Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

24 settembre 2009

Causa F‑36/08

Arno Schell

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Attribuzione dei punti di priorità da parte dei direttori generali – Esercizio di promozione 2007»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Schell chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2006 nonché delle intenzioni formali di attribuzione dei punti di priorità adottate dal direttore generale per l’esercizio di promozione 2007.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato all’insieme delle spese.

Massime

Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)

Non può dedursi dall’art. 8, n. 7, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione un obbligo, a carico dell’amministrazione, di procedere ad una valutazione comparativa dei funzionari valutati per redigere il loro rapporto di evoluzione della carriera. Infatti, la detta disposizione dev’essere letta nel suo contesto. Innanzi tutto, se l’art. 43 dello Statuto impone che siano valutati, sotto forma di rapporto di evoluzione della carriera, compilato almeno ogni due anni, la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, il detto Statuto non prevede che tale valutazione sia di natura comparativa come nel caso dell’art. 45 dello Statuto. Al contrario invece, ai sensi dell’art. 8, n. 5, delle dette disposizioni generali di esecuzione, la valutazione viene effettuata, per quanto riguarda la rubrica «Rendimento», alla luce di obiettivi da conseguire propri di ciascun funzionario. Inoltre, la verifica di cui all’art. 8, n. 7, primo comma, delle dette disposizioni generali di esecuzione costituisce lo stadio preliminare alla concertazione, prevista al secondo comma del detto articolo, avente lo scopo di vegliare, in seno a ciascuna direzione generale, alla coerenza della valutazione dei meriti operata nel contesto della valutazione. Risulta da tutto quanto precede che il riferimento ad un raffronto dei meriti contenuto all’art. 8, n. 7, primo comma, delle dette disposizioni generali di esecuzione dev’essere inteso come uno degli elementi che permettono di operare un controllo della coerenza delle valutazioni e non nel senso che i rapporti di valutazione della carriera possano essere redatti solo previo raffronto dei meriti di tutti i funzionari.

(v. punti 37-39 e 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑42/06, Sundholm/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31)