Language of document : ECLI:EU:T:2021:445

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

14 luglio 2021 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Norme armonizzate – Documenti relativi a quattro norme armonizzate approvate dal CEN – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo – Protezione derivante dal diritto d’autore»

Nella causa T‑185/19,

Public.Resource.Org, Inc., con sede in Sebastopol, California (Stati Uniti),

Right to Know CLG, con sede in Dublino (Irlanda),

rappresentate da F. Logue, solicitor, A. Grünwald, J. Hackl e C. Nüßing, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, F. Thiran e S. Delaude, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Comitato europeo di normazione (CEN), e le altre parti intervenienti, i cui nominativi figurano in allegato (1), rappresentati da U. Karpenstein, K. Dingemann e M. Kottmann, avvocati,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione C(2019) 639 final, della Commissione, del 22 gennaio 2019, che rifiuta di accogliere la domanda di accesso a quattro norme armonizzate adottate dal CEN,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, D. Spielmann, U. Öberg, O. Spineanu-Matei (relatrice) e R. Norkus, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        Il 25 settembre 2018 le ricorrenti, Public.Resource.Org, Inc. e Right to Know CLG, organizzazioni senza scopo di lucro la cui missione principale è quella di rendere il diritto liberamente accessibile a tutti i cittadini, hanno presentato presso la Direzione generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione europea, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), una richiesta di accesso a documenti detenuti dalla Commissione (in prosieguo: la «richiesta di accesso»).

2        La richiesta di accesso riguardava quattro norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN) ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/24/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 316, pag. 12), cioè la norma EN 71-5:2015, intitolata «Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set) esclusi i set sperimentali per chimica», la norma EN 71-4:2013, intitolata «Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», la norma EN 71-12:2013, intitolata «Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili» e la norma EN 12472:2005+A 1:2009, intitolata «Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti» (in prosieguo: le «norme armonizzate richieste»).

3        Con lettera del 15 novembre 2018, la Commissione ha rifiutato di accogliere la domanda di accesso, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «decisione iniziale di rifiuto»).

4        Il 30 novembre 2018 le ricorrenti hanno depositato, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, una domanda confermativa presso la Commissione. Con decisione del 22 gennaio 2019, la Commissione ha confermato il rifiuto di accesso alle norme armonizzate richieste (in prosieguo: la «decisione di conferma»).

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2019, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

6        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2019, il CEN e quattordici organizzazioni nazionali di normazione, ossia l’Asociación Española de Normalización (UNE), l’Asociația de Standardizare din România (ASRO), l’Association française de normalisation (AFNOR), l’Austrian Standards International (ASI), la British Standards Institution (BSI), il Bureau de normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN), il Dansk Standard (DS), il Deutsches Institut für Normung eV (DIN), il Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), la Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), lo Standard Norge (SN), la Suomen Standardisoimisliitto ry (SFS), lo Svenska institutet för standarder (SIS) e l’Institut za standardizaciju Srbije (ISS), hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

7        Con ordinanza del 20 novembre 2019, Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione (T‑185/19, non pubblicata, EU:T:2019:828), il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha accolto l’istanza di intervento. Gli intervenienti hanno depositato la memoria d’intervento e le parti principali hanno presentato le loro osservazioni su quest’ultima entro i termini impartiti.

8        Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

9        Con ordinanza del 17 giugno 2020, il Tribunale (Quinta Sezione) ha ordinato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 91, lettera c), dell’articolo 92, paragrafo 1, e dell’articolo 104 del suo regolamento di procedura, di produrre le norme armonizzate richieste e ha deciso che esse non sarebbero state comunicate alle ricorrenti. La Commissione ha dato seguito a tale misura istruttoria entro il termine impartito.

10      Su proposta della Quinta Sezione del Tribunale, quest’ultimo ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rinviare la causa alla Quinta Sezione ampliata.

11      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti quesiti scritti, invitandole a rispondere sia prima dell’udienza che nel corso della stessa. Le parti hanno risposto per iscritto ad alcune domande entro il termine impartito ed hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 novembre 2020. A tale udienza, le ricorrenti hanno informato il Tribunale che, con il ricorso, chiedevano solo l’annullamento della decisione di conferma, fatto che è stato annotato nel verbale dell’udienza.

12      Le ricorrenti chiedono, in seguito ai chiarimenti di cui al precedente punto 11, che il Tribunale voglia

–        annullare la decisione di conferma;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

14      Gli intervenenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla ricevibilità

15      Gli intervenienti sostengono che il ricorso è irricevibile perché le ricorrenti non hanno interesse ad agire. A loro avviso, dato che le ricorrenti, in primo luogo, sarebbero in grado di accedere gratuitamente alle norme armonizzate richieste per scopi non commerciali attraverso le biblioteche; in secondo luogo, sarebbero in grado di accedere a dette norme e di utilizzarle per qualsiasi scopo a un costo «ragionevole» e, in terzo luogo, di fatto detengono dal 2015 (vale a dire ben prima della loro richiesta di accesso ai documenti del 2019), una copia di almeno tre delle quattro norme armonizzate richieste, non possiedono quindi alcun interesse ad avviare il presente procedimento.

16      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che qualsiasi ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica presuppone che quest’ultima disponga di un interesse ad agire (v., in tal senso, ordinanza del 24 settembre 1987, Vlachou/Corte dei conti, 134/87, EU:C:1987:388, punto 8) e che l’inosservanza di tale presupposto essenziale, presupposto che spetta ad una siffatta persona fisica o giuridica dimostrare, costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che può, in qualsiasi momento, essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanze del 7 ottobre 1987, G. d. M./Consiglio e CES, 108/86, EU:C:1987:426, punto 10, e del 21 luglio 2020, Abaco Energy e a./Commissione, C‑436/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:606, punto 80).

17      A tal riguardo, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. L’interesse ad agire deve essere esistente ed effettivo e deve essere valutato al giorno in cui il ricorso è proposto. Esso deve permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 19 dicembre 2019, XG/Commissione, T‑504/18, EU:T:2019:883, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata).

18      Nello specifico contesto di controversie riguardanti l’accesso a documenti sulla base del regolamento n. 1049/2001, una persona alla quale sia stato negato l’accesso ad un documento o a una parte di un documento ha già, per ciò solo, un interesse all’annullamento della decisione di diniego (v. sentenza del 5 dicembre 2018, Falcon Technologies International/Commissione, T‑875/16, non pubblicata, EU:T:2018:877, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

19      Nella fattispecie, è pacifico che l’accesso alle norme armonizzate richieste non è stato concesso alle ricorrenti dalla Commissione.

20      In tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza menzionata al precedente punto 18, le ricorrenti hanno un interesse ad ottenere la divulgazione delle norme armonizzate richieste ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e, pertanto, a chiedere l’annullamento della decisione di conferma. Infatti, nel caso di specie, le ricorrenti possono far valere, nonostante la possibilità di consultare sul posto copie delle norme armonizzate richieste nelle biblioteche pubbliche, un interesse ad agire, in quanto, attraverso tale consultazione, esse non ottengono una piena soddisfazione rispetto agli obiettivi che perseguivano con la loro richiesta di accesso (v, in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 47) e conservano quindi un interesse reale ad ottenere l’accesso a tali norme armonizzate sulla base del regolamento n. 1049/2001.

