Language of document : ECLI:EU:T:2007:115

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

26 aprile 2007(*)

«Concorrenza – Intese − Mercato della carta autocopiante – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Durata dell’infrazione – Gravità dell’infrazione – Maggiorazione a fini dissuasivi – Circostanze aggravanti – Circostanze attenuanti – Comunicazione sulla cooperazione»

Nelle cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02,

Bolloré SA, con sede in Puteaux (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Saint‑Esteben e H. Calvet,

ricorrente nella causa T‑109/02,

Arjo Wiggins Appleton Ltd, con sede in Basingstoke (Regno Unito), rappresentata dall’avv. F. Brunet, dai sigg. J. Temple Lang, solicitor, e J. Grierson, barrister,

ricorrente nella causa T‑118/02,

sostenuta da:

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx e dal sig. M. Wimmer, in qualità di agenti,

interveniente nella causa T‑118/02,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, già Stora Carbonless Paper GmbH, con sede in Bielefeld (Germania), rappresentata dall’avv. I. van Bael, e dal sig. A. Kmiecik, solicitor,

ricorrente nella causa T‑122/02,

Papierfabrik August Koehler AG, con sede in Oberkirch (Germania), rappresentata dagli avv.ti I. Brinker e S. Hirsbrunner,

ricorrente nella causa T‑125/02,

M‑real Zanders GmbH, già Zanders Feinpapiere AG, con sede in Bergisch Gladbach (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Burrichter e M. Wirtz,

ricorrente nella causa T‑126/02,

Papeteries Mougeot SA, con sede in Laval‑sur‑Vologne (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Barsi, J. Baumgartner e J.‑P. Hordies, successivamente dagli avv.ti Barsi e Baumgartner,

ricorrente nella causa T‑128/02,

Torraspapel SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti O. Brouwer, F. Cantos e C. Schillemans,

ricorrente nella causa T‑129/02,

Distribuidora Vizcaína de Papeles SL, con sede in Derio (Spagna), rappresentata dagli avv.ti E. Pérez Medrano e I. Delgado González,

ricorrente nella causa T‑132/02,

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, con sede in Hernani (Spagna), rappresentata dall’avv. I. Quintana Aguirre,

ricorrente nella causa T‑136/02,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nelle cause T‑109/02 e T‑128/02, dai sigg. W. Mölls e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. N. Coutrelis, nelle cause T‑118/02 e T‑129/02, dai sigg. Mölls e A. Whelan, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. van der Woude, nella causa T‑122/02, inizialmente dai sigg. R. Wainwright e Mölls, successivamente dai sigg. Wainwright e Whelan, in qualità di agenti, nelle cause T‑125/02 e T‑126/02, dai sigg. Mölls e Castillo de la Torre, assistiti dall’avv. H.‑J. Freund, nelle cause T‑132/02 e T‑136/02, dai sigg. Mölls e Castillo de la Torre, assistiti dagli avv.ti J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert,

convenuta,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante) (GU 2004, L 115, pag. 1), o, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con questa decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Vilaras, presidente, dai sigg. F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle trattazioni orali del 2 (T‑132/02 e T‑136/02), 7 (T‑109/02 e T‑128/02), 14 (T‑122/02), 16 (T‑118/02 e T‑129/02) e 21 giugno 2005 (T‑125/02 e T‑126/02),

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Antefatti della controversia

1        Nell’autunno del 1996, il gruppo Sappi, la cui società controllante è la Sappi Ltd, ha trasmesso alla Commissione dati e documenti che l’hanno indotta a sospettare l’esistenza, presente o passata, di un cartello segreto per la fissazione dei prezzi nel settore della carta autocopiante, settore in cui la Sappi operava come produttore.

2        Alla luce degli elementi comunicati dalla Sappi, la Commissione ha effettuato accertamenti presso taluni produttori di carta autocopiante, a titolo dell’art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Pertanto, gli accertamenti previsti dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 sono stati effettuati il 18 e 19 febbraio 1997 nei locali della Arjo Wiggins Belgium SA, delle Papeteries Mougeot SA (in prosieguo: la «Mougeot»), della Torraspapel SA, della Sarriopapel y Celulosa SA (in prosieguo: la «Sarrió») e del Grupo Torras SA. Inoltre, accertamenti sono stati effettuati in applicazione dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 17, tra il luglio ed il dicembre 1997 presso la Sappi, la Arjo Wiggins Appleton plc (in prosieguo: l’«AWA»), la Arjo Wiggins Europe Holdings Ltd, la Arjo Wiggins SA e la Guérimand SA, sua controllata, la Mougeot, la Torraspapel, la Sarrió, la Unipapel, la Sociedade Comercial de Celulose e Papel Lda, la Stora Carbonless Paper GmbH (in prosieguo: la «Stora»; già Stora‑Feldmühle AG) e la Papierfabrik August Koehler AG (in prosieguo: la «Koehler»).

3        Nel 1999, la Commissione ha anche trasmesso richieste di informazioni, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 17, all’AWA, alla Mougeot, alla Torraspapel, alla Cartiere Sottrici Binda SpA (in prosieguo: la «Binda»), alla Carrs Paper Ltd (in prosieguo: la «Carrs»), alla Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (in prosieguo: la «Divipa»), alla Ekman Iberica SA (in prosieguo: la «Ekman»), alla Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA (in prosieguo: la «Zicuñaga»), alla Koehler, alla Stora, alla Zanders Feinpapier AG (in prosieguo: la «Zanders») e alla Copigraph SA. Nelle richieste le imprese sono state invitate a fornire informazioni sugli annunci di aumenti di prezzo, sui volumi delle vendite, sui clienti, sul fatturato e sulle riunioni con i concorrenti.

4        Nelle rispettive risposte alla richiesta di informazioni, l’AWA, la Stora e la Copigraph hanno ammesso la partecipazione alle riunioni del cartello a livello multilaterale tenutesi fra i produttori di carta autocopiante. Esse hanno fornito alla Commissione vari documenti ed informazioni.

5        La Mougeot, da parte sua, ha contattato la Commissione il 14 aprile 1999 dichiarando che era disposta a cooperare all’indagine in applicazione della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Essa ha ammesso l’esistenza di un cartello per la fissazione dei prezzi nel settore della carta autocopiante e ha fornito alla Commissione informazioni sulla struttura del cartello, e in particolare sulle singole riunioni a cui avevano preso parte i suoi rappresentanti.

6        Il 26 luglio 2000, la Commissione ha avviato il procedimento nel caso in esame e ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «CdA») che essa ha inviato a 17 imprese, tra cui l’AWA, la Bolloré SA e la Copigraph, sua controllata, la Carrs, la Zicuñaga, la Divipa, la Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH (in prosieguo: la «MHTP»), già Stora, la Mougeot, la Koehler, la Sappi, la Torraspapel e la Zanders. Esse hanno potuto prendere visione del fascicolo della Commissione relativo alle indagini che è stato trasmesso loro in copia su CD-ROM il 1º agosto 2000.

7        Tutte le imprese destinatarie della CdA, tranne la Binda, la International Paper e la Mitsubishi Paper Mills Ltd, hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti della Commissione.

8        Un’udienza si è svolta l’8 ed il 9 marzo 2001.

9        Dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, e alla luce della relazione finale del consigliere-auditore, la Commissione ha adottato, il 20 dicembre 2001, la decisione 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante) (GU 2004, L 115, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»).

10      All’art. 1, primo comma, della decisione, la Commissione constata che undici imprese, con la loro partecipazione ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore della carta autocopiante, hanno violato l’art. 81, n. 1, del Trattato CE e l’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE.

11      All’art. 1, secondo comma, della decisione, la Commissione constata che l’AWA, la Bolloré, la MHTP, la Koehler, la Sappi, la Torraspapel e la Zanders hanno partecipato all’infrazione dal gennaio 1992 al settembre 1995, la Carrs dal gennaio 1993 al settembre 1995, la Divipa dal marzo 1992 al gennaio 1995, la Zicuñaga dall’ottobre 1993 al gennaio 1995 e la Mougeot dal maggio 1992 al settembre 1995.

12      All’art. 2 della decisione, viene ordinato alle imprese menzionate all’art. 1 di porre fine all’infrazione di cui si fa menzione nello stesso articolo, qualora non vi abbiano già provveduto, e di astenersi, nella loro attività nel settore della carta autocopiante, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere oggetto od effetto identico o equivalente a quello dell’infrazione.

13      Secondo l’art. 3, primo comma, della decisione, le seguenti ammende sono inflitte alle imprese interessate:

–        AWA: EUR 184,27 milioni;

–        Bolloré: EUR 22,68 milioni;

–        Carrs: EUR 1,57 milioni;

–        Divipa: EUR 1,75 milioni;

–        MHTP: EUR 21,24 milioni;

–        Zicuñaga: EUR 1,54 milioni;

–        Mougeot: EUR 3,64 milioni;

–        Koehler: EUR 33,07 milioni;

–        Sappi Ltd: EUR 0;

–        Torraspapel: EUR 14,17 milioni;

–        Zanders: EUR 29,76 milioni.

14      Ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della decisione, le ammende devono essere pagate entro tre mesi dalla data di notificazione della decisione. L’art. 3, terzo comma, della decisione dispone che, scaduto detto periodo, sono automaticamente dovuti gli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il 1º dicembre 2001, maggiorato di 3,5 punti percentuali, vale a dire al 6,77%.

15      Le undici imprese di cui agli artt. 1 e 2 della decisione sono destinatarie della medesima.

16      Dalla decisione (settantasettesimo ‘considerando’) emerge che i partecipanti al cartello avevano concordato un piano generale anticoncorrenziale finalizzato essenzialmente ad accrescere la redditività dei partecipanti tramite un aumento collettivo dei prezzi. Secondo la decisione, nel quadro di questo piano generale, il principale obiettivo del cartello era concordare aumenti dei prezzi nonché il calendario di tali aumenti.

17      A tal fine sarebbero state organizzate riunioni a vari livelli, generale, nazionale o regionale. Secondo l’ottantanovesimo ‘considerando’ della decisione, le riunioni generali del cartello erano seguite da una serie di riunioni a livello nazionale o regionale. Obiettivo di queste ultime era garantire l’applicazione, mercato per mercato, degli aumenti di prezzo concordati nelle riunioni generali. Durante tali riunioni i partecipanti si scambiavano informazioni dettagliate sui prezzi e sui rispettivi volumi di vendita (novantasettesimo ‘considerando’). Per assicurarsi che gli aumenti di prezzo stabiliti venissero effettivamente applicati, in alcune riunioni del cartello a livello nazionale erano assegnate quote di vendita e venivano fissate quote di mercato per ciascun partecipante (ottantunesimo ‘considerando’).

18      La Commissione ha considerato che tutti i principali operatori del SEE erano stati coinvolti nei meccanismi del cartello e che questi ultimi erano stati concepiti, diretti e promossi ai livelli elevati di ciascuna impresa partecipante. Per la natura stessa del tipo di cartello in esame, la sua attuazione comporta automaticamente una grave distorsione della concorrenza (‘considerando’ 377). Alla luce della natura del comportamento in esame, del suo impatto effettivo sul mercato della carta autocopiante e del fatto che il cartello copriva l’intero mercato comune e, dopo la sua creazione, l’intero SEE, la Commissione ha ritenuto che le imprese oggetto della decisione avessero commesso un’infrazione molto grave dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE (‘considerando’ 404).

19      Per determinare l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha classificato le imprese interessate in cinque categorie in funzione della rispettiva importanza relativa sul mercato interessato (‘considerando’ 406‑409). Per conferire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, essa ha poi maggiorato del 100% l’importo di base così determinato per l’AWA, la Bolloré e la Sappi (‘considerando’ 410-412). La Commissione, poi, per fissare l’importo di base delle ammende inflitte, ha preso in considerazione la durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa (‘considerando’ 413-417).

20      A titolo delle circostanze aggravanti, la Commissione ha maggiorato del 50% l’importo di base dell’ammenda inflitta all’AWA per il suo ruolo di leader (‘considerando’ 418-424). La Commissione non ha ravvisato alcuna circostanza attenuante nella fattispecie.

21      La Commissione ha adattato gli importi definitivi per tener conto delle disposizioni dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (‘considerando’ 434), poi ha applicato la comunicazione sulla cooperazione, la quale giustificava una riduzione dell’importo delle ammende del 50% per la Mougeot, del 35% per l’AWA, del 20% per la «Bolloré (Copigraph)» e del 10% per la Carrs, la MHTP e la Zanders (‘considerando’ 435-458).

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atti introduttivi separati depositati nella cancelleria del Tribunale tra l’11 ed il 18 aprile 2002, la Bolloré (T‑109/02), l’AWA (T‑118/02), la MHTP (T‑122/02), la Koehler (T‑125/02), la Zanders (T‑126/02), la Mougeot (T‑128/02), la Torraspapel (T‑129/02), la Divipa (T‑132/02) e la Zicuñaga (T‑136/02) hanno proposto il presente ricorso.

23      La Bolloré chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare gli artt. 1, 2 e 3 della decisione, nella parte in cui la riguardano;

–        in via subordinata, ridurre notevolmente l’ammenda che le è stata inflitta all’art. 3 della decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      L’AWA chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare o, in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda che le è inflitta in virtù della decisione;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        adottare tutte le altre misure che il Tribunale riterrà appropriate.

25      Il Regno del Belgio, intervenuto a sostegno delle conclusioni dell’AWA, chiede che il Tribunale voglia ridurre in modo sostanziale l’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

26      La MHTP chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 della decisione, nella parte in cui emerge che essa ha partecipato ad un’infrazione anteriormente al 1º gennaio 1993;

–        ridurre l’entità dell’ammenda che le è inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Koehler chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda che le è inflitta all’art. 3 della decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Zanders chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 3 della decisione nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 29,76 milioni;

–        in subordine, ridurre l’ammenda che le è inflitta all’art. 3 della decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

29      La Mougeot chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione;

–        in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Torraspapel chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 della decisione nella parte in cui questo constata che la ricorrente ha violato l’art. 81, n. 1, CE tra il 1º gennaio 1992 ed il mese di settembre 1993, e ridurre l’ammenda di conseguenza;

–        ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente all’art. 3 della decisione;

–        condannare la Commissione alle spese, comprese le spese e gli interessi relativi alla garanzia bancaria o al pagamento di tutta o parte dell’ammenda.

31      La Divipa chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione nella parte in cui accerta, oltre alla sua partecipazione ad un’intesa relativa al mercato spagnolo, la sua partecipazione ad un cartello che copre tutto il mercato del SEE e, in subordine, ridurre l’ammenda che le è inflitta da tale decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Zicuñaga chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione, nella parte in cui tali articoli la riguardano;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione nel modo seguente:

–        annullare la maggiorazione dell’ammenda del 10% in quanto la sua partecipazione all’infrazione non supera l’anno;

–        ridurre sostanzialmente, perlomeno del 60%, l’importo di base dell’ammenda, a causa dell’esistenza di circostanze attenuanti;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      In ognuna di tali cause, la Commissione chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

34      Nelle cause T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑128/02, T‑132/02 e T‑136/02, il Tribunale ha posto quesiti scritti a cui le parti interessate hanno risposto entro il termine impartito.

35      Con lettera del 14 giugno 2005, contenente osservazioni sulla relazione d’udienza, la ricorrente nella causa T‑126/02 ha informato il Tribunale del suo cambiamento di denominazione sociale e di statuto dato che la Zanders Feinpapiere AG è diventata M-real Zanders GmbH (in prosieguo parimenti: la «Zanders»).

36      Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite separatamente nel corso delle udienze che hanno avuto luogo il 2, 7, 14, 16 e 21 giugno 2005.

37      Poiché le parti sono state invitate dal Tribunale, durante l’udienza di ciascuna causa, a presentare le loro osservazioni sull’eventuale riunione di tutte le cause ai fini della sentenza e dato che le medesime non hanno sollevato obiezioni, il Tribunale afferma che occorre riunire le presenti cause ai fini della sentenza, conformemente all’art. 50 del suo regolamento di procedura.

 In diritto

38      Le conclusioni delle ricorrenti sono dirette all’annullamento della decisione e/o all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda.

I –  Sui motivi vertenti sull’annullamento della decisione

39      Le ricorrenti chiedono, secondo i casi, l’annullamento integrale della decisione o di talune sue disposizioni che le riguardano. Tali conclusioni per l’annullamento si basano su motivi formali, relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo, e su motivi di merito, che riguardano le constatazioni e valutazioni della Commissione relative alla partecipazione di talune imprese all’infrazione.

A –  Sui motivi vertenti sullo svolgimento del procedimento amministrativo

1.     Sul primo motivo, vertente su una violazione del diritto al contraddittorio a causa dall’omessa divulgazione, durante il procedimento amministrativo, di documenti qualificati come riservati dalla Commissione

a)     Argomenti delle parti

40      La Zicuñaga sostiene che deriva sia dalla dottrina sia dall’art. 19 del regolamento n. 17 che l’accesso completo al fascicolo istruttorio costituisce una garanzia procedurale destinata a garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa, in particolare del diritto al contraddittorio. Essa sottolinea che tale garanzia ha lo scopo di consentire alla parte interessata non solo di contestare i documenti a carico fatti valere dalla Commissione, ma anche di accedere a documenti a discarico che possono essere usati in sua difesa.

41      Per quanto riguarda i documenti riservati, spetta, a suo avviso, alla Commissione conciliare il legittimo interesse dell’impresa interessata al rispetto della riservatezza, da una parte, con i diritti della difesa, dall’altra. Tuttavia, la Commissione non potrebbe basarsi, nella decisione finale, su documenti su cui l’accusato non sia stato in grado di far valere il suo punto di vista. Il rifiuto della Commissione di comunicare un documento durante il procedimento amministrativo costituirebbe, inoltre, una violazione dei diritti della difesa qualora vi sia una probabilità che il procedimento amministrativo sarebbe potuto pervenire ad un risultato diverso in caso di comunicazione di tale documento all’interessato. Ne consegue, secondo la Zicuñaga, che l’omessa divulgazione di documenti qualificati come riservati dalla Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente.

42      La Commissione sottolinea che l’istruttoria da essa realizzata rispetta tutte le garanzie richieste e non viola alcun principio di diritto. Essa sostiene, peraltro, che, poiché la Zicuñaga non precisa quali documenti a carico la Commissione avrebbe utilizzato, il suo argomento è irricevibile.

b)     Giudizio del Tribunale

43      Occorre innanzitutto sottolineare l’ambiguità dell’argomento della Zicuñaga. Il titolo del motivo in questione («Violazione del diritto al contraddittorio. Omessa produzione di documenti a carico») induce a ritenere che la ricorrente contesti unicamente l’omessa comunicazione da parte della Commissione, durante il procedimento amministrativo, di documenti utilizzati a carico nella decisione. Altri passaggi del suo ricorso suggeriscono che essa denuncia anche l’omessa divulgazione, durante il detto procedimento, di documenti che, asseritamente, possono contenere elementi a discarico.

44      Nella parte in cui la Zicuñaga intende denunciare il fatto che la Commissione non avrebbe comunicato, durante il procedimento amministrativo, documenti asseritamente utilizzati a carico nella decisione, va rilevato, come fa la Commissione nelle sue memorie, che la Zicuñaga non identifica alcun documento di tale natura. Poiché la sua affermazione non è affatto suffragata, essa, in tale misura, deve essere respinta.

45      Nella parte in cui la Zicuñaga censura il fatto che la Commissione le avrebbe rifiutato l’accesso, durante il procedimento amministrativo, a documenti asseritamente utili alla sua difesa, in quanto idonei a contenere elementi a discarico, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la Commissione, al fine di consentire alle imprese di difendersi utilmente contro le censure formulate nei loro confronti nella CdA, è tenuta a permettere loro la consultazione dell’intero fascicolo istruttorio, ad esclusione dei documenti contenenti segreti commerciali di altre imprese o altre informazioni riservate nonché dei documenti interni della Commissione (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 170, e la giurisprudenza citata).

46      Inoltre, il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese alla tutela dei loro segreti d’impresa deve essere contemperato con la garanzia del diritto di accedere al fascicolo completo. Pertanto, qualora la Commissione consideri che taluni documenti del suo fascicolo istruttorio contengono segreti d’impresa o altre informazioni riservate, essa deve preparare o far preparare alle imprese o alle associazioni di imprese da cui provengono i documenti in questione, versioni non riservate dei medesimi. Qualora la preparazione di versioni non riservate di tutti i documenti si riveli difficile, essa deve trasmettere alle parti interessate un elenco sufficientemente dettagliato dei documenti che pongono problemi per consentire a queste ultime di valutare l’opportunità di chiedere l’accesso a specifici documenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑1775, punti 88-94).

47      Nella fattispecie, emerge dalle memorie della Zicuñaga che quest’ultima denuncia in particolare il fatto che la Commissione le avrebbe rifiutato l’accesso alle informazioni dettagliate di cui al ‘considerando’ 288 della decisione, relative alle vendite realizzate per paese nel territorio del SEE durante il periodo di riferimento del cartello da parte di diverse imprese incriminate, tra cui la Zicuñaga. Secondo quest’ultima, tali informazioni contengono probabilmente elementi che le avrebbero permesso di dimostrare che essa non ha applicato una politica di prezzi concordata con i produttori europei di carta autocopiante.

48      A tal riguardo, l’elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo nella causa T‑136/02, prodotto dalla Commissione in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, fa emergere che la Commissione ha messo a disposizione delle parti, durante il procedimento amministrativo, una versione non riservata dei documenti corrispondenti alle informazioni di cui al ‘considerando’ 288 quando tali documenti erano classificati come non accessibili. La Zicuñaga ha quindi potuto valutare l’opportunità di chiedere l’accesso a documenti specifici.

49      Va ricordato a tal riguardo che, in un procedimento di accertamento di infrazione dell’art. 81 CE, la Commissione non ha l’obbligo di rendere accessibili, di sua iniziativa, documenti che non compaiono nel suo fascicolo istruttorio e che non ha intenzione di utilizzare a carico nella decisione definitiva nei confronti delle parti interessate. Una parte che venga a conoscenza, nel corso del procedimento amministrativo, del fatto che la Commissione sia in possesso di documenti che potrebbero essere utili alla sua difesa è obbligata a presentare all’istituzione un’espressa richiesta di accesso a detti documenti. L’inazione della ricorrente a tal riguardo nel corso del procedimento amministrativo ha un effetto preclusivo su tale punto per quanto riguarda il ricorso d’annullamento che sarà eventualmente proposto contro la decisione definitiva (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491; in prosieguo: la «sentenza Cemento», punto 383).

50      Orbene, la Zicuñaga, durante il procedimento amministrativo, non ha presentato alcuna domanda formale di accesso alla versione riservata delle informazioni soprammenzionate. Infatti, anche se essa, nella sua risposta ad un quesito del Tribunale, fa riferimento ad una domanda scritta di accesso a tali informazioni e produce la lettera di rigetto di tale domanda da parte della Commissione, è giocoforza constatare che tale domanda è datata 3 aprile 2002 ed è dunque successiva alla chiusura del procedimento amministrativo e all’adozione della decisione. La mancata formulazione di una tale domanda da parte della Zicuñaga durante il procedimento amministrativo ha quindi un effetto preclusivo per quanto riguarda il ricorso di annullamento.

51      Occorre di conseguenza rigettare tale motivo sollevato dalla Zicuñaga.

2.     Sul secondo motivo, basato su una violazione del diritto di accesso al fascicolo a causa della mancata comunicazione di documenti non compresi nel fascicolo istruttorio comunicato su CD-ROM

a)     Argomenti delle parti

52      La Koehler contesta alla Commissione di non averle dato accesso a taluni documenti che non facevano parte del fascicolo istruttorio comunicato su CD‑ROM ai destinatari della CdA il 1° agosto 2000. Essa si riferisce, in particolare, alle risposte alla CdA delle altre destinatarie della medesima, nonché agli allegati a tali risposte, segnatamente alla perizia, menzionata alla nota a piè di pagina n. 365 della decisione, che sarebbe stata comunicata dall’AWA alla Commissione. Essa sostiene che le numerose allusioni alle risposte alla CdA che figurano nella decisione attestano che la Commissione si è basata su tali risposte nella sua analisi dei fatti e nel calcolo delle ammende. La Koehler aggiunge che la risposta della Mougeot alla CdA dimostra che il fascicolo conteneva visibilmente anche informazioni che sarebbero state utili alla sua difesa.

53      La Commissione risponde che sebbene essa possa fondarsi solo su fatti su cui le imprese interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni, le risposte alla CdA non fanno parte del fascicolo istruttorio al quale deve essere accordato l’accesso. Il procedimento amministrativo deve essere considerato come chiuso dal momento del ricevimento di tali risposte e non può essere proseguito all’infinito perché ciascuna impresa intende prendere posizione sulle osservazioni degli altri. La Koehler non avrebbe identificato elementi a carico su cui la Commissione avrebbe basato una censura contro di essa senza che essa potesse pronunciarsi al riguardo.

b)     Giudizio del Tribunale

54      La tesi della Koehler può essere intesa come presentante due aspetti. Da una parte, taluni documenti che non figurano nel fascicolo istruttorio a cui essa ha avuto accesso sarebbero stati usati dalla Commissione come elementi a carico nella decisione, senza che la Koehler abbia avuto accesso ai medesimi nel corso del procedimento amministrativo e abbia potuto pronunciarsi al loro riguardo. D’altra parte, la Commissione non avrebbe comunicato alla Koehler documenti non figuranti nel fascicolo istruttorio a cui essa ha avuto accesso, che avrebbero potuto contenere elementi a discarico. Tali due punti devono essere analizzati separatamente.

55      Per quanto riguarda, in primo luogo, la mancata comunicazione degli asseriti elementi a carico che non figurano nel fascicolo istruttorio a cui la Koehler ha avuto accesso, va ricordato, in via preliminare, che un documento può essere considerato documento a carico nei confronti di una ricorrente solo qualora la Commissione se ne sia avvalsa per constatare un’infrazione alla quale detta ricorrente avrebbe preso parte (sentenza Cemento, punto 284).

56      Dato che i documenti non comunicati alle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo non costituiscono mezzi di prova opponibili (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I‑3359, punto 21; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II‑757, punti 55 e 56, e causa T‑13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II‑1021, punti 34 e 35), qualora si accertasse che la Commissione si sia basata, nella decisione impugnata, su documenti che non erano presenti nel fascicolo dell’istruttoria e che non sono stati comunicati alle ricorrenti, occorre stralciare detti documenti quali mezzi di prova (sentenza Cemento, punto 382; v., anche, in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punti 24-30; sentenze Solvay/Commissione, punto 46 supra, punto 57, e ICI/Commissione, cit., punto 36).

57      Ne consegue che, qualora la Commissione intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o su un documento allegato a tale risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, le altre parti coinvolte in tale procedimento devono essere messe in grado di pronunciarsi riguardo a tale elemento di prova (v., in tal senso, sentenze AKZO/Commissione, punto 56 supra, punto 21, Shell/Commissione, punto 56 supra, punto 55, e ICI/Commissione, punto 56 supra, punto 34).

58      Nella fattispecie, la ricorrente afferma, in modo generale, nel suo ricorso che, «a causa dei numerosi rinvii alle note a piè di pagina, non può esservi alcun dubbio che la Commissione ha usato le osservazioni delle altre parti del procedimento per suffragare sia la sua esposizione dei fatti sia il calcolo dell’importo dell’ammenda». Un’affermazione così generale non consente tuttavia di determinare quali documenti specifici sarebbero stati asseritamente utilizzati come elementi a carico della Koehler nella decisione. In udienza, la Koehler ha peraltro ammesso che non vi era alcun documento a carico a cui essa non aveva avuto accesso.

59      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la mancata comunicazione di asseriti elementi a discarico non contenuti nel fascicolo istruttorio a cui essa ha avuto accesso, la Koehler fa riferimento alle risposte di altre destinatarie della CdA a quest’ultima nonché agli allegati a tali risposte. Tuttavia, essa non dimostra di aver espressamente chiesto alla Commissione la comunicazione di tali elementi; essa ha anche ammesso in udienza di non aver presentato domande di accesso a tali documenti. La Koehler non può dunque censurare dinanzi al Tribunale il fatto di non aver avuto accesso a questi documenti (v., in tal senso, sentenza Cemento, punto 383; v. anche punto 49 supra).

60      Ad abundantiam, la Koehler non ha dimostrato che, se essa avesse avuto accesso alle risposte di altre destinatarie della CdA a quest’ultima e agli allegati a tali risposte, essa avrebbe potuto formulare argomenti in grado di modificare il risultato a cui è pervenuta la decisione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26, e sentenza del Tribunale 27 novembre 1990, causa T‑7/90, Kobor/Commissione, Racc. pag. II‑721, punto 30).

61      Infatti, per quanto riguarda innanzitutto la perizia allegata dall’AWA alla sua risposta alla CdA, nella parte in cui il riferimento fatto dalla Koehler alla detta perizia è diretto a identificare un documento, non contenuto nel fascicolo istruttorio a cui essa ha avuto accesso, che avrebbe potuto essere utile alla sua difesa, risulta dalla decisione (‘considerando’ 390, 392 e 396) che la Commissione ha esplicitamente respinto gli argomenti relativi all’asserita assenza di impatto effettivo dell’infrazione sul mercato, esposti durante il procedimento amministrativo dall’AWA sulla base di tale perizia. L’argomento della Koehler relativo al fatto che il mancato accesso a tale perizia durante il procedimento amministrativo ha pregiudicato la sua difesa non può essere quindi accolto.

62      Per quanto riguarda, poi, la risposta della Mougeot alla CdA, la Koehler afferma, nella sua replica, che la detta risposta mostra che il fascicolo conteneva visibilmente informazioni utili alla sua difesa. Essa si riferisce, a tal riguardo, al brano di tale risposta citato al ‘considerando’ 293 della decisione, in cui la Mougeot, tornando su una dichiarazione fatta precedentemente alla Commissione, sostiene che «la [CdA] non arriva a dimostrare che le riunioni dell’AEMCP [Association of European Manufacturers of Carbonless Paper] sono servite da quadro per meccanismi collusivi prima della ristrutturazione dell’associazione nel settembre 1993». Tuttavia, al ‘considerando’ 295 della decisione, la Commissione rigetta esplicitamente tale argomento facendo valere che le dichiarazioni della Sappi, della Mougeot e dell’AWA, se lette congiuntamente, provano che le riunioni generali del cartello si tennero almeno dal 1992 in poi. Facendo riferimento ai ‘considerando’ 112 e 113 della decisione essa aggiunge che le prove fornite dalla Sappi confermano che la collusione ebbe luogo nelle riunioni dell’Associazione dei produttori europei di carta autocopiante (AEMCP) o in riunioni tenutesi in occasione di quelle prima del settembre 1993. Il brano della risposta della Mougeot alla CdA citato dalla Koehler non prova dunque, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, che le risposte alla CdA e i documenti allegati a queste avrebbero consentito a tale impresa di formulare argomenti idonei a far giungere il procedimento amministrativo ad un risultato diverso.

