Ricorso proposto l'11 febbraio 2009 - Cafea / UAMI - Christian (BEST FARM)
(Causa T-53/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cafea GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e M. Hartmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dieter Christian (Francoforte, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 27 novembre 2008 nel procedimento R 420/2008-1;
condannare il convenuto alle spese del procedimento;
condannare il richiedente alle spese derivanti dai procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Dieter Christian
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BEST FARM", per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 31 e 32 (domanda di registrazione n. 3 089 281)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente sotto la sua precedente denominazione sociale KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco "BESTFORM", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 1, 29, 30, 32, 33 e 42 (n. 300 563 34)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
1, in quanto tra i marchi contrapposti sussisterebbe un rischio di confusione o per lo meno un rischio di associazione.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).