Language of document : ECLI:EU:T:2003:233

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 settembre 2003 (1)

«Contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione - Condizioni - Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 2913/92 - Errore riconoscibile - Diligenza - Regolamento (CE) n. 774/94 - Nomenclatura combinata - Contingenti tariffari OMC»

Nelle cause riunite T-309/01 e T-239/02,

Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),

Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, con sede in Langen (Germania),

rappresentate dagli avv.ti K. Landry e L. Harings,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.-C. Schieferer, R. Tricot e X. Lewis, in qualità di agenti , assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 agosto 2001, C (2001) 2533, (REC 4/00), che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione non imposti alla società Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH per le importazioni di carni di pollame provenienti dalla Thailandia nel periodo dal 13 al 18 luglio 1995 e dal 4 al 22 settembre 1995 (causa T-309/01) e, dall'altra, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2002, C (2002) 857, (REC 4/01), che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione non imposti alla Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH per l'importazione di carni di pollame provenienti dalla Thailandia effettuata il 24 luglio 1995 (causa T-239/01),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1994, n. 774, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (GU L 91, pag. 1), ha aperto, a partire dal 1° luglio 1994, un contingente tariffario comunitario annuo di carni di galli o di galline dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71 per un volume totale di 15 000 t. Nell'ambito di tale contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0%. Il medesimo contingente comunitario annuo a dazio zero è mantenuto dall'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 settembre 1995, n. 2198, che modifica il regolamento n. 774/94 (GU L 221, pag. 3), il quale, ai sensi del suo art. 2, è applicabile a partire dal 1° luglio 1995.

2.
    L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 1994, n. 1431, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento n. 774/94 (GU L 156, pag. 9), entrato in vigore, come previsto dall'art. 8, il 26 giugno 1994, dispone quanto segue:

«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I, effettuate nell'ambito dei contingenti tariffari aperti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (...) n. 774/94, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Il quantitativo di prodotti che beneficia di questo regime e l'aliquota del prelievo sono precisati, per ciascun gruppo, nell'allegato I».

3.
    Nell'allegato I del regolamento n. 1431/94 è stata applicata un'aliquota di prelievo dello 0% per un quantitativo fino a 5 100 t annue di carni di pollo dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71 provenienti dalla Thailandia (gruppo 2). La stessa aliquota di prelievo è stata applicata per un quantitativo annuo di 7 100 t di carni di pollo dei suddetti codici NC, provenienti dal Brasile (gruppo 1) e un quantitativo annuo di 3 300 t provenienti da altri paesi terzi.

4.
    L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) ha introdotto una nuova nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC». La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I di tale regolamento, nel quale sono altresì fissate le aliquote dei dazi applicabili e gli altri elementi richiesti.

5.
    Tale allegato è stato modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80 (GU L 142, pag. 1). Ai sensi del suo art. 3, il regolamento n. 1395/95 è entrato in vigore il 1° luglio 1995.

6.
    Nella versione così modificata, lo stesso allegato I, «Nomenclatura combinata», conteneva, nella parte terza, «Allegati tariffari», Sezione III, «Contingenti», l'allegato 7, intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire». Al numero d'ordine 18 di quest'ultimo viene riportato quanto segue:

N.

d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti

Aliquota dei

dazi (%)

Altre

condizioni

1

2
3
4
5
6
...

...
...
...
...
...
18

0207 41 10

0207 41 41

0207 41 71

Pezzi di galli o di galline congelati:

Disossati

Petti e loro pezzi

Altri

15 500 t
0

7.
    L'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «CDC»), così recita:

«2. (...) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

(...);

b)    l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;

(...)».

Fatti e procedimento

8.
    La Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH e la Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte GmbH (in prosieguo, rispettivamente: la «Biegi» e la «Commonfood» e, insieme: le «ricorrenti») sono società di diritto tedesco, collegate tra loro, attive nel settore del commercio delle carni di pollame. Le ricorrenti sono tra le principali importatrici di carni di pollo in Germania.

9.
    Con decreto 29 giugno 1995 (detto «Eilverteiler»), il Ministero federale delle Finanze tedesco ha modificato la tariffa d'uso delle dogane tedesche, inserendovi, in particolare, il contingente tariffario K 4047 (carni di pollo) a dazio zero, a decorrere dal 1° luglio 1995. Tale contingente corrisponde ai suddetti codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71. L'Eisverteiler non conteneva alcuna indicazione in merito alla necessità di un titolo d'importazione per l'importazione di prodotti appartenenti al detto contingente tariffario.

10.
    Nei periodi dal 13 al 18 luglio 1995 e dal 4 al 22 settembre 1995, la Biegi ha dichiarato all'importazione, in più partite, parti congelate di pollame (codice NC 0207 41 10) provenienti dalla Thailandia. Il 24 luglio 1995, la Commonfood ha dichiarato all'importazione, in varie spedizioni, parti di pollo congelate dello stesso codice, provenienti dalla Tailandia. Le ricorrenti non hanno allegato titoli d'importazione alle loro dichiarazioni in dogana.

11.
    Tuttavia, in seguito alla modifica della tariffa d'uso delle dogane tedesche introdotta dall'Eilverteiler, il competente ufficio doganale ha utilizzato il suddetto contingente tariffario comunitario e ha concesso alle ricorrenti il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali.

12.
    Nell'agosto 1995, le ricorrenti, nutrendo dubbi in merito ai dazi applicati in occasione delle operazioni di sdoganamento del luglio 1995, hanno contattato telefonicamente, tramite il loro responsabile della gestione dei titoli d'importazione, il Ministero federale delle Finanze, nonché il servizio centrale per il controllo dei contingenti tariffari, per ottenere precisazioni in ordine al regime applicabile alle importazioni dei prodotti in questione. In un primo tempo, i servizi interpellati avrebbero dichiarato, per telefono, che i dazi applicati erano esatti, anche in mancanza della presentazione di titoli d'importazione a sostegno delle dichiarazioni in dogana. Le ricorrenti hanno allora richiesto una conferma scritta di tale informazione.

