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Ricorso proposto l'11 febbraio 2009 - Cafea / UAMI - Christian (BEST FARM)

(Causa T-53/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cafea GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e M. Hartmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dieter Christian (Francoforte, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 27 novembre 2008 nel procedimento R 420/2008-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

condannare il richiedente alle spese derivanti dai procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Dieter Christian

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BEST FARM", per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 31 e 32 (domanda di registrazione n. 3 089 281)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente sotto la sua precedente denominazione sociale KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco "BESTFORM", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 1, 29, 30, 32, 33 e 42 (n. 300 563 34)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/941, in quanto tra i marchi contrapposti sussisterebbe un rischio di confusione o per lo meno un rischio di associazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).