63      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il presente motivo.

3.     Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, risultante da una mancata concordanza tra la CdA e la decisione

a)     Argomenti delle parti

64      La Bolloré sostiene che, in fase di CdA, la Commissione ha accertato la sua partecipazione all’infrazione unicamente a causa della sua responsabilità di società controllante per il comportamento personale della sua controllata, la Copigraph. Invece, la decisione conterrebbe una censura nuova nei suoi confronti, relativa al suo coinvolgimento personale ed autonomo nel cartello. Essa sostiene che, non offrendole la possibilità di prendere posizione su tale censura nel procedimento amministrativo, la Commissione ha violato nei suoi confronti i diritti della difesa.

65      La Commissione contesta che, nella decisione, la Bolloré venga considerata come personalmente coinvolta nell’infrazione. La ricorrente si vedrebbe imputare il comportamento della sua controllata in quanto essa formerebbe con quest’ultima una sola e medesima impresa. Il presente motivo potrebbe quindi essere accolto solo qualora venisse dimostrato che l’imputazione dell’infrazione alla ricorrente per tale motivo non appariva nella CdA o qualora venisse dimostrato che la Commissione, nella decisione, aveva basato la sua valutazione su fatti su cui la Bolloré non avrebbe potuto far valere il suo punto di vista nel procedimento precontenzioso. Orbene, ciò non sarebbe avvenuto.

b)     Giudizio del Tribunale

66      Su tale punto, si deve ricordare che il rispetto dei diritti della difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere osservato in ogni circostanza, in particolare in ogni procedimento che può concludersi con sanzione, anche se si tratta di un procedimento amministrativo, esige che l’impresa interessata sia stata in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, dei rilievi e delle circostanze addotti dalla Commissione (sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, Racc. pag. II‑5761, punto 32, e la giurisprudenza citata).

67      Secondo la giurisprudenza, la CdA deve contenere un’esposizione delle censure formulata in termini sufficientemente chiari, seppur sommari, per consentire agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro rimproverati dalla Commissione. Solo a tali condizioni, infatti, la CdA può soddisfare la funzione attribuitale dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni di imprese tutti gli elementi necessari affinché possano far valere utilmente la loro difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I‑1307, punto 42, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II‑1989, punto 63).

68      Inoltre, una violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo deve essere esaminata in relazione alle censure di cui la Commissione ha tenuto conto nella CdA e nella decisione (sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II‑1847, punto 70, e Solvay/Commissione, punto 46 supra, punto 60). Ciò premesso, l’accertamento di una violazione dei diritti della difesa presuppone che la censura che secondo l’impresa non le era stata contestata nella CdA sia formulata dalla Commissione nella decisione impugnata.

69      Tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai tre punti precedenti, occorre, nella fattispecie, verificare innanzitutto su quale base la Commissione ha accertato, nella decisione, la responsabilità della Bolloré nell’infrazione. Le indicazioni pertinenti figurano ai ‘considerando’ 353-356 della decisione [parte II (Valutazione giuridica), punto 2.3 (Responsabilità dell’infrazione 2) (Copigraph e Bolloré)].

70      Questi ‘considerando’ recitano come segue:

«(353) Durante il periodo dell’infrazione la Copigraph SA era controllata al cento per cento dalla [Bolloré] (in precedenza denominata Bolloré Technologies SA). Nel novembre 1998 l’impresa è stata acquistata dall’AWA. La Copigraph ha cessato l’attività il 2 febbraio 2000 con effetto dal 30 dicembre 2000. La Bolloré sostiene che non può essere considerata responsabile del comportamento della Copigraph dal momento che quest’ultima godeva di piena autonomia economica. Secondo la Bolloré questa autonomia nasceva dai seguenti fatti: le strutture gestionali delle due imprese erano rigorosamente distinte; la Copigraph possedeva una propria infrastruttura e la sua politica commerciale era indipendente in quanto l’impresa si riforniva per il 35% circa del suo fabbisogno di materie prime da fornitori esterni al gruppo Bolloré, uno dei quali era un concorrente del gruppo.

(354) La Copigraph apparteneva alla divisione “[C]arte speciali” della Bolloré il cui direttore dell’epoca, [sig. V.], era contemporaneamente direttore generale della Copigraph. Inoltre, l’allora direttore commerciale della Copigraph, [sig. J. B.], ricopriva dal 1994 anche un incarico nel reparto vendite della cartiera Thonon. Di conseguenza la [Bolloré] non poteva non essere informata della partecipazione della sua controllata al cartello.

(355) Vi sono anche prove dell’implicazione diretta della società controllante, la [Bolloré], nelle attività del cartello. La Bolloré è stata membro dell’AEMCP, le cui riunioni ufficiali sono servite anche come riunioni del cartello dal gennaio 1992 al settembre 1993. Un rappresentante della Bolloré, [sig. V.], capo della divisione “[C]arte speciali”, partecipò a queste riunioni del cartello insieme al direttore commerciale della Copigraph. Il capo della divisione carte speciali della Bolloré partecipò anche alla riunione per il mercato francese del 1º ottobre 1993. Il direttore commerciale della Copigraph partecipò a tutte le successive riunioni del cartello per le quali è stata appurata la partecipazione di rappresentanti della Copigraph. Tutte queste riunioni si svolsero nel 1994, anno in cui, come già menzionato, il direttore commerciale della Copigraph ricopriva anche un incarico nel reparto vendite della Bolloré.

(356) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che Bolloré è da ritenersi responsabile per l’intero periodo sopraindicato non solo del suo comportamento bensì anche del comportamento della Copigraph in rapporto al cartello».

71      Dall’estratto della decisione sopra riprodotta risulta che alla Bolloré è stata imputata la responsabilità dell’infrazione perché, da una parte, essa doveva essere considerata responsabile della partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa e, dall’altra, vi erano prove del suo coinvolgimento diretto nelle attività del cartello.

72      La Bolloré non contesta che la CdA le ha consentito di capire e di prendere posizione sul fatto che, nella detta CdA, la Commissione le imputava l’infrazione a causa della sua responsabilità, in quanto società controllante al 100% della Copigraph al momento dell’infrazione, per la partecipazione della Copigraph all’intesa. La sua obiezione si riferisce alla mancata indicazione, nella CdA, dell’intenzione della Commissione di imputarle l’infrazione anche a causa del suo coinvolgimento diretto nelle attività dell’intesa.

73      I brani pertinenti della CdA figurano ai punti 240-245 e 248 [parte II (Valutazione giuridica), punto B (Applicazione delle norme sulla concorrenza) 8 (Responsabilità dell’infrazione)].

74      Va innanzitutto rilevato che, in tali punti della CdA, la Commissione non faceva affatto riferimento ad un coinvolgimento diretto della Bolloré nell’intesa, a differenza delle indicazioni relative ad altre società controllanti interessate dalla CdA, quali l’AWA e la Torraspapel, per le quali la Commissione menziona, quanto all’AWA, che «[essa] ha partecipato direttamente e autonomamente all’intesa illecita, mediante la sua divisione Arjo Wiggins Carbonless Paper Operation» e quanto alla Torraspapel, che «[v]i sono anche prove che coinvolgono la società controllante direttamente nel cartello».

75      Come ha poi sottolineato correttamente la Bolloré, al punto 243 della CdA emerge che la Commissione ha effettuato una distinzione tra due tipi di situazioni:

«per quanto riguarda i rapporti fra le società controllanti e controllate, la Commissione invia la presente CdA alla società controllante qualora

–        due o più delle sue controllate abbiano partecipato all’infrazione,

–        la società controllante sia stata coinvolta nell’infrazione.

Negli altri casi di partecipazione di una controllata, la comunicazione viene inviata alla medesima e alla società controllante».

76      Per quanto riguarda il gruppo formato dalla Bolloré e dalla Copigraph, la CdA è stata inviata non solo alla Bolloré, ma anche alla Copigraph, e tenuto conto dei criteri enunciati al punto 243 della CdA, ciò è stato idoneo a rafforzare l’idea nella Bolloré che la Commissione, in fase di CdA, non riteneva che la Bolloré, società controllante del gruppo, fosse stata coinvolta direttamente nell’infrazione.

77      È giocoforza constatare che, ai termini della CdA, la Commissione intendeva imputare la responsabilità dell’infrazione alla Bolloré unicamente in ragione del fatto che la medesima, in quanto società controllante del gruppo costituito, al momento dell’infrazione, dalla Bolloré e dalla Copigraph, sua controllata al 100%, doveva essere considerata responsabile della condotta illecita della Copigraph. Alla lettura della CdA, la Bolloré non poteva prevedere che, per imputarle la responsabilità dell’infrazione, la Commissione intendeva basarsi anche su un coinvolgimento diretto da parte sua nelle attività dell’intesa, come essa fa nella decisione.

78      Occorre aggiungere che i fatti menzionati dalla Commissione, al ‘considerando’ 355 della decisione a sostegno della sua tesi relativa al coinvolgimento diretto della Bolloré nell’infrazione, vale a dire l’affiliazione della Bolloré all’AEMCP e la sua rappresentanza da parte dei sigg. V. e J. B. a diverse riunioni del cartello, non erano menzionati nella CdA. Infatti, pur ammettendo, conformemente alla tesi della Commissione, che l’affiliazione della Bolloré all’AEMCP emergeva da documenti allegati alla CdA, è giocoforza constatare che, nella medesima, la Commissione citava solo la Copigraph tra i membri dell’AEMCP e mai la Bolloré. Quanto ai sigg. V. e J. B., nella CdA, essi venivano costantemente designati come rappresentanti della Copigraph, e non della Bolloré, alle riunioni del cartello. Inoltre, in nessun brano della CdA, la Commissione menzionava la Bolloré tra le imprese rappresentate a tali riunioni.

79      Di conseguenza, la CdA non ha permesso alla Bolloré di venire a conoscenza della censura relativa al suo coinvolgimento diretto nell’infrazione, e nemmeno dei fatti accertati dalla Commissione nella decisione a sostegno di tale censura, per cui la Bolloré, come emerge dalla lettura della sua risposta alla CdA, non ha potuto garantire utilmente la propria difesa, durante il procedimento amministrativo, su tale censura e su tali fatti.

80      Tuttavia, occorre sottolineare che, anche se la decisione contiene nuove allegazioni di fatto o di diritto sulle quali le imprese interessate non sono state sentite, il vizio constatato comporterà l’annullamento della decisione sul punto soltanto se le allegazioni in causa non possono essere sufficientemente dimostrate in diritto sulla base di altri elementi presi in considerazione dalla decisione, sui quali le imprese in causa hanno avuto occasione di illustrare il proprio punto di vista (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, T‑212/98-T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275, punto 196; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T‑86/95, Compagnie générale maritime e a./Commissione, Racc. pag. II‑1011, punto 447). Peraltro, la violazione dei diritti della difesa della Bolloré può inficiare la validità della decisione nella parte in cui riguarda la Bolloré solo qualora sia stata basata esclusivamente sul coinvolgimento diretto della Bolloré nell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Mo och Domsjö/Commissione, punto 67 supra, punto 74). In tal caso, infatti, poiché la nuova censura formulata nella decisione, relativa ad un coinvolgimento diretto della Bolloré nelle attività del cartello, non poteva essere accertata, a quest’ultima non si potrebbe imputare la responsabilità dell’infrazione.

81      Invece, qualora dovesse emergere dall’esame del merito (v. infra punti 123-150) che la Commissione ha correttamente ritenuto la Bolloré responsabile per la partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa, l’illecito perpetrato dalla Commissione non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione perché non avrebbe potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo deciso dall’istituzione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II‑2427, punto 49, e 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione, Racc. pag. II-5527, punto 49). Infatti, secondo ben consolidata giurisprudenza, laddove taluni elementi della motivazione di una decisione siano di per sé sufficienti a costituirne valida giustificazione, i vizi eventualmente gravanti su altri elementi della motivazione dell’atto restano, in ogni caso, irrilevanti riguardo al suo dispositivo (sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/Commissione, Racc. pag. II‑3745, punto 144; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I‑5603, punti 26-29).

4.     Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un equo processo e del principio della presunzione di innocenza

a)     Argomenti delle parti

82      La Zicuñaga sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha violato il principio della presunzione di innocenza accertando la sua partecipazione all’intesa sulla base di semplici presunzioni e di dichiarazioni indirette. Essa osserva che l’assenza di sanzione sufficientemente chiara in caso di fornitura di informazioni inesatte o incomplete può incoraggiare le imprese a trasmettere alla Commissione informazioni ricostituite o deformate per valorizzare la loro cooperazione. La Zicuñaga aggiunge che, mentre inizialmente un’impresa poteva sperare di beneficiare della clemenza della Commissione solo in caso di fornitura di prove decisive, la Commissione ha successivamente ammorbidito la sua posizione. Essa fa valere che, alla luce di questo, le dichiarazioni della Sappi devono essere prese in considerazione con prudenza e possono essere giudicate affidabili solo se sostenute da altri elementi di prova.

83      In secondo luogo, la Zicuñaga fa valere che la Commissione non può basare le sue valutazioni sulle testimonianze di una persona la cui identità non è nota, salvo pregiudicare i diritti della difesa non consentendo la confutazione delle affermazioni di tale testimone nell’ambito della sua audizione. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, essa sostiene che è indispensabile poter confrontare il testimone con le sue affermazioni per misurare il grado di credibilità della testimonianza e della persona interessata, e accordare all’accusato la possibilità di contestare una testimonianza a carico e di interrogare l’autore, durante la sua deposizione o successivamente.

84      La Commissione contesta la qualifica di semplici supposizioni o dichiarazioni indirette degli elementi su cui essa si basa per dimostrare la partecipazione della Zicuñaga all’infrazione. Essa sottolinea che i giudici comunitari non hanno mai messo in dubbio la legittimità della comunicazione sulla cooperazione né il valore probatorio delle dichiarazioni effettuate a tale titolo dalle imprese. Peraltro, il regolamento n. 17 non prevedrebbe la possibilità di interrogare i testimoni nell’ambito del procedimento amministrativo e la ricorrente non avrebbe formulato alcuna richiesta in tal senso al Tribunale.

b)     Giudizio del Tribunale

85      Nella parte in cui attraverso tale argomento la Zicuñaga intende negare il valore probatorio delle dichiarazioni di persone non identificate, invocate dalla Commissione a sostegno delle censure formulate contro la Zicuñaga nella decisione, il detto argomento rientra nell’ambito dell’esame del merito, che verrà effettuato successivamente, consistente nel verificare che tali censure siano sufficientemente provate.

86      In quanto la tesi esaminata è diretta anche a denunciare una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo poiché la mancata menzione, nella CdA, dell’identità dell’autore o degli autori delle dichiarazioni che sostengono le valutazioni della Commissione relative alla Zicuñaga ha impedito a quest’ultima di contestare tali valutazioni chiedendo un’audizione del detto autore o dei detti autori durante il procedimento amministrativo, va ricordato che, sebbene l’art. 6, n. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) disponga che, «[i]n particolare, ogni accusato ha diritto a (…) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico», emerge da una giurisprudenza costante che la Commissione non è un tribunale ai sensi dell’art. 6 della CEDU (sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 81, e 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 7). Peraltro, l’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 dispone esplicitamente che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per violazione della normativa in materia di concorrenza non hanno carattere penale (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T‑83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II‑755, punto 235).

87      Certo, ciò non toglie che la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto comunitario nel corso del procedimento amministrativo (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punto 8). Occorre tuttavia sottolineare, da una parte, che la Commissione, sebbene possa sentire persone fisiche o giuridiche qualora lo ritenga necessario, non dispone del diritto di convocare testimoni a carico senza aver ottenuto il loro consenso e, dall’altra, che il fatto che le disposizioni di diritto comunitario sulla concorrenza non prevedano l’obbligo per la Commissione di convocare i testimoni a discarico la cui deposizione sia richiesta non è contrario ai detti principi (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 392).

88      Nella fattispecie, risulta peraltro che la Zicuñaga non fornisce alcuna indicazione da cui emerga che, durante il procedimento amministrativo, essa abbia chiesto alla Commissione precisazioni sull’identità delle persone che hanno reso le dichiarazioni fatte valere dalla Commissione a sostegno delle censure formulate nei suoi confronti nella CdA, ai fini di un’audizione di tali persone in sua presenza. Essa non dimostra a maggior ragione di aver chiesto, durante il procedimento amministrativo, la convocazione e l’esame di testimoni a discarico.

89      Tenuto conto di quanto precede, il presente motivo, nella parte in cui verte sulla violazione dei diritti della difesa e sul diritto ad un equo processo, va respinto. Nella parte in cui esso mira a contestare il valore probatorio degli elementi invocati dalla Commissione a sostegno delle censure formulate contro la Zicuñaga nella decisione, la sua analisi si confonde con l’esame del merito.

5.     Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione nell’istruzione della causa e al difetto di motivazione della decisione

a)     Argomenti delle parti

90      La Zanders censura la Commissione per aver istruito la causa unicamente a carico. Essa sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le indicazioni che essa le aveva fornito, nel dicembre 2000 e nel marzo 2001, quanto al suo ruolo determinante nella cessazione del cartello o che essa avrebbe dovuto effettuare indagini complementari in caso di dubbio sul valore di tali indicazioni. Essa denuncia anche il fatto che la Commissione non ha tenuto conto di una perizia che essa aveva presentato, nel marzo 2001, per dimostrare l’impatto irrisorio, o addirittura nullo, dei tentativi di intese sui prezzi. La decisione non conterrebbe inoltre alcuna motivazione per la mancata presa in considerazione di tali due elementi. Essa non conterrebbe, inoltre, alcun brano in cui venga esaminato il ruolo individuale della Zanders.

91      La Commissione asserisce che la Zanders non suffraga la sua affermazione secondo cui essa ha svolto un ruolo particolare nella cessazione dell’infrazione. Per quanto riguarda l’incidenza degli accordi tariffari sul mercato, la Commissione avrebbe dedicato a tale argomento una sezione intera della decisione (‘considerando’ 382-402) nell’ambito dell’esame degli effetti concreti dell’infrazione. La decisione soddisferebbe pienamente l’obbligo di motivazione esaminando il comportamento della ricorrente assieme a quello di cinque altre imprese ai ‘considerando’ 263-271. Peraltro, la Zanders non avrebbe fatto valere, nella sua risposta alla CdA, di aver svolto un ruolo esclusivamente passivo.

b)     Giudizio del Tribunale

92      Occorre ricordare che, nei casi come quello di specie, in cui le istituzioni dispongono di un potere discrezionale nell’esercizio delle loro funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancora maggiore; tra queste garanzie, vi è in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 86, e 11 luglio 1996, cause riunite T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 e T‑546/93, Métropole télévision e a./Commissione, Racc. pag. II‑649, punto 93).

93      Secondo la costante giurisprudenza, peraltro, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo direttamente e individualmente interessate possano avere a ricevere spiegazioni (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑16/99, Lögstör Rör/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 368).

94      A tal riguardo, è giocoforza constatare che la decisione fa apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dalla Commissione e consente alla Zanders di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permette al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Infatti, ai ‘considerando’ 263-271 della decisione la Commissione esamina la partecipazione della Zanders all’intesa, assieme a quella dell’AWA, della Koehler, della Sappi, della Stora e della Torraspapel.

95      La Zanders fa valere in modo più specifico la mancata presa in considerazione del suo ruolo nella cessazione dell’infrazione e della perizia da essa fornita.

96      Per quanto riguarda il ruolo della Zanders nella cessazione dell’infrazione, va rilevato che, nella sua risposta del 12 dicembre 2000 alla CdA, la Zanders ha invocato la lettera 1º aprile 1996 del presidente-direttore generale della International Paper a tutti i dipendenti del gruppo, la quale attira la loro attenzione sul fatto che il gruppo attribuiva un’enorme importanza al rispetto delle leggi e dell’etica nell’ambito dei contatti con i clienti, le controparti commerciali, gli amministratori e gli altri interlocutori. Essa ha inoltre menzionato la riunione svoltasi nel suo ambito e che mirava a garantire il rispetto del diritto della concorrenza da parte dei suoi quadri e a adottare un programma di messa in conformità a tale diritto. Essa ha peraltro ricordato che il presidente del suo organo di direzione, diventato presidente dell’AEMCP il 1º gennaio 1996, aveva dichiarato pubblicamente e in modo non equivoco, una volta ottenuta la presidenza dell’associazione, che l’impresa aveva rinunciato alle attività collusive.

97      È giocoforza constatare che gli elementi indicati al punto precedente sono stati presentati dalla Zanders, nella sua risposta alla CdA, a sostegno delle sue osservazioni dirette a confutare la censura, formulata dalla Commissione nella CdA, relativa alla continuazione di contatti collusivi dopo l’autunno 1995. Più precisamente, la presentazione di detti elementi si è inserita nella tesi esposta dalla Zanders per dimostrare che, a partire dall’autunno 1995, essa non ha più partecipato a riunioni segrete del cartello né a pratiche concordate sui prezzi con i concorrenti, la sua politica dei prezzi è stata autonoma e, in particolare, l’aumento dei prezzi che essa ha applicato nel settembre 1996 non è conseguito ad una riunione collusiva.

98      Orbene, non si può negare che la tesi della Zanders esposta al punto precedente sia stata presa in considerazione dalla Commissione durante il procedimento amministrativo. Nella decisione, il termine del periodo di infrazione constatato in capo alla Zanders corrisponde infatti al mese di settembre 1995, e non, come nella CdA, al mese di marzo 1997.

99      Invece, né la risposta del 12 dicembre 2000 della Zanders alla CdA né le osservazioni complementari inviate dalla Zanders alla Commissione il 2 marzo 2001 fanno emergere che gli elementi menzionati sopra al punto 96, o altri elementi, siano stati avanzati dalla Zanders durante il procedimento amministrativo per dimostrare, come la Zanders cerca di fare attualmente, che essa avrebbe svolto un ruolo determinante nella cessazione dell’intesa illecita, idoneo a giustificare il riconoscimento di una circostanza attenuante nell’ambito della fissazione dell’ammenda. La Zanders non può, ciò premesso, rimproverare alla Commissione una violazione del principio di buona amministrazione in quanto quest’ultima non avrebbe preso in considerazione gli elementi soprammenzionati come elementi asseritamente destinati a provare che essa ha contribuito in modo decisivo alla cessazione della collusione precedentemente alle prime indagini della Commissione.

100    Parimenti, occorre rilevare che, nella sua risposta alla CdA, la Zanders non ha fatto valere di aver svolto un ruolo esclusivamente passivo nell’intesa. Essa non può dunque invocare un difetto di motivazione della decisione a tal riguardo. Peraltro, per il periodo compreso tra il 1992 e l’autunno 1995, essa ha contestato, nella sua risposta alla CdA, di aver svolto il ruolo di primo piano o fondamentale imputatole ai punti 187 e 199 della CdA. Essa faceva dunque valere l’assenza di circostanze aggravanti. Orbene la Commissione non ne ha accertate nei confronti della Zanders.

101    Per quanto riguarda, peraltro, la perizia ordinata dalla Koehler, dalla MHTP e dalla Zanders alla società PricewaterhouseCoopers, tale perizia, datata 2 marzo 2001, è intitolata «La situazione concorrenziale sul mercato europeo della carta autocopiante dall’estate o dall’autunno 1995 al febbraio o al marzo 1997» (in prosieguo: il «rapporto PricewaterhouseCoopers»).

102    Dalla lettera di accompagnamento del rapporto PricewaterhouseCoopers emerge che quest’ultimo aveva come scopo principale la confutazione di quanto fatto valere dalla Commissione nella CdA per quanto riguarda il funzionamento dell’intesa sul mercato della carta autocopiante nel periodo compreso tra l’estate o l’autunno 1995 e il febbraio o il marzo 1997. Del resto, la conclusione di tale rapporto menziona espressamente il fatto che l’analisi economica indica che il comportamento dei tre produttori in questione tra l’estate o l’autunno 1995 e il febbraio o il marzo 1997 non era concordato.

103    È giocoforza constatare che il rapporto PricewaterhouseCoopers si riferisce ad un periodo che esula da quello considerato come periodo dell’infrazione nella decisione. In tale misura, esso non può essere considerato pertinente.

104    Tuttavia, dalla lettura del ricorso emerge che la critica della Zanders verte sulla circostanza che la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione le indicazioni, che figurano anche nel rapporto PricewaterhouseCoopers, dirette a dimostrare l’impatto irrisorio, addirittura inesistente, dei tentativi di intesa sul prezzo nel periodo compreso tra il gennaio 1992 e l’autunno 1995.

105    A tal riguardo, pur considerando che occorre tener conto di indicazioni accessorie fornite a sostegno di una dimostrazione non pertinente, non si può rimproverare alla Commissione di non aver tenuto conto degli argomenti della Zanders sull’impatto asseritamente limitato dell’intesa.

106    Infatti al ‘considerando’ 388 della decisione, è indicato quanto segue:

«L’AWA, la Carrs, la MHTP (Stora), la Koehler, la Sappi e la Zanders sostengono che l’impatto effettivo del cartello sul mercato della carta autocopiante del SEE è stato molto limitato o che il cartello non ha avuto alcun impatto negativo. Al riguardo sono unanimi nel sostenere che l’impatto sui prezzi è stato limitato o inesistente, dato che i prezzi effettivamente praticati sul mercato sono stati inferiori agli aumenti concordati o annunciati. Ciò dimostra, a loro parere, che gli aumenti concordati non furono in pratica applicati. A sostegno di tale affermazione hanno avanzato molti argomenti, in particolare i seguenti: i prezzi e i margini dei produttori sono scesi in misura consistente; in sostanza i prezzi della carta autocopiante riflettono le variazioni del costo della pasta di legno e le fluttuazioni della domanda e, durante le ultime fasi del cartello, i limiti di capacità; la concorrenza tra i produttori è proseguita; e i produttori hanno dovuto negoziare aumenti di prezzo con i clienti su base individuale».

107    Benché non menzioni esplicitamente il rapporto PricewaterhouseCoopers che la Zanders ha inviato alla Commissione durante il procedimento amministrativo, tale estratto della decisione attesta innegabilmente il fatto che la Commissione ha preso in considerazione, durante il detto procedimento, le indicazioni fornite, in particolare dalla Zanders, per dimostrare l’impatto irrisorio, addirittura inesistente, dei tentativi di intesa sui prezzi durante il periodo dell’infrazione. Il rigetto da parte della Commissione degli argomenti delle imprese sostenuti da tali indicazioni significa che la Commissione ha considerato che tali argomenti non erano idonei a modificare il suo punto di vista, esposto ai ‘considerando’ 382-387 della decisione, per quanto riguarda l’impatto effettivo dell’infrazione sul mercato. Invece, tale estratto non può essere interpretato come una dimostrazione del fatto che la Commissione avrebbe omesso, nella sua valutazione del caso, di prendere debitamente in considerazione gli elementi presentati dalla Zanders per la propria difesa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 118).

108    In esito all’analisi che precede, occorre respingere tale quinto motivo.

6.     Sul sesto motivo, basato su una violazione del principio di buona amministrazione, del diritto d’accesso al fascicolo e dei diritti della difesa, risultante dalla difficile reperibilità di taluni documenti nel fascicolo istruttorio e dall’inutilizzabilità dell’elenco dei documenti costitutivi del detto fascicolo

a)     Argomenti delle parti

109    L’AWA sostiene che l’elenco dei documenti allegato dalla Commissione al CD‑ROM che le è stato consegnato durante il procedimento amministrativo era inutilizzabile. Infatti, essa afferma che tale elenco non conteneva né un indice né una descrizione dei documenti interessati, ma si limitava a indicare i motivi relativi all’asserita riservatezza di taluni tra questi e la collocazione dell’eventuale versione non riservata corrispondente.

110    La Koehler fa valere che, prima dell’invio del CD-ROM alle destinatarie della CdA, la Commissione ha ritirato dal fascicolo taluni documenti riservati e li ha sostituiti con versioni non riservate che sono state inserite in altri punti del fascicolo. Né nella CdA né nella decisione, la Commissione si sarebbe tuttavia presa la briga di modificare di conseguenza i riferimenti ai documenti così spostati. Inoltre, essa non avrebbe menzionato l’esistenza di tali versioni non riservate né avrebbe indicato come ritrovare le medesime nel fascicolo. Per quanto riguarda l’elenco dei documenti redatto dalla Commissione, esso consentirebbe solo un’identificazione del tutto approssimativa dei documenti interessati. Di conseguenza, sarebbe anche impossibile ritrovare i documenti in questione.

111    La Commissione ritiene che non le può essere rimproverata alcuna violazione dei diritti della difesa. Da una parte, essa avrebbe messo a disposizione delle imprese, contemporaneamente al CD-ROM, un elenco dei diversi documenti del fascicolo facendo ricorso alla classificazione abituale relativa al grado di accessibilità dei documenti. Dall’altra, i documenti citati nella CdA sarebbero già stati allegati a questa, con un elenco che indica la corrispondenza tra le versioni riservate e le versioni non riservate.

b)     Giudizio del Tribunale

112    Dalle indicazioni fornite dalla Commissione nelle due cause interessate (T‑118/02 e T‑125/02) emerge che quest’ultima, il 26 luglio 2000, ha inviato alle destinatarie della CdA, contemporaneamente alla detta CdA e ai documenti previsti nella stessa, un elenco dei documenti allegati alla CdA. Tale elenco è stato prodotto dalla Commissione in allegato al suo controricorso nella causa T‑125/02. Su richiesta del Tribunale, la Commissione ha prodotto il detto elenco anche nella causa T‑118/02.

113    L’elenco in questione contiene per ciascun documento indicato nella CdA, seguendo l’ordine di citazione nella detta CdA, una descrizione sommaria del documento, l’identità dell’impresa presso cui il documento è stato trovato o che ha comunicato il medesimo, il numero del documento nonché, eventualmente, il numero della versione non riservata di questo.

