Language of document : ECLI:EU:T:2006:247

Causa T‑133/05

Gérard Meric

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchi nazionali figurativi e verbali anteriori PAM‑PAM — Domanda di marchio comunitario denominativo PAM‑PIM’S BABY‑PROP — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Per il consumatore medio spagnolo esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo PAM‑PIM’S BABY‑PROP, di cui sia chiesta la registrazione come marchio comunitario per «pannolini‑mutandina di carta o di cellulosa (usa e getta)», compresi nella classe 16 ai sensi dell’accordo di Nizza, e il marchio denominativo PAM‑PAM, registrato anteriormente come marchio comunitario per «ogni tipo di abbigliamento confezionato, in particolare pannolini‑mutandina, calzature», rientrante nella classe 25 dello stesso Accordo. Infatti, da un lato, i prodotti designati dal marchio anteriore, essendo, in particolare, pannolini per neonati, sono inclusi nella categoria più generale cui la domanda di marchio si riferisce, che comprende sia i pannolini per neonati sia i pannolini per adulti, e, dall’altro, non esistono differenze concettuali idonee a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche che esistono tra i segni di cui trattasi, cosicché il pubblico di riferimento potrà credere che i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto e quelli venduti con il marchio anteriore provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

(v. punti 36, 67, 77)