Language of document : ECLI:EU:F:2008:127

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

25 maggio 2011

Causa F‑74/07 RENV

Stefan Meierhofer

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Insuccesso di un candidato alla prova orale – Obbligo di motivazione – Regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Meierhofer chiede in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione, del 10 maggio 2007, della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05, con cui è stato informato del suo insuccesso alla prova orale del detto concorso, nonché della decisione del 19 giugno 2007 recante rigetto della sua domanda di riesame presentata contro la decisione del 10 maggio 2007, e dall’altra, una nuova valutazione di tale prova e la sua iscrizione nell’elenco di riserva.

Decisione:      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso del ricorrente nella parte in cui si contesta l’insufficienza di motivazione della decisione del 19 giugno 2007. Per il resto, il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente infondato, in parte in quanto manifestamente irricevibile. La Commissione europea sopporterà i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente per il primo procedimento dinanzi al Tribunale nonché le proprie spese relative al primo procedimento dinanzi al Tribunale, al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e al presente procedimento. Il ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese relative al primo procedimento dinanzi al Tribunale nonché tutte le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e al presente procedimento.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Nuova decorrenza – Presupposto – Fatto nuovo – Sentenza che accerta la violazione dello Statuto ad opera di una decisione amministrativa di portata generale – Insussistenza di fatto nuovo nei confronti delle persone che non hanno esercitato il loro diritto di ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Concorso – Decisione di non iscrizione nell’elenco degli idonei – Obbligo di motivazione – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma, allegato III, art. 6)

3.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Qualificazione dei membri per valutare obiettivamente le prove orali

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

4.      Funzionari – Concorso – Esame delle candidature – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1.      Gli effetti giuridici di una sentenza recante annullamento di un atto di un’istituzione riguardano soltanto le parti in causa e le persone direttamente interessate dall’atto annullato. Solo nei confronti di queste persone una sentenza può costituire un fatto nuovo e riaprire il termine di ricorso contro tale atto. È altresì pacifico che la constatazione, in una sentenza emessa da un giudice dell’Unione, che una decisione amministrativa di portata generale viola lo Statuto non può costituire, nei confronti di persone che hanno omesso di avvalersi in tempo utile delle possibilità di ricorso loro offerte, un fatto nuovo che giustifichi la presentazione di una domanda diretta al riesame delle decisioni individuali che le riguardano. Una siffatta sentenza non annulla la decisione amministrativa di portata generale di cui trattasi, ma dichiara soltanto inapplicabili talune delle sue disposizioni in un caso concreto. Tali principi possono applicarsi in maniera analoga, in caso di presentazione fuori termine di un nuovo motivo in corso di causa, qualora una sentenza annulli unicamente le decisioni di non iscrizione dei nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva di un concorso senza per questo annullare il detto concorso.

(v. punti 39-41)


Riferimento:

Corte: 14 dicembre 1965, causa 52/64, Pfloeschner/Commissione; 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia (punto 13), e 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e Tülp/Corte dei conti (punto 10)

Tribunale di primo grado: 11 luglio 1997, causa T‑16/97, Chauvin/Commissione (punti 39‑45), e 9 febbraio 2000, causa T‑165/97, Gómez de la Cruz Talegón/Commissione (punto 51)

Tribunale della funzione pubblica: 11 giugno 2009, causa F‑81/08, Ketselidou/Commissione (punti 46 e 47)


2.      Relativamente ad un ricorso di un candidato ad un concorso per titoli ed esami che non abbia superato la prova orale e non sia stato iscritto nell’elenco di riserva, la Commissione soddisfa il suo obbligo di motivazione qualora un principio di motivazione sia già stato fornito prima della presentazione del ricorso e la stessa abbia prodotto, in corso di causa, i punteggi intermedi ottenuti dal ricorrente nella prova orale che costituiscono le informazioni complementari richieste.

