Language of document : ECLI:EU:C:2014:48

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

6 febbraio 2014 (*)

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Capitolo 64 – Importazione di elementi necessari per la fabbricazione di calzature per attività sportiva – Voce 6404 – Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili – Voce 6406 – Parti di calzature – Regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura combinata – Oggetto incompleto o non finito che presenti le “caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito” – Oggetto “presentato smontato o non montato” – Note esplicative per l’interpretazione del sistema armonizzato – Operazioni di “montaggio” ad esclusione di qualsiasi “operazione di lavorazione tale da completare la fabbricazione degli elementi destinati ad essere assemblati”»

Nella causa C‑2/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione del 4 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2013, nel procedimento

Directeur général des douanes et droits indirects,

Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

contro

Humeau Beaupréau SAS,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Humeau Beaupréau SAS, da F. Puel, avocat;

–        per il governo francese, da D. Colas e C. Candat, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Keppenne e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura combinata, che è costituita dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione vigente all’epoca dei fatti (in prosieguo: la «NC»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da un lato, il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette ed il responsabile dell’agenzia della Direzione nazionale delle informazioni e delle indagini doganali e, dall’altro, la Humeau Beaupréau SAS (in prosieguo: la «Humeau»), società di diritto francese, in merito alla classificazione nella NC di elementi necessari per la fabbricazione di calzature per attività sportiva e importati dalla Cina tra il maggio 1998 ed il novembre 2000.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo alla settima e all’ottava cifra corrispondono ulteriori sottovoci specifiche della NC.

4        La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, alla Sezione I, dedicata alle regole generali, la parte A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.      a)      Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

(…)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore (...)».

5        La seconda parte della NC comprende la Sezione XII, che include, in particolare, il capitolo 64, rubricato «Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti».

6        La voce 6404 della NC, rubricata «Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili», include la sottovoce 6404 11 00 formulata nei seguenti termini:

«Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili».

7        La voce 6406 della NC è intitolata «Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti».

8        La sottovoce 6406 10 ricomprende «Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide».

9        La sottovoce 6406 20 corrisponde alle «Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica».

10      L’articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 12), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:

«Il comitato [del codice doganale] può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro».

 Le note esplicative del SA

11      L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

12      La nota esplicativa relativa alla regola generale 2 a) per l’interpretazione del SA [in prosieguo: la «NESA relativa alla regola 2 a)»], regola che è redatta in modo identico alla regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, è formulata nei seguenti termini:

«I)      La prima parte della regola 2 a) amplia la portata delle voci che menzionano un determinato oggetto, in modo da comprendere non solo l’oggetto completo, ma anche quello incompleto o non finito, a condizione che esso presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito.

(...)

Oggetti presentati smontati o non montati

V)      La seconda parte della regola 2 a) classifica nella stessa voce dell’oggetto montato, l’oggetto completo o finito presentato smontato o non montato. Le merci sono presentate in questo modo per lo più per ragioni attinenti alle esigenze o alla praticità dell’imballaggio, della manutenzione o del trasporto.

VI)      Questa regola di classificazione si applica pure all’oggetto incompleto o non finito presentato smontato o non montato a partire dal momento in cui viene considerato come completo o finito in virtù delle disposizioni della prima parte della regola.

VII)      Per l’applicazione di questa regola, è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio.

A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.

Gli elementi non montati di un oggetto, che sono in numero eccedente a quello richiesto per la costituzione di un oggetto completo, seguono il loro regime proprio.

VIII) Casi d’applicazione della regola sono indicati nelle considerazioni generali delle sezioni o dei capitoli (particolarmente nella Sezione XVI, nei capitoli 44, 86 e 87 e 89).

IX)      In considerazione della portata delle voci delle Sezioni da I a VI, questa parte della regola non viene di norma applicata ai prodotti di queste sezioni».