21      Ciò a maggior ragione in quanto, come affermano le ricorrenti, senza essere smentite sul punto dalla Commissione o dagli intervenienti, le norme armonizzate richieste sono disponibili solo in un numero molto limitato di biblioteche, talvolta in una sola biblioteca di uno Stato membro o in biblioteche non aperte al pubblico, e nella pratica la loro accessibilità è eccessivamente difficile.

22      Per quanto riguarda l’accesso a pagamento alle norme armonizzate richieste attraverso punti vendita gestiti dagli organismi nazionali di normazione, si deve constatare che esso non risponde affatto all’obiettivo perseguito dalle ricorrenti di ottenere un accesso libero e gratuito a tali norme e non evidenzia un’assenza o addirittura una perdita di interesse ad agire (v., in questo senso, per analogia, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 47).

23      Alla luce di quanto precede, gli argomenti degli intervenienti relativi alla mancanza di interesse ad agire da parte delle ricorrenti devono essere respinti, senza che sia necessario esaminare la loro ricevibilità.

B.      Nel merito

24      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi relativi, il primo, ad errori di diritto e di valutazione nell’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, che mira a tutelare gli interessi commerciali, e, il secondo, ad errori di diritto quanto all’esistenza di un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’ultima parte di frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, nonché alla violazione dell’obbligo di motivazione.

1.      Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione nellapplicazione delleccezione prevista allarticolo4, paragrafo2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, che mira a tutelare gli interessi commerciali

25      Le ricorrenti criticano essenzialmente l’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 nel caso di specie, in quanto, da un lato, non può essere applicabile alcuna protezione in forza del diritto d’autore alle norme armonizzate richieste e, dall’altro, non è stato accertato alcun danno agli interessi commerciali del CEN e dei suoi membri nazionali.

26      Le ricorrenti articolano il primo motivo in tre capi. Il primo e il secondo capo si basano su errori di diritto connessi all’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Il terzo capo è tratto da un errore di valutazione dell’incidenza sugli interessi commerciali.

a)      Sul primo capo, vertente su errori di diritto consistenti nellapplicazione ingiustificata delleccezione prevista allarticolo4, paragrafo2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001

27      Le ricorrenti sostengono che, dal momento che le norme armonizzate richieste appartengono al «diritto dell’Unione», l’accesso ad esse dovrebbe essere libero e gratuito, sicché ad esse non sarebbe applicabile nessuna eccezione al diritto d’accesso. A loro avviso, diritti privati non possono essere concessi rispetto ad un «testo di legge» che deve essere liberamente accessibile a tutti, e pertanto tali norme non possono essere tutelate da un diritto d’autore. Per corroborare la loro tesi, esse adducono la sentenza del 27 ottobre 2016, causa C‑613/14, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821).

28      La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

29      A questo proposito, è d’uopo ricordare che, adottato sulla base dell’articolo 255, paragrafo 2, CE (ora articolo 15, paragrafo 3, TFUE), il regolamento n. 1049/2001 mira, come indicato al suo considerando 4 e all’articolo 1, a conferire al pubblico il più ampio diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, questo diritto riguarda tanto i documenti redatti da dette istituzioni quanto quelli ricevuti da terzi, comprese le persone giuridiche, come espressamente previsto dall’articolo 3, lettera b), del medesimo regolamento.

30      Il diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione è tuttavia soggetto a certi limiti basati su motivi di interesse pubblico o privato. Più specificamente, in conformità del suo considerando 11, il regolamento n. 1049/2001 prevede, al suo articolo 4, un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio a uno degli interessi tutelati da tale articolo.

31      Tra le eccezioni al diritto di accesso si annovera quella di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, secondo cui «[l]e istituzioni [dell’Unione] rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela (...) degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale (...) a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

32      Nel caso di documenti provenienti da terzi, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 precisa che l’istituzione dell’Unione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato. Se l’istituzione interessata ritiene che sia evidente che l’accesso a un documento proveniente da terzi debba essere rifiutato sulla base delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2 dello stesso articolo, essa rifiuta l’accesso al richiedente senza neppure dover consultare il terzo da cui proviene il documento, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo si sia o meno precedentemente opposto a una domanda di accesso agli stessi documenti presentata sulla base del presente regolamento.

33      Infine, per quanto riguarda il potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione nel trattamento delle richieste di accesso ai documenti provenienti da terzi, è opportuno precisare che le disposizioni del regolamento n. 1049/2001 che sanciscono, fatte salve le eccezioni da esso previste, il diritto di accesso a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, devono essere effettivamente applicate dall’istituzione destinataria della richiesta di accesso.

34      Così, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, la responsabilità finale della corretta applicazione di tale regolamento incombe all’istituzione dell’Unione, e ad essa spetta altresì difendere dinanzi al giudice dell’Unione o al Mediatore europeo la validità della decisione che rifiuta l’accesso ai documenti provenienti da un terzo. Nell’ipotesi di documenti provenienti da terzi, l’istituzione, se dovesse automaticamente conformarsi alla motivazione presentata dal terzo interessato, si vedrebbe costretta a difendere nei confronti della persona che ha formulato la domanda d’accesso e, eventualmente, dinanzi a dette istanze di controllo, posizioni che essa stessa non considera difendibili (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 14 febbraio 2012, Germania/Commissione, T‑59/09, EU:T:2012:75, punto 47).

35      Nel caso di specie, dagli argomenti addotti dalle parti risulta che esse non concordano, in primo luogo, sulla portata e sull’intensità del controllo che l’istituzione dell’Unione interessata, nella fattispecie la Commissione, deve operare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, quanto all’esistenza e alle conseguenze della presunta protezione, in virtù del diritto d’autore, dei documenti provenienti da un terzo, ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di tale regolamento.

36      La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, ritiene di non essere legittimata a rimettere in discussione, nell’ambito dell’esame di una richiesta di accesso ai documenti presentata ai sensi del regolamento n. 1049/2001, l’esistenza di una tutela, in forza del diritto d’autore, dei documenti richiesti riconosciuta a un terzo dalla «normativa nazionale applicabile».

37      Le ricorrenti, a loro volta, criticano la Commissione per non aver verificato la sussistenza delle condizioni relative all’esistenza, in capo al CEN, del diritto d’autore sulle norme armonizzate richieste. Così facendo, esse riconoscono implicitamente ma inevitabilmente un potere di controllo esaustivo sull’esistenza e sulle conseguenze della presunta protezione conferita dal diritto d’autore ai documenti richiesti da un terzo.