114    Il 1º agosto 2000, le destinatarie della CdA hanno peraltro ricevuto da parte della Commissione, contemporaneamente al CD-ROM contenente tutto il fascicolo istruttorio della Commissione, un elenco intitolato «Elenco di documenti» che precisava, per ciascun documento e seguendo l’ordine di numerazione del fascicolo, il codice di accessibilità del documento (A per accessibile; PA per parzialmente accessibile; NA per non accessibile). Per quanto riguarda i documenti classificati come non accessibili nonché per le parti non accessibili dei documenti classificati come parzialmente accessibili, essa conteneva un’indicazione relativa all’ubicazione nel fascicolo della versione non riservata del documento o della parte del documento interessato e/o una descrizione sommaria del contenuto del documento o della parte del documento interessato. In tal modo, la Commissione ha perfettamente rispettato le disposizioni del punto II A 1.4 della sua comunicazione relativa alle regole procedimentali interne per l’esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU 1997, C 23, pag. 3).

115    Disponendo, da una parte, dell’elenco dei documenti allegati alla CdA e, dall’altra, dell’«Elenco di documenti» menzionato al punto precedente, l’AWA e la Koehler erano perfettamente in grado, come le altre destinatarie della CdA, di ritrovare nel fascicolo istruttorio i documenti cercati, nella loro versione originale o nella loro versione non riservata in funzione del codice di accessibilità indicato su tali elenchi.

116    Certo, così come la Commissione stessa ha affermato nelle sue memorie relative alla causa T‑125/02, per quanto riguarda taluni documenti – in particolare quelli specificamente indicati dalla Koehler, citati nella CdA – che erano classificati come non accessibili o come parzialmente accessibili, le destinatarie della CdA non hanno trovato immediatamente, nel luogo corrispondente al loro numero del fascicolo, la loro versione non riservata o la descrizione sommaria del loro contenuto, e hanno dovuto riferirsi ad un elenco per localizzare nel fascicolo tale versione non riservata o tale descrizione sommaria. Tuttavia, gli inconvenienti minori e la leggera perdita di tempo che una tale situazione ha potuto causare alle destinatarie della CdA non possono evidentemente essere considerati idonei a pregiudicare la legittimità della decisione.

117    Ne consegue che tale sesto motivo deve essere respinto.

7.     Sul settimo motivo, basato su una violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa a causa della tardività della notifica della decisione

a)     Argomenti delle parti

118    L’AWA fa valere che, mentre l’adozione della decisione è apparentemente datata 20 dicembre 2001, essa le è stata notificata solo l’8 febbraio 2002. Essa aggiunge che, indipendentemente dai motivi di tale ritardo, nel mese e mezzo successivo all’adozione della decisione le è stato impossibile spiegare, in particolare ai suoi clienti, i motivi per cui ha ricevuto la maggior ammenda individuale mai irrogata.

119    La Commissione risponde di aver adottato, il 5 febbraio 2002, una breve rettifica della sua decisione 20 dicembre 2001 a causa del cambiamento di denominazione sociale della ricorrente. La notifica l’8 febbraio 2002 della decisione accompagnata da un corrigendum che spiega i cambiamenti apportati non può quindi essere considerata tardiva.

b)     Giudizio del Tribunale

120    Dalla lettera 7 febbraio 2002, con cui il membro della Commissione responsabile della concorrenza ha notificato la decisione alle sue destinatarie, tra cui l’AWA, emerge che la detta decisione è stata adottata il 20 dicembre 2001 ed è stata rettificata il 5 febbraio 2002 con la procedura scritta E/177/2002. L’esistenza di tale rettifica spiega che la notifica della decisione alle sue destinatarie sia avvenuta un mese e mezzo dopo la sua adozione. Quanto al termine tra l’adozione della decisione e la sua rettifica, esso non può essere considerato eccessivo.

121    Nel caso in cui la tesi dell’AWA debba ancora essere intesa nel senso che essa censura il fatto che la Commissione avrebbe reso pubblica la decisione prima di comunicarla alle sue destinatarie, circostanza che avrebbe impedito all’AWA di fornire spiegazioni ai terzi sui motivi di tale decisione, va rilevato che l’AWA non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che la Commissione abbia svelato il tenore della decisione prima di notificarla alle sue destinatarie. In ogni caso, pur supponendo che ciò fosse avvenuto, occorre sottolineare che, per quanto riprovevole sia un tale modo di procedere, la decisione era già stata adottata e che atti successivi alla sua adozione non possono inficiare la sua validità (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 16).

B –  Sui motivi vertenti sulla violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE nonché su errori di valutazione della Commissione relativi alla partecipazione di talune imprese all’infrazione

122    Tre imprese, vale a dire la Bolloré, la Divipa e la Zicuñaga, contestano la fondatezza delle valutazioni della Commissione relative alla loro partecipazione.

1.     Situazione della Bolloré

123    In via preliminare, va ricordato che, nella decisione (‘considerando’ 353-356), la Commissione ritiene responsabile dell’infrazione la Bolloré, da una parte, sulla base del suo coinvolgimento personale diretto nelle attività del cartello e, dall’altra, a causa della sua responsabilità per la partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa. È stato tuttavia affermato (v. sopra punti 66‑81) che la CdA non aveva consentito alla Bolloré di essere informata della censura relativa al suo coinvolgimento personale nell’intesa né dei fatti allegati dalla Commissione, nella decisione, a sostegno di tale censura. Tale conclusione priva di oggetto l’esame dell’argomento relativo al merito esposto dalla Bolloré per contestare la fondatezza del suo coinvolgimento personale e diretto nell’intesa.

124    Occorre dunque esaminare la tesi della Bolloré secondo cui la Commissione le ha imputato erroneamente il comportamento illecito della sua controllata, la Copigraph, nell’intesa.

a)     Argomenti delle parti

125    La Bolloré sottolinea che, nella decisione, la Commissione si basa su due elementi per renderla responsabile del comportamento della Copigraph, vale a dire, da una parte, il fatto che la Copigraph era la sua controllata al 100% al momento dell’infrazione e, dall’altra, il fatto che essa era necessariamente informata della partecipazione della Copigraph al cartello.

126    Essa sostiene che il primo elemento non basta ad imputarle il comportamento illecito della Copigraph. Un elemento supplementare sarebbe infatti necessario per consentire alla Commissione di presumere l’esistenza di un’influenza determinante della società controllante sui comportamenti della sua controllata. Tuttavia, nella fattispecie, un tale elemento supplementare mancherebbe. La Bolloré avrebbe infatti esposto nella sua risposta alla CdA che la Copigraph godeva di grande autonomia nel condurre la sua politica commerciale, circostanza che peraltro la Commissione non contesterebbe. Inoltre, la Copigraph avrebbe rappresentato solo un terzo del fatturato dell’industria cartaria Bolloré di Thonon‑les-Bains e tali rapporti commerciali tra la Bolloré e la Copigraph non avrebbero implicato una limitazione dell’autonomia commerciale della Copigraph.

127    Per quanto riguarda il secondo elemento, la Bolloré rileva che la Commissione lo deduce da tre fatti, vale a dire l’appartenenza della Copigraph alla sua divisione «Carte speciali», il fatto che il sig. V., direttore di tale divisione, fosse anche direttore generale della Copigraph e direttore generale della cartiera Bolloré a Thonon‑les-Bains e il fatto che il sig. J. B., direttore commerciale della Copigraph, occupava all’epoca anche una funzione di vendita nella cartiera di Thonon‑les-Bains dal 1994. Orbene, questi tre fatti non consentirebbero di ritenere che la Bolloré sia stata necessariamente informata della partecipazione della Copigraph all’intesa.

128    Secondo la Commissione è pacifico che, tra il 1990 ed il 1998, la Copigraph era controllata al 100% dalla Bolloré, circostanza che, in virtù della giurisprudenza, basterebbe per presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. Tale presunzione sarebbe, del resto, corroborata dagli elementi esposti ai ‘considerando’ 353-355 della decisione.

b)     Giudizio del Tribunale

129    In via preliminare, va sottolineato che, pur contestando la durata dell’infrazione, la Bolloré non nega tuttavia l’effettività del coinvolgimento della Copigraph nelle attività del cartello.

130    La sua tesi consiste, in sostanza, nel sostenere che gli elementi invocati dalla Commissione nella decisione non consentono di ritenerla responsabile della partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa.

131    Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132 e 133; causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 44, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 26).

132    A tal riguardo, l’elemento relativo alla detenzione della totalità del capitale della controllata, sebbene costituisca un forte indizio dell’esistenza, in capo alla società controllante, di un potere di influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per permettere di imputare la responsabilità del comportamento della controllata alla società controllante (v., in tal senso, sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 131 supra, punti 27-29, e conclusioni dell’avvocato generale Mischo relative a tale sentenza, Racc. pag. I‑9928, punti 17-62). Un elemento supplementare rispetto al tasso di partecipazione resta necessario, ma può essere costituito da indizi. Tale elemento supplementare non deve per forza risiedere nella prova di istruzioni effettivamente impartite dalla società controllante alla controllata affinché questa partecipi all’intesa (v., in tal senso, conclusioni soprammenzionate, punti 40, 48 e 51).

133    Nella fattispecie, emerge dai ‘considerando’ 353 e 354 della decisione che, per imputare alla Bolloré la responsabilità della partecipazione della Copigraph all’intesa, la Commissione non si è basata esclusivamente sulla pacifica detenzione della totalità del capitale della Copigraph da parte della Bolloré al momento dell’infrazione, ma anche su altri elementi di fatto, menzionati sopra al punto 127, diretti a dimostrare che la Copigraph applicava essenzialmente le istruzioni che le erano impartite dalla Bolloré.

134    Riprendendo l’argomento esposto nella sua risposta del 28 novembre 2000 alla CdA (‘considerando’ 353 della decisione), la Bolloré fa valere diversi elementi diretti a dimostrare che la Copigraph godeva, al momento dell’infrazione, di un’autonomia commerciale completa. Ciò premesso, occorre esaminare se tali diversi elementi siano fondati o se vi siano invece indizi di un’influenza determinante esercitata dalla Bolloré sulla sua controllata.

135    In primo luogo, la Bolloré ha fatto valere, durante il procedimento amministrativo, che il suo organo di direzione e quello della Copigraph erano del tutto distinti.

136    Tuttavia, la nota a piè di pagina n. 1 della risposta della Bolloré alla CdA contiene l’indicazione seguente:

«Sino al 1993, la Bolloré e la Copigraph avevano un amministratore comune, la sig.ra [G.], che era rappresentante della Bolloré Participation presso il Consiglio della Bolloré Technologie, e rappresentante permanente della Copigraph Holding in seno alla Copigraph. Ella ha cessato queste ultime funzioni il 25 ottobre 1993».

137    In tal modo, fatto salvo l’esame successivo della fondatezza dell’argomento della Bolloré diretto a contestare la partecipazione della Copigraph all’infrazione entro il settembre o l’ottobre 1993, all’organo di direzione della Copigraph ha partecipato, per una parte del periodo dell’infrazione accertata dalla Commissione, un membro del consiglio d’amministrazione della Bolloré.

138    Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Bolloré nella sua risposta alla CdA, emerge che benché le quattro persone che hanno composto il consiglio d’amministrazione della Copigraph dal settembre 1993 al marzo 1997 non fossero membri del consiglio d’amministrazione della Bolloré, esse occupavano tutte le funzioni (finanziarie, contabili o di gestione), perlopiù di direzione, in seno alla Bolloré. Inoltre, come constata correttamente la Commissione al ‘considerando’ 354 della decisione, il sig. V., che era il presidente-direttore generale della Copigraph durante il periodo dell’infrazione, era, ai termini della risposta della Bolloré alla CdA, un dipendente di quest’ultima, responsabile per la direzione della sua fabbrica di carta di Thonon‑les-Bains. Secondo le indicazioni che figurano in questo stesso ‘considerando’ della decisione – indicazioni che la Bolloré conferma nelle sue memorie –, il sig. V. era peraltro il direttore della divisione «Carte speciali» della Bolloré. Tale presenza massiccia di membri della direzione della Bolloré alla testa della Copigraph attesta la rilevanza del coinvolgimento della Bolloré nella gestione della sua controllata. Essa ha posto necessariamente la Bolloré in una situazione tale da influenzare in modo determinante la politica commerciale della Copigraph sul mercato.

139    Questa analisi è ancora rafforzata, per quanto riguarda il periodo dell’infrazione compreso tra il febbraio e il settembre 1995, dalle indicazioni contenute nel certificato rilasciato il 2 aprile 2002 dal sig. J. B., allegato al ricorso, secondo cui tale persona, che è stata direttore commerciale della Copigraph dalla fine del settembre 1992 al marzo 1997, ha contemporaneamente occupato una funzione commerciale in seno alla Bolloré, a partire dal febbraio 1995.

140    Occorre aggiungere, a tal riguardo che il fatto che il Tribunale abbia affermato, nella sentenza 14 maggio 1998, causa T‑309/94, KNP BT/Commissione (Racc. pag. II‑1007, punti 47 e 48), che la partecipazione di un membro dell’organo di direzione della società controllante alle riunioni collusive era un elemento idoneo a dimostrare che la società controllante conosceva e approvava necessariamente la partecipazione della sua controllata all’infrazione non può essere interpretato nel senso che il membro o i membri della società controllante che assumono funzioni di direzione in seno alla controllata debbano necessariamente avere la qualità di rappresentante societario della società controllante perché si possa concludere per la mancanza di autonomia commerciale della controllata rispetto alla società controllante (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mischo, nella sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 132 supra, punto 58). Infatti, la circostanza che un membro della società controllante non sia un rappresentante societario della medesima non le impedisce di vigilare, nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni dirigenziali in seno alla controllata, a che la linea d’azione della controllata sul mercato sia conforme agli orientamenti impartiti dalle istanze dirigenti della società controllante.

141    In secondo luogo, la Bolloré ha sottolineato che, durante il procedimento amministrativo, la Copigraph disponeva di un’infrastruttura propria.

142    È vero che, come ha fatto valere la Bolloré nella sua risposta alla CdA, la circostanza che la controllata non è né proprietaria degli impianti di produzione né datore di lavoro del suo personale e che il suo fatturato viene contabilizzato nei conti annuali della società controllante può contribuire a dimostrare la mancanza di indipendenza della controllata rispetto alla società controllante (v., in tal senso, sentenza Mo och Domsjö/Commissione, punto 67 supra, punti 89-94). Tuttavia, il fatto che, nella fattispecie, la Copigraph, come ha indicato la Bolloré nella sua risposta alla CdA senza che ciò sia stato contestato dalla Commissione, abbia disposto di propri impianti di produzione e di proprio personale e che abbia contabilizzato il suo fatturato nei propri conti annuali non prova, di per sé, che la Copigraph ha definito il suo comportamento sul mercato in totale autonomia rispetto alla società controllante, la Bolloré.

143    Infine, la Bolloré ha fatto valere, durante il procedimento amministrativo, una serie di elementi che attestano, a suo avviso, l’indipendenza della politica commerciale della Copigraph. Da una parte, le attività legate alla carta sarebbero minori e il volume d’affari della Copigraph rappresenterebbe una parte minima del volume d’affari del gruppo. Dall’altra, anche dopo essere stata acquistata dalla Bolloré, la Copigraph avrebbe continuato ad acquistare quasi il 35% del suo fabbisogno in materie prime all’esterno del gruppo Bolloré, segnatamente presso un concorrente diretto di quest’ultima.

144    Tuttavia, anche qualora dovessero essere ritenute esatte, le affermazioni della Bolloré relative alla minore importanza delle sue attività nel settore della carta, da una parte, e del fatturato della Copigraph in seno al gruppo Bolloré, dall’altra, non provano affatto che la Bolloré abbia lasciato alla Copigraph un’autonomia totale per definire il suo comportamento sul mercato. In tal senso non può essere tratta alcuna conclusione nemmeno dal rifornimento parziale in materie prime della Copigraph, durante il periodo dell’infrazione, presso fornitori non facenti parte del gruppo Bolloré. Infatti, tale constatazione non esclude affatto che, partecipando all’intesa, la Copigraph abbia applicato essenzialmente le istruzioni impartite dalla società controllante.

145    A tal riguardo, occorre peraltro sottolineare che, come indicato al ‘considerando’ 354 della decisione, senza che ciò sia stato contestato dalla Bolloré, la Copigraph faceva parte della divisione «Carte speciali» della Bolloré.

146    Inoltre, la risposta della Bolloré alla CdA contiene le indicazioni seguenti per quanto riguarda le circostanze dell’acquisto della Copigraph da parte della Bolloré:

«Nel 1990, la fabbrica di carta della Bolloré situata a Thonon‑les-Bains (Alta Savoia) fronteggiava una concorrenza molto agguerrita sul mercato della carta segnato da quattro anni consecutivi di aumenti di prezzo della pasta di legno.

Quanto alla [Copigraph], essa assicurava attività di trasformazione e di distribuzione di carta autocopiante, e figurava a tale titolo tra i principali clienti della fabbrica di Thonon. La Copigraph rappresentava oltre [il terzo] del fatturato di tale stabilimento e oltre la metà dei volumi di tale medesimo stabilimento.

È quindi essenzialmente per garantire gli sbocchi della fabbrica di Thonon e la perennità di tale stabilimento industriale (che impiegava all’epoca 340 persone) che la società Bolloré ha acquistato tutte le azioni della [Copigraph].

Tale integrazione verticale sembrava tanto più ragionevole all’epoca in quanto la fabbrica di Thonon era confrontata ad una situazione delicata con riferimento allo stato di sovraccapacità interessante il mercato».

147    Come la Commissione ha correttamente sottolineato nelle sue memorie, dall’estratto citato sopra emerge che il collegamento della Copigraph con la divisione «Carte speciali» si inseriva in uno schema di integrazione verticale in cui la fabbrica della Bolloré situata a Thonon‑les-Bains era incaricata della produzione della carta autocopiante e la Copigraph della trasformazione e della distribuzione del prodotto. Da tale medesimo estratto risulta inoltre che l’acquisto della Copigraph da parte della Bolloré aveva lo scopo essenziale di garantire gli sbocchi e la perennità della fabbrica della Bolloré a Thonon‑les-Bains in un contesto di difficoltà economiche legate all’esistenza di una forte concorrenza sul mercato. La Commissione aveva correttamente ravvisato in tali indicazioni un elemento contribuente a dimostrare che la partecipazione della Copigraph all’intesa sui prezzi derivava dall’applicazione di una politica generale definita dalla Bolloré segnatamente al fine di cercare di preservare la posizione della sua fabbrica di Thonon‑les-Bains sul mercato.

148    Deriva da quanto precede che gli elementi avanzati dalla Bolloré non consentono di sostenere le sue affermazioni relative all’autonomia della Copigraph. Al contrario, gli elementi rilevati ai punti 136-140 e 145-147 supra, assieme a quello relativo alla detenzione da parte della Bolloré dell’integralità del capitale della Copigraph durante il periodo dell’infrazione, inducono a ritenere che la partecipazione della Copigraph al cartello sui prezzi sia derivato dall’esercizio da parte della Bolloré di un’influenza determinante sul comportamento di questa. La Commissione ha dunque correttamente ritenuto la Bolloré responsabile della partecipazione della Copigraph all’intesa.

149    Peraltro, la circostanza che la Copigraph sia stata acquistata dall’AWA nel novembre 1998 non è idonea a esentare la Bolloré, che esiste ancora, dalla sua responsabilità per i comportamenti illeciti adottati dalla Copigraph prima di tale acquisto (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 145, e 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. I‑10101, punto 25).

150    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il motivo che la Bolloré trae da una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE nella parte in cui la Commissione le imputa il comportamento illecito della sua controllata, la Copigraph. La responsabilità della Bolloré per l’infrazione è quindi provata, indipendentemente dal suo coinvolgimento diretto nella medesima, il quale è stato escluso (v. sopra punti 66-81).

2.     Situazione della Divipa e della Zicuñaga

a)     Argomenti delle parti

151    La Divipa e la Zicuñaga sostengono che la Commissione ha erroneamente accertato la loro rispettiva partecipazione a riunioni dell’intesa sul mercato spagnolo. Esse contestano il valore probatorio di diversi documenti su cui la Commissione si basa. Fanno valere, inoltre, che non si può affermare che esse sapevano o avrebbero dovuto sapere che l’intesa aveva una portata europea.

152    Entrambe fanno valere, inoltre, che la Commissione non ha tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche. Esse sottolineano che né l’una né l’altra sono membri dell’AEMCP. La Divipa aggiunge di essere un’impresa familiare di dimensioni modeste che opera esclusivamente sul mercato spagnolo, che non produce, ma trasforma e distribuisce carta autocopiante. I suoi prezzi dipenderebbero da quelli del suo principale fornitore, la Koehler, e da quelli dei suoi concorrenti. Quanto alla Zicuñaga, essa insiste sul fatto di non aver mai venduto carta autocopiante.

153    La Zicuñaga fa valere peraltro che la Commissione ha erroneamente accertato la sua partecipazione ad un piano generale comprendente pratiche concordate di aumenti di prezzo e di accordi relativi alla fissazione di quote di vendita e di quote di mercato.

154    La Commissione contesta le censure delle ricorrenti relative al valore probatorio dei documenti che essa invoca a sostegno della sua tesi. Essa osserva che le prove devono essere valutate nel loro complesso tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti. Tali prove dimostrerebbero la partecipazione della Divipa e della Zicuñaga all’intesa sul mercato spagnolo. Per poter imputare loro la partecipazione all’intesa europea, sarebbe sufficiente che la Commissione dimostri non la conoscenza di tutti i dettagli ed elementi di tale intesa, ma l’esistenza di una serie di circostanze obiettive che consentono di considerare che esse conoscevano o potevano ragionevolmente prevedere la dimensione europea dell’intesa. La Commissione aggiunge che, nella decisione, il loro status di membro dell’AEMCP in quanto tale non è stato considerato come un elemento costitutivo dell’infrazione. Peraltro, le dimensioni o lo status di grossista, di distributore o di trasformatore non può esonerare l’impresa in questione dalla sua responsabilità in caso di violazione delle regole della concorrenza. Il fatto che l’intesa non sempre abbia avuto successo o che l’impresa interessata non abbia costantemente rispettato i termini dell’accordo non impedirebbe di constatare la sua partecipazione alla stessa. Non sarebbe necessario dimostrare la partecipazione dell’impresa ad ognuna delle manifestazioni dell’intesa.

b)     Giudizio del Tribunale

155    Va ricordato, in via preliminare, che le prove della partecipazione ad un’intesa devono essere valutate nel loro complesso, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti (v., in tal senso, conclusioni del giudice Vesterdorf, designato come avvocato generale, nella sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑ 1/89, Rhône-Poulenc e a./Commissione, Racc. pag. II‑867, in particolare pag. II-956 – conclusioni comuni alle cosiddette sentenze «polipropilene»). È necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione è stata commessa. Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione, è sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering/Commissione, Racc. pag. II‑2501, punti 179 e 180, e la giurisprudenza citata).

156    Ai termini dell’art. 1, primo e secondo comma, della decisione, la Commissione rimprovera alla Divipa e alla Zicuñaga di aver partecipato, in violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE, ad un «un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore della carta autocopiante». L’infrazione sarebbe iniziata per la Divipa nel marzo 1992 e per la Zicuñaga nell’ottobre 1993 e sarebbe cessata per entrambe nel gennaio 1995.

157    Da una lettura congiunta dei ‘considerando’ 77-81, 252, 253, 327, 328, 333 e 334 della decisione, emerge che la Commissione ha accertato che tale complesso di accordi e di pratiche concordate ha costituito un piano generale anticoncorrenziale che consisteva, essenzialmente, nel concordare aumenti dei prezzi nonché il calendario di tali aumenti accompagnati, almeno in alcuni casi, da accordi di assegnazione delle quote di vendita e di fissazione delle quote di mercato e da scambi di informazioni per facilitare la conclusione di accordi di aumenti di prezzo o assicurare l’applicazione degli aumenti di prezzo concordati.

158    Ai ‘considerando’ 153-176 della decisione, la Commissione indica una serie di elementi attestanti, a suo avviso, lo svolgimento di riunioni collusive sul mercato spagnolo tra il febbraio 1992 e l’ottobre 1994, e la partecipazione della Divipa e della Zicuñaga a diverse tra queste riunioni.

159    La Commissione afferma poi, al ‘considerando’ 286 della decisione, che, sebbene sia stato accertato che la Divipa e la Zicuñaga hanno partecipato soltanto alle riunioni del cartello riguardanti il mercato spagnolo, esse devono necessariamente aver compreso che il cartello si estendeva all’intero territorio che nel 1994 divenne il SEE. A sostegno di tale affermazione, essa fa valere al ‘considerando’ 287, rinviando ai ‘considerando’ 89-94 e ai ‘considerando’ 197, 211, 277 e 280 della decisione, in particolare il fatto che i due livelli delle riunioni erano di fatto strettamente collegati e nessuno dei partecipanti alle riunioni nazionali poteva ignorare che lo scopo di queste riunioni era complementare a quello delle riunioni generali del cartello.

160    Occorre dunque verificare innanzitutto la fondatezza degli argomenti della Commissione relativi all’esistenza di un cartello sul mercato spagnolo e la partecipazione della Divipa e della Zicuñaga al medesimo. Ove tali argomenti si rivelassero fondati, occorrerà poi esaminare se la prova di una tale partecipazione, combinata con gli elementi esposti ai ‘considerando’ 286-289 della decisione, consenta di dimostrare che la Divipa e la Zicuñaga hanno partecipato anche all’intesa generale accertata all’art. 1, primo comma, della decisione.

 Sull’esistenza di riunioni collusive riguardanti il mercato spagnolo

161    È giocoforza constatare che diversi elementi concorrono a dimostrare l’esistenza di un’intesa sul mercato spagnolo della carta autocopiante a partire dal mese di febbraio 1992 sino al 1995.

162    In primo luogo, la Sappi ha ammesso la sua partecipazione alle riunioni del cartello riguardanti il mercato spagnolo a partire dal febbraio 1992 e ha fornito diverse informazioni a riguardo. Nella sua risposta 18 maggio 1999 alla Commissione (documenti nn. 15193-15206), la Sappi fa riferimento a diverse riunioni collusive riguardanti il mercato spagnolo, che si sarebbero tenute il 17 e il 27 febbraio 1992, il 30 settembre e il 19 ottobre 1993 nonché il 3 maggio e il 29 giugno 1994. Per quanto riguarda gli anni 1993-1995, un dipendente della Sappi ha dichiarato (documenti nn. 15179 e 15180) di avere assistito a sei o sette riunioni a Barcellona con altri fornitori. Tali riunioni si tenevano circa quattro o cinque volte l’anno. Egli pensava di avervi assistito per la prima volta il 19 ottobre 1993 e per l’ultima volta nel 1995. A suo avviso, lo scopo di tali riunioni era di fissare il prezzo sul mercato spagnolo. Esse duravano circa due ore e, in linea di principio, terminavano con una decisione di aumento di prezzi in percentuale. Vi partecipavano la Copigraph, la Arjo Wiggins, la Torraspapel, la Zicuñaga, la Koehler, la Stora‑Feldmühle (diventata MHTP), la Zanders e la Divipa. Gli estratti di tali dichiarazioni della Sappi che figurano in questi diversi documenti facevano parte dei documenti allegati alla CdA, per cui tutte le ricorrenti vi avevano accesso. La Commissione li ha anche prodotti dinanzi al Tribunale.

163    In secondo luogo, l’AWA ha ammesso la sua partecipazione alle riunioni del cartello a livello multilaterale tenutesi fra i produttori di carta autocopiante e ha trasmesso alla Commissione un elenco di riunioni tra concorrenti che hanno avuto luogo tra il 1992 e il 1998. Il documento n. 7828, estratto da una risposta del 30 aprile 1999 inviata dall’AWA alla Commissione, contiene un’affermazione generale dell’AWA relativa all’organizzazione di diverse riunioni, segnatamente, a Lisbona e a Barcellona tra il 1992 e il 1994, a cui essa pensa che abbiano assistito rappresentanti della Sarrió, della Binda, della Stora‑Feldmühle (diventata MHTP) e della Divipa o di talune di tali imprese, nonché, probabilmente ad una sola riunione, della Zicuñaga. Il carattere collusivo di talune di queste riunioni emerge dal seguito delle dichiarazioni dell’AWA, citate nel documento n. 7829, secondo cui alcune di queste riunioni erano «irregolari» (improper) in quanto durante le medesime furono discussi i prezzi della carta autocopiante, compresi gli scambi delle rispettive intenzioni riguardo agli annunci di aumenti di prezzo. Anche le dichiarazioni dell’AWA che figurano in questi due documenti (nn. 7828 e 7829), prodotti dinanzi al Tribunale, facevano parte dei documenti allegati alla CdA a cui la Divipa e la Zicuñaga avevano accesso.

164    L’AWA ha poi fornito, nella sua risposta alla CdA, un elenco delle riunioni «irregolari» tra concorrenti di cui l’AWA afferma di aver contribuito a dimostrare l’esistenza. Tale elenco include, per il solo mercato spagnolo, le riunioni del 17 febbraio e del 5 marzo 1992, del 30 settembre 1993, del 3 maggio, del 29 giugno e del 19 ottobre 1994. Tale elenco, menzionato al ‘considerando’ 170 della decisione e di cui il Tribunale ha chiesto la produzione nella causa T‑132/02, non indica le imprese presenti a tali riunioni. Né la Divipa né la Zicuñaga né alcun’altra ricorrente hanno identificato tale elenco come un documento a carico a cui esse non avrebbero avuto accesso o hanno fatto domanda di accedervi.

165    In terzo luogo, nelle sue dichiarazioni 14 aprile 1999 (documenti nn. 7647-7655), la Mougeot, che ha parimenti riconosciuto la sua partecipazione a riunioni multilaterali del cartello tra produttori di carta autocopiante, elenca diverse riunioni, indicando per ciascuna il suo oggetto, il suo contenuto e le persone che vi hanno partecipato. Tra tali riunioni, figura, per il mercato spagnolo, quella del 19 ottobre 1994, in cui la Copigraph, la Stora, la Torraspapel, la Divipa, la Ekman, la Zicuñaga, la Koehler, l’AWA e la Mougeot, secondo quanto affermato da quest’ultima, avevano un rappresentante. Secondo tali documenti, l’oggetto di tale riunione era l’organizzazione del mercato spagnolo e alla rubrica «Contenuto della riunione» era specificato: «Fissazione dei prezzi del mercato spagnolo in funzione delle dimensioni dei clienti (…)». Anche le dichiarazioni della Mougeot facevano parte dei documenti allegati alla CdA e prodotti dinanzi al Tribunale.