13.
    Tuttavia, la risposta scritta dell'amministrazione delle dogane tedesca, inviata alle ricorrenti con lettera 22 agosto 1995, ha indicato che l'utilizzo del contingente richiedeva la presentazione di un titolo d'importazione a sostegno della dichiarazione in dogana. Lo stesso giorno, il Ministero federale delle Finanze ha modificato, con effetto retroattivo, la tariffa d'uso delle dogane tedesche. Tale modifica ha avuto la conseguenza che, a partire dal 1° luglio 1995, è necessaria la presentazione di un titolo d'importazione per l'utilizzo del contingente tariffario in questione.

14.
    Con due decisioni fiscali modificative, adottate il 12 e il 13 agosto 1996, il competente ufficio doganale, ossia l'Hauptzollamt Bremen-Freihafen, ha pertanto intrapreso il recupero a posteriori dei dazi all'importazione, vale a dire, per le importazioni della Commonfood, di un importo complessivo di 222 116,06 marchi tedeschi (DEM) (decisione 12 agosto 1996) e, per le importazioni della Biegi, di un importo complessivo di DEM 259 270,23, di cui DEM 218 605,64 per le importazioni del luglio 1995 e DEM 40 664,59 per le importazioni del settembre 1995 (decisione 13 agosto 1996).

15.
    Facendo valere la propria buona fede, l'errore delle autorità tedesche e il fatto che esso non fosse riconoscibile, le ricorrenti hanno chiesto che i dazi all'importazione non venissero contabilizzati a posteriori.

16.
    Poiché le loro domande sono state respinte il 30 aprile 1997 dal competente ufficio doganale, le ricorrenti hanno adito il Finanzgericht Bremen (Sezione tributaria del tribunale di Brema, Germania). Come emerge dal verbale dell'udienza svoltasi il 14 dicembre 1999, dopo l'istruzione della causa, tale giudice ha ritenuto che, per quanto riguardava le dichiarazioni in dogana della Biegi del settembre 1995, tale ricorso aveva poche probabilità di successo, dato che tale società era stata debitamente informata della corretta situazione giuridica con la citata lettera 22 agosto 1995 dell'amministrazione delle dogane tedesche. Il Finanzgericht Bremen ha quindi raccomandato alla Biegi di prendere in considerazione l'eventualità di un ritiro del proprio ricorso limitatamente a tali dichiarazioni. Per contro, quanto alle dichiarazioni in dogana del luglio 1995, lo stesso giudice ha ritenuto, in via provvisoria, che fosse possibile concedere alle ricorrenti la tutela del loro legittimo affidamento, ai sensi dell'art. 220, n. 2, del CDC, e ha proposto al competente ufficio doganale di verificare se era possibile ritirare le suddette decisioni fiscali modificative 12 e 13 agosto 1996 per quanto riguarda le dichiarazioni in questione.

17.
    In conformità all'art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253 pag. 1), come modificato, la Repubblica federale di Germania, con lettere 2 agosto 2000 e 17 aprile 2001, ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, se fosse giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle controversie che vedevano opposte l'amministrazione alla Biegi e alla Commonfood.

18.
    Ritenendo che dalle circostanze delle cause non emergessero errori delle autorità doganali non riconoscibili da un operatore in buona fede, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, la Commissione, con decisioni adottate il 14 agosto 2001 (causa T-309/01) e il 5 marzo 2002 (causa T-239/02) (in prosieguo, insieme: le «decisioni impugnate») e notificate, rispettivamente, il 5 ottobre 2001 alla Biegi ed il 25 giugno 2002 alla Commonfood, ha deciso che i dazi all'importazione oggetto delle dette domande della Repubblica federale di Germania dovevano essere contabilizzati.

19.
    Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2001 e l'8 agosto 2002, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi, iscritti a ruolo, rispettivamente, con i numeri T-309/01 e T-239/02.

20.
    Nella causa T-309/01, la fase scritta del procedimento si è conclusa il 1° luglio 2002.

21.
    Nella causa T-239/02, il 10 dicembre 2002, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso, in conformità all'art. 47, n. 1, del regolamento di procedura, come modificato il 6 dicembre 2000 (GU L 322, pag. 4), che un secondo scambio di memorie non era necessario, in quanto il contenuto del fascicolo era sufficientemente completo per consentire alle parti di sviluppare i loro motivi ed argomenti nel corso della parte orale del procedimento. Poiché la Commonfood non ha presentato alcuna domanda diretta a completare il fascicolo, la fase scritta del procedimento nella causa T-239/02 si è conclusa il 17 dicembre 2002.

22.
    Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 17 gennaio 2003, le cause T-309/01 e T-239/02 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza, in conformità all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

23.
    Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione è stata invitata a produrre un documento e ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

24.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite nel corso dell'udienza che si è tenuta il 2 aprile 2003.

Conclusioni delle parti

25.
    Nella causa T-309/01, la Biegi chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare parzialmente la decisione della Commissione 14 agosto 2001, (REC 4/00), nella parte in cui ordina la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione per un importo di DEM 218 605, 65;

-    condannare la Commissione alle spese.

26.
    Nella causa T-239/02, la Commonfood chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 5 marzo 2002, (REC 4/01), che ordina la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione per un importo di DEM 222 116,06;

-    condannare la Commissione alle spese.

27.
    Nelle cause T-309/01 e T-239/01 la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

28.
    A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono tre motivi, tratti dalla violazione, in primo luogo, dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, in secondo luogo, del principio di proporzionalità e, in terzo luogo, dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento.

Sul primo motivo, tratto dalla violazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC

Argomenti delle parti

29.
    Le ricorrenti ritengono che, nel caso di specie, le condizioni per l'applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC siano soddisfatte per quanto riguarda le importazioni controverse effettuate nel luglio 1995. Di conseguenza, una contabilizzazione a posteriori dei relativi dazi all'importazione non sarebbe stata giustificata e, pertanto, le decisioni impugnate dovrebbero essere annullate.