38      In secondo luogo, le parti controvertono in merito all’idoneità delle norme armonizzate richieste ad essere protette da un diritto d’autore, in quanto esse fanno parte del diritto dell’Unione e rientrano quindi nell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

39      Pertanto è opportuno esaminare gli argomenti delle ricorrenti nella parte in cui esse fanno valere, anzitutto, un errore di diritto nell’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo. 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione ha ritenuto che gli interessi commerciali fossero stati pregiudicati in virtù della protezione delle norme armonizzate richieste da parte del diritto d’autore (v. punto 35 supra) e, in seguito, un errore di diritto relativo all’idoneità di tali norme armonizzate ad essere tutelate dal diritto d’autore nei limiti in cui fanno parte del diritto dell’Unione (v. punto 38 supra).

40      In primo luogo, occorre sottolineare che il diritto d’autore è un diritto di proprietà intellettuale che garantisce una protezione giuridica al creatore di un’opera originale e che rimane, nonostante un’armonizzazione sempre più estesa, largamente disciplinato dal diritto nazionale. Le condizioni della sua esistenza e la portata della sua protezione, e più in particolare le eccezioni a tale protezione, non sono coperte né dalle disposizioni di armonizzazione dell’Unione né dalle disposizioni internazionali alle quali l’Unione o i suoi Stati membri sono vincolati, e continuano ad essere definite dalle normative degli Stati membri (v., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Donner, C‑5/11, EU:C:2012:195, paragrafi 24 e 27)

41      Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), il godimento e l’esercizio del diritto d’autore non sono soggetti ad alcuna formalità (principio della «protezione automatica»).

42      Inoltre, la portata della protezione ad opera del diritto d’autore per una stessa opera può differire a seconda del luogo in cui tale protezione è rivendicata. Così, secondo l’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Berna, la protezione nel paese d’origine è regolata dal diritto nazionale. Tuttavia, se l’autore non è cittadino del paese d’origine dell’opera per la quale è protetto da questa convenzione, avrà in questo paese gli stessi diritti degli autori nazionali. D’altra parte, secondo il paragrafo 2 dello stesso articolo, la portata della protezione così come i mezzi di ricorso garantiti all’autore per salvaguardare i suoi diritti sono regolati esclusivamente secondo la legge del paese in cui la protezione è rivendicata (principio di «indipendenza» della protezione).

43      Ciò premesso, si deve ritenere che spetti all’autorità alla quale viene presentata una richiesta di accesso a documenti provenienti da terzi, quando si rivendica la protezione del diritto d’autore su tali documenti, in particolare, individuare elementi oggettivi e concordanti atti a confermare l’esistenza del diritto d’autore invocato dal terzo interessato. Tale controllo corrisponde infatti ai requisiti inerenti alla suddivisione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in materia di diritto d’autore.

44      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la Commissione abbia rispettato la portata del controllo che era tenuta a svolgere nell’applicare l’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (v. punto 35 supra).

45      A tale riguardo, occorre sottolineare che, anzitutto, nella decisione iniziale di rifiuto, per giustificare l’applicabilità dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione fa riferimento al diritto d’autore sulle norme armonizzate richieste spettante al CEN, in quanto organismo europeo di diritto privato titolare di un diritto di proprietà su tutte le sue pubblicazioni, comprese le norme europee. Infatti, essa ha considerato che la divulgazione delle suddette norme armonizzate «[avrebbe potuto] compromettere la tutela degli interessi commerciali di una persona giuridica, compresa la proprietà intellettuale, (...) poiché il CEN [era] il detentore del diritto d’autore su tutti i risultati prodotti dai rispettivi comitati tecnici» e che «[d]i conseguenza, i diritti d’autore e di sfruttamento (distribuzione e vendita) di qualsiasi pubblicazione del CEN (compresi i progetti di norme europee) apparten[evano] esclusivamente al CEN e ai suoi membri nazionali dai quali si po[tevano] ottenere i (progetti) di norme».

46      Nella decisione di conferma la Commissione respinge le censure delle ricorrenti secondo cui le norme armonizzate richieste non sono protette dal diritto d’autore, sostenendo che, «contrariamente alle loro affermazioni, le [dette norme armonizzate erano] protette dal diritto d’autore [nonostante il fatto che esse] contene[ssero] effettivamente dati che potevano essere considerati fattuali, o che riguarda[vano] procedure». Inoltre, in risposta alle critiche delle ricorrenti circa la mancanza di consultazione dell’autore di tali norme armonizzate, essa ha rinviato al documento di posizione congiunta del CEN e del CENELEC, del 17 maggio 2017, sulle conseguenze della sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), in cui questi ultimi avrebbero considerato «esplicitamente, sulla base di tale sentenza e nella loro qualità di detentori di diritti d’autore sulle norme europee, che non vi era alcuna base per rimettere in discussione il loro diritto d’autore o la loro politica di divulgazione delle norme armonizzate». Essa «ha quindi ritenuto che non fosse necessario procedere alla consultazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, poiché la posizione dell’emittente dei documenti, il titolare dei diritti d’autore in questione, era già stata resa pubblica dal documento summenzionato».

47      Ne consegue che la Commissione ha basato la sua conclusione circa l’esistenza di una protezione delle norme armonizzate richieste in forza del diritto d’autore su indizi oggettivi e concordanti idonei a dimostrare l’esistenza del diritto d’autore su tali norme come asserito dal CEN.

48      In secondo luogo, nella decisione di conferma, la Commissione sottolinea che, «sebbene la formulazione delle norme [armonizzate richieste] tenga conto delle considerazioni specifiche della regolamentazione di cui supportano l’attuazione, esse sono redatte dai loro autori in modo sufficientemente creativo da poter godere della protezione del diritto d’autore», che «[l]a lunghezza dei testi implica che gli autori facciano una serie di scelte (anche nel modo in cui il documento è strutturato), il che comporta una protezione in forza del diritto d’autore», e che «[n]e risulta che [le suddette norme armonizzate] devono essere considerate nel [loro] complesso come un’opera originale d’autore che gode di protezione ai sensi delle norme relative al diritto d’autore». Nell’effettuare tale analisi, essa ha così valutato l’idoneità di tali norme armonizzate a formare oggetto di tutela da parte del diritto d’autore in termini di soglia di originalità che un prodotto deve raggiungere per costituire un’«opera» ai sensi della giurisprudenza. Infatti, sebbene la condizione di originalità richiesta affinché un prodotto possa avvalersi di tale protezione resti disciplinata dalle legislazioni degli Stati membri, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte nell’interpretazione della nozione autonoma di «opera» che, affinché un oggetto possa essere considerato originale, è nel contempo necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C‑833/18, EU:C:2020:461, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di questa giurisprudenza, la Commissione ha potuto correttamente concludere che nel caso di specie le norme armonizzate in questione integravano la soglia di originalità richiesta.

49      Da tutto quanto precede risulta che non si può addebitare alla Commissione alcun errore di diritto circa la portata del controllo che essa era tenuta ad effettuare nell’applicare l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, al fine di riscontrare un pregiudizio degli interessi commerciali derivante dalla protezione conferita dal diritto d’autore alle norme armonizzate richieste.