166    È vero che tali dichiarazioni della Mougeot sono successive ai fatti e sono state rese ai fini dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Esse non possono tuttavia essere considerate prive di valore probatorio. Infatti, le dichiarazioni contrarie agli interessi dei dichiaranti devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenza JFE Engineering/Commissione, punto 155 supra, punto 211).

167    Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (sentenza JFE Engineering/Commissione, punto 155 supra, punto 219; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑337/94, Enso-Gutzeit/Commissione, Racc. pag. II‑1571, punto 91).

168    A tal riguardo, occorre rilevare, da una parte, che le dichiarazioni della Sappi, dell’AWA e della Mougeot concordano in diversi punti per cui le une vengono suffragate dalle altre. D’altra parte, nella fattispecie, le loro dichiarazioni sono corroborate da altri elementi di prova contemporanei ai fatti controversi. Così, l’esistenza di ognuna delle riunioni collusive menzionate dall’AWA è confermata da un altro documento che risale all’epoca dell’infrazione e che proviene da un’altra impresa che vi ha partecipato.

169    In primo luogo, per quanto riguarda la riunione del 17 febbraio 1992, in un fax (documento n. 4588, citato al ‘considerando’ 157 della decisione e al punto 61 della CdA), datato 17 febbraio 1992, il sig. W. (Sappi) espone al suo superiore gerarchico, il sig. J., che la situazione resta quantomeno piuttosto incerta a causa del comportamento della Koehler e della Sarrió e che una riunione delle parti interessate si è svolta il giorno stesso.

170    In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione 5 marzo 1992, in una nota 27 febbraio 1992 (documento n. 4589, a cui fa riferimento il ‘considerando’ 158 della decisione e il punto 60 della CdA), il sig. W. (Sappi) espone sempre alla stessa persona di essersi organizzato in modo da essere presente alla riunione della settimana successiva a Barcellona, per discutere con altre parti interessate dei recenti sviluppi sul mercato spagnolo. Egli aggiunge che la riunione si svolgerà il 5 marzo 1992. Tale documento nonché quello precedente erano allegati alla CdA.

171    La nota 9 marzo 1992 (documenti nn. 4703 e 4704, a cui fanno riferimento il ‘considerando’ 156 della decisione ed il punto 60 della CdA) inviata dall’agente spagnolo della Sappi alla Sappi Europe, benché non si presenti come un verbale di riunione, è molto precisa sul comportamento delle imprese menzionate, tra cui la Divipa. Vi si riferisce di un aumento di prezzo di ESP 10 che era stato fissato come obiettivo dai distributori e che non è stato raggiunto del tutto. L’autore di tale nota afferma che la Divipa non ha assolutamente aumentato i prezzi. A suo avviso è ovvio che la Sappi Europe non può far salire i prezzi se gli altri fornitori non la seguono. Egli menziona inoltre il fatto che la Zicuñaga ha annunciato l’avvio di un progetto di fabbricazione di carta autocopiante alla frontiera spagnola, dal lato francese, circostanza che dovrebbe ulteriormente rafforzare la concorrenza.

172    In terzo luogo, per quanto riguarda la riunione del 30 settembre 1993 a Barcellona, una nota (documenti nn. 5 e 9972, citati al ‘considerando’ 163 della decisione) redatta in tale data dal rappresentante della Sappi indica le vendite dichiarate per il 1992 e il 1993 da parte dell’AWA, della Binda, della Copigraph, della Sappi, della Divipa, della Stora-Feldmühle, della Koehler, della Sarrió e della Zanders nonché una quota per il quarto trimestre del 1993. I partecipanti si sono accordati per annunciare un aumento di prezzo del 10% sia per le bobine che per i fogli di carta. I partecipanti hanno convenuto inoltre di riunirsi di nuovo per verificare il rispetto delle quote. Tale nota era integralmente riprodotta al punto 80 della CdA.

173    In quarto luogo, per quanto riguarda la riunione del 19 ottobre 1993, secondo una nota (documento n. 4474, a cui si riferiscono i ‘considerando’ 165 e 192 della decisione) redatta in spagnolo da un dipendente della Sappi intitolata «Relazione sulla visita» (informe vista), una riunione si è svolta il 19 ottobre 1993 a cui hanno partecipato tutti i distributori tranne la Copigraph. Durante questa riunione, i partecipanti hanno stabilito che l’aumento del prezzo delle bobine per i consumatori finali sarebbe stato dell’8%. Essi hanno inoltre deciso di comunicare al produttore di essere disposti ad accettare solo un aumento del 7,5%, con un conseguente incremento del margine del distributore dello 0,5%. Anche se tale nota non è datata, occorre sottolineare che il riferimento ai «prezzi odierni» attesta che tale nota è contemporanea ai fatti esposti. La circostanza che essa non sia né firmata né datata non sorprende, dato che si tratta di una nota relativa ad una riunione il cui oggetto anticoncorrenziale rendeva comprensibile, per quanto riguarda il suo autore, che quest’ ultimo lasciasse il minor numero possibile di tracce (v., in tal senso, sentenza Shell/Commission, punto 56 supra, punto 86). D’altra parte, la lingua di redazione e le altre indicazioni fornite dalla Sappi non consentono di dubitare che il mercato interessato della detta nota sia il mercato spagnolo. Ad eccezione dell’ultima frase, tale nota era riprodotta al punto 84 della CdA.

174    In quinto luogo, per quanto riguarda la riunione 3 maggio 1994, il fascicolo include una nota (documento n. 14535) recante tale medesima data, parimenti redatta da un dipendente della Sappi intitolata «Relazione sulla visita». Tale nota ha come sottotitolo la menzione «Riunione di produttori per analizzare la situazione dei prezzi». Essa indica, per ciascuna impresa partecipante, vale a dire la Copigraph, l’AWA, la Torraspapel, la Zicuñaga, la Koehler, la Stora, la Zanders, la Sappi e la Divipa, il nome della persona che l’ha rappresentata. Tale nota contiene anche una tabella che indica i prezzi del giorno e quelli – più elevati – previsti per il 16 maggio precisando che tali prezzi risultano da accordi tra i distributori. Tale nota era allegata alla CdA e il suo contenuto era specificato ai punti 110-112 della medesima.

175    In sesto luogo, per quanto riguarda la riunione del 29 giugno 1994, una nota (documento n. 4476, a cui fanno riferimento i ‘considerando’ 164 e 166 della decisione) del medesimo giorno è intitolata «Riunione dei produttori di carta autocopiante». Anch’essa precisa il nome della persona rappresentante ciascuna impresa partecipante, vale a dire la Torraspapel, la Reacto, la Divipa, la Stora, l’AWA, la Sappi, la Zicuñaga. Tale nota inizia con il termine «[b]obine», seguito dalla precisazione «[t]utte provviste di ordinativi pieni e di quote». Essa fa riferimento, per le bobine, ad un aumento di prezzo del 10% da applicare a partire dal 1º settembre. Prezzi indicativi diversi sono menzionati per le vendite dirette ai tipografi distinguendo tre categorie di clienti e per tipo di prodotti. Per quanto riguarda il prezzo dei fogli, una nota segnala che esso è tornato al suo livello precedente, in quanto il prezzo convenuto non è stato rispettato. È stato deciso di aumentare tale prezzo in due tappe, il 1º luglio ed il 1º settembre 1994, del 5% ogni volta. Tale nota termina con l’indicazione «Prossima riunione il 23 settembre alle ore 12:30». Tale documento era allegato alla CdA ed il suo contenuto era precisato ai punti 121-123 di questa.

176    Peraltro, un fax interno (documento n. 4565, citato al ‘considerando’ 166 della decisione) della Sappi, datato 4 novembre 1994, menziona il fatto che la Torraspapel, leader del mercato spagnolo, ha annunciato una riduzione del prezzo di ESP 10, e tutto lascia prevedere che gli aumenti di novembre non verranno applicati, tanto più che finora nessun distributore li ha annunciati. Tale fax era menzionato al punto 130 della CdA e allegato a questa.

177    In settimo luogo, infine, per quanto riguarda la riunione del 19 ottobre 1994, emerge dalla nota manoscritta (documento n. 1839, menzionata ai ‘considerando’ 167, 222 e 223 della decisione) 21 ottobre 1994, redatta dalla Mougeot e riguardante il mercato spagnolo, che i partecipanti si sono accordati sul prezzo da applicare il 3 gennaio 1995. La Zicuñaga e la Mougeot sono state «autorizzat[e] a vendere [meno] 5 [ESP]/Kg». L’autore della nota espone che gli «sembra utopico chiedere alla Zicuñaga di vendere al 2% in meno rispetto ai grandi senza parlare dei volumi». La riunione successiva era fissata al 24 novembre 1994 alla medesima ora e nel medesimo luogo. Tale nota manoscritta era allegata alla CdA.

178    Risulta dunque che, tra le riunioni menzionate dalla Sappi, e non menzionate dall’AWA, vale a dire quella del 27 febbraio 1992 e quella del 19 ottobre 1993, solo la prima non è corroborata da alcun altro documento. Tuttavia, non occorre verificare gli accertamenti della Commissione sullo svolgimento di tale riunione del 27 febbraio 1992 che ad ogni modo non ricadrebbe nel periodo d’infrazione contestato alla Divipa e alla Zicuñaga.

179    Infine, oltre a queste riunioni del 17 febbraio e del 5 marzo 1992, del 30 settembre e del 19 ottobre 1993 nonché del 3 maggio, del 29 giugno e del 19 ottobre 1984, la Commissione menziona anche, nella tabella 3 che figura al ‘considerando’ 129 della decisione e nell’allegato II di quest’ultima, una riunione che ha avuto luogo a Barcellona il 16 luglio 1992 riguardante i mercati spagnolo e portoghese ed una riunione del 23 settembre 1994 riguardante il solo mercato spagnolo.

180    Quanto alla riunione del 16 luglio 1992, emerge dal ‘considerando’ 159 della decisione che gli accertamenti della Commissione relativi allo svolgimento e all’oggetto anticoncorrenziale di tale riunione si basano su indicazioni che figurano nei documenti nn. 4484, 4501-4503 e 4520, citate nelle note a piè di pagina e nn. 167 e 168 della decisione e allegati alla CdA.

181    Nell’ambito della sua dichiarazione orale (documento n. 4484), il sig. B. G. della Unipapel, l’agente della Sappi in Portogallo, ha affermato di essersi recato, il 16 luglio 1992, a Barcellona per una riunione avente lo scopo di «discutere della situazione del mercato della carta autocopiante in Portogallo e in Spagna».

182    Tale dichiarazione è corroborata da copie delle note relative alle spese di viaggio (documenti nn. 4501-4503) che attestano che il sig. B. G. ha effettuato un’andata-ritorno Lisbona-Barcellona il 16 luglio 1992.

183    Nell’ambito di un’altra dichiarazione orale (documento n. 4520), il sig. B. G. ha affermato che scopo della riunione del 16 luglio 1992 era stato quello di discutere gli aumenti di prezzo e le quote di mercato. Ha aggiunto che gli accordi avevano inciso soprattutto sulle bobine. Ha ammesso, inoltre, senza confermarla, l’esistenza di accordi analoghi anche per i fogli. Egli ha peraltro affermato che, nel corso di tale riunione, vi era stato uno scambio di informazioni sulle quantità vendute e sui prezzi praticati da ciascuna azienda.

184    Alla luce delle indicazioni esposte ai tre punti precedenti, la Commissione ha correttamente accertato che si era svolta, il 16 luglio 1992, una riunione a Barcellona durante la quale erano stati conclusi accordi di aumenti di prezzo e di ripartizione di quote di mercato relativamente alla Spagna e al Portogallo, perlomeno per quanto riguarda le bobine. Occorre tuttavia sottolineare che la Commissione non asserisce che la Divipa era presente a tale riunione, in quanto il sig. B. G. non l’ha menzionata tra le partecipanti.

185    Per quanto riguarda la riunione del 23 settembre 1994, la nota (documento n. 4476) citata sopra al punto 175 corrobora certamente il fatto che questa riunione era stata prevista. Tuttavia, nessun documento o dichiarazione conferma lo svolgimento effettivo di questa riunione in tale data. Occorre dunque considerare che la Commissione non ha dimostrato che una riunione relativa al mercato spagnolo ha avuto luogo il 23 settembre 1994.

186    Tuttavia, sulla base di tale complesso di indizi precisi e concordanti, la Commissione ha dimostrato sufficientemente l’esistenza di un’intesa sul mercato spagnolo, perlomeno dal mese di marzo 1992 al mese di gennaio 1995. Infatti, gli effetti dell’intesa si erano prodotti oltre la cessazione formale delle riunioni collusive nel mese d’ottobre 1994, poiché gli aumenti di prezzo previsti durante la riunione del 19 ottobre 1994 (v. punto 177 sopra) dovevano essere applicati il 3 gennaio 1995 (v., in tal senso, sentenze della Corte 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon, Racc. pag. 2015, punto 17, e del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑14/89, Montedipe/Commissione, Racc. pag. II‑1155, punto 231).

187    Questa intesa ha assunto la forma di riunioni ripetute tra imprese concorrenti durante le quali queste si accordavano principalmente sugli aumenti di prezzo e sul loro calendario. In un’occasione, vale a dire la riunione del 30 settembre 1993 (v. sopra punto 172), sono state fissate delle quote.

Sulla partecipazione della Divipa e della Zicuñaga all’intesa sul mercato spagnolo

188    Secondo la giurisprudenza, basta che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 155; Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punto 96, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 81).

189    Infatti, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 188 supra, punto 82).

190    Nella fattispecie, avviene innanzitutto che la tabella (documento n. 15199) che indica le diverse riunioni, la loro data, il loro scopo e i loro partecipanti figurante nella risposta della Sappi del 18 maggio 1999, citata sopra al punto 162, menziona che la Divipa e la Zicuñaga hanno partecipato alla riunione collusiva del 19 ottobre 1993. Tale indicazione è corroborata dalla menzione, nella nota citata sopra al punto 173, del fatto che vi hanno partecipato tutti i distributori salvo la Copigraph.

191    In secondo luogo, emerge dalle dichiarazioni del dipendente della Sappi, menzionate al punto 162 sopra, che la Divipa e la Zicuñaga erano presenti alle riunioni a cui egli ha assistito fra l’ottobre 1993 ed il 1995. Per le riunioni del 3 maggio e del 29 giugno 1994, tale dipendente osserva anche che la Divipa era rappresentata dal sig. A. e dal sig. C. e la Zicuñaga dal sig. E. Tali dichiarazioni sono confortate, per ciascuna di tali riunioni, dalle note contemporanee ai fatti controversi del dipendente della Sappi, menzionate sopra ai punti 174 e 175.

192    In terzo luogo, secondo le dichiarazioni dell’AWA menzionate sopra al punto 163, la Divipa ha partecipato alle riunioni che si sono svolte sul mercato spagnolo tra il 1992 ed il 1994 o, perlomeno, ad alcune di queste. La Zicuñaga avrebbe invece assistito solo ad una di queste riunioni. A tale riguardo, va sottolineato che tale dichiarazione formulata in modo prudente molti anni dopo i fatti controversi non può intaccare il valore probatorio delle indicazioni precise contenute nei documenti redatti all’epoca dell’infrazione dalla Sappi, facendo esplicitamente riferimento alla presenza della Zicuñaga alle riunioni del 19 ottobre 1993, del 3 maggio e del 29 giugno 1994.

193    In quarto luogo, dalle dichiarazioni della Mougeot, indicate sopra al punto 165, risulta che la Divipa e la Zicuñaga erano presenti alla riunione del 19 ottobre 1994. La partecipazione della Zicuñaga a tale riunione è parimenti dimostrata dalla nota manoscritta della Mougeot del 21 ottobre 1994, menzionata sopra al punto 177, che contiene l’indicazione «la Zicuñaga e la Mougeot autorizzat[e] a vendere [meno] 5 [ESP]/Kg». Combinate con le dichiarazioni dell’AWA di cui al punto precedente, le dichiarazioni precise della Mougeot sulla presenza del sig. A. (Divipa) a tale riunione autorizzavano la Commissione a concludere per la partecipazione di tale impresa a questa riunione.

194    La circostanza, fatta valere dalla Divipa, che, nella sua risposta 18 maggio 1999, la Sappi non menzioni lo svolgimento di una riunione relativa al mercato spagnolo il 19 ottobre 1994 si spiega con il fatto che essa non ha assistito a tale riunione, come attesta l’elenco dei partecipanti a tale riunione redatto dalla Mougeot. In ogni caso, tale circostanza non può escludere il complesso di indicazioni concordanti che attestano lo svolgimento di tale riunione e la partecipazione della Divipa alla medesima.

195    Da tutti gli elementi che precedono emerge che la Commissione ha provato sufficientemente la partecipazione della Divipa e della Zicuñaga a riunioni collusive che si sono svolte in modo continuativo tra il 19 ottobre 1993 ed il 19 ottobre 1994.

196    Anche qualora, del resto, tali imprese non avessero partecipato a tutte le riunioni che si inseriscono nel sistema di riunioni periodiche fatte valere dalla Commissione, né la Divipa né la Zicuñaga hanno invocato elementi relativi ad un eventuale presa di distanza pubblica rispetto al contenuto delle riunioni a cui hanno assistito. L’infrazione rimarrebbe quindi loro imputabile. Essendo stato dimostrato che le ricorrenti hanno partecipato a dette riunioni e che queste ultime avevano come scopo, segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi, le ricorrenti hanno perlomeno dato ai loro concorrenti l’impressione di partecipare alle riunioni con lo stesso spirito degli altri (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑1711, punto 232, e 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑907, punto 98). Occorre sottolineare che tale sistema di riunioni faceva parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato della carta autocopiante. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte (sentenza Rhône‑Poulenc/Commissione, punto 155 supra, punto 126).

197    Per quanto riguarda la partecipazione della Divipa all’intesa a partire dal mese di marzo 1992, essa emerge innanzitutto dalle dichiarazioni dell’AWA menzionate sopra ai punti 163 e 192. Queste sono, peraltro, corroborate dalla menzione della Divipa nella nota 9 marzo 1992 di cui al punto 171 sopra. In tale nota, l’agente spagnolo della Sappi effettua chiaramente un esame dell’applicazione, da parte di diverse imprese, degli aumenti di prezzo di ESP 10, obiettivo precedentemente fissato dai distributori. Egli menziona espressamente il fatto che la Divipa non ha aumentato i prezzi. Tuttavia, il seguito della politica dei prezzi della Divipa, accanto a quella della Sarrió e dell’AWA che avevano la propria società di distribuzione sul mercato spagnolo, costituisce un indizio forte della sua partecipazione all’intesa in tale data.

198    Tali constatazioni sulla partecipazione all’intesa sul mercato spagnolo della Divipa, a partire dal mese di marzo 1992, e della Zicuñaga, a partire dal mese di ottobre 1993, entrambe fino al mese di gennaio 1995, non possono essere messe in discussione da considerazioni relative alle caratteristiche specifiche di tali imprese.

199    Dai ‘considerando’ 17 e 330 della decisione emerge che la Commissione ha debitamente preso in considerazione il fatto che né la Divipa né la Zicuñaga erano membri dell’AEMCP. La Commissione non ha del resto considerato lo status di membro dell’AEMCP come un elemento costitutivo dell’infrazione.

200    Quanto alle differenze di prezzo messe in evidenza dalla Divipa e dalla Zicuñaga tra gli aumenti di prezzo decisi durante le riunioni a cui hanno assistito e l’evoluzione dei prezzi durante il periodo in cui si supponeva che tali decisioni dovessero essere applicate, pur ammettendo l’esattezza delle cifre prodotte da tali imprese per illustrare la loro politica di prezzo durante tale periodo, queste differenze sono tutt’al più idonee a dimostrare che tali imprese non hanno rispettato le decisioni di aumento di prezzo adottate durante le riunioni di cui trattasi. In applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3) (in prosieguo: gli «orientamenti»), l’effettiva non applicazione degli accordi potrebbe costituire una circostanza attenuante e occorrerà quindi esaminare gli argomenti delle parti a tal riguardo nell’ambito dei motivi diretti all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda (v. infra punti 594-635). Occorre invece rilevare che il fatto di non aver rispettato i prezzi convenuti non esclude lo scopo anticoncorrenziale di tali riunioni e, di conseguenza, la partecipazione delle ricorrenti alle intese (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II‑1063, punto 79). Pur supponendo che tali differenze siano dimostrate, esse non escludono quindi le prove della partecipazione della Divipa e della Zicuñaga a tali riunioni collusive.

201    La circostanza, fatta valere dalla Zicuñaga, secondo cui le attività di produzione e di distribuzione della carta autocopiante sono assicurate, all’interno del suo gruppo, dalle Papeteries de l’Atlantique SA, non consente di rimettere in discussione la partecipazione all’infrazione della Zicuñaga, unica impresa menzionata nelle dichiarazioni degli altri membri del cartello. Va sottolineato che, sebbene la Zicuñaga detenesse solo il 50% del capitale delle Papeteries de l’Atlantique all’epoca dei fatti controversi, la Commissione imputa l’infrazione alla Zicuñaga per il proprio comportamento e non in quanto società controllante di tale controllata. Infatti, da una parte, le prove documentarie dirette relative alle riunioni del 3 maggio e del 29 giugno 1994 (v. sopra punti 174 e 175) fanno esplicito riferimento alla presenza di un rappresentante della Zicuñaga a queste due riunioni collusive relative al mercato spagnolo. D’altra parte, la nota manoscritta del 21 ottobre 1994, redatta dalla Mougeot (v. sopra punto 177), cita espressamente la Zicuñaga. Non viene mai fatta menzione delle Papeteries de l’Atlantique. Inoltre, anche qualora la decisione non riflettesse correttamente la natura esatta delle attività della Zicuñaga nell’ambito del gruppo, va constatato che la Zicuñaga non ha contestato l’indicazione, figurante al ‘considerando’ 365 della decisione, secondo cui essa era responsabile della politica di fissazione dei prezzi per tutti i prodotti cartari del gruppo.

202    La Divipa fa valere parimenti le differenze tra i dati relativi alle sue vendite dichiarate figuranti nelle note della Sappi e i dati allegati al suo ricorso. Tali differenze dimostrerebbero che i dati figuranti nelle note della Sappi non sono stati forniti da essa. A tal riguardo, va sottolineato che i dati allegati dalla Divipa al suo ricorso non sono suffragati da alcun documento che permetta di verificare che essi corrispondono alla realtà. In ogni caso, supponendo che siano esatti, la differenza che può essere osservata tra tali dati e quelli figuranti nelle note della Sappi dimostra solo che questi ultimi non corrispondevano alla realtà. Esse non consentono invece di ritenere che le medie di vendita menzionate nelle note della Sappi non sarebbero state dichiarate dalla Divipa durante la riunione del 30 settembre 1993.

203    La Divipa fa inoltre valere che sarebbe incomprensibile che un piccolo distributore quale essa è abbia assistito a riunioni di produttori. Va sottolineato che la sua qualità di distributrice non è idonea ad escludere il complesso di indizi che attestano la partecipazione della Divipa al cartello sul mercato spagnolo. Tale qualità non la priva del resto dell’interesse a partecipare al cartello, il quale, secondo l’analisi della Commissione esposta ai ‘considerando’ 153 e 165 della decisione e non contestata dalla Divipa, doveva necessariamente comprendere i distributori per funzionare correttamente sul mercato spagnolo che era caratterizzato da un’integrazione spinta delle reti di produzione e di distribuzione, per cui molti tra i produttori erano anche distributori. Inoltre, ai termini della nota del 29 giugno 1994 (documento n. 4476, menzionato sopra al punto 175), l’accordo intervenuto durante questa riunione verteva sui prezzi applicabili ai consumatori, circostanza che, tenuto conto dello status di distributore della Divipa, basta a spiegare la presenza di questa a tali riunioni.

204    Infine, il fatto che la Divipa acquisti tra il 60 ed il 70% del suo fabbisogno di carta autocopiante presso la Koehler e il resto da altri produttori certamente implica una certa dipendenza dai suoi fornitori per quanto riguarda il prezzo d’acquisto. Tuttavia, da una parte, tale dipendenza non può essere considerata totale. Infatti, la tabella fornita dalla Divipa in allegato al suo ricorso fa emergere che, nel 1993, la Divipa non ha sempre dato immediatamente seguito a talune diminuzioni del suo prezzo d’acquisto per cui il suo margine è rimasto sostanziale. D’altra parte, e in ogni caso, tale circostanza non può nemmeno rendere del tutto irrilevante la sua partecipazione al cartello, in quanto qualsiasi aumento dei prezzi deciso in tale contesto e applicato al cliente può tradursi in un aumento del suo margine di profitto. Emerge del resto da tale medesima tabella che, tra il gennaio e il dicembre 1994, i prezzi d’acquisto alla Koehler sono passati da 159,25 a 195,70 e il margine della Divipa da 20,38 a 43,81. Infine, risulta dalla nota relativa alla riunione del 19 ottobre 1993, menzionata sopra al punto 173, che la contrattazione si riferiva, da una parte, al prezzo che il distributore doveva pagare al produttore e, dall’altra, all’aumento che i distributori avrebbero applicato ai loro clienti, prevedendo un aumento del margine del distributore.

Sulla partecipazione della Divipa e della Zicuñaga all’intesa sul mercato europeo

205    Dal ‘considerando’ 286 della decisione emerge che la Commissione ha accertato solo la partecipazione della Divipa e della Zicuñaga a riunioni collusive relative al mercato spagnolo. La Commissione afferma tuttavia che «esse devono necessariamente aver compreso che il cartello si estendeva all’intero territorio che nel 1994 divenne il SEE».

206    La Commissione si basa, a tal riguardo, sullo stretto collegamento che vi sarebbe stato tra le riunioni generali europee dell’intesa e le riunioni collusive nazionali, in particolare spagnole, sul fatto che i grandi produttori europei di carta autocopiante avrebbero preso parte alle attività collusive sul mercato spagnolo, nonché sull’importanza dei flussi di scambi intracomunitari nel settore della carta autocopiante durante il periodo di riferimento.

207    Secondo la giurisprudenza, un’impresa che abbia preso parte ad un’infrazione multiforme alle regole della concorrenza attraverso comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l’impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 158 e la giurisprudenza citata).

208    Nella fattispecie, emerge in particolare dal punto 187 supra, che gli accordi relativi al mercato spagnolo, a cui la Divipa e la Zicuñaga hanno partecipato, hanno avuto come scopo la fissazione in comune di aumenti di prezzo. Inoltre, in un’occasione, vale a dire la riunione del 30 settembre 1993, a cui non ha assistito la Zicuñaga, che non partecipava ancora all’intesa, quote di vendita su tale mercato sono state attribuite sulla base di uno scambio di informazioni sulle vendite effettuate. Tali accordi collimavano di conseguenza con l’intesa europea generale, il cui scopo consisteva principalmente nell’aumentare i prezzi della carta autocopiante e, almeno in alcuni casi, nel concordare quote di vendita o quote di mercato e nello scambiare informazioni riservate per facilitare la conclusione o l’applicazione di accordi relativi ad aumenti di prezzo.

209    Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la sola identità d’oggetto tra un accordo cui ha partecipato un’impresa e un’intesa generale non è sufficiente ad imputare a tale impresa la partecipazione all’intesa generale. Infatti è solo se l’impresa, nel momento in cui partecipava a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa si inseriva nell’intesa generale che la sua partecipazione all’accordo di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione a tale intesa generale (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, Sigma Tecnologie/Commissione, Racc. pag. II‑1845, punto 45).

210    La Commissione sostiene, nella decisione, che ciò avveniva per la Divipa e per la Zicuñaga, circostanza che queste ultime contestano.

211    Certo, è pacifico che la Divipa e la Zicuñaga non erano membri dell’AEMCP e che esse non hanno mai partecipato alle riunioni ufficiali di tale associazione, le quali, secondo la Commissione, hanno rappresentato il contesto dell’intesa europea fino al settembre 1993, né alle riunioni generali del cartello che si sarebbero svolte in margine alle riunioni ufficiali dell’AEMCP a partire dal settembre 1993. Peraltro, nessuno degli elementi di prova relativi alla partecipazione della Divipa e della Zicuñaga a riunioni collusive sul mercato spagnolo fa emergere che, durante l’una o l’altra di tali riunioni, sia stata menzionata un’intesa sui prezzi esistente a livello europeo.

212    Tuttavia, né la Divipa né la Zicuñaga forniscono elementi atti a contraddire gli accertamenti effettuati dalla Commissione ai ‘considerando’ 89-94 e 211 della decisione e le dichiarazioni della Mougeot menzionate al novantesimo ‘considerando’. Secondo queste ultime, «[l]’AWA riteneva che senza il coinvolgimento dei responsabili locali dei mercati vi erano poche possibilità di ottenere i risultati sperati, per questo si tenevano riunioni su ogni singolo mercato» e «[i] responsabili locali, informati dai rispettivi dirigenti circa la volontà di aumentare i prezzi, avevano il compito di definire fra di loro le modalità per mettere in pratica l’aumento». Tali dichiarazioni fanno emergere chiaramente che, per garantire il successo delle decisioni di aumento di prezzi adottati nell’ambito di riunioni generali del cartello, i partecipanti a tali riunioni hanno inteso assicurare l’applicazione generalizzata delle dette decisioni sui diversi mercati regionali e nazionali. Con riferimento al volume notevole degli scambi tra Stati membri per il prodotto interessato, sarebbe stato poco efficace adottare misure restrittive della concorrenza esclusivamente a livello di uno Stato membro.

213    La Commissione ha così prodotto due tabelle (tabelle 5 e 6, figuranti ai ‘considerando’ 207 e 217 della decisione e ai punti 117 e 127 della CdA) scoperte presso la Sappi che presentano gli aumenti di prezzo convenuti per diversi paesi durante due riunioni generali del 21 giugno e del 22 settembre 1994. Per la Spagna, tali tabelle non contengono cifre, ma la menzione «da precisarsi». Orbene, il verbale della riunione del 29 giugno 1994 (documento n. 4476, menzionato sopra al punto 175) concernente il mercato spagnolo e la nota manoscritta della Mougeot del 21 ottobre 1994 (documento n. 1839, menzionato sopra al punto 177; v. anche punto 235 infra), che ha seguito la riunione del 19 ottobre 1994 anch’essa relativa al mercato spagnolo, mostrano che ognuna di tali riunioni generali è stata seguita da una riunione nazionale durante la quale gli aumenti di prezzo per il mercato spagnolo sono stati effettivamente precisati. Inoltre, come sottolinea la Commissione nelle sue memorie, il fatto che tale nota manoscritta della Mougeot menzioni i termini «alla luce dei volumi AEMCP annunciati per la Spagna» e riporti un dibattito relativo a tali cifre tende ad accreditare la tesi secondo cui la Divipa e la Zicuñaga erano necessariamente consapevoli del contesto più ampio, di dimensioni europee, in cui si inserivano le riunioni relative al mercato spagnolo a cui esse partecipavano.