30.
    A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che l'errore commesso dalle competenti autorità doganali tedesche non può essere contestato. Infatti, l'Eilverteiler, con il quale il Ministero federale delle Finanze tedesco ha modificato la tariffa d'uso delle dogane tedesche a decorrere dal 1° luglio 1995, non conteneva alcuna menzione della necessità di presentare un titolo d'importazione per l'utilizzo dell'ivi menzionato contingente tariffario K 4047. Lo stesso errore sarebbe stato commesso dalle autorità tedesche incaricate dello sdoganamento, quali gli Hauptzollamt Bremen-Freihafen, Bremenhaven e Hamburg-Ericus (da qui in avanti «Hamburg-Freihafen»), nonché dai servizi centrali di controllo dei contingenti tariffari presso l'Oberfinanzdirektion Köln, che sarebbero stati del parere che l'utilizzo dei contingenti non era subordinato alla presentazione di titoli d'importazione.

31.
    In tale contesto, le ricorrenti affermano che il loro collaboratore incaricato dei titoli d'importazione, il sig. Steiner, avrebbe ricevuto, a inizio luglio 1995, informazioni telefoniche da parte di un competente funzionario del servizio centrale dei contingenti tariffari, secondo le quali il contingente tariffario K 4047 dell'Eilverteiler costituiva un contingente speciale supplementare che non richiedeva la presentazione di titoli d'importazione. La stessa informazione sarebbe stata fornita alle ricorrenti dal Ministero federale delle Finanze tedesco e dal servizio centrale del controllo dei contingenti tariffari dopo le importazioni controverse, in occasione di una telefonata in data 18 agosto 1995, il che ha indotto le ricorrenti a richiedere una conferma scritta di tale informazione. A tale riguardo, le ricorrenti chiedono al Tribunale chi i loro collaboratori, sig. Steiner e sig.ra Paparatti, siano sentiti su questi punti.

32.
    In risposta all'argomento della Commissione vertente sul fatto che le informazioni telefoniche asseritamente comunicate alle ricorrenti prima delle importazioni controverse sarebbe infondate, prive di pertinenza e richiamate tardivamente per la prima volta nel ricorso, la Biegi rinvia alla lettera 2 giugno 2000, inviata dalle autorità doganali tedesche alla Commissione, nonché al suddetto verbale dell'udienza del 14 dicembre 1999 dinanzi al Finanzgericht Bremen, che confermerebbero la veridicità di tali informazioni.

33.
    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, nonostante siano attive nel settore delle importazioni, esse non potevano riconoscere il detto errore delle autorità doganali.

34.
    Secondo le ricorrenti, l'irriconoscibilità dell'errore in questione è innanzi tutto una conseguenza della complessità della normativa applicabile. A loro avviso, infatti, è vero che il regolamento della Commissione n. 1431/94 specificava che l'utilizzo del contingente tariffario preferenziale aperto dal regolamento del Consiglio n. 774/94 era subordinato alla presentazione di un titolo d'importazione, tuttavia il contingente tariffario riportato al numero d'ordine 18 dell'allegato 7 della terza parte dell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1359/95 - che ha introdotto una nuova nomenclatura combinata delle merci - non conteneva, alla sesta colonna intitolata «Altre condizioni», alcuna menzione in tal senso. Si tratterebbe, pertanto, di un nuovo contingente tariffario, disciplinato dal regolamento n. 1359/95 e indipendente dai regolamenti nn. 774/94 e 1431/94, che implica l'impossibilità delle ricorrenti di stabilire il necessario collegamento e di trarne le conclusioni richieste.

35.
    Oltre a ciò, la non riconoscibilità dell'errore risulterebbe dal fatto che la tariffa d'uso delle dogane tedesche, come modificata dall'Eilverteiler il 29 giugno 1995, non conteneva alcun rinvio al regolamento n. 1431/94.

36.
    Infine, i vari errori commessi prima e dopo le importazioni controverse dalle diverse autorità tedesche competenti investite della questione confermerebbero sia la mancanza di chiarezza e di trasparenza della situazione giuridica che la non riconoscibilità dell'errore da parte delle ricorrenti.

37.
    Pertanto, le ricorrenti sostengono che, malgrado la loro esperienza nel commercio di pollame, esse non erano in condizione di scoprire l'errore delle competenti autorità doganali. La Biegi aggiunge che, non disponendo di un servizio giuridico, le risultava impossibile addentrarsi in considerazioni giuridiche sulle interconnessioni tra i vari regolamenti. Per contro, essa avrebbe potuto legittimamente fare affidamento, a tale riguardo, sulle indicazioni riportate nella tariffa d'uso delle dogane tedesche nonché sulle informazioni fornite da appartenenti alle più alte sfere dell'amministrazione investita della questione.

38.
    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono di avere rispettato il dovere di diligenza e di aver agito in buona fede. La Biegi aggiunge che, avendo più volte richiesto informazioni alle maggiori autorità doganali tedesche competenti, essa si è comportata in conformità alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale tocca all'operatore economico, qualora egli stesso nutra dubbi circa l'applicazione del diritto doganale, chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i suoi dubbi siano o no giustificati (sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 22).

39.
    Per dimostrare la loro diligenza, le ricorrenti rilevano di non aver fatto affidamento unicamente sulla tariffa d'uso delle dogane tedesche, ma di aver anche richiesto chiarimenti alle più alte autorità nazionali competenti, fino al Ministero federale delle Finanze tedesco. Ora, le informazioni telefoniche fornite da tutte queste autorità sull'assenza dell'obbligo di presentare un titolo d'importazione per il contingente tariffario in questione avrebbero suscitato nelle ricorrenti un legittimo affidamento che le autorizzava ad agire. Le ricorrenti avrebbero peraltro rispettato il loro obbligo di leggere le Gazzette ufficiali che non contenevano, di per sé, né indicazioni sulla necessità di un titolo d'importazione, né un collegamento con i regolamenti nn. 774/94 e 1431/94. Il loro caso si distinguerebbe quindi dal contesto della sentenza della Corte 26 novembre 1998, causa C-370/96, Covita (Racc. pag. I-7711) richiamata a torto dalla Commissione.

40.
    Le ricorrenti affermano inoltre che, tenuto conto del fatto che numerosi contingenti nel settore delle carni di pollame funzionano secondo la regola «chi arriva primo ha la precedenza», le decisioni economiche relative all'importazione di tali prodotti devono essere adottate rapidamente. Per le ricorrenti sarebbe quindi impossibile richiedere preventivamente per iscritto alle varie autorità di chiarire la situazione. Una domanda del genere le metterebbe nell'impossibilità di effettuare importazioni a causa del tempo necessario per ottenere una risposta.

