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Impugnazione proposta il 14 novembre 2023 da WS, WT, WY, WZ, YA e YB avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-600/21, WS e a. / Frontex

(Causa C-679/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: WS, WT, WY, WZ, YA e YB (rappresentanti: A.M. van Eik, L.-M. Komp, advocaten e E. Sharpston, Barrister-at-Law)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale, qualora la Corte lo ritenga necessario, al fine di consentire al Tribunale di svolgere tutti gli accertamenti di fatto rilevanti e di decidere sui motivi da 1 a 8 dedotti dai ricorrenti alla luce della decisione della Corte sulla presente impugnazione;

in subordine, qualora la Corte lo ritenga possibile, statuire definitivamente con sentenza sulle questioni oggetto della presente impugnazione e dichiarare fondati i motivi da 1 a 8 dedotti dai ricorrenti in primo grado;

in ogni caso, condannare Frontex alle spese sostenute dai ricorrenti in relazione alla presente impugnazione, unitamente a quelle derivanti dalla causa T-600/21 dinanzi al Tribunale, oltre ai relativi interessi.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel qualificare in modo erroneo l’azione dei ricorrenti come una impugnazione della decisione che ha negato loro la protezione internazionale e/o della decisione (implicita) di rimpatrio adottata nei loro confronti. I ricorrenti sostengono, perciò, che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere (implicitamente) che Frontex non avesse alcun obbligo di verificare, quantomeno, se l’operazione di rimpatrio riguardasse persone effettivamente rimpatriate nei confronti di ciascuna delle quali fosse stata adottata una decisione di rimpatrio scritta da parte delle competenti autorità nazionali. Inoltre, il Tribunale non ha valutato se Frontex abbia omesso di valutare in modo corretto i reclami presentanti dai ricorrenti al meccanismo interno di reclamo di Frontex.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che non sussisteva un nesso di causalità tra gli atti e le omissioni di Frontex e il danno subito dai ricorrenti. I ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando il regolamento [(UE) 2016/1624] Frontex (in prosieguo: il «regolamento Frontex») nel senso che esso implica che a carico di Frontex non sussiste alcun obbligo indipendente di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali durante i voli di rimpatrio. In tal modo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto con riferimento tanto alle competenze specifiche di Frontex quanto ai compiti di monitoraggio svolti da Frontex nell’assistere gli Stati membri durante l’operazione di rimpatrio mediante volo aereo. Una siffatta interpretazione del regolamento Frontex contrasta con la Carta e rende inefficaci e prive di significato le rilevanti disposizioni del regolamento Frontex. L’interpretazione del Tribunale pregiudica altresì la corretta applicazione della direttiva 2008/115/CE1 .

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il necessario nesso causale tra gli atti e le omissioni di Frontex e il danno subito fosse venuto meno a causa delle «scelte» proprie dei ricorrenti. I ricorrenti sostengono che i danni da essi subiti costituivano una conseguenza prevedibile del mancato rispetto, da parte di Frontex, dei suoi obblighi di garantire il rispetto dei diritti fondamentali in occasione delle operazioni di rimpatrio e di evitare che qualsiasi persona sia fatta scendere in un paese in violazione del principio di non respingimento. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto (come richiesto dall’articolo 3 della CEDU e dal corrispondente articolo 4 della Carta) del fatto che i ricorrenti erano richiedenti asilo e, quindi, persone vulnerabili. Il Tribunale è altresì incorso in errore nel considerare che non esiste alcun nesso causale tra la condotta illegittima di Frontex e le spese sostenute dai ricorrenti ai fini del procedimento di reclamo interno.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare inammissibili gli allegati C.1, da C.3 a C.6 ed E.1, in quanto si tratta di elementi di prova nuovi o dell’ampliamento di elementi di prova presentati in risposta ad argomenti dedotti dalla convenuta nella sua comparsa di risposta.

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1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).