Language of document : ECLI:EU:T:2007:295

Causa T‑136/05

EARL Salvat père & fils e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Misure di riconversione viticola — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Analisi alla luce dell’art. 87, n. 1, CE»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti

(Art. 230 CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE)

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali

(Art. 87, n. 1, CE)

1.      Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in maniera rilevante la loro situazione giuridica. Ne consegue che il solo fatto che una decisione dichiari un aiuto notificato compatibile con il mercato comune e che dunque, in linea di massima, non arrechi pregiudizio al ricorrente non esime il giudice comunitario dall’esaminare se la valutazione della Commissione, contenuta nella decisione, produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente.

(v. punti 34, 36)

2.      I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari. Di conseguenza, un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime.

Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Tuttavia, si trova in una posizione diversa un’impresa che non sia solo interessata dalla decisione in questione in quanto impresa del settore interessato, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti controverso, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione ha ordinato il recupero.

Questa impresa è anche direttamente interessata nella misura in cui la decisione della Commissione obbliga lo Stato membro destinatario ad adottare le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili con il mercato comune, nonché nella misura in cui l’impresa di cui trattasi ne ha beneficiato e dovrà rimborsarli. I due criteri dell’interesse diretto consistono infatti, in primo luogo, nel fatto che il provvedimento di cui trattasi deve produrre effetti direttamente sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, nel fatto che tale provvedimento non deve lasciare alcun margine di valutazione discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione. L’interesse diretto dell’impresa ricorrente è subordinato alla sussistenza di questi due criteri, e il fatto che essa impugni o meno l’ordine di recupero rivolto allo Stato membro non ha alcuna rilevanza a tale riguardo.

(v. punti 64, 67, 69, 75-77)

3.      L’accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore della decisione ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Anche se la Commissione non è tenuta a pronunciarsi, nella motivazione di una decisione, su tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve comunque tener conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi rilevanti del caso, per consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato di legittimità e per portare a conoscenza sia degli Stati membri che dei cittadini interessati i criteri in base ai quali ha applicato il Trattato.

Trattandosi di una decisione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione deve, in particolare, indicare i motivi per cui le misure controverse rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Tuttavia, non si può esigere, per ogni misura considerata dalla Commissione come costitutiva di un aiuto, una specifica motivazione in relazione a ciascuna delle quattro condizioni di applicazione dell’art. 87 CE. Così, dato che la decisione esamina se nel caso di specie sussistano le condizioni stabilite dall’art. 87, n. 1, CE per dichiarare l’incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, il fatto che si tratti di un esame complessivo, poiché l’esame si applica a tutti i provvedimenti in questione, non può essere considerato di per sé in contrasto con l’obbligo di motivazione, tanto più che le misure controverse rientrano nel medesimo piano d’azione.

(v. punti 91, 99-100, 104)

4.      Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. A tal riguardo, non si può distinguere a seconda che l’aiuto sia attribuito direttamente dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati da esso istituiti o designati. Lo statuto di un tale ente non costituisce un elemento decisivo ai fini dell’applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato. Il solo fatto che si tratti di un ente pubblico non comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 87 CE, così come non la esclude il fatto che le misure vengano adottate da un ente privato.

In tale contesto, contributi interprofessionali, creati da una decisione di un comitato interprofessionale per il finanziamento di un aiuto da versare a taluni produttori del settore interessato, devono essere qualificati come risorse pubbliche, in quanto lo Stato è perfettamente in grado, con l’esercizio della sua influenza dominante su detto comitato, di orientare l’utilizzo delle risorse di quest’ultimo per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di determinate imprese.

(v. punti 130, 139, 156)