 Il diritto francese

13      Ai sensi dell’articolo 443, paragrafo 1, del codice doganale francese, come modificato dalla legge del 29 dicembre 1977, n. 77-1453, che attribuisce garanzie procedurali al contribuente in materia fiscale e doganale (JORF del 30 dicembre 1977, pag. 6279):

«La commissione di conciliazione e di accertamento doganale è costituita da:

–        un magistrato dell’ordine giudiziario, presidente;

–        due membri collaboratori designati in virtù della loro competenza tecnica;

–        un consigliere del tribunale amministrativo.

In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo».

14      L’articolo 450 di tale codice, come modificato dalla legge del 12 aprile 1996, n. 96-314, recante varie disposizioni di carattere economico e finanziario (JORF del 13 aprile 1996, pag. 5707), dispone quanto segue:

«1.      Qualora, dopo lo sdoganamento delle merci, nell’ambito dei controlli e delle ispezioni effettuati alle condizioni previste, in particolare, dagli articoli 63 ter, 65 e 334 sopra, siano sollevate contestazioni inerenti alla specie, all’origine o al valore:

a)      entro due mesi dalla notifica dell’atto amministrativo di accertamento dell’infrazione entrambe le parti possono rivolgersi, in via consultiva, alla commissione di conciliazione e di accertamento doganale (...);

(...)

d)       nel caso di un successivo procedimento giurisdizionale, il presidente della commissione di conciliazione e accertamento doganale versa al fascicolo le conclusioni tratte da tale commissione nel contesto della consultazione contemplata alle lettere a) e b) del presente articolo.

2.       In tutti i casi in cui si è avviato un procedimento giurisdizionale, a prescindere dal fatto che si sia proceduto o no alla previa consultazione della commissione di conciliazione e di accertamento doganale, la perizia giudiziaria, se prescritta dal giudice competente a pronunciarsi sulle controversie doganali, è affidata alla predetta commissione».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      La Humeau produce calzature. Tra il maggio 1998 ed il novembre 2000 ha importato dalla Cina elementi necessari per la fabbricazione di calzature per attività sportiva.

16      Come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, i seguenti elementi sono stati importati in quantità identiche:

–        tomaie, dichiarate in dogana nella sottovoce 64 06 10 90 della NC;

–        suole esterne, dichiarate in dogana nelle sottovoci 6406 20 10 e 6406 20 90 della NC;

–        suole interne, dichiarate in dogana nella sottovoce 6406 99 80 della NC, e

–        lacci, dichiarati in dogana nella sottovoce 6307 90 99 della NC.

17      Alle suole, esterne ed interne, nonché alle tomaie, sono stati applicati dazi all’importazione pari al 3,3% nel 1998, poi al 3% a partire dal 1999, mentre i lacci sono stati tassati al 6,3%.

18      In esito ad un controllo presso i locali della Humeau, le autorità doganali francesi, applicando la regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, hanno ritenuto che tali merci, in quanto calzature presentate non montate, dovessero essere classificate nella voce doganale 6404 11 00. Dette autorità hanno quindi considerato che tali merci, successivamente alla loro importazione, richiedessero non tanto una lavorazione, ma unicamente un montaggio, cosicché il dazio doganale pertinente era quello applicabile al prodotto finito al quale tali elementi erano destinati, ossia il 17,6% nel 1998 ed il 17% con effetto dal 1999. Di conseguenza, il 5 giugno 2001 esse hanno redatto un verbale di accertamento di infrazione.

19      Il 24 luglio 2001 la Humeau ha adito la commissione di conciliazione e di accertamento doganale. Con parere del 2 luglio 2002, quest’ultima ha affermato che gli elementi importati dalla Humeau dovevano essere classificati alla stregua di parti di calzature. Essa ha infatti ritenuto, «in seguito all’esame dei campioni e alla presentazione del processo di fabbricazione, che due dei quattro elementi importati, la tomaia e la suola esterna, abbiano subito operazioni di lavorazione, in particolare la sagomatura del contrafforte con umidificazione per quanto riguarda la tomaia e la cardatura sia della tomaia che della suola, “tali da completarne la fabbricazione”, il che, in virtù della [NESA relativa alla regola 2 a)], impedisce di considerare l’oggetto controverso, “i cui differenti elementi sono – come nella specie – destinati ad essere assemblati”, come presentato smontato o non montato ai sensi di detta regola».

