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Impugnazione proposta il 29 febbraio 2024 da Vadim Nikolaevich Moshkovich avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 dicembre 2023, causa T-283/22, Moshkovich/Consiglio

(Causa C-162/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vadim Nikolaevich Moshkovich (rappresentanti: D. Rovetta, avocat, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare:

la decisione (PESC) 2022/397 1 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC ed il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 2 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014;

la decisione (PESC) 2022/1530 1 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC ed il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 2 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014;

la decisione (PESC) 2023/572 1 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC ed il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 2 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014;

la decisione (PESC) 2023/811 1 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC ed il regolamento di esecuzione (UE) 2023/806 2 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese sostenute dal ricorrente sia in relazione al procedimento di primo grado sia al presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce sei motivi in via principale:

Il Tribunale è venuto meno all’obbligo di fornire una tutela giurisdizionale effettiva previsto agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Violazione dell’articolo 275 TFUE – Violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Errata interpretazione del criterio di inserimento g) nel senso che esso richiede che siano i settori economici e non gli imprenditori a dover costituire una notevole fonte di reddito – In subordine, il motivo verte sull’illegittimità e sull’inapplicabilità del criterio di inserimento (g) ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Il Tribunale ha oltrepassato la portata del suo sindacato – Corrispondente violazione delle forme sostanziali e dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

Violazione ed errata interpretazione dei termini «fonte di reddito» e «notevole» di cui al criterio di inserimento g) – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Violazione delle forme sostanziali e dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE – Errata applicazione del criterio di inserimento (g) al pagamento delle imposte.

Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova inerenti al nesso tra la designazione del ricorrente e gli obiettivi delle misure restrittive – Violazione delle forme sostanziali e dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

Violazione ed errata interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione e, segnatamente, dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione.

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1 Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).

1 Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio. del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).

1 Decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L75I, pag. 134).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75I, pag. 1).

1 Decisione (PESC) 2023/811 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 101, pag. 67).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/806 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 101, pag. 1).