214    Inoltre, i diversi documenti fatti valere dalla Commissione in relazione alle riunioni spagnole (ai ‘considerando’ 154-171 della decisione, all’allegato II della detta decisione e nelle note a piè di pagina corrispondenti) dimostrano inequivocabilmente che a tali riunioni ha assistito un certo numero di rappresentanti di produttori europei di carta autocopiante la cui partecipazione alle riunioni generali dell’intesa, alla luce degli elementi citati dalla Commissione ai ‘considerando’ 263-276 della decisione, non è contestabile né, nella maggior parte dei casi, contestato.

215    Sembra difficilmente comprensibile che, mentre, come sottolinea la Commissione al ‘considerando’ 176 della decisione, emerge da indicazioni fornite da un rappresentante della Unipapel durante gli accertamenti (documento n. 4525, il cui relativo estratto è menzionato al punto 74 della CdA) che i clienti portoghesi si aspettavano che un’intesa di dimensioni europee implicasse un comportamento degli operatori portoghesi diretti all’aumento dei prezzi, la Divipa e la Zicuñaga, che durante le riunioni relative al mercato spagnolo affiancavano i rappresentanti dei grandi produttori europei di carta autocopiante coinvolti nelle riunioni generali del cartello, ignorassero che partecipando ad accordi collusivi sul detto mercato entravano a far parte di un’intesa di dimensioni europee.

216    Ciò premesso, occorre considerare che la Divipa e la Zicuñaga sono necessariamente state informate dell’esistenza e del contenuto dell’intesa europea (v., in tal senso, sentenza Cemento, punto 4097) e che, partecipando sul mercato spagnolo ad accordi aventi un oggetto anticoncorrenziale identico a quello di questa intesa, esse devono aver saputo necessariamente che, agendo in tal modo, si inserivano in tale intesa (v., in tal senso, sentenza Cemento, punto 4099).

217    Quanto alla circostanza fatta valere dalla Zicuñaga, che il fascicolo non contiene elementi da cui emerga che i prezzi relativi a mercati diversi da quello spagnolo siano stati discussi durante riunioni spagnole o portati alla sua conoscenza da altre imprese, essa collima perfettamente con lo schema generale organizzativo dell’intesa, secondo cui le discussioni svoltesi, in particolare nell’ambito di riunioni, a livello nazionale o regionale, avevano lo scopo di definire le modalità pratiche d’applicazione ai prezzi praticati sul mercato locale interessato delle decisioni di aumento dei prezzi adottate a livello europeo. Essa, inoltre, non è idonea a rimettere in discussione l’analisi esposta sopra.

218    La Zicuñaga trae un altro argomento dalla sua mancata partecipazione alle riunioni e alle attività asseritamente collusive che hanno avuto luogo sui mercati francese e italiano, a discapito dei suoi interessi commerciali su questi ultimi. Occorre ricordare, a tal riguardo, l’affermazione della Zicuñaga nel corso dell’audizione in cui confermava di «essere responsabile della politica tariffaria per tutti i prodotti di carta del gruppo e (…) quindi competente per tutte le decisioni tariffarie, anche per i prodotti della Papeteries de l’Atlantique» (‘considerando’ 365 della decisione). Di conseguenza, l’indicazione secondo cui la Zicuñaga aveva interessi commerciali non solo in Spagna, ma anche, attraverso l’attività della Papeteries de l’Atlantique, sua controllata, in Francia e in Italia, può essere letta nel senso che la Zicuñaga, la quale non poteva ignorare che talune imprese rappresentate alle riunioni spagnole operavano sui mercati francese ed italiano, si è necessariamente informata, per definire la politica di prezzo del suo gruppo, sulla questione se gli accordi a cui essa partecipava facevano parte di un’intesa europea, ed è dunque stata necessariamente informata dell’esistenza di una tale intesa.

219    In ogni caso, la circostanza menzionata al punto precedente non può rimettere in discussione l’analisi esposta sopra ai punti 205‑217. Del resto, tale circostanza potrebbe essere percepita anche come un indizio confermante che la Zicuñaga sapeva che gli accordi a cui essa partecipava sul mercato spagnolo si inserivano in un’intesa europea e ha quindi ritenuto superfluo prendere parte a riunioni e attività collusive fuori dalla Spagna.

220    Occorre peraltro sottolineare che la situazione della Zicuñaga si distingue in più punti da quella dell’impresa Sigma Tecnologie di rivestimento nella causa che ha dato luogo alla sentenza Sigma Tecnologie/Commissione, punto 209 supra, a cui la Zicuñaga fa riferimento nelle sue memorie. Infatti, a differenza della ricorrente in tale causa, la Zicuñaga operava, nel settore d’attività di cui trattasi, su diversi mercati nazionali. Inoltre, pur seguendo la tesi della Zicuñaga secondo cui a parere dei suoi concorrenti spagnoli essa praticava una politica tariffaria aggressiva, la Zicuñaga non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che essa sia stata esclusa, come la Sigma Tecnologie di rivestimento, da talune riunioni o attività collusive a causa del suo comportamento di «guastafeste» (sentenza Sigma Tecnologie/Commissione, punto 209 supra, punti 42 e 46). Al contrario, la nota della Mougeot relativa alla riunione del 19 ottobre 1994, menzionata sopra al punto 177, dimostra che la Zicuñaga era considerata un membro a pieno titolo dell’intesa spagnola, nell’ambito della quale le è capitato di ricevere l’autorizzazione a vendere a prezzi leggermente inferiori ai prezzi che dovevano essere applicati dagli altri membri dell’intesa.

221    Nell’ambito del suo argomento diretto dimostrare che essa non ha applicato gli accordi sui prezzi controversi, la Zicuñaga censura il fatto che, durante il procedimento amministrativo, la Commissione le avrebbe rifiutato l’accesso alle informazioni dettagliate di cui al ‘considerando’ 288 della decisione. A tal riguardo occorre rinviare agli argomenti esposti sopra ai punti 45-51.

Sulla partecipazione della Zicuñaga ad accordi di fissazione di quote di vendita e di quote di mercato.

222    Infine, come è stato esposto sopra al punto 153, la Zicuñaga contesta la sua partecipazione ad accordi di fissazione di quote di vendita e di quote di mercato.

223    A tal riguardo, emerge da una lettura combinata dei ‘considerando’ 77, 81, 252, 253, 326‑331, 376, 382 e 383 della decisione che la Commissione ha accertato l’esistenza di accordi di fissazione di quote di vendita e di quote di mercato non in quanto infrazioni distinte, ma in quanto elementi costitutivi dell’infrazione unica, di cui all’art. 1 della decisione e imputata alla Zicuñaga, il cui obiettivo generale è consistito nell’aumentare i prezzi della carta autocopiante nell’intero territorio che nel 1994 è diventato il SEE (‘considerando’ 327 della decisione) e la cui pietra angolare risiedeva nella conclusione di accordi di aumento di prezzo (‘considerando’ 383 della decisione).

224    Occorre, in un primo tempo, verificare se la Commissione abbia correttamente dimostrato l’esistenza di accordi di fissazione di quote di vendita e di quote di mercato e se essa abbia considerato correttamente che tali accordi rientravano nel piano generale anticoncorrenziale che caratterizzava l’infrazione accertata all’art. 1, primo comma, della decisione. A tal riguardo, la Commissione effettua una distinzione, ai ‘considerando’ 241-251 della decisione, tra le indicazioni che, a suo avviso, attestano l’esistenza di accordi di attribuzione di quote di vendita e quelle che, secondo la medesima, dimostrano l’esistenza di accordi di ripartizione di mercato.

225    Per quanto riguarda, innanzitutto, gli argomenti della Commissione relativi all’attribuzione di quote di vendita, occorre rilevare, in primo luogo, che dal documento redatto dalla Sappi relativo alla riunione che si è svolta il 30 settembre 1993 a Barcellona (documento n. 5, menzionato sopra al punto 172) appare che le partecipanti a tale riunione hanno innanzitutto dichiarato le loro medie mensili di vendita nel 1992 e nel 1993 e hanno effettuato una ripartizione delle quote di vendita per il quarto trimestre dell’anno 1993, poi hanno concordato l’annuncio di un aumento del 10% dei prezzi delle bobine e dei fogli il 1º gennaio 1994 e, infine, hanno deciso di riunirsi nuovamente ad una data da fissarsi successivamente per verificare il rispetto delle quote.

226    In secondo luogo va osservato che la Zicuñaga non mette in dubbio gli accertamenti effettuati dalla Commissione ai ‘considerando’ 138, 242 e 243 della decisione, secondo i quali una «nota di riunione» (documento n. 6, citato al punto 87 della CdA) redatta dalla Sappi durante una riunione che si è svolta il 1º ottobre 1993 relativa al mercato francese indica che i partecipanti a tale riunione hanno concordato un aumento di prezzo nonché un’attribuzione di quote per il quarto trimestre del 1993 «per consentire gli aumenti di prezzo».

227    Per quanto riguarda, poi, le affermazioni della Commissione relative agli accordi di ripartizione del mercato, la Zicuñaga non fa valere alcun elemento diretto ad escludere gli accertamenti effettuati dalla Commissione ai ‘considerando’ 141 e 246 della decisione, secondo cui la riunione che si è svolta nella primavera del 1994 a Nogent‑sur-Marne riguardante il mercato francese abbia rappresentato il contesto sia di un accordo di aumento di prezzo sia di un accordo di ripartizione di mercato (documento n. 7651, menzionato ai punti 113-115 della CdA e allegato a questa).

228    Gli elementi esposti sopra consentono di ritenere che la Commissione abbia correttamente accertato, al ‘considerando’ 241 della decisione, che, «al fine di sostenere l’applicazione degli aumenti concordati di prezzo, in alcune riunioni del cartello a livello nazionale furono assegnate quote di vendita e fissate quote di mercato per ciascun partecipante». La Commissione poteva dunque ritenere che gli accordi di aumento di prezzo e la fissazione in comune di quote di vendita e di quote di mercato abbiano costituito gli elementi indissociabili del piano generale anticoncorrenziale costitutivo dell’infrazione accertata all’art. 1, primo comma, della decisione.

229    In un secondo momento, occorre esaminare se la Commissione aveva il diritto di contestare alla Zicuñaga gli aspetti dell’infrazione unica relativi agli accordi di attribuzione di quote di vendita e di ripartizione del mercato.

230    Il termine «[b]obine» seguito dall’indicazione «[t]utte provviste di ordinativi pieni e di quote», figurante nella nota della Sappi 29 giugno 1994, menzionata sopra al punto 175, non prova necessariamente che un accordo relativo alle quote di vendita sia stato concluso durante la riunione del 29 giugno 1994. Ciò dimostra tuttavia che, nel momento in cui si è svolta tale riunione, tutti i partecipanti alla medesima, tra cui la Zicuñaga, erano parti di un accordo di ripartizione di quote di vendita per quanto riguarda il mercato delle bobine.

231    Occorre sottolineare che l’indicazione, menzionata al punto precedente, relativa alla riunione del 29 giugno 1994 costituisce il solo elemento che può essere dedotto a carico della Zicuñaga come prova della sua partecipazione diretta ad un accordo di attribuzione di quote di vendita. Infatti, la Commissione non ha accertato la partecipazione della Zicuñaga alla riunione del 30 settembre 1993 a Barcellona, durante la quale è stato concluso un accordo di attribuzione di quote per il quarto trimestre del 1993. Quanto alle altre riunioni a cui la presenza della Zicuñaga è stata correttamente dimostrata dalla Commissione, quest’ultima non sostiene, nella decisione, che esse abbiano rappresentato il contesto di accordi di quote di vendita.

232    Nel suo controricorso, la Commissione fa tuttavia valere che si è discusso anche di quote di vendita durante la riunione del 19 ottobre 1994.

233    A tal riguardo, la nota manoscritta della Mougeot, datata 21 ottobre 1994, relativa alla riunione svoltasi il 19 ottobre 1994 con riguardo al mercato spagnolo (v. sopra punto 177) contiene le seguenti indicazioni:

         «– Ho chiesto, alla luce dei volumi AEMCP annunciati per la Spagna (a parte la Zicuñaga) a fine agosto 94, [più] 4 300 [t], dov’erano finiti i nostri volumi 93([meno] 50%)?

         – Risposta della Sarrió: i volumi vanno e vengono!

– Risposta della Koehler: le cifre AEMCP sono false!»

234    Certo, questo potrebbe significare, come osserva la Commissione nel suo controricorso, che durante la riunione del 19 ottobre 1994 hanno avuto luogo discussioni relative alle quote o ai volumi di vendita. Tuttavia, né nella parte della decisione dedicata alle riunioni relative al mercato spagnolo né in quella relativa all’attribuzione di quote di vendita e alla ripartizione del mercato, la Commissione cita tali indicazioni a sostegno dei suoi argomenti concernenti la conclusione, durante il periodo di riferimento, di accordi riguardanti quote di vendita o quote di mercato. Ciò premesso, tali indicazioni non possono essere prese in considerazione per dimostrare la partecipazione della Zicuñaga ad accordi di quote di vendita.

235    Premesso ciò, rimane il fatto che l’indicazione menzionata sopra al punto 230 dimostra che, durante la riunione del 29 giugno 1994, la Zicuñaga è stata informata dell’esistenza di un accordo di quote di vendita.

236    Alla luce di quanto precede, e poiché è dimostrato che la Zicuñaga ha partecipato ad accordi di aumento di prezzo sul mercato spagnolo sapendo o dovendo necessariamente sapere che, in tal modo, essa entrava a far parte di un’intesa europea, la Commissione poteva imputarle anche la responsabilità degli accordi di quote di vendita conclusi durante il periodo della sua partecipazione ad accordi di aumenti tariffari. Si deve, infatti, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un’impresa che abbia preso parte ad un’infrazione multiforme alle regole della concorrenza attraverso comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l’impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punto 203).

237    Di conseguenza, la Zicuñaga deve essere ritenuta responsabile dell’accordo di ripartizione di quote di vendita menzionato durante la riunione del 29 giugno 1994.

238    Quanto agli accordi di ripartizione di mercati, emerge dai ‘considerando’ 246-251 della decisione che la Commissione basa i suoi accertamenti relativi all’esistenza di questi accordi, innanzitutto, su indicazioni che riguardano due riunioni concernenti il mercato francese organizzate nella primavera del 1994 e il 6 dicembre 1994. Tuttavia, la decisione non contiene indizi che consentano di ritenere che la Zicuñaga sia stata a conoscenza del fatto, o abbia potuto ragionevolmente prevedere, che le riunioni relative al mercato francese rappresentavano il contesto di accordi di ripartizione di mercato. A tal riguardo, contrariamente ai suoi accertamenti relativi agli accordi di aumenti tariffari, la Commissione non ha ritenuto, nella decisione, che gli accordi di ripartizione di mercato osservati sul mercato francese siano stati parte dell’applicazione decentralizzata di un asserito accordo europeo di ripartizione di mercati di cui i membri avrebbero informato i responsabili locali dei diversi mercati interessati. Ciò premesso, non può essere considerato che un’impresa come la Zicuñaga, per la quale è pacifico che non ha partecipato a riunioni collusive su mercati diversi dal mercato spagnolo, sia stata a conoscenza dell’esistenza degli accordi di ripartizione di mercati soprammenzionati oppure abbia potuto ragionevolmente prevederli.

239    Secondo la Commissione, sembrerebbe poi che le quote di mercato abbiano figurato nell’ordine del giorno delle riunioni generali del cartello (‘considerando’ 250 della decisione). Tuttavia, occorre ricordare che è pacifico che la Zicuñaga non ha mai assistito alle riunioni generali del cartello. Inoltre, gli elementi avanzati dalla Commissione, ai ‘considerando’ 250 e 251 della decisione, a sostegno della sua affermazione si riferiscono alla riunione generale del cartello del 2 febbraio 1995, vale a dire ad una riunione successiva alla fine del periodo di infrazione accertato nei confronti della Zicuñaga all’art. 1, secondo comma, della decisione.

240    Ne consegue che la partecipazione della Zicuñaga a pratiche di ripartizione del mercato non è stata dimostrata.

241    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la Commissione ha correttamente ritenuto la Zicuñaga responsabile delle pratiche di attribuzione di quote di vendita intervenute durante il periodo della sua partecipazione all’infrazione. Invece, è giocoforza constatare che la Commissione ha erroneamente contestato alla Zicuñaga l’aspetto dell’infrazione unica relativo ad accordi di ripartizione di mercato.

242    Tuttavia, tale errore di valutazione non è idoneo ad escludere gli accertamenti secondo cui la Zicuñaga, nell’ambito di riunioni riguardanti il mercato spagnolo, ha partecipato ad accordi di aumento di prezzo né l’analisi secondo cui, mediante tali accordi, la Zicuñaga ha partecipato all’intesa europea sul prezzo della carta autocopiante, che ha costituito una parte essenziale dell’infrazione accertata all’art. 1, primo comma, della decisione. Le considerazioni di cui sopra relative alla ripartizione del mercato non sono dunque idonee a rimettere in discussione la partecipazione della Zicuñaga a questa infrazione. Occorre considerare che la Zicuñaga, che ha partecipato per più di un anno alle dette iniziative in materia di prezzi, poteva ragionevolmente prevedere che le imprese partecipanti avrebbero tentato di favorire il successo di tali iniziative mediante diversi meccanismi ed era pronta ad accettare tale eventualità. Nell’ambito dell’esame delle conclusioni formulate in subordine dalla Zicuñaga per ottenere una riduzione dell’ammenda inflittale all’art. 3 della decisione, occorrerà tuttavia verificare se, ed eventualmente in che misura, l’assenza di responsabilità della Zicuñaga per le pratiche di ripartizione del mercato giustifichi una diminuzione dell’ammenda inflittale.

243    Sulla base di tutte queste considerazioni, occorre respingere il motivo che la Divipa trae dalla violazione degli artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE e che la Zicuñaga trae da errori di valutazione.

C –  Sui motivi relativi alla durata dell’infrazione

244    Un certo numero di ricorrenti, vale a dire la Bolloré, la MHTP, la Koehler, la Mougeot, la Torraspapel, la Divipa e la Zicuñaga, contestano gli accertamenti della Commissione relativi alla durata della loro partecipazione all’infrazione. Alcune di queste ricorrenti (la MHTP, la Koehler, la Mougeot e la Torraspapel) formulano la loro tesi nell’ambito di conclusioni dirette all’annullamento parziale dell’art. 1 della decisione e alla riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta dall’art. 3 della detta decisione, mentre altre (la Bolloré, la Divipa e la Zicuñaga) lo fanno nell’ambito di loro conclusioni subordinate dirette alla riduzione dell’ammenda. Per quanto riguarda queste ultime imprese, risulta tuttavia dalle loro memorie che esse contestano sostanzialmente la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui essa accerta, all’art. 1, secondo comma, la durata dell’infrazione commessa da ciascuna di esse. Occorre dunque riqualificare la loro domanda come diretta ad ottenere anche l’annullamento parziale dell’art. 1, secondo comma, della decisione, relativo alla durata dell’infrazione.

245    La Bolloré, la MHTP, la Koehler, la Mougeot e la Torraspapel elaborano una tesi in gran parte comune, consistente nel sostenere che la Commissione non ha dimostrato la loro partecipazione all’intesa durante il periodo precedente al settembre o all’ottobre 1993 o durante il periodo precedente al gennaio 1993, per quanto riguarda la MHTP. Fatte salve talune specificità legate alla loro situazione rispettiva, la loro tesi equivale, in sostanza, a pretendere, da una parte, che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, non è dimostrato che le riunioni che si sono svolte su scala europea nell’ambito dell’AEMCP prima del settembre o dell’ottobre 1993 abbiano rappresentato il contesto di accordi collusivi in materia di prezzo e, dall’altra, che non è dimostrato che esse abbiano partecipato a riunioni collusive a livello nazionale o regionale prima di tale epoca. Occorre innanzitutto esaminare congiuntamente gli argomenti rispettivi delle diverse imprese soprammenzionate, nonché l’argomento aggiuntivo della Mougeot consistente nel sostenere che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione all’intesa dopo il luglio 1995. Occorrerà esaminare poi i motivi sollevati, rispettivamente, dalla Divipa e dalla Zicuñaga.

1.     Sui motivi sollevati dalla Bolloré, dalla MHTP, dalla Koehler, dalla Mougeot e dalla Torraspapel

a)     Sulla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione prima del settembre o dell’ottobre 1993

 Argomenti delle parti

246    Nell’ambito di un motivo vertente su una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Bolloré fa valere che la Commissione non ha dimostrato la sua responsabilità nel cartello tra il gennaio 1992 ed il settembre o l’ottobre 1993. A sostegno della sua tesi, essa afferma, in primo luogo, che la Copigraph ha negato di aver partecipato ad una qualsiasi intesa prima del settembre 1993. In secondo luogo, essa nega qualsiasi valore probatorio alle dichiarazioni dell’AWA del 5 maggio 1999, a quelle della Mougeot del 14 aprile 1999, e a quelle della Sappi del 6 gennaio 1998, su cui la Commissione si basa per dimostrare la partecipazione della Copigraph all’intesa prima del settembre 1993. Essa sottolinea anche la contraddittorietà di queste diverse dichiarazioni, facendo valere che quelle della Mougeot si riferiscono ad asserite riunioni generali del cartello mentre quelle dell’AWA riguardano un’asserita intesa relativa al mercato francese. Essa fa anche valere che il primo aumento di prezzi praticato dalla Copigraph risale al dicembre 1993, circostanza che esclude il suo coinvolgimento in un’intesa prima del settembre o dell’ottobre 1993.

247    Nell’ambito di un motivo vertente sull’assenza di prove, la MHTP fa valere che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione ad un’infrazione prima del gennaio 1993. A sostegno di tale tesi, essa sostiene, in primo luogo, che le dichiarazioni dell’AWA, della Sappi e della Mougeot citate ai ‘considerando’ 107 e 108 della decisione non dimostrano che le riunioni dell’AEMCP organizzate nel 1992 abbiano rappresentato il contesto di un’intesa. In secondo luogo, essa fa valere che, contrariamente gli accertamenti della Commissione, non è dimostrato che essa abbia partecipato alla riunione del 5 marzo 1992 relativa al mercato spagnolo, alla riunione della primavera del 1992 relativa al mercato francese e a quella del 16 luglio 1992 relativa ai mercati spagnolo e portoghese.

248    Nell’ambito di un motivo vertente sull’assenza di prove, la Koehler afferma che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione ad un’intesa anticoncorrenziale prima dell’ottobre del 1993. A sostegno di tale affermazione, essa asserisce, in primo luogo, che le dichiarazioni della Mougeot e della Sappi fatte valere dalla Commissione non provano che accordi collusivi siano stati conclusi nell’ambito dell’AEMCP prima dell’ottobre del 1993. Essa aggiunge che il fatto che riunioni collusive abbiano avuto luogo su un certo numero di mercati nazionali o regionali prima dell’ottobre del 1993 non dimostra l’esistenza di un coordinamento su scala europea a quell’epoca. In secondo luogo, la Koehler fa valere che, contrariamente gli accertamenti della Commissione, non è dimostrato che essa abbia partecipato alle riunioni del 17 febbraio e del 5 marzo 1992 relative al mercato spagnolo, alla riunione della primavera del 1992 relativa al mercato francese, alla riunione del 16 luglio 1992 relativa ai mercati spagnolo e portoghese, alla riunione del 14 gennaio 1993 relativa ai mercati del Regno Unito e dell’Irlanda, alla riunione della primavera del 1993 relativa al mercato francese e alla riunione del 30 settembre 1993 relativa al mercato spagnolo.

249    Nell’ambito del motivo vertente su un errore manifesto di valutazione, la Mougeot sostiene che la Commissione non ha dimostrato che essa ha partecipato ad un’intesa prima dell’ottobre 1993. Essa sottolinea che le dichiarazioni della Sappi fatte valere dalla Commissione non la menzionano tra le partecipanti alle riunioni collusive organizzate nel 1992 e nel 1993. Essa aggiunge che, non essendo membro dell’AEMCP nel 1992, essa ha assistito alle riunioni svolte da tale associazione il 26 maggio e il 10 settembre 1992 solo in qualità di membro osservatore e che vi è motivo di ritenere che i partecipanti alla riunione dell’AEMCP del 9 febbraio 1993, che è la prima riunione di tale associazione a cui essa ha partecipato in qualità di membro della medesima, non abbiano menzionato in sua presenza l’esistenza o l’opportunità di un’intesa.

250    La Mougeot sostiene inoltre che, al ‘considerando’ 111 della decisione, la Commissione snatura il contenuto delle sue dichiarazioni del 14 aprile 1999. Essa nega, peraltro, qualsiasi valore probatorio alla dichiarazione della Sappi citata dalla Commissione al ‘considerando’ 112 della decisione a sostegno della sua tesi secondo cui le riunioni ufficiali dell’AEMCP hanno rappresentato il contesto di riunioni collusive sui prezzi prima della ristrutturazione dell’associazione effettuata nel settembre 1993.

251    Nell’ambito del motivo vertente su un’applicazione erronea dell’art. 81, n. 1, CE e su violazioni del principio della presunzione d’innocenza e di una norma procedurale essenziale, la Torraspapel fa valere che non vi è alcuna prova della sua asserita partecipazione ad un’infrazione nel periodo compreso tra il gennaio 1992 ed il settembre 1993. La Torraspapel fa talune osservazioni preliminari sui rischi di delazione strategica legati alla nuova politica di clemenza della Commissione e sull’assenza di valore probatorio delle dichiarazioni dell’AWA, della Sappi e della Mougeot invocate dalla Commissione a sostegno della sua tesi. Essa contesta poi, in primo luogo, che le riunioni ufficiali dell’AEMCP abbiano rappresentato il contesto di collusioni sui prezzi fino al settembre 1993. In secondo luogo, essa fa valere che, contrariamente agli accertamenti della Commissione, essa non ha partecipato alle riunioni del 17 febbraio e del 5 marzo 1992 relative al mercato spagnolo, alle riunioni della primavera del 1992 e della primavera del 1993 relative al mercato francese e alla riunione del 16 luglio 1992 relativa ai mercati spagnolo e portoghese.

252    La Commissione contesta le censure che riguardano il valore probatorio delle dichiarazioni dell’AWA, della Sappi e della Mougeot. Tali dichiarazioni consentirebbero di capire l’organizzazione del cartello, nel 1992 incluso. La Commissione risponde peraltro punto per punto agli argomenti delle ricorrenti relativi alla loro mancata partecipazione alle diverse riunioni nazionali o regionali in questione.

 Decisione

253    Ai termini dell’art. 1, secondo comma, della decisione, la Bolloré, la MHTP, la Koehler e la Torraspapel hanno partecipato all’infrazione dal gennaio 1992 al settembre del 1995, mentre, secondo questa stessa disposizione, la Mougeot ha partecipato alla medesima dal maggio 1992 al settembre 1995.

254    I brani pertinenti della decisione per quanto riguarda la partecipazione delle cinque ricorrenti interessate all’infrazione durante il periodo compreso tra il gennaio ed il maggio del 1992, secondo i casi, ed il settembre o l’ottobre 1993, sono i seguenti:

«(83) La pianificazione e il coordinamento del cartello a livello SEE venivano effettuate nel corso delle riunioni generali, convocate dietro la copertura delle riunioni ufficiali dell’associazione di categoria, l’AEMCP.

(84)      Nelle riunioni generali, i partecipanti decidevano, in linea di massima, il calendario e l’entità (in percentuale) dell’aumento dei prezzi per ciascun paese SEE, e concordavano vari aumenti consecutivi con un anticipo di diversi mesi.

(85)      Le riunioni dell’AEMCP funsero da riunioni del cartello almeno dal gennaio 1992 al settembre 1993 (…).

(87)      Di norma le riunioni dell’AEMCP registravano una folta partecipazione e all’epoca dell’infrazione vi prendevano parte tutte le imprese che all’epoca appartenevano dell’AEMCP: AWA, Binda, Copigraph, Koehler, Mougeot, Stora, Torraspapel/Sarrió e Zanders».

255    Peraltro, emerge dai ‘considerando’ 107-113 che la Sappi ha ammesso che vi fu collusione tra i produttori concorrenti in occasione di riunioni periodiche che ebbero luogo almeno a partire dall’inizio del 1992. Un dipendente della Sappi ha dichiarato che queste riunioni si svolsero «a livello comunitario» a partire dal 1991. L’AWA ha ammesso anch’essa che queste riunioni si svolsero a partire dall’inizio del 1992. La Mougeot, che entrò a far parte dell’AEMCP alla fine del 1992, ha rilasciato una dichiarazione (documento n. 7647, menzionata sopra al punto 165) in merito all’ordine del giorno di una riunione ufficiale dell’AEMCP tenutasi nel 1993, dichiarazione sulla base della quale la Commissione ritiene di poter concludere che la ricostituzione dell’associazione significò anche la ristrutturazione del cartello. La Mougeot ha dichiarato:

«Probabilmente in occasione della riunione ufficiale dell’AEMCP del 14 settembre 1993, a Francoforte, o forse nel corso di quella precedente, in ogni caso con l’arrivo del [sig. B.] alla guida della divisione della carta autocopiante dell’AWA questi prese espressamente la decisione di invitare alle riunioni “non ufficiali” i principali produttori di carta autocopiante di ogni singolo mercato e di modificare l’organizzazione delle riunioni ufficiali dell’AEMCP. [Il sig. B s]tabilì che, da allora in poi, un avvocato avrebbe assistito ad ogni riunione dell’AEMCP per conferire a queste un carattere ufficiale e metterle al riparo da ogni critica. In compenso, decise che tutte le questioni relative ai prezzi non dovessero più esservi discusse ma che andassero trattate unicamente nel corso delle riunioni “non ufficiali”».

 Giudizio del Tribunale

256    In via preliminare, per quanto riguarda la produzione della prova di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, occorre ricordare che la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punto 86).

257    Così, è necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione sia stata commessa (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 43, e la giurisprudenza citata).

258    Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punti 513-520). Peraltro, come il Tribunale ha già esposto sopra ai punti 155 e 166, le prove devono essere valutate nel loro complesso e le dichiarazioni effettuate nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione non possono essere considerate prive di valore probatorio solo per questo.

