Language of document : ECLI:EU:C:2018:834

Causa C249/17

Ryanair Ltd

contro

The Revenue Commissioners

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Intento di acquisizione da parte di una società della totalità delle azioni di un’altra società ai fini dell’esercizio di un’attività economica – Inclusione – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese relative a prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni – Diritto alla detrazione – Mancata realizzazione dell’attività economica prevista – Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 17)

Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall’attività economica prevista.

(v. punto 32 e dispositivo)