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Ricorso proposto il 10 marzo 2011 - Magnesitas de Rubián e altri / Parlamento e Consiglio

(Causa T-158/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Spagna), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia I) (rappresentanti : H H. Brokelmann, P. Martínez-Lage Sobredo, abogados)

Convenuti: Parlamento e Consiglio

Conclusioni

Oggetto del presente procedimento è l'annullamento della decisione individuale di cui all'art. 13, n. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 novembre 2010, 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (GU L 334, pag. 17), laddove crea l'obbligo a carico degli Stati membri di rispettare le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili riportate al punto 3.5 del "Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio" (GU C 166, pag. 5), per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione che le autorità competenti rilascino agli impianti per la fabbricazione di ossido di magnesio soggetti ad autorizzazione in forza della menzionata direttiva.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

In via principale, annullare la decisione impugnata;

In subordine, nel caso in cui il Tribunal non annullasse la menzionata decisione relativamente al punto 3.5 del Documento di riferimento nella sua interezza, annullare comunque il punto 3.5.5.4 di detto documento, inclusi, segnatamente riguardo ai valori delle emissioni fissati nella tabella 3.11;

In ogni caso, condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione europea.

In proposito si fa valere che l'Unione europea non aveva la competenza necessaria per includere la fabbricazione di ossido di magnesio nel Documento di riferimento.

Secondo motivo, vertente sulla sussistenza di violazioni delle forme sostanziali, e specificamente:

la mancata comunicazione alle ricorrenti dell'avvio del procedimento di elaborazione del Documento di riferimento e la loro tardiva partecipazione al medesimo;

l'assenza nel Documento di riferimento delle "split views" presentate dalle ricorrenti;

il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'analisi per la versione finale del Documento di riferimento.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 1 della direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

In proposito si fa valere che il Documento di riferimento viola la finalità dichiarata nell'art. 1 della citata direttiva, consistente nella protezione dell'ambiente nel suo complesso, cosicché la violano parimenti le conclusioni riportate al punto 3.5 di tale documento, che la decisione impugnata rende vincolanti.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata sarebbe stata trattata nello stesso modo di imprese che invece si trovano in situazioni diverse.

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