41.
    Inoltre, la Biegi ritiene che è grazie al suo comportamento che l'amministrazione tedesca delle dogane è venuta a conoscenza del proprio errore e ha modificato, il 22 agosto 1995, la tariffa d'uso delle dogane tedesche e che la Commissione ha potuto evitare ulteriori perdite di dazi all'importazione. Essa aggiunge che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, ad essa non incombeva alcun obbligo di richiedere informazioni alla Commissione dato che l'applicazione del diritto doganale rientra nella competenza delle autorità doganali nazionali e l'interessato stesso dispone solo del diritto di essere sentito. La Biegi ritiene altresì che la Commissione le addebiti a torto di non aver inviato una domanda scritta all'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'alimentazione (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE) in quanto le questioni relative al trattamento di un contingente tariffario OMC recentemente introdotto non sono di competenza del detto ufficio, bensì del servizio centrale per i contingenti tariffari.

42.
    Infine, la Biegi afferma che la sua buona fede non può essere messa in discussione a causa della circostanza, richiamata dalla Commissione, che il suo amministratore, il sig. Peter Biegi, avrebbe conoscenze ed esperienza - che potrebbero essere attribuite alla Biegi - nel settore delle carni di pollame, in qualità di presidente, da vari anni, della federazione tedesca del commercio internazionale all'ingrosso di selvaggina e di pollame. La presidenza di tale federazione sarebbe infatti un'attività onorifica, dato che l'amministrazione e le attività di gestione di tale federazione sarebbero svolte da un dirigente professionista. Il sig. Peter Biegi non avrebbe mai partecipato alle riunioni dei vari «comitati» a Bruxelles e non disporrebbe di specifiche o concrete conoscenze in ordine al contingente tariffario controverso o ad eventuali collegamenti tra i regolamenti nn. 1431/94 e 1359/95. La Biegi chiede che i sigg. Peter Biegi e Caspar von der Crone, segretario generale della suddetta federazione tedesca, siano sentiti su tale questione dal Tribunale.

43.
    Da ultimo, le ricorrenti affermano di aver rispettato tutte le disposizioni in vigore per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana.

44.
    La Commissione replica che le condizioni per l'applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC non sono soddisfatte nel caso di specie e che di conseguenza è giustificato procedere ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione.

45.
    In primo luogo, per quanto riguarda gli errori commessi dai servizi della dogana tedeschi, la Commissione afferma che gli unici errori rilevanti ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC sono conseguenza della versione errata della tariffa d'uso delle dogane tedesche redatta dal Ministero federale delle Finanze tedesco e del reiterato sdoganamento delle merci importate dalle ricorrenti nel luglio 1995 con la concessione della preferenza tariffaria senza la presentazione di un titolo d'importazione.

46.
    Per contro, la Commissione respinge espressamente l'affermazione delle ricorrenti, riportata per la prima volta nei ricorsi, secondo la quale esse avrebbero ricevuto, per mezzo del loro collaboratore, sig. Steiner, spiegazioni telefoniche errate da parte del servizio centrale dei contingenti tariffari presso l'Oberfinanzdirektion Köln prima delle importazioni controverse.

47.
    Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la Commissione fa valere che i documenti del 2 giugno 2000 e del 2 agosto 2000 che le sono stati inviati dalle autorità doganali tedesche, le osservazioni 8 giugno 2001 inviate dalla Biegi alla Commissione e le osservazioni 25 luglio 1997 inviate delle ricorrenti all'Hauptzollamt Bremen-Freihafen, non si riferirebbero per nulla ad informazioni telefoniche fornite prima delle importazioni controverse, bensì solamente a telefonate vertenti sulla situazione giuridica al 18 agosto 1995, vale a dire dopo le importazioni controverse. Lo stesso sarebbe a dirsi del verbale d'udienza del Finanzgericht Bremen 14 dicembre 1999 e delle testimonianze del sig. Steiner e della sig.ra Paparatti dinanzi a tale giudice. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene che la domanda delle ricorrenti diretta a chiedere che il sig. Steiner e la sig.ra Paparatti vengano sentiti sia superflua e debba essere respinta.

48.
    In ogni caso, secondo la Commissione, anche ammettendo che le pretese telefonate anteriori alle importazioni controverse, richiamate tardivamente dalle ricorrenti, abbiano avuto luogo, esse non hanno conseguenze sulla controversia in esame, in quanto le ricorrenti non le hanno fatte valere nel corso del procedimento amministrativo. Quanto alle informazioni telefoniche errate fornite alle ricorrenti dai servizi della dogana tedeschi nell'agosto 1995, la Commissione sostiene che esse non sono pertinenti nell'ambito del ricorso in esame, il cui oggetto è limitato alle importazioni effettuate nel luglio 1995.

49.
    In secondo luogo, la Commissione afferma che gli errori commessi dalle autorità doganali tedesche erano facilmente riconoscibili dalle ricorrenti.

50.
    A tale riguardo, la Commissione ritiene, innanzi tutto, che il diritto applicabile al caso di specie non sia né poco chiaro, né complesso. Il regolamento n. 1359/95, richiamato dalle ricorrenti, sarebbe solo un regolamento di modifica del regolamento generale n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica, e avrebbe portata puramente declaratoria (conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa della Corte 24 ottobre 1973, causa 9/73, Schlüter, Racc. pag. 1135, in particolare pag. 1163). Tale regolamento non avrebbe manifestamente ad oggetto l'apertura di un nuovo contingente tariffario o la superfluità di un titolo d'importazione, in quanto tale condizione è disciplinata dal regolamento n. 774/94 e dal regolamento di applicazione n. 1431/94, il cui art. 1 imponeva, a partire dal 1° luglio 1994, ossia più di un anno prima delle importazioni controverse, la presentazione di un titolo d'importazione.