50      In secondo luogo, le ricorrenti adducono, a sostegno del loro argomento concernente un errore di diritto relativo all’idoneità delle norme armonizzate richieste a formare oggetto di una protezione conferita dal diritto d’autore, in quanto parte del diritto dell’Unione, la circostanza che esse costituiscono «testi di legge» e la sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821).

51      A questo proposito, è opportuno ricordare che una norma armonizzata è definita, all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1025/2012, come una specifica tecnica, adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione, alla quale non è obbligatorio conformarsi.

52      Nella sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), la Corte ha dichiarato, tra l’altro, che una norma armonizzata come quella di cui trattasi nel procedimento principale, adottata sulla base [del diritto derivato], i cui riferimenti sono stati oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rientra nel diritto dell’Unione (punto 40).

53      Orbene, occorre rilevare, come fa la Commissione, che dalla sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821) non risulta affatto che la Corte abbia dichiarato invalido il regime di pubblicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento n. 1025/2012, secondo cui vengono pubblicati solo i riferimenti di tali norme. Al contrario, la scelta del legislatore dell’Unione di subordinare l’esistenza degli effetti giuridici connessi a una norma armonizzata unicamente alla previa pubblicazione dei suoi riferimenti nella Gazzetta ufficiale, serie C, è stata constatata dalla Corte (sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, punti 37, 40 e 43).

54      In tali circostanze, le ricorrenti hanno torto nel sostenere che, poiché la Corte ha stabilito, nella sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), che le norme armonizzate richieste facevano parte del «diritto dell’Unione», l’accesso ad esse dovrebbe essere libero e gratuito di modo che ad esse non sarebbe applicabile alcuna eccezione al diritto di accesso.

55      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il primo capo del primo motivo deve essere respinto.

b)      Sul secondo capo, vertente su errori di diritto nellapplicazione delleccezione prevista dallarticolo4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001

56      Secondo le ricorrenti, anche se fosse teoricamente possibile che il diritto d’autore conferisca protezione alle norme armonizzate richieste, tale protezione non era applicabile a dette norme armonizzate, poiché queste non costituiscono una «creazione intellettuale personale», ai sensi della giurisprudenza della Corte, necessaria per poter godere di tale protezione.

57      A questo riguardo, posto che, come osservato al punto 40 supra, le condizioni per godere del diritto d’autore nonché la portata della protezione conferita da tale diritto, e più specificamente le eccezioni a tale protezione, rimangono disciplinate dalle normative degli Stati membri, che sono liberi di determinare la protezione che deve essere accordata ai testi ufficiali di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, e, come emerge dalla giurisprudenza, le dette condizioni possono essere contestate dinanzi ai giudici degli Stati membri unicamente (v., in questo senso e per analogia, parere 1/09, dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 80, e ordinanza del 5 settembre 2007, Document Security Systems/BCE, T‑295/05, EU:T:2007:243, punto 56), la Commissione non era autorizzata, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, ad esaminare le condizioni richieste dalla normativa nazionale applicabile per verificare la veridicità della protezione conferita dal diritto d’autore alle norme armonizzate richieste, poiché un esame siffatto eccede la portata del controllo di cui essa era investita nel contesto di un procedimento di accesso ai documenti.

58      Inoltre, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il CEN non effettua scelte libere e creative nel processo di elaborazione delle norme armonizzate richieste non è affatto provato.

59      In effetti, le ricorrenti affermano, da un lato, che le norme armonizzate richieste «consistono in semplici elenchi di caratteristiche tecniche e/o di procedure di test e che, di conseguenza, la persona incaricata di redigerle non dispone di una vera e propria scelta creativa che possa essere considerata come espressione della sua personalità o come creazione intellettuale propria» e, dall’altro, che «la progettazione [di tali norme armonizzate] non consente neppure di operare scelte libere o creative in termini, per esempio, di impaginazione, struttura, linguaggio o di qualsiasi altra caratteristica chiave, [poiché q]uesti aspetti della normazione sono disciplinati da complessi di standard propri che limitano considerevolmente qualsiasi potenziale margine di creatività da parte degli organismi di normazione». Orbene, esse si limitano a procedere per semplici affermazioni, senza suffragarle con una qualsivoglia analisi, né confutare gli argomenti della Commissione esposti nella decisione di conferma (v. punto 48 supra) relativi al grado di originalità di tali norme armonizzate, che risulta dalla lunghezza dei testi in questione, che implica scelte da parte dei loro autori, incluso quanto al modo in cui sono strutturati. Inoltre, esse non specificano in quale modo le restrizioni al margine di creatività imposte dalla regolamentazione in materia di normazione siano tali da implicare che le medesime norme armonizzate non siano idonee a raggiungere la soglia di originalità richiesta a livello dell’Unione.

60      Il secondo capo del primo motivo deve essere, pertanto, respinto.

c)      Sul terzo capo, relativo a un errore di valutazione delleffetto sugli interessi commerciali

61      Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha dimostrato in che modo la divulgazione delle norme armonizzate richieste danneggi gli interessi commerciali del CEN e dei suoi membri nazionali. Esse sostengono che, anche se la protezione conferita dal diritto d’autore a tali norme armonizzate fosse teoricamente possibile e anche se tali norme armonizzate fossero considerate una creazione intellettuale personale, la decisione di conferma dovrebbe comunque essere annullata, poiché la Commissione non ha dimostrato il presunto pregiudizio agli interessi commerciali del CEN in quanto autore delle stesse norme armonizzate.

62      La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

63      A questo proposito occorre ricordare che, per poter giustificare il diniego di accesso a un documento, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un’attività o in un interesse fra quelli menzionati all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, poiché l’istituzione interessata deve anche dimostrare come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista da tale articolo e che il rischio di un pregiudizio a tale interesse è ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Lo stesso vale anche per un terzo, nell’ipotesi in cui venga consultato nell’ambito della procedura di consultazione prevista all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, in quanto l’obiettivo di suddetto articolo sarebbe quello di mettere l’istituzione in condizione di valutare se trovi applicazione un’eccezione prevista al paragrafo 1 o 2 dell’articolo in parola (sentenza del 5 febbraio 2018, Pari Pharma/EMA, T‑235/15, EU:T:2018:65, punto 69).

64      Nel caso di specie, dalla decisione di conferma risulta che la Commissione ha basato il suo rifiuto di divulgare le norme armonizzate richieste su due lesioni correlate, ma distinte, degli interessi commerciali del CEN e dei suoi membri nazionali, vale a dire, da un lato, la protezione di tali norme armonizzate da parte del diritto d’autore e, dall’altro, il rischio di una riduzione molto consistente dei diritti d’autore percepiti dal CEN e dai suoi membri nazionali come contropartita dell’accesso a tali norme armonizzate, qualora l’accesso alle stesse potesse essere ottenuto gratuitamente presso la Commissione.