259    Dalla decisione emerge che la Commissione basa la responsabilità delle cinque ricorrenti interessate durante il periodo compreso tra il gennaio 1992, o il maggio 1992 per quanto riguarda la Mougeot, ed il settembre o l’ottobre 1993, sulla loro partecipazione a contatti collusivi e a un sistema di riunioni collusive che comportano il collegamento, da una parte, delle riunioni ufficiali dell’AEMCP, di cui sostengono che hanno rappresentato il contesto per collusioni sui prezzi, e, dall’altra, delle riunioni nazionali o regionali del cartello.

260    Occorre analizzare, in un primo tempo, il sistema allegato di riunioni collusive, composto da riunioni ufficiali dell’AEMCP e da riunioni nazionali o regionali del cartello e, in un secondo tempo, la partecipazione delle ricorrenti interessate a tali riunioni prima del settembre o dell’ottobre 1993.

–       Sul sistema allegato delle riunioni collusive

         Riunioni ufficiali dell’AEMCP prima del settembre o dell’ottobre 1993

261    La lettura dei ‘considerando’ 107-113, 254-256 e 295 della decisione indica che, a sostegno delle sue affermazioni relative allo svolgimento, prima del settembre o dell’ottobre 1993, di riunioni generali (europee) del cartello nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP, la Commissione fa valere, in primo luogo, le dichiarazioni della Mougeot contenute nel documento n. 7647 (v. sopra punto 255), in secondo luogo, la testimonianza di un dipendente della Sappi nonché le confessioni della Sappi e dell’AWA, e, in terzo luogo, l’esistenza di numerosi elementi di prova che attestano l’organizzazione di riunioni nazionali o regionali del cartello a partire dal gennaio 1992, di cui si tratterà ai punti 281 e segg.

262    In primo luogo, dalla lettura dei ‘considerando’ 113 e 254 della decisione, risulta che le dichiarazioni della Mougeot (documento n. 7647) menzionate al ‘considerando’ 108 della detta decisione e citate sopra al punto 255, costituiscono l’elemento centrale della dimostrazione della Commissione su tale punto.

263    A tal riguardo, occorre escludere, in via preliminare, le affermazioni della Mougeot relative ad un asserito snaturamento da parte della Commissione del contenuto delle sue dichiarazioni. La lettura comparata del ‘considerando’ 108 della decisione e del documento n. 7647, in cui figurano le dichiarazioni interessate, mostra che la Commissione, nella sua decisione, ha riprodotto letteralmente e fedelmente le dichiarazioni della Mougeot contenute nel documento soprammenzionato.

264    Inoltre, in risposta ad un argomento sollevato dalla Koehler, occorre considerare che il senso particolarmente chiaro delle dichiarazioni della Mougeot giustifica che, come emerge dal ‘considerando’ 295 della decisione, la Commissione non abbia accordato alcun credito all’ulteriore smentita della Mougeot contenuta nella sua risposta alla CdA.

265    Va ugualmente respinto l’argomento della Torraspapel secondo cui le affermazioni che figurano nella nota a piè di pagina n. 97 della decisione dimostrano che la Commissione stessa dubita del valore probatorio delle dichiarazioni della Mougeot. Infatti, la circostanza che, in tale nota a piè di pagina, la Commissione, alla luce del contenuto di documenti scritti che figurano nel fascicolo, ha respinto l’affermazione della Mougeot secondo cui essa ha assistito per la prima volta ad una riunione dell’AEMCP il 9 febbraio 1993, non può essere interpretata come l’espressione di un dubbio generale della Commissione quanto al valore probatorio delle affermazioni della Mougeot. Inoltre, a differenza dell’affermazione della Mougeot contenuta nella nota a piè di pagina n. 97 della decisione, le dichiarazioni menzionate al ‘considerando’ 108 della detta decisione non sono contraddette da alcun elemento che possa mettere in dubbio il valore probatorio di tali dichiarazioni.

266    Da tali dichiarazioni della Mougeot emerge che, durante una riunione ufficiale dell’AEMCP, è stato deciso dal sig. B., al momento del suo arrivo alla guida della direzione generale del settore «Carta autocopiante» dell’AWA, di riorganizzare le attività dell’AEMCP svolgendo da quel momento in poi le riunioni ufficiali dell’associazione in presenza di un avvocato per metterle «al riparo da ogni critica» non discutendo più, durante tali riunioni, «tutte le questioni relative ai prezzi» e convocando ormai solo riunioni «non ufficiali» per trattare le medesime. Le dichiarazioni della Mougeot significano chiaramente che, prima della riorganizzazione delle attività dell’AEMCP decisa dal sig. B. (AWA), le riunioni ufficiali dell’AEMCP rappresentavano il contesto di tutte le discussioni relative ai prezzi. Proprio tali discussioni costituivano l’elemento censurabile di tali riunioni.

267    Nessuna delle ricorrenti interessate contesta l’indicazione, figurante al ‘considerando’ 110 della decisione, secondo cui la prima riunione ufficiale dell’AEMCP svolta in presenza di un avvocato abbia avuto luogo il 18 novembre 1993. Ciò premesso, la Commissione ha correttamente situato la decisione del sig. B. di ristrutturare le attività e le riunioni dell’AEMCP nella riunione ufficiale di tale associazione che ha preceduto immediatamente la riunione del 18 novembre 1993, vale a dire la riunione del 14 settembre 1993. La Commissione ha quindi correttamente ritenuto che le discussioni sui prezzi abbiano avuto luogo nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP fino a quella del 14 settembre 1993.

268    Tale considerazione è corroborata dai ‘considerando’ 115-121 della decisione da cui emerge che, dopo tale decisione di ristrutturazione, si sono svolte, in margine alle riunioni ufficiali dell’AEMCP, riunioni ufficiose il cui oggetto era quello di condividere aumenti tariffari nel SEE.

269    In secondo luogo, la Commissione invoca l’estratto, riportato al ‘considerando’ 112 della decisione, della testimonianza (documento n. 5407, allegato alla CdA) di una persona assunta dalla Sappi nel febbraio 1993 che si ricordava che i suoi colleghi «tornava[no] dalle riunioni, comprese le riunioni dell’AEMCP, con un’idea molto precisa degli aumenti di prezzo da applicare e relativamente poco preoccupati delle reazioni dei concorrenti».

270    Contrariamente alle affermazioni di talune ricorrenti, i ricordi di tale dipendente della Sappi non sono affatto espressi in un tono dubitativo o prudente. In mancanza di indicazione in senso contrario, devono essere intesi nel senso che si riferiscono indistintamente sia al periodo precedente sia al periodo successivo al settembre 1993. Confermano, per il periodo compreso tra il febbraio ed il settembre 1993, che incontri collusivi relativi ad aumenti di prezzo su scala europea hanno avuto luogo nell’ambito di riunioni ufficiali dell’AEMCP, circostanza che, del resto, non è stata contestata dalle imprese che hanno ammesso la loro partecipazione all’intesa a partire dal 1992.

271    In questa fase dell’analisi, accade dunque che la Commissione ha correttamente considerato che, prima del settembre 1993, sono stati conclusi accordi sui prezzi nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP. Occorre ora verificare se la Commissione abbia avuto ragione nel constatare che il ricorso alle riunioni ufficiali dell’AEMCP come contesto di tali accordi fosse iniziato entro il gennaio 1992 e fosse proseguito in modo continuativo sino al settembre del 1993.

272    A tal riguardo, emerge dai ‘considerando’ 86 e 113 della decisione che, a sostegno di tali accertamenti, la Commissione fa valere che la prima riunione ufficiale dell’AEMCP per la quale essa dispone di tracce scritte è quella del 23 gennaio 1992. Accostando tale indicazione, da una parte, delle asserite dichiarazioni concordanti dell’AWA e della Sappi, citate al ‘considerando’ 107 della decisione, che attesterebbero che riunioni collusive si sono svolte su scala europea a partire dall’inizio del 1992, e, dall’altra, di elementi di prova attestanti il fatto che l’organizzazione di riunioni regolari e di contatti a livello nazionale o regionale è iniziata nel gennaio 1992 (medesimo ‘considerando’), essa ritiene che l’intesa europea sui prezzi sia iniziata, al più tardi, il mese di gennaio 1992. La Commissione aggiunge, al ‘considerando’ 113 della decisione, che documenti in suo possesso indicano che, tra il gennaio 1992 e la riunione del 14 settembre 1993, hanno avuto luogo otto riunioni dell’AEMCP, tutte a Zurigo.

273    Occorre innanzitutto constatare che nessuna delle ricorrenti mette in dubbio l’esattezza delle indicazioni della decisione quanto allo svolgimento di una riunione ufficiale dell’AEMCP il 23 gennaio 1992.

274    Occorre poi rilevare, in primo luogo, che, nella sua dichiarazione (documenti nn. 7828 e 7829, v. sopra punto 163) menzionata dalla Commissione al ‘considerando’ 107 della decisione, l’AWA riconosce che, a partire dall’inizio del 1992, essa ha partecipato con alcuni concorrenti a certe riunioni «irregolari» durante le quali vi sono stati scambi delle rispettive intenzioni riguardo agli annunci di aumenti di prezzo. Tale confessione dell’AWA si riferisce, secondo la sua risposta alla richiesta d’informazioni della Commissione (documento n. 7829), a riunioni a cui avrebbero partecipato la Sarrió, la Mougeot, la Stora-Feldmühle, la Copigraph, la Koehler e la Zanders, e che si sarebbero svolte tra il 1992 e il 1995, a Parigi, a Zurigo e a Ginevra. Orbene, Zurigo è la città in cui, come emerge dalla tabella A dell’allegato I della decisione, si sono svolte tutte le riunioni ufficiali dell’AEMCP organizzate tra il gennaio 1992 e il settembre 1993.

275    Tuttavia, secondo la risposta dell’AWA (documento n. 7827), l’estratto di cui ai ‘considerando’ 61 e 107 della decisione riguarda il dettaglio delle riunioni che hanno avuto luogo il 1º gennaio 1992 fino alla data di formulazione di tale risposta, ad esclusione delle riunioni ufficiali dell’AEMCP, per cui non si potrebbe dedurne che essa abbia escluso tutte le riunioni dell’AEMCP in quanto prive di carattere collusivo. Poiché l’esistenza di un dubbio ragionevole deve essere a vantaggio delle ricorrenti, conformemente al principio del beneficio del dubbio, occorre considerare che, di per sé, le dichiarazioni dell’AWA non consentono di ritenere che la riunione ufficiale dell’AEMCP del 23 gennaio 1992 abbia rappresentato il contesto di una collusione relativa ai prezzi. Esse costituiscono tuttavia un indizio sostanziale dell’esistenza di un’intesa a livello europeo a partire dall’inizio del 1992.

276    In secondo luogo, per quanto riguarda le dichiarazioni della Sappi di cui al ‘considerando’ 107 della decisione, dal settantatreesimo ‘considerando’ della detta decisione emerge che la Commissione si riferisce alle «dichiarazioni rilasciate dalla Sappi [che] suggeriscono che vi furono contatti di natura collusiva fra i produttori europei di carta autocopiante sin dalla costituzione della loro associazione di categoria, l’AEMCP, nel 1981, ma soprattutto a partire dalla metà degli anni ‘80».

277    Nella nota a piè di pagina n. 64 della decisione (documento n. 4656), la Commissione precisa:

«La Sappi ha fornito alla Commissione la dichiarazione di un suo dipendente addetto alle vendite di carta autocopiante a partire dagli anni ‘70, nella quale si legge “[e]bbe per la prima volta sospetti dell’esistenza di una collusione nel settore della carta autocopiante verso la metà degli anni ‘80, per via di alcuni commenti della dirigenza (…) [a]veva pensato che nella collusione fossero coinvolti tra gli altri anche la Arjo Wiggins, Köhler e la Stora Feldmühle [ed era] al corrente di scambi bilaterali di informazioni a partire dalla metà/fine degli anni ‘80 circa”».

278    La dichiarazione di un altro dipendente della Sappi lascia intendere che anche nel periodo 1991-1993 vi erano stai contatti e riunioni collusive fra aziende concorrenti a livello comunitario. Tale dipendente della Sappi dichiara che egli credeva che i contatti fossero finalizzati alla collusione e che i fornitori discutessero fra loro i prezzi a livello della Comunità.

279    Le dichiarazioni dei dipendenti della Sappi menzionate ai punti precedenti sono idonee a dimostrare che un’intesa sui prezzi che coinvolgeva taluni produttori su scala europea è esistita a partire dalla fine degli anni ‘80 o dall’inizio degli anni ‘90. Peraltro, esse corroborano quelle dell’AWA sull’esistenza di un’intesa a livello europeo a partire dall’inizio del 1992. Esse non consentirebbero, invece, di affermare che la riunione ufficiale dell’AEMCP del 23 gennaio 1992 ha rappresentato il contesto di contatti collusivi. Esse, dunque, come le dichiarazioni dell’AWA, non consentono, di per sé, di considerare che la Commissione abbia correttamente dimostrato che accordi collusivi sui prezzi siano stati conclusi a partire dal gennaio 1992 nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP.

280    Occorre quindi esaminare il terzo elemento avanzato dalla Commissione, vale a dire l’organizzazione, a partire dall’inizio del 1992, di riunioni e di contatti collusivi a livello nazionale o regionale in prossimità delle riunioni ufficiali dell’AEMCP.

Riunioni a livello nazionale e regionale prima del settembre o dell’ottobre 1993

281    Dalla tabella 3 intitolata «Riunioni del cartello a livello nazionale e regionale dal [febbraio] 1992 alla primavera del 1995» e riportata al ‘considerando’ 129 della decisione emerge che la Commissione constata lo svolgimento di sette riunioni nazionali o regionali tra il febbraio 1992 ed il 30 settembre 1993. Secondo il dettaglio di tali riunioni fornito all’allegato II della decisione:

–        il 17 febbraio 1992 si sarebbe svolta una riunione relativa al mercato spagnolo a cui avrebbero in particolare assistito la Koehler e la Torraspapel;

–        il 5 marzo 1992 si sarebbe svolta una riunione relativa al mercato spagnolo alla quale avrebbero assistito in particolare la Stora (MHTP), la Koehler e la Torraspapel;

–        nella primavera del 1992, probabilmente in aprile, si sarebbe svolta una riunione relativa al mercato francese a cui avrebbero in particolare assistito la Copigraph (controllata della Bolloré), la Stora (MHTP), la Koehler, la Mougeot e la Torraspapel;

–        il 16 luglio 1992 si sarebbe svolta una riunione relativa al mercato spagnolo a cui avrebbero in particolare assistito la Stora (MHTP), la Koehler e la Torraspapel;

–        il 14 gennaio 1993 si sarebbe svolta una riunione relativa ai mercati del Regno Unito e dell’Irlanda a cui avrebbero in particolare assistito la Stora (MHTP) e la Koehler;

–        nella primavera del 1993, probabilmente in aprile, si sarebbe svolta una riunione relativa al mercato francese a cui avrebbero in particolare assistito la Copigraph (controllata della Bolloré), la Stora (MHTP), la Koehler, la Mougeot e la Torraspapel;

–        il 30 settembre 1993, si sarebbe svolta una riunione relativa al mercato spagnolo a cui avrebbero in particolare assistito la Copigraph (controllata dalla Bolloré), la Stora (MHTP), la Koehler, la Mougeot e la Torraspapel.

282    Occorre verificare la fondatezza degli accertamenti della Commissione relativi allo svolgimento di tali riunioni e al loro scopo anticoncorrenziale.

283    Per quanto riguarda, in primo luogo, la riunione del 17 febbraio 1992 relativa al mercato spagnolo, il Tribunale ha già accertato ai punti 161-169 supra che tale riunione, destinata a garantire l’osservanza di un accordo di aumento tariffario sul mercato spagnolo, aveva avuto uno scopo collusivo che collimava con lo scopo generale dell’infrazione.

284    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la riunione del 5 marzo 1992, risulta anche dagli accertamenti del Tribunale ai punti 161-170 supra che sia lo svolgimento sia lo scopo collusivo di tali riunioni sono dimostrati.

285    Per quanto riguarda, in terzo luogo, le riunioni della primavera del 1992 e della primavera del 1993 relative al mercato francese, il loro svolgimento e il loro oggetto concorrenziale emergono dalle dichiarazioni di dipendenti della Sappi contenute nei documenti nn. 15026, 15027 e 15272, citati al ‘considerando’ 137 della decisione e allegati alla CdA.

286    L’estratto della dichiarazione della Sappi contenuto nel documento n. 15272 è redatto nei seguenti termini:

«Il direttore (all’epoca) del servizio vendite della Sappi (UK) Ltd in Francia ha dichiarato di aver assistito con il suo capo, [il sig. W], a due riunioni con concorrenti in Francia. La prima si è svolta nella primavera del 1992 e la seconda un anno dopo. Una di tali riunioni si è svolta in un albergo presso l’aeroporto Charles-de-Gaulle e l’altra nel centro di Parigi. Sono le uniche riunioni di tale tipo a cui ha partecipato ed egli ignora se ve ne siano state altre in Francia.

Durante tali riunioni, la discussione verteva essenzialmente sui fogli che la Sappi all’epoca non vendeva in Francia. Le riunioni non sono sfociate in un consenso o in un accordo qualsiasi sui fogli. Per quanto riguarda le bobine, la discussione verteva sui livelli di prezzo passati ed attuali e non su quelli dei prezzi futuri».

287    Peraltro, nella tabella (documento n. 15200, allegato alla CdA) che figura nella sua risposta del 18 maggio 1999 ad una richiesta di informazioni della Commissione, la Sappi osserva che si sono svolte riunioni in date diverse nella primavera del 1992 e nella primavera del 1993, probabilmente in aprile, a Parigi, all’aeroporto Charles‑de‑Gaulle e in un albergo vicino alla place de l’Étoile. Secondo tale tabella, l’obiettivo di tali riunioni era quello di scambiare informazioni e di discutere dei clienti e dei prezzi che venivano loro applicati. La Sappi indica che hanno partecipato a tali riunioni rappresentanti della Sappi, dell’AWA, della Sarrió, della Zanders, dell’agente in Francia della Zanders, dell’Europapier e della Feldmühle. Essa afferma di non ricordarsi se un rappresentante della Koehler abbia assistito alle medesime.

288    Le indicazioni menzionate ai punti precedenti fanno emergere che il dipendente della Sappi all’origine delle medesime, che ha personalmente assistito agli avvenimenti riportati, si ricorda con precisione dello svolgimento, nella primavera del 1992 e nella primavera del 1993, di due riunioni tra concorrenti a Parigi, il cui oggetto è stato, segnatamente, quello di discutere dei clienti e dei prezzi che venivano loro applicati. L’imprecisione sul momento esatto dello svolgimento di tali riunioni si spiega probabilmente con l’enorme lasso di tempo intercorso tra i fatti controversi e il momento in cui si è fatto ricorso ai ricordi di tale dipendente e non può occultare la precisione della sua testimonianza per quanto riguarda il periodo in cui si sono svolte le riunioni interessate, la localizzazione e l’oggetto delle medesime. Essa non è quindi idonea a togliere alle dichiarazioni del dipendente della Sappi il loro valore probatorio per quanto riguarda tali diversi aspetti.

289    Per quanto riguarda la riunione della primavera del 1993, occorre aggiungere che i documenti nn. 4798, 4799 e 5034, citati dalla Commissione nella nota a piè di pagina n. 135 della decisione, corrispondono a note di spese di viaggio e fanno emergere che il sig. F. (Koehler) ed il sig. W. (Stora-Feldmühle) si sono recati entrambi a Parigi il 14 aprile 1993. Una tale indicazione accredita la tesi della Commissione secondo cui la riunione della primavera 1993 si è svolta nel mese di aprile.

290    Certo, emerge dalle dichiarazioni del dipendente della Sappi, citate sopra al punto 286, che, a quanto ricorda, non è stato concluso alcun accordo sui prezzi durante le riunioni della primavera del 1992 e della primavera del 1993. Tuttavia, l’indicazione secondo cui i partecipanti a tali riunioni non sono giunti ad un consenso o ad un accordo di qualsiasi natura per quanto riguarda i fogli deve essere interpretato affermando che ciò significa che tentativi in tal senso sono stati fatti durante tali riunioni per quanto riguarda i fogli, circostanza che conferisce alle riunioni un carattere illecito.

291    Infatti, nell’ambito di questi tentativi, i partecipanti sono stati necessariamente indotti a scambiare informazioni individuali sui loro prezzi e/o sui loro volumi di vendita per quanto riguarda i fogli. Orbene, in virtù della giurisprudenza (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punti 117 e 121), l’esigenza di autonomia della politica di qualsiasi operatore economico, che è inerente alle disposizioni del trattato relative alla concorrenza, vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi. A tal riguardo, bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso. Alla luce di tale giurisprudenza, occorre ammettere che le riunioni della primavera del 1992 e del 1993, per quanto riguarda il mercato dei fogli, hanno rappresentato il contesto di concertazioni contrarie all’art. 81, n. 1, CE.

292    Inoltre, le dichiarazioni del dipendente della Sappi menzionate sopra al punto 286 attestano, per quanto riguarda le bobine, scambi di informazioni nonché discussioni, durante le riunioni, sui clienti e sui prezzi che venivano applicati a questi ultimi, circostanza che, alla luce della giurisprudenza menzionata al punto precedente, fa trasparire l’esistenza di concertazioni vietate dall’art. 81, n. 1, CE.

293    Lo svolgimento di riunioni tra concorrenti nella primavera del 1992 e nella primavera del 1993 a Parigi nonché l’oggetto anticoncorrenziale di tali due riunioni sono quindi dimostrati.

294    Ad abundantiam, se si dovesse ritenere che tali riunioni abbiano dato luogo unicamente a scambi di informazioni illecite solo in quanto miravano a facilitare la conclusione degli accordi sugli aumenti di prezzo e sulle quote di vendita e a controllare il rispetto degli accordi (novantasettesimo ‘considerando’ della decisione), la soluzione rimarrebbe immutata.

295    Infatti, tenuto conto, in primo luogo, dell’estratto della dichiarazione della Sappi da cui emerge che tentativi diretti a giungere ad un accordo sul mercato dei fogli si sono avuti durante le riunioni interessate, in secondo luogo, degli elementi attestanti che, perlomeno a partire dal gennaio 1992, accordi di aumenti tariffari erano stati conclusi a livello europeo nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP e, in terzo luogo, della presenza, sia alla riunione della primavera 1992 sia a quella della primavera 1993, di un certo numero di imprese che erano rappresentate alle dette riunioni ufficiali (la Sappi, l’AWA, la Zanders, in particolare), la Commissione avrebbe ragione a considerare che lo scopo degli scambi di informazioni commerciali avutisi durante le riunioni francesi erano necessariamente legati ad un accordo di aumento tariffario della carta autocopiante.

296    Per quanto riguarda, in quarto luogo, la riunione del 16 luglio 1992, risulta dagli accertamenti del Tribunale ai punti 180 e 184 supra che lo svolgimento e lo scopo collusivo di tale riunione sono dimostrati.

297    Per quanto riguarda, in quinto luogo, la riunione del 14 gennaio 1993, per dimostrare lo svolgimento e lo scopo anticoncorrenziale di tale riunione, la Commissione si basa sui documenti non riservati nn. 15026, 15175 e 15176, 15271 e 15272 nonché 4752 allegati alla CdA.

298    Il documento n. 15026 contiene in particolare le indicazioni seguenti:

«Il primo dipendente ci ha dichiarato che (…) egli pensava che due riunioni si fossero svolte presso lo Heathrow Business Centre ed una presso l’hotel Intercontinental a Londra, ma non si ricordava quali (…). Il secondo dipendente ha dichiarato che (...) la sua agenda conteneva, alla data 14 gennaio 1993, la menzione di una riunione presso lo Heathrow Business Centre al terminal 2 alle ore 10. Non vedeva quale altra ragione egli avrebbe potuto avere di essere lì se non la sua partecipazione ad una riunione con concorrenti (...)».

299    I documenti n. 15175 e 15176 contengono le precisazioni seguenti:

«Gli elementi di prova che (…) è stato in grado di fornire sono i seguenti (…) Come esposto nelle dichiarazioni 11 novembre e 20 dicembre 1996, egli ha assistito ad una riunione con taluni concorrenti nel Regno Unito, probabilmente il giovedì 14 gennaio 1993 presso lo Heathrow Business Centre al terminal 2 alle ore 10. Una copia della pagina interessata della sua agenda si trova all’allegato 5. [Il sig. I.], il direttore delle vendite e del marketing della Sappi (UK) Ltd, gli aveva chiesto di parteciparvi. La riunione verteva essenzialmente sullo scambio di informazioni relative a quale fornitore riforniva quali clienti, le tendenze e le aspettative del mercato. Non si è giunti ad un accordo (…). La Arjo Wiggins ha diretto la riunione. Vi è stato uno scambio di informazioni piuttosto che una conclusione di accordi sul comportamento da avere in futuro».

300    I documenti nn. 15271 e 15272 contengono le dichiarazioni seguenti:

«Il primo dipendente ha detto che (…). A volte, tuttavia, riunioni informali ad hoc si svolgevano nel Regno Unito tra concorrenti, il cui scopo era quello di conoscere il mercato, in particolare per quanto riguarda l’attività passata, e di raccogliere il parere dei concorrenti piuttosto che quello di raggiungere un consenso o di impegnarsi in una pratica concordata per tentare di pervenire ad un aumento dei prezzi. Per quanto riguarda la Sappi, il suo obiettivo nel partecipare a tali riunioni era di ottenere informazioni, anche se altri possono aver utilizzato tali riunioni per trasmettere dati o tentare di sviare il mercato; le discussioni a tali riunioni non erano dirette a ripartirsi il mercato o i clienti; (…) egli ha confermato di aver partecipato a tali riunioni, una all’anno, nel 1992, nel 1993 e nel 1994. Può anche essere che abbia assistito ad una o due riunioni diverse (ma non di più). Non ha assistito ad alcuna riunione nel 1995 o nel 1996. La prassi di organizzare riunioni di tale tipo era già stabilita da tale impresa quando egli ha cominciato ad occuparsi di vendite di carta autocopiante (…) Le riunioni si svolgevano generalmente all’aeroporto di Heathrow o in un albergo di Londra».

301    Quanto al documento n. 4752, esso corrisponde all’estratto dell’agenda di un dipendente della Sappi e contiene, alla data 14 gennaio 1993, la menzione seguente: «T2 Heathrow ore 10 Bus. Centr[e]».

302    Alla luce dei diversi elementi menzionati sopra ai punti 298-301, la Commissione ha constatato correttamente che una riunione tra concorrenti si è svolta all’aeroporto di Heathrow il 14 gennaio 1993 alle ore 10 del mattino. È vero che l’estratto menzionato sopra al punto 299 fa emergere che i partecipanti a tali riunioni non sono giunti ad un accordo. Tuttavia, a parte il fatto che tale estratto può essere interpretato nel senso che esso dimostra l’esistenza di un tentativo diretto a giungere ad un accordo contrario all’art. 81, n. 1, CE, circostanza che, per i motivi esposti sopra al punto 291, è idonea a conferire un carattere illecito alla riunione in questione, l’estratto della dichiarazione della Sappi menzionato sopra al punto 299 attesta che la riunione ha rappresentato il contesto di scambi di informazioni sui rispettivi clienti dei diversi partecipanti alla medesima.

303    Per quanto riguarda gli scambi di informazioni, va ricordato che i medesimi sono considerati dalla Commissione di natura illecita in quanto avrebbero aiutato la conclusione o il rispetto di un accordo di aumento di prezzi.

304    Diversi indizi confortano la tesi secondo cui l’oggetto degli scambi di informazioni avutisi durante la riunione britannica era legato ad un accordo di aumento di prezzi. In primo luogo, l’estratto della dichiarazione della Sappi fa emergere che vi è stato un tentativo di giungere ad un accordo durante la riunione interessata. In secondo luogo, taluni elementi attestano che, perlomeno a partire dal gennaio 1992, erano stati conclusi accordi di aumenti di prezzo a livello europeo nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP. In terzo luogo, la riunione del 14 gennaio 1993 ha raccolto un certo numero di imprese che erano rappresentate alle riunioni non ufficiali dell’AEMCP nell’ambito delle quali si svolgevano le riunioni generali del cartello relative agli accordi di aumenti di prezzo.

305    Occorre sottolineare inoltre che, secondo il ‘considerando’ 183 della decisione, l’AWA ha confermato nella sua risposta alla CdA che tale riunione del 14 gennaio 1993 faceva parte delle riunioni «irregolari» tra concorrenti (v. anche punto 164 supra).

306    Per quanto riguarda, in sesto luogo, la riunione del 30 settembre 1993 a Barcellona, menzionata al ‘considerando’ 163 della decisione, il Tribunale ha già considerato al punto 172 supra che la Commissione ha correttamente dimostrato lo svolgimento di tale riunione nonché il fatto che quest’ultima ha rappresentato il contesto di scambi di informazioni commerciali relative alle vendite individuali del 1992 e del 1993 e di accordi relativi all’attribuzione di quote di vendita per il quarto trimestre del 1993 e ad un aumento di prezzo da applicare il 1º gennaio 1994. Inoltre, la circostanza che, durante tale riunione del 30 settembre 1993, i partecipanti abbiano, successivamente, scambiato informazioni commerciali relative alle loro medie di vendita rispettive, convenuto una ripartizione delle quote di vendita, deciso un aumento collettivo dei prezzi e convenuto di rivedersi per verificare il rispetto delle quote di vendita accredita la tesi della Commissione secondo cui in talune occasioni vi sono stati scambi di informazioni sulle vendite e accordi sulle quote di vendita per facilitare la conclusione di accordi di aumento di prezzo e assicurarne l’applicazione.

307    Di conseguenza, la Commissione ha dimostrato sufficientemente lo svolgimento di riunioni collusive, relative al mercato spagnolo il 17 febbraio, il 5 marzo e il 16 luglio 1992 nonché il 30 settembre 1993, sul mercato francese nella primavera del 1992 e nella primavera del 1993, nonché sui mercati del Regno Unito e dell’Irlanda il 14 gennaio 1993. Lo svolgimento di tali riunioni collusive sul piano nazionale o regionale, tenuto conto della dichiarazione della Mougeot figurante al novantesimo ‘considerando’ della decisione, secondo cui una giustificazione di tali riunioni risultava dalla preoccupazione di assicurare l’applicazione generalizzata degli aumenti di prezzo decisi a livello europeo, confortano la descrizione dell’infrazione effettuata dalla Commissione al settantasettesimo ‘considerando’ della decisione, in particolare il fatto che i mezzi usati per realizzare l’obiettivo dell’intesa consisteva nello svolgimento di riunioni a diversi livelli (generale, nazionale o regionale).