51.
    La Commissione fa poi valere che le ricorrenti non hanno rispettato l'obbligo di diligenza a cui sono tenute in virtù di una consolidata giurisprudenza, ma si sono basate unicamente sulla tariffa d'uso delle dogane tedesche e su informazioni telefoniche, generalmente non vincolanti, asseritamente comunicate dalle autorità nazionali, senza mai consultare, o far consultare, le pertinenti Gazzette ufficiali delle Comunità europee e gli atti giuridici ivi pubblicati.

52.
    A tale riguardo, la Commissione evidenzia, innanzi tutto, la grande esperienza delle ricorrenti che, da vari decenni, commercializzano ed importano le merci in questione. Le ricorrenti si troverebbero quindi in una situazione molto favorevole per conoscere le norme giuridiche applicabili in materia.

53.
    Inoltre, secondo la Commissione, considerato il fatto che i regolamenti nn. 1431/94 e 1359/95 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente il 22 giugno 1994 ed il 26 giugno 1995, le ricorrenti disponevano ampiamente del tempo necessario, prima delle dichiarazioni d'importazione, per inviare in tempo utile ai servizi della dogana tedeschi o alla Commissione una domanda scritta per chiarire i loro dubbi in merito alla necessità di un titolo d'importazione per le importazioni controverse.

54.
    Infine, la Commissione afferma che le ricorrenti non potevano attingere una particolare buona fede dal reiterato sdoganamento delle merci da parte degli uffici doganali, nonostante l'assenza di titoli d'importazione. Infatti, secondo costante giurisprudenza, un errore dell'autorità doganale non può essere dedotto dall'accettazione di una dichiarazione in dogana al momento dell'importazione (sentenza della Corte 14 maggio 1996, causa riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I-2465, punto 93).

Giudizio del Tribunale

55.
    Conformemente all'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, affinché le autorità competenti possano omettere di procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative. Occorre, innanzi tutto, che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle stesse autorità competenti, poi, che l'errore in cui esse sono incorse sia tale da non poter ragionevolmente essere scoperto da un debitore in buona fede e, infine, che quest'ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana (v., per analogia, sentenze della Corte 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder, Racc. pag. 2415, punti 15 e 16; 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 12; 4 maggio 1993, causa C-292/91, Weis, Racc. pag. I-2219, punto 14, e Faroe Seafood e a., citata, punto 83; ordinanze della Corte 9 dicembre 1999, causa C-299/98 P, CPL Imperial 2 e Unifrigo/Commissione, Racc. pag. I-8683, punto 22, e 11 ottobre 2001, causa C-30/00, William Hinton & Sons, Racc. pag. I-7511, punti 68, 69, 71 e 72; sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Aluminium/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 42).

56.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, la prima delle suddette condizioni, occorre constatare che nel caso di specie sono pacifici due errori commessi dalle autorità doganali tedesche, vale a dire la versione errata dell'Eilverteiler e lo sdoganamento delle merci importate dalle ricorrenti nel luglio 1995 con la concessione della preferenza tariffaria senza presentazione di un titolo d'importazione.

57.
    Quanto all'errore consistente nella comunicazione, da parte del Ministero federale delle Finanze tedesco e del servizio centrale per il controllo dei contingenti tariffari, di informazioni telefoniche errate ad un collaboratore delle ricorrenti nell'agosto 1995 - nella fattispecie il 18 agosto 1995 - esso va escluso di primo acchito, in quanto privo di pertinenza nel contesto del presente ricorso, il cui oggetto è formato da importazioni effettuate nel luglio 1995. Peraltro, in seguito ad una domanda scritta inviata dalle ricorrenti al Ministero federale delle Finanze tedesco il 18 agosto 1995, l'amministrazione delle dogane tedesca, nella risposta del 22 agosto 1995, non ha confermato tali informazioni telefoniche e ha chiaramente spiegato che l'utilizzo del contingente controverso richiedeva la presentazione di un titolo d'importazione a sostegno della dichiarazione in dogana.

58.
    Nei ricorsi, le ricorrenti menzionano un ulteriore errore, consistente nella pretesa comunicazione, prima del 13 luglio 1995, quindi prima delle importazioni controverse, di informazioni telefoniche errate ad un loro collaboratore, il sig. Steiner, da parte di un funzionario del servizio centrale per il controllo dei contingenti tariffari per quel che riguarda la questione della necessità di un titolo d'importazione. E' giocoforza, tuttavia, constatare che, indipendentemente dalla loro produzione tardiva e dalla loro pertinenza, contestata dalla Commissione, tali informazioni telefoniche non sono per nulla dimostrate dai documenti allegati al fascicolo.

59.
    Nei documenti ai quali fanno rinvio le ricorrenti, infatti, ossia nelle suddette lettere, di identico contenuto, 2 giugno 2000 e 2 agosto 2000, inviate dalle autorità doganali alla Commissione, si fa unicamente riferimento alla telefonata del 18 agosto 1995. Lo stesso vale per le osservazioni dell'8 giugno 2001, inviate dalla Biegi alla Commissione, nonché per le osservazioni, di data 25 luglio 1997, inviate dalle ricorrenti all'ufficio doganale principale di Bremen-Freihafen. Inoltre, come ha giustamente sottolineato la Commissione, tali affermazioni non sono confermate né dal verbale del 14 dicembre 1999 del Finanzgericht Bremen, né dalle testimonianze del sig. Steiner e della sig.ra Paparatti dinanzi a tale giudice. Da tale verbale, che del resto non è stato trasmesso alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, si evince che il sig. Steiner ha indicato i mesi di «luglio/agosto 1995» come date approssimative di una telefonata con i servizi dei contingenti tariffari a Düsseldorf, mentre la sig.ra Paparatti ha affermato di aver redatto una nota il 21 agosto 1995 «qualche giorno dopo gli ivi menzionati colloqui telefonici». Pertanto, non occorre ordinare il mezzo istruttorio chiesto dalle ricorrenti volto a far sentire dal Tribunale il sig. Steiner e la sig.ra Paparatti su questo punto.

60.
    Occorre, in secondo luogo, rilevare che, nelle decisioni impugnate, la Commissione ha ritenuto che la seconda condizione di applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC - di cui sopra, al punto 55 - nel caso di specie non fosse soddisfatta. Va quindi esaminato se la Commissione ha considerato a buon diritto che gli errori commessi dalle autorità doganali tedesche potevano ragionevolmente essere scoperti dalle ricorrenti.