65      A questo proposito va ricordato, come ha sostenuto la Commissione, che la vendita di norme costituisce una componente essenziale del modello economico adottato da tutti gli organismi di normazione. Un accesso libero e gratuito del pubblico a queste norme metterebbe in discussione questo modello e costringerebbe i suddetti organismi a ripensare completamente la loro organizzazione, mettendo così a repentaglio la produzione di nuove norme e la possibilità di disporre di un metodo per dimostrare la conformità di un prodotto ai requisiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione attraverso un metodo uniforme.

66      Di conseguenza, atteso che, come rilevato nel contesto del primo e del secondo capo del primo motivo (v. punto 47 supra), la Commissione poteva legittimamente considerare che le norme armonizzate richieste formassero oggetto di una protezione conferita dal diritto d’autore, in forza della quale esse erano accessibili agli interessati esclusivamente previo pagamento di taluni diritti (v. punto 19 supra), la loro divulgazione gratuita sul fondamento del regolamento n. 1049/2001 era idonea a pregiudicare in modo concreto ed effettivo gli interessi commerciali del CEN e dei suoi membri nazionali, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 63 supra.

67      In ogni caso, come asserisce correttamente la Commissione, sostenuta dagli intervenienti, nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, il libero accesso del pubblico alle norme comprometterebbe senza dubbio la tutela della proprietà intellettuale del CEN, nei limiti in cui tali norme sono soggette alle condizioni di licenza imposte agli acquirenti. L’assenza di un qualsiasi tipo di controllo nella divulgazione delle norme pregiudicherebbe manifestamente gli interessi commerciali del CEN.

68      Questa conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui, nel processo di elaborazione delle norme armonizzate richieste, il CEN agisce in veste di autorità pubblica che espleta funzioni pubbliche non soggette ad alcun interesse commerciale.

69      A tale riguardo, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 1025/2012, le norme armonizzate sono elaborate o, se del caso, riviste da una delle tre organizzazioni europee di normazione, su iniziativa e sotto la direzione e la supervisione della Commissione. A tal fine, il regolamento in parola riconosce tre organizzazioni europee di normazione: il CEN, il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono associazioni senza scopo di lucro, il CEN e il Cenelec di diritto privato belga, e l’ETSI di diritto francese.

70      Orbene, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non risulta affatto dalle disposizioni che disciplinano il sistema europeo di normazione che, nel processo di elaborazione delle norme armonizzate, il CEN agisca come un’autorità pubblica che espleta funzioni pubbliche non soggette ad alcun interesse commerciale.

71      Il fatto che le organizzazioni europee di normazione, compreso il CEN, contribuiscano alla realizzazione di missioni di interesse pubblico fornendo servizi di certificazione relativi al rispetto della legislazione applicabile non cambia affatto il loro status di entità private che svolgono un’attività economica (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 5 dicembre 2018, Falcon Technologies International/Commissione, T‑875/16, non pubblicata, EU:T:2018:877, punto 47).

72      A questo proposito occorre constatare, alla stregua della Commissione, che, se un’impresa a capitale pubblico può essere titolare di interessi commerciali, lo stesso deve valere, a maggior ragione, per un ente privato, sebbene esso contribuisca all’espletamento di missioni di interesse pubblico (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 dicembre 2018, Falcon Technologies International/Commissione, T‑875/16, non pubblicata, EU:T:2018:877, punto 49).

73      Da tutto quanto precede risulta che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione ha dimostrato che la divulgazione delle norme armonizzate richieste era idonea ad arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio agli interessi commerciali del CEN o dei suoi membri nazionali e che il rischio di pregiudizio di tali interessi era ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 63 supra.

74      Il terzo capo del primo motivo e tale motivo nella sua interezza devono quindi essere respinti.

2.      Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto relativi allesistenza di un interesse pubblico prevalente ai sensi dellarticolo4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001 e sulla violazione dellobbligo di motivazione

75      Le ricorrenti addebitano alla Commissione di essere incorsa in errori di diritto laddove ha considerato che non esistesse un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, che giustificasse la divulgazione delle norme armonizzate richieste e di aver sufficientemente motivato il suo rifiuto di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente.

76      II presente motivo si articola in tre capi. Il primo si basa su un errore di diritto circa l’esistenza di un interesse pubblico prevalente che richiede il libero accesso alla legge. Il secondo riguarda un errore di diritto relativo all’esistenza di un interesse pubblico prevalente dovuto all’obbligo di trasparenza in materia ambientale. Il terzo è tratto da una motivazione insufficiente del rifiuto della Commissione di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente.

77      Il terzo capo del secondo motivo di ricorso deve essere esaminato per primo.

a)      Sul terzo capo, tratto da una insufficienza di motivazione quanto al rifiuto della Commissione di riconoscere lesistenza di un interesse pubblico prevalente

78      Le ricorrenti sostengono che, da un lato, nella decisione di conferma, la Commissione non ha sufficientemente motivato il suo rigetto degli argomenti addotti nella domanda di conferma circa l’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustificasse l’accesso alle norme armonizzate richieste.

79      A questo proposito, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha taciuto sugli argomenti più importanti che esse avevano sviluppato nella loro domanda di conferma, relativi alle implicazioni della classificazione delle norme armonizzate richieste come «diritto dell’Unione» nella sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821). Più specificamente, ritengono che la Commissione non spieghi, tra l’altro, perché il loro argomento relativo al necessario accesso al diritto in uno stato di diritto non debba essere considerato come un interesse pubblico prevalente.

80      Dall’altro lato, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha motivato il suo ragionamento sulla ponderazione degli interessi contrapposti nel caso di specie, ai sensi della giurisprudenza elaborata nella sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio (C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374) e, così facendo, le ha poste in condizione di ritenere che non si sia proceduto a tale ponderazione.

81      La Commissione controbatte agli argomenti delle ricorrenti affermando di aver motivato sufficientemente il suo rifiuto di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente.

82      In limine, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione è un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in forza del quale ogni atto giuridico adottato dalle istituzioni dell’Unione deve essere motivato (v. sentenza del 6 febbraio 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissione, T‑485/18, EU:T:2020:35, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Quest’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea non è puramente formale, ma persegue lo scopo di permettere al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità e agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, affinché possano difendere i loro diritti e verificare la fondatezza o meno dell’atto. Pertanto, gli interessati possono realmente far fruttare il loro ricorso giurisdizionale solo se hanno una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi (v. sentenza del 28 novembre 2019, Mélin/Parlamento, T‑726/18, non pubblicata, EU:T:2019:816, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

83      Nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001, è stato statuito che l’obbligo per l’istituzione di motivare la propria decisione di diniego dell’accesso a un documento persegue lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione è fondata o se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e, dall’altro, di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La portata di tale obbligo dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato (v. sentenza del 6 febbraio 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissione, T‑485/18, EU:T:2020:35, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

84      Risulta dalla giurisprudenza che l’obbligo di motivazione non impone tuttavia all’istituzione interessata di rispondere a ciascuno degli argomenti dedotti nel corso del procedimento precedente l’adozione della decisione finale impugnata (v. sentenza del 25 settembre 2018, Psara e a./Parlamento, da T‑639/15 a T‑666/15 e T‑94/16, EU:T:2018:602, punto 134 e giurisprudenza ivi citata).