(v. punto 47)

3.      La commissione giudicatrice di un concorso, per essere costituita conformemente alle disposizioni dello Statuto e in particolare dell’art. 3 dell’allegato III al medesimo, dev’essere composta in modo da garantire una valutazione obiettiva della prestazione dei candidati nelle prove riguardo alle loro qualità professionali. L’esigenza di conoscenza, da parte dei membri di una commissione giudicatrice, della lingua nella quale i candidati debbono sostenere una prova orale varia a seconda delle circostanze proprie di ciascun concorso, a seconda dell’importanza che presenta la padronanza della detta lingua nel posto da coprire e a seconda dello scopo della prova orale interessata. Per quanto riguarda, ad esempio, un concorso generale indetto ai fini dell’assunzione di amministratori in particolare nel settore dell’amministrazione pubblica europea, nel quale la prova orale non ha lo scopo di esaminare le conoscenze linguistiche del candidato nella sua lingua principale, ma piuttosto di esaminare la sua capacità di comunicare in tale lingua in un ambiente multiculturale, in sede di prova orale, la commissione giudicatrice non deve necessariamente includere un membro o un membro aggiunto della stessa lingua principale dei candidati, dato che il ricorso ad interpreti può perfettamente risolvere gli eventuali problemi di comprensione.

Inoltre, la semplice affermazione che il presidente della commissione giudicatrice non padroneggiava la lingua principale del candidato e che non aveva avuto l’ausilio degli interpreti nel corso della prova orale non è sufficiente a far ritenere irregolare la composizione della commissione giudicatrice di un concorso, dal momento che il ricorrente non prova che la commissione giudicatrice non era in grado di valutare obiettivamente, per ragioni linguistiche, le sue qualità professionali. Inoltre, la circostanza che il presidente della commissione giudicatrice non padroneggiava tale lingua, anche supponendola provata, non ha svantaggiato il ricorrente rispetto agli altri candidati che, come lui, avevano scelto tale lingua e si sono quindi trovati nella stessa situazione di fronte alla supposta cattiva conoscenza della lingua in questione.

(v. punti 51, 52, 54-57)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia (punto 37); 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (punto 105), e 20 maggio 2003, causa T‑80/01, Diehl Leistner/Commissione (punti 28‑31)

4.      Quando è investito della questione della legittimità di una decisione di non iscrizione di un candidato nell’elenco di riserva, il Tribunale della funzione pubblica verifica il rispetto delle norme di diritto applicabili, ossia delle norme, in particolare procedurali, definite nello Statuto e nel bando di concorso, così come di quelle che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, con particolare riferimento al dovere di imparzialità della commissione giudicatrice e al rispetto, da parte di quest’ultima, della parità di trattamento dei candidati, nonché alla mancanza di sviamento di potere. Il Tribunale verifica altresì se il contenuto di una prova esuli dall’ambito stabilito nel bando di concorso o sia completamente estraneo alle finalità di tale prova di concorso. In taluni casi, in cui la commissione giudicatrice non dispone di discrezionalità, il sindacato del giudice può vertere inoltre sull’esattezza dei fatti sui quali la commissione giudicatrice si è basata per adottare la sua decisione. Per contro, le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di un concorso sulle conoscenze e sulle attitudini dei candidati sono sottratte al controllo del giudice. Inoltre, le prove orali sono quelle per le quali la commissione giudicatrice possiede la discrezionalità più ampia. Lo stesso non vale per quanto riguarda il controllo della concordanza tra il punteggio e le valutazioni verbali della commissione giudicatrice. Infatti, tale concordanza, garante della parità di trattamento dei candidati, è una delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice e di cui spetta al giudice verificare il rispetto. La concordanza tra il punteggio attribuito al candidato e la valutazione verbale della commissione giudicatrice può formare oggetto, da parte del Tribunale, di un controllo della valutazione delle prestazioni del candidato da parte della commissione giudicatrice.

(v. punti 62-64)


Riferimento:

Corte: 9 ottobre 1974, cause riunite 112/73, 144/73 e 145/73, Campogrande e a./Commissione (punti 34‑53), e 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86‑73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (punto 22)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (punto 37); 11 febbraio 1999, causa T‑200/97, Jiménez/UAMI (punti 43‑57); 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (punti 91, 93 e 94); 5 marzo 2003, causa T‑24/01, Staelen/Parlamento (punti 47‑52); 26 gennaio 2005, causa T‑267/03, Roccato/Commissione (punto 42), e 12 marzo 2008, causa T‑100/04, Giannini/Commissione (punti 277 e 278);

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑127/07, Coto Moreno/Commissione (punto 33); 5 maggio 2010, causa F‑48/09, Schopphoven/Commissione (punto 26)