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Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023 – Yanukovych / Consiglio

(Cause T-263/21 e T-257/22)1

[«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Appropriazione indebita di fondi statali ucraini – Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio – Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, SC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella causa T-263/21, A. Boggio-Tomasaz, T. Haas e S. Van Overmeire, agenti, e, nella causa T-257/22, A. Boggio-Tomasaz e J. Rurarz, agenti)

Oggetto

Con i ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, nella causa T-263/21, della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), e, nella causa T-257/22, della decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio del 3 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2022, L 70, pag. 7), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2022, L 70, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il suo nominativo nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

Le cause T-263/21 e T-257/22 sono riunite ai fini della sentenza.

La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché la decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio del 3 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nominativo del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano dette misure restrittive.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

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1 GU C 278 del 12.7 .2021.