61.
    Secondo una costante giurisprudenza, la riconoscibilità di un errore commesso dalle autorità doganali competenti deve essere valutata tenendo conto della natura di quest'ultimo, dell'esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova (sentenze Faroe Seafood e a., citata, punto 99; Covita, citata, punto 26; sentenze della Corte 8 aprile 1992, causa C-371/90, Beirafrio, Racc. pag. I-2715, punto 21; 16 luglio 1992, causa C-187/91, Belovo, Racc. pag. I-4937, punto 17; 1° aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punto 22; 19 ottobre 2000, causa C-15/99, Sommer, Racc. pag. I-8989, punto 37, e 14 novembre 2002, causa C-251/00, Ilumintrónica, Racc. pag. I-10433, punto 54).

62.
    Per quanto attiene alla natura dell'errore, la si deve valutare alla luce della complessità o, al contrario, della sufficiente chiarezza della normativa di cui trattasi (v. sentenze Deutsche Fernsprecher, citata, punto 20; Belovo, citata, punto 18; Hewlett Packard France, citata, punto 23, e Faroe Seafood e a., citata, punto 100) e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore (v. sentenze della Corte 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Foods Import, Racc. pag. I-6543, punto 30, e Iluminitrónica, citata, punto 56).

63.
    Nel caso di specie, le norme applicabili all'utilizzo del contingente tariffario comunitario controverso sono definite dai testi vertenti sull'apertura e sulle modalità di gestione del detto contingente e che fissano le modalità d'applicazione di quest'ultimo, vale a dire il regolamento n. 774/94, come modificato dal regolamento n. 2198/95, e il regolamento n. 1431/94. L'art. 1 del regolamento n. 1431/94, la cui applicazione non è soggetta a limiti nel tempo, dispone chiaramente che tutte le importazioni nella Comunità, effettuate nell'ambito di tale contingente tariffario pluriennale sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. Peraltro, l'art. 2 dello stesso regolamento stabilisce lo scaglionamento dei quantitativi fissati per il 1994 e per gli anni successivi, e i suoi artt. 3 e 4 definiscono le modalità per la domanda di titoli d'importazione. Tale testo non sembra quindi complesso. Del resto, le ricorrenti non hanno sollevato obiezioni in merito alla sufficiente semplicità di tale normativa.

64.
    Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che la complessità della normativa applicabile deriverebbe, in realtà, dal regolamento della Commissione n. 1359/95 e, più in particolare, dal fatto che tale regolamento avrebbe incluso, al numero d'ordine 18 dell'allegato 7, a partire dal 1° luglio 1995, un nuovo contingente tariffario OMC a dazio zero di volume pari a 15 500 t di carni di pollo appartenenti agli stessi codici NC, senza far riferimento al regolamento n. 1431/94 e all'obbligo, stabilito da tale regolamento, di presentare un titolo d'importazione.

65.
    A tale riguardo, occorre osservare che il regolamento n. 1359/95, con il quale la Commissione ha pubblicato una nuova versione della nomenclatura combinata delle merci applicabile a partire dal 1° luglio 1995, ha istituito, al suddetto allegato 7, un elenco di contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire. Come rileva giustamente la Commissione nelle decisioni impugnate, in nessun caso tale elenco avrebbe dovuto fare riferimento ai regolamenti applicabili ai contingenti ivi menzionati, in quanto i riferimenti ad altre disposizioni doganali riportati nei regolamenti relativi alla nomenclatura combinata e alla tariffa doganale comune hanno peraltro mero valore declaratorio e non rendono tali disposizioni oggetto della tariffa doganale comune (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa Schlüter, citata, pag. 1169).

66.
    Così, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, il regolamento n. 1359/95 non ha aperto, a partire dal 1° luglio 1995, un nuovo contingente tariffario preferenziale asseritamente indipendente da quello di cui al regolamento n. 774/94 modificato, ma ha semplicemente indicato, al suddetto allegato 7, un contingente tariffario con un volume pari a 15 500 t che, ad eccezione della versione francese del regolamento n. 774/94 - la quale indicava erroneamente un volume di 15 000 t - figurava già in tutte le altre versioni linguistiche e, in particolare, nella versione tedesca di tale regolamento nonché all'allegato 1 del regolamento n. 1431/94. Lo stesso contingente preferenziale è stato poi mantenuto dal regolamento n. 2198/95 a seguito dell'accordo concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round (v. il secondo ‘considerando’ di tale regolamento), il quale è entrato in vigore nello stesso momento del regolamento n. 1359/95. Ora, è pacifico che quest'ultimo regolamento non ha modificato né, tanto meno, abrogato i regolamenti n. 774/94 come modificato e n. 1431/94. Pertanto, è difficilmente concepibile che due contingenti comunitari preferenziali con lo stesso volume, appartenenti agli stessi codici NC e con la stessa provenienza siano stati aperti con effetto a partire dalla stessa data, vale a dire il 1° luglio 1995 e il primo, quello di cui al regolamento n. 774/94 modificato, fosse subordinato all'obbligo di presentazione di un titolo d'importazione mentre il secondo, quello di cui al regolamento n. 1359/95, non lo fosse.

67.
    Al fine di valutare la natura dell'errore, occorre altresì tener conto della circostanza che le competenti autorità doganali non hanno perseverato nel loro errore e lo hanno corretto entro un termine molto breve, vale a dire un mese dopo averlo commesso. Tale elemento induce a ritenere che il problema in questione non fosse di difficile soluzione (v., a contrario, sentenze Belovo/Commissione, citata, punto 18; Faroe Seafood e a., citata, punti 7 e 104; Foods Import, citata, punto 30, e Ilumintrónica, citata, punti 56-58).

68.
    In ogni caso, anche ammesso che il regolamento n. 1359/95 possa essere considerato un indizio di una certa complessità della normativa applicabile in quanto ha indotto le ricorrenti in errore per quel che riguarda la necessità di presentare un titolo d'importazione per l'utilizzo del contingente controverso, occorre esaminare se tale errore poteva essere ragionevolmente scoperto dalle ricorrenti alla luce della loro esperienza professionale e dell'obbligo di diligenza che incombe loro ai sensi della giurisprudenza citata sopra, al punto 61.

