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Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 - Petroci / Consiglio

(Causa T-160/11)1

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio - Cancellazione dall'elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Commissione europea.

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1 - GU C 139 del 7.5.2011.