20      Tuttavia, l’8 luglio 2004 le autorità doganali hanno considerato che le merci in questione nel procedimento principale rientrassero nella voce doganale 6404 11 00 e, di riflesso, hanno emanato un avviso di recupero per un importo di EUR 349 517.

21      Con lettera del 30 luglio 2004 la Humeau ha presentato un ricorso amministrativo dinanzi a tale autorità, contestando la fondatezza del citato avviso.

22      Contestualmente, tali autorità hanno sollevato dinanzi al comitato del codice doganale la questione della classificazione doganale delle merci in oggetto nel procedimento principale. In esito alla riunione svoltasi il 6 e il 7 marzo 2008, quest’ultimo ha ritenuto che «l’assemblaggio degli elementi non assemblati [venisse] eseguito solo con operazioni di assemblaggio [v. il paragrafo 1 e la prima parte del paragrafo 2 del punto VII della NESA relativa alla regola 2 a)] e che l’oggetto non ancora finito ha le caratteristiche essenziali dell’oggetto finito ai sensi della prima parte della regola generale 2 [a)] per l’interpretazione della NC».

23      L’11 giugno 2008 le autorità doganali hanno respinto il ricorso amministrativo.

24      Successivamente, in data 29 luglio 2008, la Humeau ha proposto un ricorso dinanzi al tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris, diretto all’annullamento del predetto avviso di recupero. Con sentenza pronunciata in data 16 marzo 2010 quest’ultimo giudice ha accolto la domanda della Humeau, ritenendo, in particolare, che «la constatazione dell’infrazione [fosse] basata su una considerazione errata delle operazioni necessarie per ottenere il prodotto finito».

25      Pronunciandosi sull’appello interposto dalle autorità doganali, anche la cour d’appel de Paris ha statuito che la descrizione fornita dall’amministrazione doganale quanto alle operazioni che consentono, partendo da un insieme di pezzi, di giungere al prodotto finito, e secondo la quale «tecnicamente è sufficiente un incollaggio per confezionare le calzature», non corrisponderebbe alla realtà.

26      Ritenendo che taluni pezzi dovessero subire trasformazioni, quali la cardatura della suola esterna e della parte inferiore della tomaia, nonché le operazioni di finitura sul bordo delle suole, che certe operazioni non costituissero un semplice assemblaggio, per quanto complesso, come il posizionamento e la messa in tensione sulla forma e la messa in forma del contrafforte, la cour d’appel de Paris ne ha dedotto che l’infrazione doganale imputata alla Humeau si fondava su una considerazione errata delle operazioni necessarie per ottenere il prodotto finito e, di conseguenza, ha annullato l’avviso di recupero dell’8 luglio 2004.

27      Le autorità doganali hanno presentato ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, allegando in particolare che, avendo considerato che la cardatura della tomaia e della suola esterna importate nonché la sagomatura del contrafforte inserito nella tomaia costituissero operazioni di lavorazione tali da completare la fabbricazione delle tomaie e delle suole esterne importate, mentre si trattava solo di operazioni di assemblaggio di elementi prefabbricati allo scopo di costituire una calzatura, la cour d’appel de Paris ha violato la regola generale 2 a) per l’interpretazione del SA e il punto VII della NESA relativa a tale regola.

28      Alla luce di queste considerazioni, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nel processo di fabbricazione di una calzatura, le operazioni di sagomatura del contrafforte di una tomaia e di cardatura di detta tomaia e di una suola esterna, effettuate prima dell’assemblaggio, debbano essere qualificate come “operazioni di montaggio” ovvero come “operazioni di lavorazione tali da completarne la fabbricazione”, ai sensi del punto VII [della NESA relativa alla regola 2 a)]».

 Sulla questione pregiudiziale

29      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se, nel processo di fabbricazione di una calzatura, la sagomatura del contrafforte e la cardatura della tomaia e della suola esterna prima del loro assemblaggio costituiscano «operazioni di montaggio» o un’«operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione» ai sensi del punto VII della NESA relativa alla regola 2 a).