69.
    Quanto all'esperienza professionale dell'operatore in questione, si deve accertare se, in base ad una giurisprudenza consolidata, si tratti o no di un operatore economico di professione, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni d'importazione e d'esportazione, e se egli avesse già una certa esperienza nel commercio delle merci considerate (sentenze Deutsche Fernsprecher, citata, punto 21; Belovo, citata, punto 19; Hewlett Packard France, citata, punto 26, e sentenza della Corte 28 giugno 1990, causa C-80/89, Behn Verpackungsbedarf, Racc. pag. I-2659 punto 14).

70.
    Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che le ricorrenti rientrano in tale categoria di operatori economici esperti. Infatti, esse sono tra i principali importatori di carni di pollo in Germania e affermano di avere esperienza nel settore del commercio del pollame. Del resto, esse non negano l'affermazione della Commissione secondo cui esse sono molto attive da vari decenni in tale settore.

71.
Le ricorrenti sostengono tuttavia che, malgrado la loro esperienza professionale, per quanto riguarda il regolamento sul contingente in questione, esse possedevano conoscenze limitate, che non avrebbero permesso loro di individuare il nesso tra i regolamenti nn. 774/94 e 1431/94 da una parte e la nuova versione della NC adottata con il regolamento n. 1359/95 dall'altra. Così facendo, le ricorrenti riconoscono tuttavia di essere state a conoscenza della normativa relativa al detto contingente. Inoltre, dal momento che, da un lato, le ricorrenti avevano già effettuato operazioni analoghe ed erano quindi esperte nell'importazione delle merci in esame, e, dall'altro, l'importazione delle dette merci era subordinata, dal 1994, alla presentazione di un titolo d'importazione, occorre considerare che le ricorrenti erano a conoscenza dell'importanza del detto titolo per poter godere del beneficio del contingente tariffario pluriennale per quanto attiene a tali merci.

72.
    Tale conclusione, secondo la quale le ricorrenti non solo erano in grado di individuare il nesso tra i regolamenti nn. 774/94 e 1431/94 e il regolamento n. 1359/95, ma avevano effettivamente riconosciuto un tale collegamento, è corroborata dai dubbi che esse hanno nutrito a tal riguardo, nonché dagli interventi che esse hanno effettuato presso le autorità doganali tedesche nell'agosto 1995 per dissipare tali dubbi e per ottenere precisazioni sul significato della normativa in questione. Pertanto, non è necessario ordinare il mezzo istruttorio domandato dalle ricorrenti e consistente nella richiesta che i sigg. Peter Biegi e Caspar von der Crone siano sentiti dal Tribunale per dimostrare la pretesa limitatezza delle conoscenze delle ricorrenti in materia.

73.
    Quanto alla diligenza dell'operatore economico in esame, dalla giurisprudenza emerge che tocca a quest'ultimo, qualora egli stesso nutra dubbi circa la necessità di un titolo d'importazione per beneficiare di un contingente tariffario preferenziale, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i suoi dubbi siano o no giustificati (v. sentenze Deutsche Fernsprecher, citata, punto 22, e Hewlett Packard, citata, punto 24).

74.
    Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono, innanzi tutto, di aver dato prova di diligenza consultando la tariffa d'uso delle dogane tedesche, come modificata dall'Eilverteiler, che non conteneva indicazioni circa la necessità di un titolo d'importazione per l'utilizzo del contingente tariffario controverso.

75.
    A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, le norme tariffarie comunitarie vigenti costituiscono, a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno. Una tariffa d'uso come quella delle dogane tedesche, redatta dalle autorità nazionali, costituisce quindi, come emerge dal tenore stesso del suo sommario, semplicemente un manuale per le operazioni di sdoganamento, con valore puramente     indicativo. Ne consegue che un operatore economico la cui attività consista essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione e che possieda già una certa esperienza in materia, deve accertarsi, mediante la lettura delle Gazzetta ufficiali pertinenti, del diritto comunitario che si applica alle operazioni da esso effettuate. Tale operatore non può, pertanto, basarsi solamente sulle indicazioni contenute in una tariffa di uso nazionale (v. sentenze Binder, citata, punto 19; Behn Verpackungsbedarf, citata, punti 13 e 14, e William Hinton & Sons, citata, punto 71).

76.
    Le ricorrenti affermano poi di aver dato prova di diligenza rivolgendosi a diversi servizi della dogana dai quali avrebbero ricevuto informazioni telefoniche errate circa la necessità di un titolo d'importazione sia prima che dopo le importazioni controverse. Tali informazioni avrebbero suscitato nelle ricorrenti un legittimo affidamento che le autorizzava ad agire.

77.
    Questo argomento dev'essere respinto alla luce del ragionamento e delle considerazioni esposte sopra, ai punti 57-59. Peraltro, indipendentemente dalla loro effettiva esistenza e dal loro valore probatorio, le informazioni telefoniche fatte valere avrebbero semplicemente confermato l'Eilverteiler; inoltre, le dette informazioni non sarebbero pertinenti per quanto riguarda l'obbligo delle ricorrenti di consultare attentamente i testi rilevanti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e di chiedere, in caso di dubbio, tutti i chiarimenti possibili per verificare la fondatezza di tali perplessità.

78.
    Infine, va respinto l'argomento secondo il quale le ricorrenti non disporrebbero del tempo necessario per chiedere alle autorità competenti il chiarimento per iscritto della situazione giuridica, alla luce dei tempi lunghi che richiede la risposta a tale domanda e della circostanza che numerosi contingenti nel settore delle carni di pollame funzionano secondo la regola «chi arriva primo ha la precedenza».

79.
    Infatti, in primo luogo, se il comportamento degli operatori interessati fosse ispirato solamente da considerazioni economiche come quelle richiamate dalle ricorrenti, il loro obbligo di diligenza, come definito dalla giurisprudenza, sarebbe privo di qualsiasi contenuto.

