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Ricorso proposto il 18 aprile 2011 - Staelen / Mediatore

(Causa T-217/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claire Staelen (Bridel, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuto: Mediatore europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare il Mediatore a pagare alla ricorrente la somma di EUR 559 382,13 netti, a titolo di risarcimento del danno materiale per il passato, maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso della Banca centrale europea, aumentati di due punti;

condannare il Mediatore a pagare alla cassa pensionistica comunitaria i contributi pensionistici a favore della ricorrente corrispondenti ai trattamenti di base calcolati per il periodo da giugno 2005 fino al mese di aprile 2011, vale a dire sulla base di una somma totale di EUR 482 225,97;

condannare il Mediatore a pagare mensilmente alla ricorrente, a partire dal mese di maggio 2011 e fino al mese di marzo 2026, gli importi netti corrispondenti alle retribuzioni stabilite per i funzionari della categoria AD a partire dal grado AD 9, scatto 2, secondo anno, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario di pari grado, integrati da contributi corrispondenti per la cassa pensionistica a favore della ricorrente, nonché dai contributi per la cassa malattia;

condannare il Mediatore a pagare alla ricorrente la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare il Mediatore a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancata effettuazione di tutte le verifiche giustificate al fine di chiarire ogni eventuale caso di cattiva amministrazione nella gestione del fascicolo della ricorrente da parte del Parlamento europeo. La ricorrente addebita al convenuto un comportamento scorretto e, conseguentemente, la violazione dell'art. 3, n. 1, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, 1994, pag. 15).

Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione, in quanto il convenuto avrebbe ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui disponeva per l'esame della fondatezza del ricorso ed avrebbe commesso un errore nell'esercizio delle sue funzioni tale da provocare un danno alla ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla mancanza di imparzialità, di obiettività e di indipendenza, sulla malafede e su uno sviamento di potere, poiché il convenuto avrebbe, da un lato, concluso un accordo di cooperazione con il Parlamento europeo e, dall'altro lato, eluso in maniera ingiustificata le questioni centrali relative al ricorso depositato.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione. La ricorrente accusa il convenuto, in primo luogo, di non aver preso in considerazione tutti gli elementi atti a determinare la sua decisione adottata all'epoca dell'esame della situazione della ricorrente, in secondo luogo, di aver rifiutato di produrre i documenti sui quali il convenuto aveva fondato la sua decisione e, in terzo luogo, di non aver rispettato la durata ragionevole del procedimento.

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