30      In via preliminare, occorre ricordare che, a norma della prima frase della regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. A norma della seconda frase di tale regola generale 2 a), rientra altresì in tale voce l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto della prima frase, quando è presentato smontato o non montato.

31      Il punto VII della NESA relativa alla regola 2 a) precisa, in proposito, che è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio e i vari elementi non subiscano alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.

32      Orbene, per quanto le note esplicative elaborate dall’OMD costituiscano strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscano elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., in particolare, sentenza del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), esse non sono tuttavia giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1980, Chem-Tec, 798/79, Racc. pag. 2639, punto 11; del 16 giugno 1994, Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, Racc. pag. I‑2655, punto 21, e del 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, punto 30).

33      Pertanto, è opportuno riformulare la questione sollevata nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC debba essere interpretata in modo che una tomaia, una suola esterna e una suola interna, in quanto oggetto presentato non montato dotato delle caratteristiche essenziali delle calzature, ricadano nella voce 6404 della NC, qualora, successivamente alla sua importazione, la tomaia e la suola esterna, prima dell’assemblaggio, debbano formare oggetto di un’operazione di cardatura e un contrafforte, inserito nella tomaia, debba subire un’operazione di sagomatura per umidificazione.

34      Le caratteristiche di una calzatura risiedono principalmente nella combinazione di una tomaia e di una suola esterna. Questi elementi rappresentano infatti la parte preponderante dell’oggetto completo al quale sono destinati, e conferiscono a quest’ultimo l’aspetto di una calzatura. Inoltre, essi avvolgono e proteggono il piede dell’utilizzatore, consentendo in tal modo alla calzatura di assolvere alla sua funzione primaria.

35      A questo proposito è altrettanto significativo il fatto che, onde determinare la voce doganale nella quale devono essere classificate le calzature, in conformità delle voci da 6401 a 6405 della NC occorre esaminare la loro tomaia e le loro suole esterne.

36      Infine, a tenore della formulazione stessa della voce 6406 della NC, le tomaie costituiscono «parti di calzature» anche quando sono fissate a suole diverse dalle suole esterne. Se ne evince, a contrario, che un insieme costituito da una tomaia di calzatura fissata ad una suola esterna non può essere classificato nella voce 6406 della NC e, di conseguenza, rientra in una delle voci da 6401 a 6405 della NC, che corrispondono a calzature complete.

37      Pertanto, un insieme costituito da una tomaia, da una suola esterna e da una suola interna deve, in applicazione della regola generale 2 a), prima frase, della NC, essere considerato come dotato delle caratteristiche essenziali di una calzatura.

38      Per quanto riguarda poi la questione di chiarire se le merci importate dalla Humeau debbano essere considerate come calzature «non montate» ai sensi della citata regola, si constata che la NC non contiene alcuna definizione della nozione di oggetto «non montato» ai sensi della regola generale 2 a) di tale nomenclatura.

39      Per contro, le note esplicative del SA, che, in virtù della giurisprudenza rammentata al punto 32 della presente sentenza, costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa, indicano, al punto VII della NESA relativa alla regola 2 a), che «è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati (…) con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio». Inoltre, «i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione».

40      Per quanto attiene, innanzitutto, all’operazione di cardatura della tomaia e della suola esterna, dalle osservazioni scritte depositate dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea risulta che, nel contesto del processo di fabbricazione di una calzatura, siffatta operazione consiste nell’abradere la parte della tomaia e quella della suola esterna che sono destinate ad entrare in contatto per essere incollate.

41      Pertanto, se, come sostengono la Repubblica francese e la Commissione, questa operazione è intesa unicamente a migliorare l’aderenza tra la tomaia e la suola esterna ‒ circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ‒ essa va considerata come una tappa del processo di incollaggio e, in quanto tale, non può essere qualificata alla stregua di «operazione di lavorazione tale da completare la fabbricazione» dei citati elementi a norma del punto VII della NESA relativa alla regola 2 a).