80.
    In secondo luogo, le disposizioni pertinenti dei regolamenti nn. 774/94 e 1431/94, relative al titolo d'importazione, furono pubblicate ed erano applicabili un anno prima delle importazioni controverse. Lo stesso regolamento n. 1359/95 è stato pubblicato il 26 giugno 1995, vale a dire tre settimane prima delle importazioni controverse del luglio 1995 della Biegi e quattro settimane prima delle importazioni della Commonfood. Le ricorrenti disponevano quindi di tempo sufficiente, prima delle importazioni controverse, per rivolgersi per iscritto ai competenti servizi doganali tedeschi o alla Commissione al fine di dissipare i loro dubbi e di ottenere chiarimenti sulla normativa applicabile. Ora, è pacifico che le ricorrenti non si sono attivate in tal senso in tempo utile.

81.
    In terzo luogo, l'affermazione delle ricorrenti secondo cui la risposta ad una domanda scritta richiederebbe necessariamente molto tempo, impedendo loro di rispettare i termini derivanti dal sistema «chi arriva primo ha la precedenza», è priva di pertinenza ai fini della valutazione della diligenza che le ricorrenti, in qualità di operatori economici esperti, avrebbero dovuto dimostrare nel caso di specie. Peraltro, tale affermazione delle ricorrenti circa la lunghezza dei tempi per ottenere una risposta a una domanda scritta, nel caso di specie non corrisponde al vero. E' infatti pacifico che la domanda scritta inviata dalle ricorrenti al Ministero federale delle Finanze tedesco dopo le importazioni controverse, ossia il 18 agosto 1995, ha ricevuto una risposta scritta entro quattro giorni, con la suddetta lettera 22 agosto 1995.

82.
    Pertanto, occorre considerare che le ricorrenti non hanno dato prova della diligenza cui erano tenute in qualità di operatori esperti nel settore delle importazioni delle merci in questione.

83.
    Dal complesso delle considerazioni che precedono, risulta che la Commissione ha ritenuto a giusto titolo che, nella fattispecie, le seconda delle condizioni cumulative di cui all'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC non fosse soddisfatta e che fosse corretto procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione per le importazioni controverse.

84.
    Di conseguenza, il primo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

85.
    Le ricorrenti fanno valere che le decisioni impugnate violano il principio di proporzionalità, in quanto la Commissione impone agli operatori economici obblighi di diligenza eccessivi pur avendo essa stessa omesso di chiarire la situazione giuridica con un semplice rinvio, nel regolamento n. 1359/95, ai regolamenti nn. 774/94 e 1431/94.

86.
    La Commissione replica che l'argomento delle ricorrenti coincide con quello tratto dal carattere asseritamente poco chiaro del regolamento n. 1359/95, lamentato nel contesto del primo motivo. In ogni caso, secondo la Commissione, quando le condizioni d'applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC non sono soddisfatte, come nel caso di specie, procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione non darebbe luogo ad una violazione del principio di proporzionalità.

Giudizio del Tribunale

87.
    Quando le condizioni d'applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC non sono soddisfatte, come nel caso di specie, procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione non dà luogo ad una violazione del principio di proporzionalità (sentenza Faroe Seafood e a., citata, punto 114).

88.
    Nel caso di specie, poiché le condizioni d'applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC non erano soddisfatte, la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione relativi alle importazioni controverse effettuata con le decisioni impugnate non può costituire, di per sé, una violazione del principio di proporzionalità.

89.
    Ne consegue che il secondo motivo dev'essere respinto.

Sul terzo motivo, tratto dalla violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento.

Argomenti delle parti

90.
    Le ricorrenti sostengono che, adottando le decisioni impugnate, la Commissione ha violato i principi di buona amministrazione e della parità di trattamento sanciti dal diritto comunitario. Le decisioni impugnate si scosterebbero infatti, a svantaggio delle ricorrenti, da una decisione precedente, di data 24 marzo 2000, adottata in un caso simile (REC 11/98).

91.
    La Commissione ritiene che la pretesa violazione del principio di buona amministrazione non sia stata motivata dalle ricorrenti e sia pertanto priva di pertinenza.

92.
    Per quanto attiene alla violazione del principio della parità di trattamento o del divieto di discriminazione, la Commissione rileva che il procedimento REC 11/98 e i procedimenti controversi (REC 4/00 e 4/01) non sono paragonabili. L'errore dei servizi doganali nel procedimento REC 11/98 non sarebbe consistito solamente nella pubblicazione di una tariffa doganale nazionale errata, ma anche, e soprattutto, nel fatto che le autorità doganali francesi avrebbero accettato, per due anni, un numero estremamente elevato di dichiarazioni di importazione con aliquota dei dazi errata. Di conseguenza, né la natura, né la durata dell'errore, né la quantità delle importazioni considerate sarebbero paragonabili a quelle dei procedimenti controversi.

Giudizio del Tribunale

93.
    Occorre constatare, in primo luogo, che il motivo tratto dalla pretesa violazione del principio di buona amministrazione non è stato per nulla dimostrato e dev'essere pertanto respinto.

94.
    Quanto al motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, occorre ricordare, in secondo luogo, che, secondo una giurisprudenza consolidata, detto principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (sentenze della Corte 13 novembre 1984, causa 283/83, Racke, Racc. pag. 3791, punto 7, e 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Fogasa, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

95.
    Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate si scostano da una precedente decisione della Commissione adottata il 24 marzo 2000 nel procedimento REC 11/98, a loro avviso simile, in cui la Commissione aveva ritenuto ingiustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione.

96.
    Tuttavia, come ha osservato la Commissione senza che le ricorrenti l'abbiano contestata nel corso della fase scritta del procedimento e in sede d'udienza, il procedimento REC 11/98 non è paragonabile ai procedimenti in esame. Il presente motivo deve quindi essere respinto in quanto privo di pertinenza.

97.
    Pertanto, il terzo motivo dev'essere respinto.

98.
    Alla luce di tutte le considerazioni svolte sopra, i ricorsi in esame devono essere respinti.

Sulle spese

99.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

dichiara e statuisce:

1)     I ricorsi sono respinti.

2)    Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Tiili
Mengozzi
Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.