85      Nel caso di specie occorre rilevare che, nella decisione di conferma, la Commissione ha esposto le sue risposte agli argomenti delle ricorrenti contenuti nella domanda di conferma relativi alla presunta esistenza degli interessi pubblici prevalenti derivanti, da un lato, dall’interpretazione data dalla Corte nella sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821) e, dall’altro lato, dai presunti obblighi di trasparenza in materia ambientale, al punto 4, intitolato «Assenza di interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione».

86      Al riguardo, in primo luogo, la Commissione ha precisato che, come aveva spiegato al punto 2.1 della decisione di conferma dedicato all’esame della condizione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, gli effetti della sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821) dovevano essere valutati nel contesto in cui tale sentenza è stata emessa. Pertanto, a suo avviso, tale sentenza «non [creava] un obbligo di pubblicazione proattiva delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale, né stabili[va] automaticamente un interesse pubblico prevalente che giustificasse la loro divulgazione».

87      In secondo luogo, la Commissione ha confutato le affermazioni delle ricorrenti relative agli obblighi di trasparenza in materia ambientale, reputati di interesse pubblico prevalente rispetto a quello derivante dalla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, sostenendo, in sostanza, che sono inapplicabili al caso di specie.

88      In terzo luogo, la Commissione ha aggiunto che non era stata peraltro in grado di individuare alcun interesse pubblico prevalente che giustificasse tale divulgazione.

89      Ne consegue che la decisione di conferma espone, invero succintamente, ma comunque in modo chiaro, che le ricorrenti non avevano addotto alcun argomento in grado di dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione delle norme armonizzate richieste. La Commissione ha altresì aggiunto che essa non era stata in grado di individuare alcun interesse pubblico prevalente che giustificasse una tale divulgazione.

90      Inoltre, laddove, con taluni dei loro argomenti, le ricorrenti contestano in realtà la fondatezza della motivazione contenuta nella decisione di conferma circa l’assenza di un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione delle norme armonizzate richieste, tali argomenti sono inconferenti nel contesto del presente capo.

91      Infine, occorre ricordare che, sebbene la Commissione sia tenuta a esporre i motivi che giustificano l’applicazione nel caso di specie di una delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, essa non è tuttavia tenuta a fornire informazioni che si spingano oltre quanto necessario affinché il richiedente l’accesso comprenda le ragioni da cui è scaturita la sua decisione e il Tribunale possa controllare la legittimità della stessa (v., in questo senso, sentenza del 26 marzo 2020, Bonnafous/Commissione, T‑646/18, EU:T:2020:120, punto 25).

92      In considerazione di tali circostanze, il terzo capo del secondo motivo deve essere respinto.

b)      Sul primo capo, relativo a un errore di diritto sullesistenza di un interesse pubblico prevalente che implica un libero accesso alla legge

93      Le ricorrenti sostengono che, ammettendo che le norme armonizzate richieste possano rientrare nell’eccezione relativa all’incidenza sugli interessi commerciali, esisteva un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali norme armonizzate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, consistente nel garantire il libero accesso alla legge. Più precisamente, la circostanza che queste norme armonizzate facciano parte del diritto dell’Unione «farebbe sorgere un obbligo costituzionale di concedere il libero accesso ad esse».

94      Secondo le ricorrenti, atteso che le norme armonizzate richieste fanno parte del diritto dell’Unione, come statuito dalla Corte nella sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), esisterebbe un «interesse pubblico superiore automatico» che giustifica la divulgazione di tali norme armonizzate. In particolare, esse adducono il principio della certezza del diritto, che sarebbe garantito solo dalla corretta pubblicazione della legge nella lingua ufficiale del suo destinatario. Esse rinviano altresì alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’accessibilità della legge. Sottolineano anche il legame tra l’accessibilità delle norme e il buon funzionamento del mercato interno. Infine, ritengono che il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, garantite dagli articoli 34 e 56 del TFUE, richiedano il libero accesso alle norme.

95      In ogni caso, le ricorrenti sostengono che la decisione di conferma viola l’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione ha omesso di esaminare l’esistenza di un interesse pubblico alla divulgazione e, più in generale, di procedere alla ponderazione degli interessi che la divulgazione serve con quelli che si oppongono a siffatta divulgazione. A tale riguardo, le ricorrenti contestano l’affermazione di tale istituzione secondo cui esse avrebbero esposto soltanto considerazioni di carattere generale che non erano idonee a dimostrare che il principio di trasparenza rivestiva nella fattispecie una particolare pregnanza. A loro avviso, infatti, il riferimento al carattere particolare delle norme armonizzate richieste era sufficiente a giustificare, nel caso di specie, l’esistenza di un interesse pubblico particolare alla divulgazione ai sensi di tale disposizione.

96      La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

97      In via preliminare, occorre rilevare che, anche nel caso in cui, come nella fattispecie, la Commissione si fondi su una presunzione generale al fine di negare l’accesso ai documenti richiesti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, non è esclusa la possibilità di dimostrare che esiste un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di detti documenti in forza dell’ultima parte di frase di tale disposizione (v., in questo senso, sentenza del 25 settembre 2014, Spirlea/Commissione, T‑306/12, EU:T:2014:816, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

98      Tuttavia spetta a colui che fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente invocare concretamente le circostanze che giustificano la divulgazione dei documenti in questione, e l’esposizione di considerazioni di ordine puramente generico non può essere sufficiente a dimostrare che un interesse pubblico superiore prevale sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione dei documenti in questione (v. sentenza dell’11 maggio 2017, Svezia/Commissione, C‑562/14 P, EU:C:2017:356, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

99      Nel caso di specie, le ricorrenti mirano in realtà a sottrarre interamente la categoria delle norme armonizzate all’applicabilità del regime di eccezioni sostanziali istituito dal regolamento n. 1049/2001, per il motivo generico che esse fanno parte del «diritto dell’Unione» che dovrebbe essere liberamente accessibile al pubblico.

100    In primo luogo, alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 98, l’enunciazione di siffatte considerazioni generiche non basta per dimostrare che l’interesse prevalente del pubblico ad avere un accesso libero e gratuito al diritto dell’Unione, ivi comprese le norme armonizzate, quand’anche tale interesse si rivelasse reale, prevarrebbe sulle ragioni che giustificano il rifiuto di divulgare tali norme.

101    In primo luogo, a parte le affermazioni generiche sulla necessità di rendere accessibile la «legge dell’Unione», le ricorrenti non corroborano le ragioni concrete che giustificherebbero la divulgazione delle norme armonizzate richieste nel caso di specie. In particolare, non spiegano in che misura la divulgazione di queste norme armonizzate dovrebbe prevalere sulla protezione degli interessi commerciali del CEN o dei suoi membri nazionali. Al riguardo, occorre sottolineare che, come emerge dalla giurisprudenza citata supra al punto 98, sebbene, nell’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, l’onere della prova spetti all’istituzione dell’Unione che fa valere detta eccezione, nel caso, invece, dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, di detto regolamento, spetta a coloro che affermano l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’ultima parte di frase di tale disposizione, dimostrare tale esistenza.

