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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Bouygues S.A. e della Bouygues Télécom contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2004

(causa T-81/04)

Lingua processuale: il francese

Il 21 febbraio 2004, la Bouygues S.A. con sede in Parigi, e la Bouygues Télécom, con sede in Bouloghe Billancourt (Francia), rappresentate dagli avv.ti Bernard Amory e Alexandre Verheyden, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione, non avendo preso posizione entro due mesi dalla diffida del 12 novembre 2003, è inadempiente;

in subordine, annullare la presa di posizione della Commissione 11 dicembre 2003;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Oggetto del presente ricorso è la denuncia che le società ricorrenti hanno presentato alla convenuta riguardante in particolare l'aiuto che sarebbe stato concesso dallo Stato francese alla ORANGE FRANCE e alla SFR mediante la riduzione retroattiva del canone di EUR 4,955 miliardi che ciascuno di tali operatori si era impegnato a pagare quale corrispettivo della licenza UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System"), che era stata loro attribuito il 15 giugno 2001. Le altre censure mosse dalle ricorrenti riguardavano:

la messa a disposizione in via esclusiva delle agenzie FRANCE TELECOM a favore dell'ORANGE FRANCE;

il regime derogatorio in materia di tassa di categoria applicabile alla FRANCE TELECOM;

gli sgravi di oneri pensionistici e l'esenzione di contributi di disoccupazione di cui avrebbe fruito la FRANCE TELECOM;

la normativa francese relativa al servizio universale;

il trattamento dei dividendi della FRANCE TELECOM;

le misure di sostegno finanziario concesse alla FRANCE TELECOM.

Per quanto riguarda il ricorso per carenza, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha tuttora preso posizione sulla censura UMTS che pure costituiva oggetto della diffida e che la lettera datata 11 dicembre 2003 che la Commissione a loro indirizzato in risposta alla loro intimazione, non può costituire una presa di posizione ai sensi dell'art. 232 CE. Tale lettera si limiterebbe infatti a sottolineare che l'esame delle misure contenenti potenzialmente aiuti di Stato a favore della FRANCE TELECOM è una delle priorità della Commissione, senza pronunciarsi sulla fondatezza del reclamo in questione. Quindi, tenuto conto delle lacune nella sua motivazione, tale lettera non potrebbe interpretarsi nel senso che abbia posto fine all'inadempimento.

Per quanto riguarda il ricorso di annullamento proposto, in subordine, avverso la decisione 11 dicembre 2003, che ha respinto la denuncia, le ricorrenti deducono tre motivi relativi:

alla violazione del dovere di motivazione;

ad una valutazione manifestamente errata degli artt. 87 e segg. CE, in quanto la riduzione retroattiva dell'importo di canoni UMTS che la ORANGE FRANCE e la SFR si erano inizialmente impegnate a pagare soddisferebbe tutte le condizioni per essere costitutiva di un aiuto di Stato;

ad una violazione delle norme di procedura di cui all'art. 88, n. 3, CE, in quanto la Commissione avrebbe a torto deciso, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, di non aprire il procedimento di esame previsto da tale disposizione.

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