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Comunicazione sulla GU

 

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 febbraio 2005

nella causa T-81/04, Bouygues SA et Bouygues Telecom contro Commissione delle Comunità europee1

(Aiuto di Stato - Telefonia mobile - Denuncia - Ricorso in carenza - Posizione assunta dalla Commissione che pone termine all'inadempimento - Non luogo a statuire - Ricorso di annullamento - Lettera interlocutoria - Irricevibilità)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-81/04, Bouygues SA, con sede in Parigi (Francia), e Bouygues Telecom, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentate dagli avv. B. Amory e A. Verheyden, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. L. Buendía Sierra, C. Giolito e M. Niejahr, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, in via principale, la domanda ex art. 232 CE volta a far dichiarare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del Trattato CE, non prendendo posizione sulla censura, di cui alla denuncia delle ricorrenti, relativa agli aiuti concessi dalle autorità francesi alla Orange France ed alla SFR mediante la riduzione retroattiva del corrispettivo dovuto per la licenza UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) attribuita a tali imprese e, in subordine, la domanda ex art. 230 CE di annullamento della decisione recante rigetto della censura di tale denuncia, che si troverebbe in una lettera della Commissione rivolta alle ricorrenti in data 11 dicembre 2003, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 14 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Non vi è luogo a procedere sulla domanda volta a far dichiarare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi quanto alla censura, di cui alla denuncia delle ricorrenti, relativa alla riduzione retroattiva del corrispettivo dovuto per la licenza UMTS concessa alla Orange ed alla SFR dalle autorità francesi.

2)    La domanda in subordine, di annullamento della decisione di cui alla lettera della Commissione 11 dicembre 2003, è respinta in quanto irricevibile .

3)    Non vi è luogo a procedere sulle domande di intervento presentate dalla Société française et radiotéléphone (SFR) e dalla Orange France SA.

4)    La Bouygues SA e la Bouygues Telecom sopporteranno la metà delle spese.

5)    La Commissione sopporterà la metà delle spese.

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1 - GU C 106 del 30.4.2004