente ai sensi dell’articolo 266 TFUE, in quanto avrebbe omesso di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020 nella causa T-745/17 comporta e di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo  4, del regolamento (UE) 2015/1589 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.38121 [2016/FC] – Repubblica slovacca «Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.». Con la sua sentenza del 9 settembre 2020, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata. Secondo la sentenza del Tribunale, la Commissione, nell’esaminare l’aiuto, avrebbe dovuto nutrire dubbi in relazione alla sua compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589. Tuttavia, poiché finora la Commissione non avrebbe adottato alcuna decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, sussisterebbe una violazione dell’articolo 266 TFUE.

Secondo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione, con la sua inerzia, sarebbe venuta meno anche all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1598. L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 imporrebbe alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, se, dopo un esame preliminare, essa constati che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata. Secondo la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020, la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi. Tuttavia, finora non sarebbe stata adottata in proposito alcuna decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Dalla sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020 sarebbero trascorsi oltre tre anni e sette mesi. Fino all’adozione della decisione annullata il procedimento di esame preliminare sarebbe durato già tre anni e sei mesi. Il procedimento di esame preliminare sarebbe quindi complessivamente già durato più di sette anni, senza che fosse stato avviato il procedimento d’indagine formale.

Terzo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea1

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere la violazione del diritto ad una buona amministrazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Tale diritto fondamentale imporrebbe alla Commissione di concludere un procedimento amministrativo entro un termine ragionevole e di evitare una durata eccessiva del procedimento. Detto diritto fondamentale della ricorrente sarebbe stato violato in quanto sarebbero trascorsi più di sette anni dalla denuncia della ricorrente in materia di aiuti di Stato, senza che fosse stato avviato il procedimento d’indagine formale. La Commissione sarebbe stata tenuta a farlo al più tardi a partire dalla sentenza del Tribunale 9 settembre 2020. Tale durata eccessiva del procedimento, che avrebbe potuto essere evitata, sarebbe incompatibile con il principio di buona amministrazione e con il diritto ad un procedimento amministrativo rapido.

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1 Sentenza del 9 settembre 2020, Kerkosand/Commissione, T-745/17, EU:T:2020:400.

1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

1 GU 2012, C 326, pag. 391.