42      Per quanto riguarda, infine, l’operazione di sagomatura per umidificazione del contrafforte, è importante rilevare, anzitutto, che, come emerge dal fascicolo, i contrafforti, diversamente dalle tomaie e dalle suole interne ed esterne, non sono stati oggetto di un’importazione, bensì di un’acquisizione intracomunitaria.

43      Orbene, dai punti VI e VII della NESA relativa alla regola 2 a) emerge che, nel caso di un oggetto incompleto presentato in stato non montato, il requisito che l’assemblaggio dei vari elementi debba unicamente consistere in operazioni di montaggio, ad esclusione di qualsiasi operazione tale da completare la fabbricazione dei suddetti elementi, si riferisce agli elementi che sono stati presentati alle autorità doganali per il loro sdoganamento.

44      Poco importa, invece, che elementi i quali, alla stregua del contrafforte in causa nel procedimento principale, sono stati oggetto di un’acquisizione intracomunitaria subiscano lavorazioni prima di essere assemblati con gli elementi importati.

45      In caso contrario, infatti, la classificazione doganale degli elementi importati dipenderebbe da una circostanza che non è inerente a tali merci, e le autorità doganali non sarebbero in grado di verificare se elementi che non sono stati presentati in dogana debbano o meno subire una lavorazione prima di poter essere assemblati con gli elementi importati, il che avrebbe la conseguenza di pregiudicare l’obiettivo della facilità dei controlli doganali nonché la certezza del diritto che deve presiedere a tale classificazione.

46      Se ne evince che, nel contesto della controversia del procedimento principale, l’operazione di sagomatura per umidificazione del contrafforte, a prescindere dalla sua qualificazione alla luce del punto VII della NESA relativa alla regola 2 a), è irrilevante ai fini dell’applicazione della regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC.

47      È invece importante esaminare, da ultimo, se l’aggiunta del contrafforte implichi una qualche operazione di lavorazione degli elementi importati.

48      A questo riguardo, salvo verifica ad opera del giudice del rinvio, non risulta che l’operazione consistente nell’aggiungere un contrafforte alla tomaia della calzatura implichi qualcosa di più dell’inserimento e della fissazione di tale elemento tra la parte esterna e la fodera della tomaia della calzatura.

49      Se effettivamente ricorre tale ipotesi, questa fase rientra in un’operazione di assemblaggio e, in quanto tale, non può essere considerata un’operazione di lavorazione idonea a completare la fabbricazione della tomaia, ai sensi del punto VII della NESA relativa alla regola 2 a).

50      A questo riguardo, il comitato del codice doganale, al termine della riunione del 6 e 7 marzo 2008, a proposito delle merci in causa nel procedimento principale ha considerato che «l’assemblaggio degli elementi non assemblati viene eseguito solo con operazioni di assemblaggio».

51      Orbene, le conclusioni tratte dal comitato del codice doganale, pur non essendo giuridicamente vincolanti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, in quanto tali, essere considerate strumenti validi per l’interpretazione del detto codice (v., in particolare, sentenza del 22 maggio 2008, Ecco Sko, C‑165/07, Racc. pag. I‑4037, punto 47).

52      Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta che la regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC deve essere interpretata nel senso che una tomaia, una suola esterna e una suola interna, in quanto oggetto presentato non montato dotato delle caratteristiche essenziali delle calzature, ricadono nella voce 6404 della NC quando, successivamente all’importazione di tali elementi, debba essere inserito nella tomaia un contrafforte, e la suola esterna e la tomaia debbano subire un’operazione di cardatura ai fini del loro assemblaggio.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura combinata, che è costituita dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione vigente all’epoca dei fatti, deve essere interpretata nel senso che una tomaia, una suola esterna e una suola interna, in quanto oggetto presentato non montato dotato delle caratteristiche essenziali delle calzature, ricadono nella voce 6404 della citata nomenclatura combinata quando, successivamente all’importazione di tali elementi, debba essere inserito nella tomaia un contrafforte, e la suola esterna e la tomaia debbano subire un’operazione di cardatura ai fini del loro assemblaggio.

Firme


* Lingua processuale: il francese.