308    Per quanto riguarda l’inizio dell’infrazione, la Commissione ha di conseguenza constatato correttamente che, contemporaneamente alla riunione ufficiale dell’AEMCP del 23 gennaio 1992, vi erano stati contatti collusivi in Spagna aventi un oggetto identico a quello delle riunioni generali del cartello che sono state organizzate, sino al settembre 1993, nell’ambito di riunioni ufficiali dell’AEMCP. Tale constatazione, combinata con le confessioni di diverse imprese per quanto riguarda la loro partecipazione ad un’intesa europea a partire dal mese di gennaio 1992 nonché all’affermazione dell’AWA relativa alla sua partecipazione, a partire dal mese di gennaio 1992, a riunioni «irregolari», su diversi mercati nazionali o regionali, relative a scambi di intenzioni sugli annunci di aumenti di prezzo (documento n. 7828), induce il Tribunale a concludere che la Commissione aveva ragione a considerare che la riunione ufficiale dell’AEMCP del 23 gennaio 1992 ha rappresentato il contesto di una riunione generale del cartello e a fissare, per le imprese che vi hanno partecipato, il momento iniziale dell’infrazione al mese di gennaio 1992.

309    Come è stato rilevato sopra al punto 272, secondo il ‘considerando’ 113 della decisione, i documenti in possesso della Commissione dimostrano che, tra il gennaio 1992 e la riunione del 14 settembre 1993, hanno avuto luogo, tutte a Zurigo, otto riunioni dell’AEMCP, le cui date esatte sono menzionate nella tabella A dell’allegato I della decisione. Tenuto conto di tale indicazione non contestata dalle ricorrenti, e alla luce delle confessioni della Sappi e dell’AWA nonché della dichiarazione della Mougeot, che figura al ‘considerando’ 108 della decisione, da cui emerge che, sino al settembre 1993, le riunioni generali del cartello si sono svolte nell’ambito di riunioni ufficiali dell’AEMCP, dichiarazione corroborata, per il periodo compreso tra il febbraio e il settembre 1993, da quelle di un dipendente della Sappi (v. sopra punto 269), la Commissione ha constatato correttamente la continuità dell’intesa europea sui prezzi tra il gennaio 1992 e il settembre 1993, pur ammettendo che solo alcune delle otto riunioni ufficiali soprammenzionate hanno rappresentato il contesto di accordi collusivi sui prezzi a livello europeo.

310    Occorre dunque ritenere sufficientemente provati gli accertamenti della Commissione secondo cui, a partire dal gennaio 1992 e fino al settembre 1993, sono stati conclusi accordi collusivi di aumenti di prezzo su scala europea nell’ambito di riunioni ufficiali dell’AEMCP, i quali sono stati seguiti da una serie di riunioni nazionali o regionali aventi lo scopo di assicurarne l’applicazione mercato per mercato.

311    Occorre inoltre verificare se la Commissione abbia correttamente dimostrato, per il periodo precedente al settembre o all’ottobre 1993, la partecipazione delle cinque ricorrenti al piano generale anticoncorrenziale il cui principale obiettivo era diretto a concordare aumenti dei prezzi nonché il calendario di tali aumenti, attraverso lo svolgimento di riunioni a diversi livelli.

–       Partecipazione delle ricorrenti alle riunioni prima del settembre o dell’ottobre 1993

312    Occorre ricordare, in via preliminare, che basta che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali accordi di natura anticoncorrenziale sono stati conclusi, senza esservisi manifestamente opposta, per provare sufficientemente la partecipazione della detta impresa all’intesa. Tale sistema di riunioni fa parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, vale a dire quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato interessato. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte (v. la giurisprudenza cit. punti 188 e 196 supra).

313    Il Tribunale constata che né la Koehler né la Torraspapel contestano le indicazioni, figuranti alla tabella B dell’allegato I della decisione, secondo cui entrambe hanno assistito a tutte le riunioni ufficiali dell’AEMCP svoltesi nel periodo compreso tra il gennaio 1992 ed il settembre 1993. Pur ammettendo che solo talune delle riunioni soprammenzionate hanno rappresentato il contesto di accordi collusivi sui prezzi, una tale constatazione è sufficiente per ritenere che la Commissione abbia accertato correttamente la loro partecipazione continuativa ad accordi collusivi sui prezzi e pertanto all’infrazione constatata all’art. 1, primo comma, della decisione, nel periodo compreso tra il gennaio 1992 e il settembre 1993.

314    La MHTP, da parte sua, non contesta le indicazioni figuranti nella tabella menzionata al punto precedente, secondo cui imprese del gruppo Stora hanno partecipato alle diverse riunioni ufficiali dell’AEMCP svoltesi nel periodo compreso tra il gennaio 1992 ed il settembre 1993. Peraltro, dato che la MHTP non contesta le considerazioni espresse dalla Commissione, ai ‘considerando’ 360-362 della decisione, secondo cui essa deve essere ritenuta responsabile dei comportamenti illeciti commessi dalle imprese del gruppo Stora, la Commissione ha correttamente accertato la partecipazione della MHTP ad accordi collusivi sui prezzi e, pertanto, all’infrazione constatata all’art. 1, primo comma, della decisione, nel periodo compreso tra il gennaio 1992 ed il settembre 1993.

315    Inoltre, la MHTP non contesta la sua responsabilità per l’infrazione a partire dal gennaio 1993. Non contestando i fatti che fondano l’accertamento dell’infrazione per il periodo compreso tra il gennaio 1993 e la metà del 1995 – circostanza che le ha consentito di ottenere una riduzione del 10% dell’ammenda inflittale – (‘considerando’ 456 e 458 della decisione), la MHTP ammette lo svolgimento di riunioni collusive a livello europeo tra il gennaio 1993 ed il settembre o l’ottobre 1993. In udienza, essa ha peraltro dichiarato che l’esistenza di tali riunioni europee dell’intesa in tale epoca era del tutto plausibile. Essa ha inoltre riconosciuto in udienza che, prendendo alla lettera la dichiarazione della Mougeot, era assolutamente credibile che la riunione dell’AEMCP costituisse il forum dell’intesa in tale stessa epoca. Orbene, né la MHTP né le altre imprese che contestano il carattere collusivo delle riunioni dell’AEMCP prima della sua ristrutturazione nel settembre o nell’ottobre 1993 hanno fornito elementi idonei a dimostrare un qualsiasi cambiamento nell’organizzazione o nella struttura dell’AEMCP nel gennaio 1993. La MHTP non ha peraltro fornito spiegazioni alternative a quella della Commissione per quanto riguarda il luogo e lo svolgimento di riunioni collusive dell’intesa europea prima della ristrutturazione dell’AEMCP nel settembre/ottobre 1993.

316    Quanto alla Bolloré, essa non contesta le indicazioni che figurano nella tabella B dell’allegato I della decisione, secondo cui la Copigraph ha assistito alla riunione ufficiale dell’AEMCP del 23 gennaio 1992, poi a quattro delle sette riunioni successive che si sono svolte anteriormente a quella del 14 settembre 1993. L’indicazione relativa alla presenza della Copigraph alla riunione ufficiale dell’AEMCP del 23 gennaio 1992 consente di ritenere che, in tale data, la Copigraph abbia partecipato ad un accordo collusivo sui prezzi su scala europea.

317    Anche se non è sicuro che tutte le riunioni ufficiali dell’AEMCP svoltesi tra il gennaio del 1992 ed il settembre del 1993 abbiano rappresentato il contesto della conclusione di un accordo collusivo sui prezzi, l’accertamento secondo cui la Copigraph ha partecipato a cinque delle otto riunioni ufficiali consente di concludere per la partecipazione continuativa di tale impresa, tra il gennaio del 1992 ed il settembre del 1993, ad accordi collusivi sui prezzi su scala europea. La Copigraph non ha infatti preso pubblicamente le distanze dalle riunioni a cui ha assistito (v. la giurisprudenza citata sopra ai punti 188 e 196).

318    Infine, per quanto riguarda la Mougeot, è pacifico che essa non ha assistito alla riunione del 23 gennaio 1992 e che la prima riunione dell’AEMCP a cui ha partecipato è quella del 26 maggio 1992. La Mougeot ha poi preso parte a tutte le riunioni dell’AEMCP fino al settembre 1993, vale a dire a sei delle otto riunioni che hanno preceduto quella del 14 settembre 1993. Come la Copigraph, nemmeno la Mougeot ha preso pubblicamente le distanze dalle riunioni a cui ha assistito (v. la giurisprudenza citata ai punti 188 e 196 sopra). Anche quando essa ha partecipato in qualità di osservatore, la Mougeot non ha dimostrato di aver dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 188 supra, punto 81). Non emerge da alcun documento prodotto che la Mougeot sia stata emarginata o difficilmente accettata nell’ambito dell’AEMCP. Al contrario, secondo il verbale della riunione dell’AEMCP del 26 maggio 1992, alla riunione precedente era stato deciso di invitare la Mougeot a entrare a far parte dell’AEMCP. Inoltre, in tale riunione, il presidente dell’AEMCP ha chiesto al rappresentante della Mougeot di presentare la sua società come nuovo arrivo e non come un invitato di passaggio. I verbali delle riunioni dell’AEMCP del 10 settembre e del 25 novembre 1992 attestano la presenza, tra i partecipanti, del rappresentante della Mougeot senza distinguere tale impresa dalle altre. Il verbale della riunione del 25 novembre 1992 sottolinea che il rappresentante della Mougeot ha informato i partecipanti che la sua società dovrebbe essere in grado di aggiungere le sue cifre a quelle dell’associazione a dicembre, cifre che copriranno il secondo semestre del 1992. Anche se la Mougeot ha acquistato lo status di membro dell’AEMCP solo a partire dal 1993, la sua presenza alle riunioni collusive dell’AEMCP allo stesso titolo degli altri Stati membri a partire dal mese di maggio 1992 e la fornitura di informazioni che coprono il secondo semestre del 1992 dimostrano, in assenza di elementi contrari, la sua partecipazione all’intesa a partire dal 26 maggio 1992.

319    Tali accertamenti sulla partecipazione delle ricorrenti interessate all’intesa su scala europea prima del settembre o dell’ottobre 1993 bastano ad imputare loro l’infrazione per tale periodo.

320    È giocoforza constatare, ad abundantiam, che elementi attestanti la partecipazione di diverse tra queste imprese a riunioni a livello nazionale o regionale rafforzano la continuità della loro partecipazione all’infrazione.

321    Così, la Commissione accerta la partecipazione della Koehler e della Torraspapel alla riunione del 17 febbraio 1992. Essa si basa a tale scopo sulla nota interna della Sappi recante la medesima data (documento n. 4588) che attesta una riunione delle «parti interessate». Tale indicazione, combinata con quelle, figuranti in questa stessa nota, relative alle incertezze suscitate dal comportamento della Koehler e della Sarrió sul mercato spagnolo, autorizzava la Commissione a constatare che la Koehler e la Sarrió figuravano tra le «parti interessate» che hanno assistito a questa riunione, destinata ad esaminare i problemi legati al mancato rispetto da parte di queste due imprese dell’accordo soprammenzionato, a cui esse partecipavano in quanto distributrici o fornitrici di carta autocopiante sul mercato spagnolo, così come emerge dalla nota del 9 marzo 1992 (documenti nn. 4703 e 4704, menzionati sopra al punto 171).

322    Poiché la Torraspapel non contesta l’indicazione, contenuta al ‘considerando’ 363 della decisione, secondo cui la Sarrió era ed è tuttora una sua controllata al 100%, nell’affermazione della Commissione, che figura in questo medesimo ‘considerando’, secondo cui essa non ha contestato, durante il procedimento amministrativo, la sua responsabilità per il comportamento della Sarrió, la Commissione le ha correttamente imputato la responsabilità della partecipazione della Sarrió alla riunione collusiva del 17 febbraio 1992.

323    Per quanto riguarda la riunione 5 marzo 1992, emerge dalle note a piè di pagina nn. 7 e 10 all’allegato II della decisione che, per constatare la partecipazione della Koehler e della Torraspapel a questa riunione, la Commissione si basa sulla nota interna della Sappi del 9 marzo 1992, menzionata al ‘considerando’ 156 della decisione (documenti nn. 4703 e 4704, menzionati sopra al punto 171). Tuttavia, se tale nota certamente consente di sostenere che tali due imprese hanno partecipato ad un accordo relativo ad un aumento di prezzo di ESP 10 al kg all’inizio del mese di febbraio 1992 sul mercato spagnolo, essa non contiene, invece, alcuna indicazione da cui emerga che esse hanno partecipato ad una riunione collusiva il 5 marzo 1992.

324    Tuttavia, emerge dalla risposta dell’AWA del 30 aprile 1999 ad una richiesta di informazioni della Commissione (documento n. 7828, citato sopra al punto 163) che rappresentanti della Sarrió (Torraspapel), della Koehler e della Stora (MHTP) erano presenti alle riunioni «irregolari» di cui faceva parte tale riunione del 5 marzo 1992 così come ha confermato l’AWA nella sua risposta alla CdA (‘considerando’ 170 della decisione).

325    La Commissione constata peraltro che le cinque ricorrenti interessate hanno assistito alle due riunioni relative al mercato francese.

326    Le dichiarazioni della Sappi di cui ai punti 276-279 e 285-293 sopra, combinate con l’affermazione dell’AWA, contenuta nel documento n. 7828, secondo cui rappresentanti di tale impresa hanno partecipato, tra il 1992 ed il 1995, a riunioni «irregolari», segnatamente a Parigi, coinvolgendo rappresentanti della Sarrió, autorizzano a concludere che la Commissione ha correttamente constatato la partecipazione della Sarrió (Torraspapel) alle due riunioni interessate. Il dubbio espresso dal dipendente della Sappi (documento n. 15027, all’allegato I della CdA) per quanto riguarda la questione se il rappresentante della Sarrió che ha assistito a questa riunione fosse o meno il responsabile delle vendite di tale impresa in Francia non può occultare il fatto che, contrariamente al tono prudente adottato da questo per quanto riguarda la presenza di un rappresentante della Koehler alle dette riunioni, egli non esprime riserve quanto alla rappresentanza della Sarrió alle medesime.

327    Per quanto riguarda la Stora (MHTP), l’indicazione contenuta nella dichiarazione di cui sopra al punto 287, secondo cui la Feldmühle era rappresentata alla riunione della primavera 1992, combinata con l’affermazione dell’AWA, figurante nel documento n. 7828, per quanto riguarda la partecipazione di rappresentanti di tale impresa a riunioni «irregolari», in particolare a Parigi, tra il 1992 ed il 1995, a fianco dei rappresentanti della Stora-Feldmühle, conforta la tesi della Commissione secondo cui la Stora-Feldmühle ha assistito alla riunione della primavera del 1992 e, quindi, l’imputazione alla MHTP della responsabilità di tale partecipazione.

328    Nelle sue memorie, la MHTP sottolinea che il dipendente della Sappi da cui proviene l’indicazione di cui al punto precedente afferma anche che la Stora-Feldmühle non ha assistito alla riunione della primavera del 1993 a Parigi, mentre la Commissione sostiene di disporre di elementi che attestano la partecipazione di tale impresa alla detta riunione. Essa sostiene che, ciò premesso, non è escluso che il dipendente della Sappi si sia sbagliato nell’identificazione della riunione francese a cui la Stora-Feldmühle ha assistito. Tuttavia, il tono fermo dell’affermazione del dipendente della Sappi relativo alla presenza della Stora-Feldmühle alla prima delle due riunioni francesi descritte nella sua testimonianza rende del tutto inverosimile l’ipotesi suggerita dalla MHTP.

329    Quanto alla riunione della primavera del 1993, la MHTP non contesta la sua partecipazione all’infrazione a partire dal gennaio 1993 e non formula alcuna censura nei confronti degli accertamenti della Commissione relativi alla riunione della primavera del 1993 a Parigi e alla sua partecipazione a tale riunione. Non occorre, ciò premesso, verificare la fondatezza dell’accertamento della Commissione relativo alla partecipazione della Stora‑Feldmühle alla riunione della primavera del 1993 a Parigi.

330    Quanto alla Mougeot e alla Copigraph (controllata dalla Bolloré), il dipendente della Sappi non fa alcuna allusione alla loro presenza a tali due riunioni. Tuttavia, l’affermazione generale che figura nella dichiarazione dell’AWA contenuta nel documento n. 7828, relativa all’organizzazione, durante il periodo compreso tra il 1992 ed il 1995, delle riunioni «irregolari» a Parigi, a Zurigo e a Ginevra tra rappresentanti dell’AWA, della Sarrió, della Mougeot, della Stora-Feldmühle, della Copigraph, della Koehler e della Zanders, costituisce un indizio della partecipazione della Mougeot e della Copigraph alle riunioni della primavera del 1992 e della primavera del 1993 in Francia.

331    Certo, tale indizio non può, di per sé, dimostrare la loro partecipazione a tali due riunioni. Tuttavia, dato che la Mougeot e la Copigraph erano due attrici principali sul mercato francese della carta autocopiante, il riferimento a tali due imprese nell’affermazione generale dell’AWA relativa allo svolgimento di riunioni tra concorrenti, tra il 1992 e il 1995, segnatamente a Parigi, significa necessariamente che esse sono state percepite, almeno dal leader del mercato europeo, come partecipanti al comportamento illecito sul mercato francese durante tutto questo periodo, indipendentemente dalla loro presenza o dalla loro assenza alle due riunioni soprammenzionate. Questo indizio della partecipazione all’intesa sul mercato francese in tale epoca era rafforzato dalle dichiarazioni della Mougeot secondo cui essa «riceveva una telefonata, o dagli uni o dagli altri, ma per lo più dall’AWA, con la quale le venivano comunicate le modalità degli aumenti dei prezzi per ogni singolo mercato» essenzialmente «fino a metà del 1995» (documento n. 11598, novantacinquesimo ‘considerando’ della decisione e punto 41 della CdA).

332    Per quanto riguarda la riunione del 16 luglio 1992, il sig. B. G. ha affermato (v. documento n. 4484, menzionato sopra al punto 180) che alla medesima erano presenti la Sarrió (Torraspapel), l’AWA (sigg. F. e B.) e la Koehler (sig. F.). Tale indicazione, che conforta l’affermazione generale dell’AWA, contenuta nel documento n. 7828, concernente la sua partecipazione, tra il 1992 ed il 1994 a riunioni «irregolari» a Barcellona a fianco dei rappresentanti, segnatamente, della Sarrió (Torraspapel) e della Koehler, dimostra la partecipazione di tali due imprese alla riunione collusiva del 16 luglio 1992 relativa ai mercati spagnolo e portoghese.

333    Per quanto riguarda la Stora (MHTP), per dimostrare la partecipazione di tale impresa alla riunione del 16 luglio 1992, la Commissione si basa sulle dichiarazioni dell’AWA (documento n. 7828), secondo cui quest’ultima ha partecipato, tra il 1992 ed il 1994, a diverse riunioni a Lisbona e a Barcellona a fianco dei rappresentanti delle imprese Sarrió, Unipapel, Koehler, Ekman e Stora-Feldmühle o di alcune tra queste imprese.

334    Occorre osservare che il sig. B. G., nelle sue dichiarazioni dettagliate relative alla riunione del 16 luglio 1992, non menziona la Stora tra i partecipanti alla medesima. In tale contesto, l’affermazione generale dell’AWA potrebbe sembrare insufficiente per dimostrare la partecipazione della Stora (MHTP) alla riunione del 16 luglio 1992.

335    Tuttavia, occorre rilevare che, come sottolinea la Commissione nelle sue memorie nella causa T‑122/02, emerge dalle dichiarazioni del sig. B. G. che lo svolgimento della riunione del 16 luglio 1992 è stato chiaramente giustificato dal fatto che la Sarrió e la Stora-Feldmühle praticavano in Portogallo prezzi molto bassi, inferiori al costo della carta. Come sottolinea in modo pertinente la Commissione, tale allusione alla politica di prezzi molto bassi praticata, in particolare dalla Stora-Feldmühle, può essere interpretata nel senso che tale impresa non si atteneva alla disciplina che si supponeva che essa dovesse rispettare, in termini di prezzo, in virtù di un accordo di mercato. In altre parole, un’indicazione di tale tipo, combinata con l’affermazione dell’AWA contenuta nel documento n. 7828, può essere considerata come una prova del fatto che, nonostante essa non avesse assistito alla riunione del 16 luglio 1992, la Stora‑Feldmühle partecipava in quel periodo ad un accordo in materia di prezzi sui mercati iberici.

336    La Commissione constata la partecipazione della Stora (MHTP) e della Koehler alla riunione del 14 gennaio 1993. La MHTP non nega la sua partecipazione all’infrazione a partire dall’inizio del mese di gennaio 1993. Ciò premesso, non occorre interrogarsi sulla fondatezza dell’accertamento della Commissione relativo alla partecipazione di tale impresa alla riunione del 14 gennaio 1993.

337    Per quanto riguarda la partecipazione della Koehler a questa riunione, emerge dall’estratto della dichiarazione della Sappi figurante nel documento n. 15026 che, secondo il primo dipendente, la cui testimonianza costituisce l’oggetto di tale dichiarazione, «[il sig. D.] (Koehler)» è stato presente a tutte o a parte delle riunioni che si sono svolte nel Regno Unito presso l’aeroporto di Heathrow o in un albergo di Londra. Il secondo dipendente, la cui testimonianza costituisce parimenti l’oggetto della dichiarazione soprammenzionata, ha osservato, da parte sua, di aver pensato che «[il sig D.] (Koehler)» avesse assistito alla riunione del 14 gennaio 1993. Nei documenti nn. 15176 e 15178, che corrispondono ad un’altra dichiarazione della Sappi, figura anche l’indicazione soprammenzionata, nonché quella secondo cui, «oltre ai nomi dei concorrenti forniti alla Commissione nel dicembre 1996, [il dipendente di cui trattasi] ha potuto identificare tra i partecipanti (…) [il sig. K.], della Koehler». Infine, l’AWA ha dichiarato (documento n. 7828) che, tra il 1992 e il 1994, i suoi rappresentanti nel Regno Unito hanno partecipato a riunioni «irregolari» in cui erano coinvolti, in particolare, rappresentanti della Koehler.

338    Alla luce di tale complesso di indicazioni, la Commissione ha accertato correttamente che la Koehler è stata rappresentata alla riunione del 14 gennaio 1993.

339    Quanto alla partecipazione della Copigraph, della Koehler, della Stora‑Feldmühle e della Torraspapel alla riunione del 30 settembre 1993, emerge dalle note a piè di pagina nn. 40, 42, 44 e 45 dell’allegato II della decisione che la Commissione basa i suoi accertamenti sui documenti nn. 5 e 7828. La menzione, figurante nelle «note al fascicolo» (notes for file) della Sappi su tale riunione, relativa a vendite «dichiarate», nonché l’indicazione, risultante da queste stesse note, che si riferisce all’attribuzione di quote di vendita ben precise per il quarto trimestre dell’anno 1993 (v. sopra punto 172), costituiscono indizi forti della presenza alla riunione interessata delle diverse imprese citate al punto 1 di tali note, vale a dire la Copigraph, la Stora-Feldmühle, la Koehler e la Sarrió.

340    Inoltre, per quanto riguarda la Sarrió, la Koehler e la Stora-Feldmühle, questi forti indizi sono confortati dall’affermazione generale, contenuta nella dichiarazione dell’AWA figurante nel documento n. 7828, secondo cui taluni responsabili dell’AWA in Spagna hanno assistito, tra il 1992 e il 1994, a diverse riunioni «irregolari», in particolare a Barcellona, a cui l’AWA pensa che fossero parimenti presenti rappresentanti della Sarrió, della Koehler e della Ekman, suo agente, e della Stora-Feldmühle.

341    Per quanto riguarda la Koehler, occorre ancora rilevare che, ai termini della nota a piè di pagina n. 186 della decisione, la Commissione dispone di una distinta delle spese di viaggio, di un biglietto aereo e di una ricevuta d’albergo del sig. F. (Koehler) che dimostrano che tale persona si trovava a Barcellona il 30 settembre 1993. Su istanza del Tribunale, la Commissione ha prodotto tali documenti nella causa T‑125/02.

342    Peraltro, supponendo che talune delle ricorrenti interessate non abbiano effettivamente assistito alla riunione del 30 settembre 1993, le indicazioni secondo cui quote di vendita sono state loro attribuite per l’ultimo trimestre del 1993 alla luce delle loro vendite dichiarate per il 1992 ed il 1993 provano che, in tale data, esse facevano parte dell’intesa relativa al mercato spagnolo nell’ambito della quale si sono inseriti i comportamenti anticoncorrenziali attestati dalle «note al fascicolo» della Sappi.

343    Infine, come sottolinea giustamente la Koehler nelle sue memorie, dall’allegato II della decisione emerge che, per accertare la partecipazione di quest’impresa alla riunione soprammenzionata, la Commissione si basa sulla constatazione della presenza della Ekman a questa riunione. Tale constatazione della Commissione sembra essere basata sulla lettura dell’estratto della dichiarazione dell’AWA contenuto nel documento n. 7828, secondo cui tra i partecipanti alle riunioni spagnole a cui l’AWA ha assistito tra il 1992 il 1994, figurava la «Ekman (agente della Koehler)».

344    Nelle sue memorie, la Koehler sosteneva che la Ekman era un distributore indipendente, per cui non si può ritenere che essa e la Ekman formino un’entità economica e, pertanto, imputarle il comportamento della Ekman. Tuttavia, dalla dichiarazione dell’AWA di cui al punto precedente emerge che la Ekman, ad avviso delle altre partecipanti, assisteva alle riunioni in quanto agente della Koehler, e non come distributore indipendente. Le «note al fascicolo» della Sappi relative alla riunione del 30 settembre 1993 (documento n. 5, menzionato sopra al punto 172) attestano, poi, «vendite dichiarate» dalla «Koehler». Ciò dimostra che la Ekman è stata accompagnata a tale riunione da un dipendente della Koehler, come sembra indicare la dichiarazione dell’AWA soprammenzionata, combinata con documenti attestanti la presenza del sig. F. (Koehler) a Barcellona il 30 settembre 1993, o che la Ekman ha assistito alla riunione in quanto rappresentante della Koehler che agiva secondo le istruzioni della medesima, come attestato dalla percezione che l’AWA ha avuto della qualità in cui la Ekman ha partecipato a questa riunione. Ad ogni modo, la Commissione aveva ragione nell’accertare la partecipazione della Koehler alla riunione del 30 settembre 1993.

345    In conclusione, la Commissione ha dimostrato sufficientemente la partecipazione della Bolloré (attraverso la Copigraph), della Koehler, della Mougeot e della Torraspapel all’infrazione prima del settembre o dell’ottobre del 1993 nonché quella della MHTP prima del gennaio del 1993.

b)     Sulla partecipazione della Mougeot all’infrazione dopo il 1º luglio 1995

346    Nell’ambito di un motivo vertente su un errore manifesto di valutazione, la Mougeot sostiene che la sua partecipazione all’intesa dopo il 1º luglio 1995 non è provata. Essa nega la sua partecipazione alla riunione ufficiosa dell’AEMCP del 2 febbraio 1995, menzionata al ‘considerando’ 273 della decisione. Essa fa anche valere che gli elementi invocati dalla Commissione non provano la sua adesione all’accordo di aumento dei prezzi asseritamente concluso in tale riunione. Essa aggiunge che l’affermazione della Commissione, figurante al ‘considerando’ 273 della decisione, relativa alla sua adesione agli aumenti dei prezzi sul mercato italiano nel settembre 1995, non è suffragata da alcun elemento menzionato nella decisione.

347    La Commissione constata che la Mougeot ha partecipato all’infrazione sino al settembre 1995. Emerge dai ‘considerando’ 126, 237, 250, 251 e 273 della decisione che tale constatazione si basa, da una parte, sull’esame, durante la riunione generale del cartello del 2 febbraio 1995, del fabbisogno in volume della Mougeot e, dall’altra, sulla sua adesione agli accordi conclusi durante tale riunione.

348    È giocoforza constatare, in primo luogo, per quanto riguarda lo svolgimento e l’oggetto collusivo di tale riunione, che la Commissione ha prodotto il verbale di questa (documento n. 7, allegato alla CdA e punti 144-146 di questa). Ne risulta che il 2 febbraio 1995 si è svolta a Francoforte una riunione generale del cartello, durante la quale è stata convenuta una serie di aumenti tariffari per diversi mercati del SEE (Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Italia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Grecia, Belgio, Paesi Bassi e Islanda) per quanto riguarda le bobine e i fogli, nonché le date in cui tali diversi aumenti sarebbero diventati effettivi. Tali date erano comprese tra il 1º febbraio 1995 (aumenti del 10% del prezzo delle bobine e del 5% del prezzo dei fogli sul mercato spagnolo) e il 1º settembre 1995 (aumenti dell’8% del prezzo delle bobine e del 5% del prezzo dei fogli sul mercato del Regno Unito; aumento del 10% del prezzo delle bobine e dei fogli sul mercato italiano).

349    In secondo luogo, per quanto riguarda la partecipazione della Mougeot a questa riunione, l’elenco dei partecipanti alla medesima, come figurante in questo verbale e riprodotto in parte al ‘considerando’ 124 della decisione, include il sig. P. B. (Mougeot). Quest’ultimo viene citato anche come partecipante alla detta riunione dalla Sappi nelle sue dichiarazioni del 18 maggio 1999 (documento n. 15200 nella sua versione non riservata, menzionata sopra al punto 162).

350    Tuttavia, la Mougeot ha prodotto la carta d’imbarco del sig. P.B. alle ore 15:30 attestante, a suo avviso, che il suo rappresentante ha lasciato Francoforte immediatamente dopo la riunione ufficiale dell’AEMCP che vi si è svolta il medesimo giorno.

351    Va osservato a tal riguardo che dal ‘considerando’ 123 della decisione risulta che, come sottolinea la Commissione, ciò non esclude che il rappresentante della Mougeot abbia partecipato all’inizio della riunione che si svolgeva alle ore 14 all’aeroporto.

352    Tuttavia, anche se la Mougeot non fosse stata presente a questa riunione generale del cartello del 2 febbraio 1995, numerosi elementi, considerati nel loro complesso, dimostrano che essa è stata associata alle decisioni adottate e vi ha aderito.

353    In primo luogo, anche se la menzione del rappresentante della Mougeot sull’elenco dei partecipanti a tale riunione dovesse essere considerata un errore, essa attesterebbe tuttavia che vi è stata la percezione che la Mougeot vi abbia assistito o abbia fatto parte del gruppo ristretto che ha partecipato al cartello.

