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Ordinanza del Tribunale di primo grado del 2 maggio 2006 - Belgio/Commissione

(Causa T-134/05)1

("Fondo sociale europeo - Recupero attraverso compensazione dei crediti comunitari - Prescrizione - Interessi di mora - Ricorso di annullamento - Eccezione d'irricevibilità - Atto impugnabile - Irricevibilità")

Lingua processuale: Il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (Rappresentante: J. Devadder, agente, assistito dagli avv.ti J.-P. Buyle e C. Steyaert)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris, G. Wilms e A. Weimar, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella sua lettera del 19 gennaio 2005, con la quale la Commissione ha risposto alle lettere del Regno del Belgio relative a fondi erogati a diversi organismi belgi nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Dispositivo dell'ordinanza

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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1 - GU C 132, del 28.5.2005