102    In secondo luogo, anche supponendo che le affermazioni generiche, relative all’esistenza di un interesse generale alla garanzia dell’accesso libero e gratuito alle norme armonizzate dovessero essere accolte, la divulgazione delle norme armonizzate richieste, nel caso di specie, non consente di soddisfare siffatto interesse. A prescindere dalla natura del diritto che la loro creazione genererebbe a favore dei loro creatori, infatti, l’accesso alle norme armonizzate rimane soggetto a restrizioni, come il pagamento di diritti stabiliti dalle organizzazioni nazionali di normazione sulla base del sistema europeo di normazione o la consultazione gratuita in alcune biblioteche. Occorre pertanto avallare la valutazione della Commissione secondo cui l’interesse pubblico a garantire la funzionalità del sistema europeo di normazione, il cui obiettivo è quello di promuovere la libera circolazione delle merci, garantendo un livello minimo di sicurezza equivalente in tutti i paesi europei, prevale sulla garanzia dell’accesso libero e gratuito alle norme armonizzate.

103    In secondo luogo, la strada scelta dalle ricorrenti, che chiedono il riconoscimento in via giudiziaria di un acceso libero e gratuito alle norme armonizzate attraverso il meccanismo istituito dal regolamento n. 1049/2001 senza tuttavia contestare il sistema europeo di normazione, non può essere considerata adeguata. Il regolamento n. 1025/2012 da un lato prevede espressamente, come indicato al precedente punto 53, un sistema di pubblicazione limitato ai soli riferimenti delle norme armonizzate e, dall’altro lato, come spiegato al precedente punto 19, consente l’accesso a tali norme a pagamento alle persone che desiderano usufruire della presunzione di conformità ad esse collegata.

104    A questo proposito, va notato che, nella decisione di conferma, la Commissione ha ritenuto che non sussistesse alcun interesse pubblico prevalente a divulgare le norme armonizzate richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001. Secondo la Commissione, la sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), addotta dalle ricorrenti per suffragare la loro tesi sull’esistenza dell’interesse pubblico prevalente a garantire l’accessibilità al diritto, non crea un obbligo di pubblicazione proattiva delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale, né dimostra automaticamente un interesse pubblico prevalente che ne giustifichi la divulgazione.

105    Tale valutazione della Commissione non è viziata da alcun errore.

106    In effetti, la tesi delle ricorrenti si basa sulle conseguenze che esse stesse traggono dalla qualificazione delle norme armonizzate come «diritto dell’Unione» da parte della Corte nella sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821). Così, esse sostengono, in sostanza, che il fatto che le norme armonizzate siano parte del diritto dell’Unione «genera l’obbligo costituzionale di concedere il libero accesso ad esse».

107    Orbene, a parte il fatto che le ricorrenti non indicano la fonte esatta di un «principio costituzionale» che postulerebbe un accesso libero e gratuito alle norme armonizzate, esse non giustificano in alcun modo perché tali norme debbano essere soggette all’obbligo di pubblicità e di accessibilità connesso ad una «legge», in quanto tali norme non sono vincolanti, producono gli effetti giuridici ad esse connessi solo nei confronti degli interessati e possono essere consultate gratuitamente in alcune biblioteche degli Stati membri.

108    Il primo capo del secondo motivo deve essere pertanto respinto.

c)      Sul secondo capo, relativo a un errore di diritto sullesistenza di un interesse pubblico prevalente dovuto allobbligo di trasparenza in materia ambientale

109    Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che le norme armonizzate richieste contengono informazioni di carattere ambientale che genererebbero un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), quale attuata dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1367/2006. In secondo luogo, esse riguardano emissioni nell’ambiente e, in quanto tali, la loro divulgazione presenterebbe un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

110    La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

111    A tal riguardo, occorre sottolineare che, al pari del regolamento n. 1049/2001, il regolamento n. 1367/2006 ha lo scopo, come previsto dal suo articolo 1, di garantire la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica delle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.

112    Per esaminare l’argomentazione delle ricorrenti circa l’esistenza di un interesse pubblico prevalente dovuto all’obbligo di trasparenza in materia ambientale, si deve accertare – ammesso che le norme armonizzate richieste contengano informazioni ambientali – se ciò sarebbe stato sufficiente per trarre la conclusione che esiste un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione. In seguito, se del caso, occorrerà chiarire se le norme armonizzate richieste riguardino emissioni nell’ambiente, di modo che possa ritenersi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, che la loro divulgazione presenti un interesse pubblico prevalente.

1)      Sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente in caso di richieste di informazioni ambientali

113    Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione era tenuta, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Aarhus, come attuato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1367/2006, a diffondere attivamente le norme armonizzate richieste.

114    A questo proposito, occorre notare che sia l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Aarhus, sia l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1367/2006 disciplinano l’obbligo di diffondere attivamente l’informazione ambientale, senza sancire un «interesse pubblico prevalente» al riguardo.

115    Infatti, alla stregua della Commissione, occorre sottolineare che la prima frase dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 è l’unica disposizione di tale regolamento che contiene un riferimento chiaro e specifico a un «interesse pubblico prevalente» e che essa riguarda solo situazioni in cui le informazioni richieste riguardano le emissioni ambientali.

116    Inoltre l’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006 fa solo riferimento a un «interesse pubblico» alla divulgazione e non a un interesse pubblico «prevalente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001. Pertanto, dall’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006 non risulta che la divulgazione delle informazioni ambientali sia sempre caratterizzata da un interesse pubblico prevalente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 settembre 2015, ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2015:675, punto 189).

117    Dalle considerazioni che precedono si evince che un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle norme armonizzate richieste non discende dal mero fatto, ammesso che tale fatto sussista, che esse contengono informazioni ambientali.

118    In ogni caso, come risulta dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Aarhus, come attuato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1367/2006, l’obbligo di diffondere attivamente le informazioni ambientali è limitato al testo della legislazione dell’Unione che tratta di ambiente o che si riferisce ad esso, nonché ai documenti politici, ai piani e ai programmi relativi all’ambiente. Ora, sebbene le norme armonizzate richieste facciano parte del diritto dell’Unione, esse non rientrano tuttavia nell’ambito della legislazione dell’Unione, che è strettamente disciplinata dai trattati e rientra nella competenza esclusiva delle sole istituzioni dell’Unione che hanno attribuzioni in materia. Ne consegue che la tesi delle ricorrenti secondo cui la Commissione era tenuta a diffondere attivamente le norme armonizzate richieste si basa sull’errata premessa che tali norme armonizzate rientrino nella categoria della «legislazione dell’Unione che tratta di ambiente o che si riferisce ad esso».

