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Ricorso proposto il 12 aprile 2024 – Novis / EIOPA

(Causa T-204/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: A. Börner, S. Förster and S. Henrich, avvocati)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la raccomandazione dell’EIOPA n. EIOPA-BoS-22-293 [rif. Ares(2022)4118763)] del 16 (o 17) maggio 2022 (l’«atto impugnato») relativa a un procedimento per violazione del diritto dell’Unione, nei confronti dell’autorità nazionale competente Národná Banka Slovenska (l’«autorità nazionale competente»); e

condannare la convenuta a farsi carico di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»).

Poiché la convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente sia l’atto impugnato, il quale, malgrado la sua formale classificazione quale raccomandazione, costituisce de facto una decisione, sia la predisposizione dello stesso, la ricorrente non è stata informata e non le è stata data l’opportunità di prendere conoscenza dei fatti e delle informazioni ad esso sottesi e ha appreso dell’atto impugnato solo molto più tardi. Poiché l’atto contestato era volto specificamente alla revoca della sua autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione, la ricorrente deve essere considerata quale «destinatario specificato» nell’accezione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 . Tenuto conto degli inadempimenti e delle omissioni della convenuta, la decisione adottata con l’atto impugnato costituisce violazione degli articoli 17, paragrafo 3, e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1094/2010 se interpretati in conformità all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta, quale diritto primario dell’Unione, e del diritto della ricorrente di essere ascoltata ivi sancito.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di accesso al fascicolo della convenuta ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta.

Poiché la convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente sia l’atto impugnato sia la predisposizione dello stesso, la convenuta ha impedito alla ricorrente l’accesso al fascicolo che la riguardava. Essendo l’atto impugnato una conseguenza di tale omissione, la decisione adottata per mezzo dell’atto impugnato costituisce una violazione del diritto fondamentale della ricorrente di accesso al fascicolo, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a un equo processo amministrativo, tra cui i diritti di partecipazione della ricorrente, ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta, nonché all’equo esercizio di poteri discrezionali.

La convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente sia l’atto impugnato sia la predisposizione dello stesso, e, senza tenere conto delle conseguenze esistenziali dell’atto impugnato per la ricorrente, ha fondato il proprio atto impugnato esclusivamente sulle informazioni fornite dall’autorità nazionale competente senza verificarle ulteriormente con la ricorrente. Ciò costituisce una violazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento n. 1094/2010 se interpretati conformemente all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta, quale diritto primario dell’Unione, nonché una violazione dei principi fondamentali relativi a un equo processo amministrativo, ivi inclusi i diritti di partecipazione della ricorrente, e all’equo esercizio di poteri discrezionali, nonché il diritto a un trattamento equo ivi sanciti.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta.

Poiché la convenuta ha tenuto segreti nei confronti della ricorrente l’atto impugnato, la predisposizione e i motivi dello stesso, e ha pregiudicato le opportunità della ricorrente di esercitare il proprio diritto fondamentale di essere ascoltata e quello di accedere al fascicolo, come sanciti all’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b) della Carta, l’atto impugnato di per sé stesso viola il diritto fondamentale della ricorrente a un ricorso effettivo e il diritto a un procedimento equo, sanciti all’articolo 47 della Carta e all’articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento n. 1094/2010.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010.

L’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 7, del regolamento n. 1094/2010 prevede un processo indiretto articolato su tre livelli nel quale tra la convenuta, la Commissione e l’autorità nazionale competente sussiste una ripartizione, una sovrapposizione e persino una duplicazione di competenze. Nonostante i chiari segnali di un maggiore rischio di problemi di comunicazione e di errori e le serie conseguenze dell’atto impugnato, la convenuta non ha sufficientemente indagato, accertato e valutato i fatti pertinenti sulla base dei quali è stato reso l’atto impugnato.

Sesto motivo, con il quale si deduce che l’atto impugnato costituisce uno sviamento di potere.

Per avere deliberatamente emesso una decisione de facto contenente una precisa istruzione nei confronti dell’autorità nazionale competente di revocare l’autorizzazione della ricorrente, la convenuta ha deliberatamente ignorato che le raccomandazioni non sono vincolanti ai sensi dell’articolo 288, paragrafo 5, TFUE e ha oltrepassato in misura significativa i limiti intrinseci dei propri poteri di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1094/2010. Ciò costituisce uno sviamento di potere ai sensi del diritto dell’Unione.

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1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).