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Ricorso proposto il 1° dicembre 2023 – Huhtamaki Holding/Commissione

(Causa T-1145/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Huhtamaki Holding Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Struys, F. Pili e H. de Cazotte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della Commissione europea derivante dal silenzio di tale istituzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , che ha respinto la domanda di conferma della ricorrente del 31 agosto 2023 diretta ad ottenere l'accesso a documenti ai sensi di detto regolamento (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, secondo cui la Commissione ha violato i requisiti di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE nonché il diritto della ricorrente a una buona amministrazione previsto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo motivo, secondo cui, nell'ipotesi in cui la Commissione affermi che la motivazione della decisione impugnata è esposta nella sua risposta dell'11 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001:

la decisione impugnata violerebbe sempre i requisiti di motivazione (prima parte del secondo motivo); e

la decisione impugnata sarebbe fondata su un'interpretazione erronea del regolamento n. 1049/2001, vale a dire che il ragionamento della Commissione sarebbe erroneo nel merito (seconda parte del secondo motivo).

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).