119    Peraltro, sia la Convenzione di Aarhus che il regolamento n. 1367/2006 prevedono l’accesso del pubblico all’informazione ambientale su domanda o nell’ambito di una diffusione attiva da parte delle autorità e delle istituzioni interessate. Orbene, dal momento che le autorità e le istituzioni possono rifiutare una domanda di accesso all’informazione allorché essa rientra nell’ambito di applicazione di talune eccezioni, occorre considerare che esse non sono tenute a diffondere attivamente tale informazione. Infatti, in caso contrario, le eccezioni di cui trattasi sarebbero private di qualsiasi effetto utile, il che è manifestamente incompatibile con lo spirito e con la lettera della Convenzione di Aarhus e di detto regolamento (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 13 settembre 2013, ClientEarth/Commissione, T‑111/11, EU:T:2013:482, punto 128).

2)      Sull’esistenza di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006

120    Dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1367/2006 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento risulta che l’obiettivo di quest’ultimo è quello di garantire il diritto di accesso alle informazioni relative a fattori, quali le emissioni, che hanno o possono avere un effetto sugli elementi dell’ambiente di cui al punto i) dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, in particolare sull’aria, sull’acqua e sul suolo.

121    Al riguardo, l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006 prevede una presunzione legale secondo cui la divulgazione di informazioni che «riguardino emissioni nell’ambiente», ad eccezione di quelle relative alle indagini, è considerata di interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse di tutelare gli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, di modo che la tutela di tali interessi commerciali non può essere opposta alla divulgazione di tali informazioni. Stabilendo una siffatta presunzione, detto articolo si limita a consentire un’attuazione concreta del principio dell’accesso più ampio possibile alle informazioni in possesso delle istituzioni e degli organi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2016, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, punto 54).

122    Tuttavia, dal tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 risulta che tale disposizione contempla le informazioni «riguard[anti] emissioni nell’ambiente», vale a dire quelle concernenti o che sono relative a siffatte emissioni, e non le informazioni che presentano un nesso qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni nell’ambiente. Tale interpretazione è confermata dall’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della Convenzione di Aarhus, che fa riferimento alle «informazioni sulle emissioni» (sentenza del 23 novembre 2016, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, punto 78).

123    Alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, consistente nel garantire, in linea di principio, un accesso alle «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», tale nozione deve essere intesa nel senso che comprende, in particolare, i dati che consentono al pubblico di conoscere quanto effettivamente rilasciato nell’ambiente oppure quanto sarà prevedibilmente rilasciato in condizioni normali o reali di utilizzo del prodotto o della sostanza in questione, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto o di tale sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di detto prodotto o di detta sostanza. Pertanto, detta nozione deve essere interpretata nel senso che comprende, in particolare, le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle emissioni effettive e prevedibili, in siffatte condizioni, di detto prodotto o di detta sostanza (sentenza del 23 novembre 2016, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, punto 79).

124    Occorre altresì includere nella nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti di tali emissioni sull’ambiente. Infatti, dal considerando 2 del regolamento n. 1367/2006 risulta sostanzialmente che l’accesso alle informazioni ambientali garantito da tale regolamento mira, in particolare, a favorire una partecipazione pubblica più efficace al processo decisionale in modo da accrescere la responsabilità degli organi competenti nell’ambito del processo decisionale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e di ottenerne il sostegno nei confronti delle decisioni adottate. Orbene, per assicurarsi che le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale siano fondate e per poter partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale, il pubblico deve aver accesso alle informazioni che gli consentano di verificare se le emissioni siano state correttamente valutate e deve poter ragionevolmente comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di subire gli effetti di dette emissioni (sentenza del 23 novembre 2016, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, punto 80).

125    Per contro, sebbene non occorra adottare un’interpretazione restrittiva della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», tale nozione non può, tuttavia, includere qualsiasi informazione che presenti un qualsiasi nesso, ancorché diretto, con le emissioni nell’ambiente. Infatti, se detta nozione fosse interpretata nel senso di comprendere informazioni del genere, essa priverebbe in gran parte di contenuto la nozione di «informazioni ambientali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1367/2006. Una simile interpretazione priverebbe, pertanto, di ogni effetto utile la possibilità per le istituzioni, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, di negare la divulgazione di informazioni ambientali, per il motivo, in particolare, che una divulgazione del genere pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica e comprometterebbe l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire tra l’obiettivo di trasparenza e la tutela di detti interessi. Essa arrecherebbe altresì un pregiudizio sproporzionato alla tutela del segreto professionale garantita dall’articolo 339 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2016, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, punto 81).

126    Inoltre, sebbene la nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, non possa essere limitata alle informazioni attinenti alle emissioni effettivamente liberate nell’ambiente, essa non abbraccia tuttavia le informazioni relative ad emissioni ipotetiche (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2016, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, punto 72 e giurisprudenza ivi citata e punto 73).

127    Nella fattispecie, secondo la Commissione, che non è smentita su questo punto dalle ricorrenti, le norme armonizzate richieste si limitano a descrivere prove e metodi destinati a soddisfare i requisiti di sicurezza prima dell’immissione sul mercato di determinati prodotti. Orbene, esse non contengono alcuna informazione che incida, o che possa incidere, sugli elementi dell’ambiente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), sub i), del regolamento n. 1367/2006, ma comprendono informazioni sui modi migliori per rendere i giocattoli più sicuri e prevenire alcuni degli effetti del nichel quando viene a contatto prolungato con la pelle.

128    Come sostiene giustamente la Commissione, il semplice fatto che le norme armonizzate richieste riguardino in parte sostanze e che contengano alcune informazioni relative ai livelli massimi di miscele e sostanze chimiche non attesta certo un legame sufficiente con le emissioni effettive o prevedibili ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 123 e 124 supra.

129    Da quanto precede risulta che le norme armonizzate richieste non sono ascrivibili alla sfera delle «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» in modo da poter beneficiare dell’applicazione della presunzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006.

130    Il secondo capo del secondo motivo di ricorso deve quindi essere respinto e, con esso, occorre respingere detto motivo nella sua integralità, nonché il ricorso.

IV.    Sulle spese

131    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

132    Nel caso di specie le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

133    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo si faccia carico delle proprie spese. Nel presente caso, il CEN, l’UNE, l’ASRO, l’AFNOR, l’ASI, la BSI, l’NBN, il DS, il DIN, il NEN, l’SNV, l’SN, l’SFS, l’SIS e l’ISS sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Public.Resource.Org, Inc. e la Right to Know CLG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il Comitato europeo di normazione (CEN), l’Asociación Española de Normalización (UNE), l’Asociația de Standardizare din România (ASRO), l’Association française de normalisation (AFNOR), l’Austrian Standards International (ASI), la British Standards Institution (BSI), il Bureau de normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN), il Dansk Standard (DS), il Deutsches Institut für Normung eV. (DIN), il Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), la Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), lo Standard Norge (SN), la Suomen Standardisoimisliitto ry (SFS), lo Svenska institutet för standarder (SIS) e l’Institut za standardizaciju Srbije (ISS) sopportano le proprie spese.

Papasavvas

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

 

      Norkus

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.


1      L’elenco degli altri intervenienti è allegato solo alla versione notificata alle parti.