354    In secondo luogo, il fabbisogno in volume della Mougeot è stato discusso durante tale riunione, come dimostrato dal verbale di quest’ultima. Ai termini di quest’ultimo, infatti, «[l]a Mougeot ha bisogno di quote di mercato» e «[l]’AWA proporrà di offrire un certo quantitativo». L’esame, nella riunione generale, del fabbisogno della Mougeot e la soluzione proposta portano a credere che la Mougeot partecipasse ancora all’intesa. Essi non accreditano la tesi di una discussione unicamente bilaterale tra la Mougeot e l’AWA.

355    In terzo luogo, come il Tribunale ha già rilevato sopra al punto 331, la Mougeot stessa ha dichiarato (documento n. 11598) che essa «riceveva una telefonata, o dagli uni o dagli altri, ma per lo più dall’AWA, con la quale le venivano comunicate le modalità degli aumenti dei prezzi per ogni singolo mercato (…) fino a metà del 1995». Ciò accadeva dunque nel febbraio 1995.

356    In quarto luogo, in un fax datato 2 febbraio 1995 (documento n. 1378, ‘considerando’ 237 della decisione) e inviato il giorno dopo ad un distributore britannico, la J & H Paper, la Mougeot osserva che «[s]ul mercato [del Regno Unito] vi sarà un aumento dell’8% il 6 marzo, Le proponiamo quindi la nostra offerta migliore». Tale indicazione, letta in correlazione con quella figurante nel verbale della riunione del 2 febbraio 1995, relativa ad un accordo di aumento dell’8% del prezzo delle bobine sul mercato del Regno Unito a partire dal 1º marzo 1995, induce a ritenere che tale impresa sia stata necessariamente informata il giorno stesso di questa riunione dell’adozione, nel corso della medesima, di un accordo di aumento dell’8% del prezzo delle bobine sul mercato del Regno Unito a partire dall’inizio del marzo 1995, e ha immediatamente ripercosso tale aumento sui prezzi proposti al distributore destinatario del fax soprammenzionato.

357    Così come sostiene correttamente la Commissione nelle sue memorie, occorre respingere l’argomento della Mougeot secondo cui tale fax non riflette l’applicazione di un accordo di aumento tariffario, ma una decisione unilaterale adottata dalla Mougeot precedentemente alla riunione del 2 febbraio 1995.

358    È vero che tale fax inizia osservando che: «[c]ome vi ho detto la settimana scorsa, dobbiamo aumentare i nostri prezzi a causa di un aumento [del prezzo] della pasta a gennaio». Tuttavia, come la Commissione ha rilevato correttamente, emerge da tale estratto del fax che l’annuncio fatto dalla Mougeot alla J & H Paper durante la settimana che ha preceduto l’invio di tale fax si è riferito unicamente alla necessità di un aumento dei prezzi. Il fatto che la Mougeot abbia comunicato l’importo esatto di tale aumento (8%) solo il 3 febbraio 1995 induce a ritenere che la Mougeot, in un primo tempo, abbia avuto l’intenzione di avvisare la J & H Paper di un imminente aumento dei prezzi della carta e, in un secondo tempo, le abbia indicato tale importo sulla base delle informazioni ricevute in relazione all’aumento di prezzo convenuto, durante la riunione generale del cartello del 2 febbraio 1995, per il mercato del Regno Unito a partire dal 1º marzo 1995. Inoltre, il fax in questione attesta un aumento dell’8% dei prezzi applicati a partire dal 6 marzo 1995 sul «mercato britannico», e non da parte della sola Mougeot, circostanza che conferma l’origine collusiva di tale decisione di aumento dei prezzi.

359    In sesto luogo, infine, è giocoforza constatare che la Mougeot non si è affatto distanziata dall’intesa e quindi dalle decisioni adottate durante tale riunione generale del cartello del 2 febbraio 1995. Al contrario, la Mougeot non nega di aver partecipato all’intesa sino al luglio 1995. Essa ammette la sua presenza ad una riunione nella primavera del 1995 che ha avuto ad oggetto la fissazione dei prezzi di luglio.

360    Da tutti questi elementi emerge che la Commissione ha considerato correttamente che la Mougeot aveva aderito agli accordi conclusi alla riunione generale del 2 febbraio 1995, compresa la decisione di aumentare i prezzi nel Regno Unito e in Italia. Va aggiunto che il fatto che la Mougeot abbia applicato o meno tali aumenti di prezzo non può incidere sull’imputabilità dell’infrazione. La circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punto 50, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 188 supra, punto 85).

361    Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza costante menzionata sopra al punto 186, secondo cui l’articolo 81 CE è applicabile anche agli accordi i cui effetti proseguono dopo la loro cessazione formale, la Commissione ha correttamente dimostrato che la Mougeot ha partecipato all’intesa sino al settembre 1995, data dell’ultimo aumento dei prezzi previsto alla riunione del 2 febbraio 1995.

362    Occorre di conseguenza respingere il motivo della Mougeot relativo alla sua mancata partecipazione all’intesa dopo il 1º luglio 1995.

2.     Sul motivo sollevato dalla Divipa

363    Nell’ambito dei motivi vertenti su un errore di applicazione degli artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE, nonché su un errore di valutazione, la Divipa sostiene che la Commissione le ha imposto a torto un’ammenda sulla base del periodo compreso tra il marzo 1992 e il gennaio 1995. Essa fa valere di non aver partecipato ad alcuna delle riunioni a cui la Commissione le rimprovera di aver partecipato tra il marzo 1992 e l’ottobre 1994. Aggiunge che i prezzi da essa applicati nel gennaio 1995 non coincidono con quelli che sarebbero stati convenuti alla riunione del 19 ottobre 1994, per cui non si può sostenere che essa ha aderito all’intesa al di là di tale riunione.

364    A tal riguardo, risulta dal punto 185 supra che non sono provati né gli accertamenti della Commissione relativi ad un’asserita riunione collusiva del 23 settembre 1994 relativa al mercato spagnolo né, di conseguenza, la partecipazione della Divipa alla medesima. Invece, in esito all’esame effettuato sopra ai punti 170-195 si devono ritenere dimostrati gli accertamenti della Commissione relativi alla partecipazione della Divipa alle riunioni collusive che si sono svolte con riferimento al mercato spagnolo il 30 settembre ed il 19 ottobre 1993 nonché il 3 maggio, il 29 giugno e il 19 ottobre 1994.

365    Anche se la partecipazione della Divipa alla riunione collusiva del 5 marzo 1992 non fosse direttamente provata, risulta da un complesso di indizi concordanti (v. in particolare punti 170-195 e 205-215 supra) che la Divipa era membro dell’intesa dal marzo 1992, per cui la Commissione ha correttamente accertato la partecipazione della Divipa all’infrazione a partire da tale data.

366    Per quanto riguarda la fine del periodo della partecipazione della Divipa all’infrazione, emerge dai punti 162 e 177 supra che la Commissione ha correttamente dimostrato che la Divipa ha partecipato, il 19 ottobre 1994, ad una riunione relativa al mercato spagnolo durante la quale sono stati stabiliti i prezzi da applicare il 3 gennaio 1995. Ciò premesso, pur riconoscendo alla Divipa il beneficio delle sue affermazioni secondo cui i prezzi da essa applicati nel gennaio 1995 non hanno coinciso con quelli che erano stati convenuti nella riunione soprammenzionata, queste allegazioni sono tutt’al più atte a dimostrare che, nel gennaio 1995, la Divipa non si è conformata all’accordo concluso il 19 ottobre 1994, circostanza che, combinata con l’assenza di prova relativa alla partecipazione della Divipa ad un accordo collusivo dopo il mese di gennaio 1995, induce a ritenere che la partecipazione della Divipa all’infrazione, come accertato dalla Commissione nella decisione, è cessata nel gennaio 1995. Invece, esse non escludono l’accertamento secondo cui la Divipa, durante la riunione del 19 ottobre 1994, ha partecipato ad un accordo di fissazione dei prezzi e ha convenuto con gli altri partecipanti di applicare il medesimo il 3 gennaio 1995, circostanza che riflette la sua adesione all’intesa sino a tale data. La Commissione ha dunque constatato correttamente che la Divipa ha partecipato all’infrazione sino al gennaio 1995.

367    Occorre considerare che la partecipazione della Divipa a riunioni collusive relative al mercato spagnolo riflette la sua adesione all’intesa europea generale (v. sopra punti 205-215) e, quindi, la sua partecipazione all’infrazione accertata all’art. 1, primo comma, della decisione.

3.     Sul motivo sollevato dalla Zicuñaga

368    Nell’ambito di un motivo vertente su errori di valutazione, la Zicuñaga sostiene che le affermazioni della Commissione riguardano solo la sua asserita partecipazione a riunioni organizzate tra l’ottobre 1993 e l’ottobre 1994. Essa aggiunge che nessun elemento dimostra la sua partecipazione alla riunione dell’ottobre 1993, per cui la sua partecipazione all’infrazione è durata, al massimo, cinque mesi.

369    A tal riguardo, dagli accertamenti del Tribunale ai punti 161-201 supra, emerge che la Commissione ha dimostrato correttamente che la Zicuñaga ha partecipato alle riunioni collusive relative al mercato spagnolo che si sono svolte il 19 ottobre 1993, il 3 maggio, il 29 giugno e il 19 ottobre 1994. Occorre considerare che la partecipazione della Zicuñaga a queste diverse riunioni riflette la sua partecipazione all’infrazione accertata all’art. 1, primo comma, della decisione.

370    Per quanto riguarda la riunione del 19 ottobre 1994, è stato rilevato al punto 193 sopra che la Zicuñaga, durante la medesima, ha partecipato ad un accordo di fissazione dei prezzi e ha convenuto con gli altri partecipanti di applicare tale accordo il 3 gennaio 1995, circostanza che riflette la sua adesione all’intesa sino a tale data, conformemente alla giurisprudenza citata sopra al punto 188.

371    Alla luce di quanto precede, occorre considerare che la Commissione ha constatato correttamente, all’art. 1, primo comma, della decisione, che la Zicuñaga ha partecipato all’infrazione per il periodo compreso tra l’ottobre 1993 ed il gennaio 1995. Il motivo esaminato deve, quindi, essere respinto.

II –  Sui motivi diretti all’annullamento o alla riduzione delle ammende stabilite all’art. 3, primo comma, della decisione

372    Tutte le ricorrenti presentano conclusioni dirette alla riduzione dell’ammenda inflitta. L’AWA conclude, da parte sua, in via principale, per l’annullamento dell’ammenda a cui è stata condannata. Il loro argomento si scompone, in sostanza, in otto motivi o serie di motivi. 

A –  Sul motivo vertente su una violazione dei diritti della difesa e del principio di tutela del legittimo affidamento a causa dell’incompletezza e dell’imprecisione della CdA per quanto riguarda le ammende

1.     Argomenti delle parti

373    Questo motivo si suddivide in tre parti. In primo luogo, l’AWA sostiene che la Commissione ha fissato l’ammenda che le è stata inflitta sulla base di una serie di elementi che non sono stati annunciati nella CdA e su cui essa, quindi, non ha avuto l’occasione di esprimersi durante il procedimento amministrativo. In secondo luogo, essa contesta alla Commissione di averle inflitto un’ammenda superiore alle ammende imposte nella sua prassi decisionale precedente. In terzo luogo, essa sostiene che la Commissione ha stabilito l’ammenda in violazione degli orientamenti, e senza annunciare nella CdA la sua intenzione di discostarsene.

374    La Commissione ritiene che la CdA abbia consentito all’AWA di conoscere gli elementi considerati pertinenti per la determinazione dell’ammenda che le è stata inflitta. Essa afferma, peraltro, di essersi pienamente conformata agli orientamenti. Infine, il fatto che la Commissione abbia applicato nel passato ammende di un certo livello ad alcuni tipi di infrazione non può privarla della possibilità di aumentare tale livello nei limiti previsti dal regolamento n. 17.

2.     Giudizio del Tribunale

375    Tale motivo va affrontato esaminandone innanzitutto la seconda e la terza parte, in cui l’AWA sostiene che la Commissione, discostandosi dalla sua prassi anteriore e dagli orientamenti, ha pregiudicato il suo diritto al contraddittorio nonché il suo legittimo affidamento.

a)     Sulla violazione del diritto al contraddittorio e sul mancato rispetto del legittimo affidamento in quanto la Commissione si sarebbe discostata dalla sua prassi anteriore

376    Quanto alla prassi decisionale anteriore va ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni, non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punto 109; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, punto 196 supra, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94, Europa Carton/Commissione, Racc. pag. II‑869, punto 89). L’efficace applicazione delle regole comunitarie di concorrenza implica, infatti, che la Commissione possa in qualsiasi momento adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenze Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punto 109, e LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 237).

377    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie (sentenze della Corte 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka, Racc. pag. 2745, punto 27, e 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 33). Di conseguenza, le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./Commissione, Racc. pag. II‑2035, punto 146, e LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 243).

378    Di conseguenza, l’AWA non può trarre argomenti dal fatto che la Commissione avrebbe superato il livello di ammenda applicato nella sua prassi precedente. D’altra parte, l’AWA sembra ammettere, nel suo controricorso, che la prassi precedente della Commissione non poteva creare aspettative legittime in capo ad essa.

b)     Sulla violazione del diritto al contraddittorio e del principio della tutela del legittimo affidamento in quanto la Commissione si sarebbe discostata dagli orientamenti

379    L’AWA sostiene che la Commissione si è discostata dagli orientamenti senza annunciare la sua intenzione di farlo, pregiudicando in tal modo il legittimo affidamento che essa aveva riposto in tali disposizioni. La Commissione si sarebbe discostata dagli orientamenti, innanzitutto, ignorando la circostanza che l’infrazione in questione non ha avuto alcun effetto o, perlomeno ha avuto un effetto limitato. La sua valutazione, poi, della gravità dell’infrazione l’avrebbe portata a stabilire l’importo di partenza dell’ammenda a EUR 70 milioni, vale a dire un importo 3,5 volte superiore al punto di partenza menzionato dagli orientamenti per le «infrazioni molto gravi», vale a dire EUR 20 milioni. Infine, l’AWA afferma che la Commissione avrebbe dovuto annunciare la sua intenzione di infliggere un’ammenda il cui importo, prima della riduzione effettuata in applicazione della comunicazione sulla cooperazione, era 2,5 volte superiore all’ammenda massima mai inflitta dalla Commissione ad una sola impresa.

380    Occorre ricordare che gli orientamenti sono stati pubblicati nel gennaio 1998, vale a dire successivamente all’infrazione, ma prima dell’invio della CdA, il 26 luglio 2000.

381    Secondo l’AWA, la Commissione sarebbe stata libera di discostarsi dagli orientamenti e di infliggere ammende elevate se avesse modificato gli orientamenti o, perlomeno, se avesse annunciato tale intenzione nella CdA, cosa che essa non ha fatto.

382    Tuttavia, è giocoforza constatare che l’AWA non ha dimostrato come la Commissione, al momento della fissazione dell’ammenda, si sarebbe discostata dagli orientamenti. Infatti, l’AWA, elaborando il suo motivo, effettua una lettura erronea sia degli orientamenti sia della decisione.

383    In primo luogo, per quanto riguarda l’impatto dell’infrazione, la Commissione ha spiegato, ai ‘considerando’ 382-409 della decisione, il modo in cui essa ha tenuto conto, nella valutazione della gravità dell’infrazione, dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato nonché nell’effetto reale del comportamento illecito di ciascun partecipante sulla concorrenza. La Commissione ha menzionato la tesi dell’impatto reale molto limitato dell’intesa sul mercato, che è stata sviluppata da talune imprese, tra cui l’AWA, durante il procedimento amministrativo. La Commissione ha poi spiegato perché occorreva rigettare una tale tesi. Nella sua decisione, la Commissione ha ritenuto, quindi, che l’infrazione avesse effettivamente avuto un impatto e ha stabilito l’ammenda relativa su tale base. L’AWA non può quindi sostenere che la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto dell’infrazione. Tale presa in considerazione implica che non si può nemmeno contestare alla Commissione di non aver annunciato la sua intenzione di non tener conto dell’impatto inesistente o limitato dell’infrazione.

384    Pur supponendo che l’AWA contesti, in realtà, la valutazione effettuata dalla Commissione dell’impatto dell’infrazione sul mercato, la sua censura si confonde a tal proposito con quella sottesa al suo motivo vertente sulla gravità dell’infrazione e sarà esaminata in tale contesto.

385    Inoltre, è giocoforza constatare che la Commissione aveva annunciato la sua intenzione di tener conto dell’impatto dell’infrazione. Infatti, essa aveva osservato, nella CdA, che avrebbe preso in considerazione, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione, il suo «impatto effettivo sul mercato» (punto 262).

386    In secondo luogo, poiché l’AWA afferma che la Commissione ha superato l’importo di base menzionato negli orientamenti, va ricordato che questi ultimi prevedono, per le «[i]nfrazioni molto gravi» quali le «restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati», un’«[a]mmenda applicabile» che può andare «oltre i 20 milioni di ECU». Alla luce della possibilità offerta alla Commissione di optare per un importo di base che superi gli EUR 20 milioni, non si può affermare che la Commissione si è discostata dagli orientamenti su tale punto.

387    Occorre aggiungere che la Commissione, per stabilire per l’AWA l’importo di base di EUR 70 milioni, si è basata sul peso specifico dell’impresa e sull’effetto reale del suo comportamento illecito sulla concorrenza, risultante dal fatturato della ricorrente relativo al prodotto interessato nel SEE. Orbene, va ricordato, a tal riguardo, che la Commissione, al punto 266 della CdA, ha annunciato che avrebbe tenuto conto dell’importanza di ciascuna impresa partecipante sul mercato in questione nonché dell’impatto del suo comportamento censurabile sulla concorrenza.

388    In terzo luogo, per quanto riguarda l’entità dell’ammenda stabilita prima della riduzione effettuata in applicazione della comunicazione sulla cooperazione, l’AWA non dimostra come gli orientamenti ostino all’imposizione di un’ammenda di un tale livello. Inoltre, va ricordata la giurisprudenza citata sopra al punto 377, secondo cui l’AWA non ha potuto trarre alcun legittimo affidamento dal fatto che la Commissione non avrebbe superato l’entità delle ammende applicata precedentemente.

389    L’AWA solleva anche un argomento più generale, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto annunciare la sua intenzione di applicare la sua «nuova politica in materia di ammende».

390    È difficile capire in cosa il metodo di calcolo usato nella decisione sia nuovo rispetto alla prassi precedente, se non attraverso l’applicazione degli orientamenti che, di per sé, riflettono un metodo di calcolo che costituisce un cambiamento rispetto alla prassi precedente in materia di calcolo dell’importo delle ammende. Va sottolineato che, contrariamente alle ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze cosiddette «Intesa tubi preisolati» (in particolare la sentenza Sigma Tecnologie/Commissione, punto 209 supra), l’AWA non mette in discussione i cambiamenti che gli orientamenti hanno apportato rispetto alla prassi precedente. Essa sembra opporsi solo all’applicazione, nel suo caso, di un metodo di calcolo delle ammende che contrasta, a suo avviso, sia con la prassi amministrativa sia con gli orientamenti della Commissione.

391    Secondo la giurisprudenza, la Commissione non era obbligata, dato che aveva indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui avrebbe basato il suo calcolo delle ammende, a precisare il modo in cui si sarebbe servita di ciascuno di tali elementi per la determinazione del livello dell’ammenda (sentenze della Corte Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punto 21, e 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 19).

392    Anche qualora il metodo seguito dalla Commissione in tale causa dovesse essere considerato innovativo rispetto alla prassi amministrativa precedente la Commissione non era quindi tenuta, nel corso del procedimento amministrativo, a comunicare alle imprese interessate la propria intenzione di applicare una nuova metodologia per il calcolo delle ammende (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 207).

393    Inoltre, occorre ricordare che, tenuto conto del margine discrezionale della Commissione nell’imposizione delle ammende, la ricorrente non ha potuto maturare un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non avrebbe innalzato il livello delle ammende praticato precedentemente (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 243).

394    Infine, va rilevato ancora che il riferimento fatto dall’AWA, in tale contesto, alla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II‑1439), facendo valere il mancato annuncio nella CdA di una politica di fissazione delle ammende radicalmente nuova e più severa, non è pertinente, dato che tale sentenza non si riferisce al contenuto di una comunicazione degli addebiti, ma alla motivazione della decisione.

395    Di conseguenza, non può essere accertata alcuna violazione del diritto al contraddittorio o del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda il modo in cui la Commissione ha fatto applicazione degli orientamenti.

c)     Sulla violazione del diritto al contraddittorio in quanto la Commissione avrebbe fissato l’ammenda basandosi su elementi non annunciati nella CdA

396    Rimane ancora da trattare l’argomento secondo cui la Commissione ha fissato l’ammenda inflitta all’AWA basandosi su una serie di elementi che non sono stati annunciati nella CdA e su cui l’AWA non avrebbe quindi avuto l’occasione di prendere posizione durante il procedimento amministrativo. L’AWA contesta alla Commissione di non aver annunciato la sua intenzione di aumentare l’importo di base dell’ammenda a titolo dissuasivo e di non aver precisato come essa avrebbe preso in considerazione la dissuasione, in particolare sulla base delle dimensioni dell’AWA. La Commissione non avrebbe nemmeno annunciato come essa avrebbe tenuto conto della leadership delle imprese coinvolte.

397    A questo proposito si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa intenzionalmente o per negligenza, adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. Così operando fornisce tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l’inflizione di ammende (sentenze Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punto 21, e LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 199).

398    Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla Commissione mediante la possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti contestati. D’altronde, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare, per quanto concerne la determinazione dell’ammontare delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda, in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17 (sentenze Tetra Pak/Commission, punto 86 supra, punto 235, e LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 200).

399    Nella fattispecie, occorre esaminare i due punti su cui la Commissione, secondo l’AWA, ha violato il suo diritto al contraddittorio.

400    Per quanto riguarda il ruolo principale dell’AWA nell’intesa, è giocoforza constatare che la CdA aveva annunciato che un tale elemento sarebbe stato preso in considerazione. Infatti, la Commissione ha precisato, al punto 198 della CdA, «il ruolo di animatrice dell’intesa assunto dall’AWA» mentre ha indicato, nella parte della CdA dedicata all’ammenda, che l’ammenda individuale da infliggere ad ognuna delle imprese partecipanti, sarebbe stata il riflesso, in particolare, del ruolo svolto da ciascuna delle imprese collusive «descritte sopra». Inoltre, emerge dalla decisione che l’AWA, durante il procedimento amministrativo, ha contestato di aver svolto un ruolo principale nell’intesa, circostanza che dimostra che essa ha ben percepito la censura che le era stata mossa a tale proposito nella CdA e che si è pronunciata su tale punto.

401    Per quanto riguarda l’elemento relativo alla dissuasione, la Commissione ha espressamente manifestato, al punto 264 della CdA, la sua intenzione «di fissare le ammende ad un livello sufficiente a garantirne l’efficacia deterrente». Peraltro, conformemente alla giurisprudenza, la Commissione ha osservato, ai punti 262‑266 della CdA, i principali elementi di fatto e di diritto su cui essa avrebbe basato il calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, di modo che, a tale riguardo, il diritto di quest’ultimo al contraddittorio è stato debitamente rispettato.

402    In un tale contesto, l’AWA non può ragionevolmente sostenere che la Commissione avrebbe dovuto annunciare, in modo più dettagliato, i fattori che avrebbe preso in considerazione per assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente deterrente. Infatti, dato che la Commissione non poteva fissare l’importo dell’ammenda prima di aver sentito le imprese e finalizzato il procedimento amministrativo, le era impossibile, durante tale procedimento, prevedere gli importi delle ammende da imporre alle imprese interessate, o valutare l’effetto deterrente di tali importi e prendere posizione sull’eventuale necessità di aggiustamenti per assicurare alle ammende un tale effetto.

403    A tal riguardo, va ricordata la giurisprudenza secondo cui la Commissione non è obbligata, poiché aveva indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui avrebbe basato il suo calcolo dell’importo delle ammende, a precisare il modo in cui si sarebbe servita di ciascuno di tali elementi per la determinazione del livello dell’ammenda. Infatti, dare indicazioni circa il livello delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione (sentenze Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punto 21, e Michelin/Commissione, punto 391 supra, punto 19).

404    Per tutte queste ragioni, il motivo che l’AWA trae da una violazione dei diritti della difesa e dal principio della tutela del legittimo affidamento deve essere integralmente respinto.

B –  Sul motivo vertente su una violazione del principio di irretroattività

1.     Argomenti delle parti

405    L’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe applicato, nella fattispecie, una nuova politica in materia di ammende costituisce anche la base del motivo che l’AWA trae da una violazione del principio di irretroattività. La violazione di tale principio risulterebbe dal fatto che l’ammenda inflitta all’AWA era molto più elevata delle ammende che erano state imposte al momento dell’infrazione. Secondo l’AWA, la Commissione non poteva applicare una nuova politica in materia di ammende senza aver avvisato le imprese di un tale cambiamento nella sua politica.

406    La Commissione afferma di essersi conformata pienamente agli orientamenti, per cui non le può essere contestato, in tale causa, di aver applicato retroattivamente una nuova politica in materia di ammende.

2.     Giudizio del Tribunale

407    Occorre ricordare che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo idoneo a dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime. Di conseguenza, tali imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare l’entità delle ammende rispetto a quella applicata nel passato. Ciò vale non solo quando la Commissione procede ad un aumento del livello dell’ammontare delle ammende infliggendo ammende nelle sue decisioni individuali, ma anche se tale aumento viene fatto mediante l’applicazione a casi concreti di norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti.

408    Se ne deve dedurre che gli orientamenti e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali le ricorrenti all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse.

409    Pertanto, applicando, nella decisione controversa, gli orientamenti ad infrazioni commesse prima della loro adozione, la Commissione non ha violato il principio d’irretroattività (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 228-232).

410    Poiché l’AWA sostiene, in realtà, che la Commissione ha violato il principio di irretroattività non in quanto avrebbe fatto applicazione degli orientamenti, ma in quanto si sarebbe discostata da questi al momento dell’imposizione dell’ammenda alla ricorrente, occorre rinviare ai punti 379-395 da cui risulta che occorre respingere tale motivo.

411    Infine, poiché il motivo vertente sulla violazione del principio di irretroattività deve essere inteso nel senso che denuncia anche il fatto che essa si è discostata dalla sua prassi decisionale precedente, occorre rinviare, a tal riguardo, ai punti 376-378 sopra in cui il Tribunale ha concluso per il rigetto di tale motivo.

412    Per tutte queste ragioni occorre respingere il motivo vertente sulla violazione del principio di irretroattività.

C –  Sui motivi vertenti sull’insufficienza di prove, sulla violazione dei principi di presunzione di innocenza, di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché su errori di valutazione, per quanto riguarda gli accertamenti della Commissione relativi alla partecipazione di talune imprese all’intesa europea

413    La Divipa e la Zicuñaga concludono per una riduzione dell’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta facendo valere che la Commissione si è basata sulla loro partecipazione ad un’intesa europea mentre, in realtà, esse hanno partecipato solo ad un’intesa a livello nazionale. Tali imprese ribadiscono, a tal riguardo, l’argomento che esse hanno esposto anche in quanto motivo di merito nell’ambito delle loro conclusioni per l’annullamento della decisione. Invocando lo stesso motivo, la Divipa rimprovera ancora alla Commissione di non aver considerato, al momento della fissazione dell’ammenda inflittale, che essa non ha partecipato ad un’intesa illecita e non ha partecipato direttamente alle adozioni di decisioni in materia di prezzi.

414    Per quanto riguarda la partecipazione all’intesa europea, occorre rinviare ai punti 205-215 sopra da cui risulta che né la Divipa né la Zicuñaga hanno potuto ignorare che la loro partecipazione all’intesa a livello nazionale si inseriva nel contesto più ampio di un’intesa europea. Esse non possono quindi pretendere una riduzione della loro ammenda a tale titolo.

415    Per quanto riguarda la partecipazione della Divipa all’intesa, emerge dai punti 155-204 sopra che la Commissione ha provato sufficientemente, per quanto riguarda il mercato spagnolo, la partecipazione della Divipa all’intesa per il periodo compreso tra il marzo 1992 e il gennaio 1995, risultante in particolare dalla sua partecipazione ad una serie di riunioni durante le quali le imprese attive sul mercato spagnolo si sono accordate su aumenti di prezzo nonché, durante la riunione del 30 settembre 1993, su un’attribuzione di quote di vendita. La Divipa non può dunque pretendere una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta per la mancata partecipazione ad un’intesa illecita.

416    Per quanto riguarda l’argomento della Divipa, secondo cui essa non avrebbe partecipato direttamente all’adozione di decisioni in materia di prezzi, va sottolineato che essa non dimostra di aver preso pubblicamente le distanze dal contenuto delle riunioni a cui ha assistito. L’impresa ha dato dunque l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il loro risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 188 supra, punto 82). Poiché tale argomento equivale ad invocare un ruolo passivo, esso verrà esaminato nell’ambito della valutazione delle circostanze attenuanti (v. punti 596‑635 infra).

417    Quanto alla Zicuñaga, rimane da precisare se ed, eventualmente, in che misura, il fatto che la sua partecipazione alle pratiche di ripartizione di mercato non è stata dimostrata (v. punti 238-240 sopra) giustifichi una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta.

418    A tal riguardo, va rilevato che la sintesi dell’infrazione nella parte introduttiva della decisione fa riferimento ad «un accordo continuato e/o ad una pratica concordata (…) aventi l’obiettivo di concordare [da parte dei produttori e distributori interessati] aumenti di prezzo, assegnare quote di vendita, fissare quote di mercato e creare un sistema per controllare l’applicazione degli accordi restrittivi» (secondo ‘considerando’ della decisione). Nella descrizione della natura dell’infrazione, la Commissione menziona, al ‘considerando’ 376 della decisione, un’infrazione che «è consistita in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato, che per loro natura costituiscono la più grave categoria di violazioni dell’articolo 81, paragrafo 1 [CE] e dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE».

419    Tuttavia, il dispositivo della decisione descrive l’infrazione contestata alla ricorrente solo in termini generali, come un «complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore della carta autocopiante» (art. 1, primo comma, della decisione).

420    Peraltro, emerge dalla decisione che l’accordo sull’aumento di prezzi è il «principale obiettivo» (settantasettesimo ‘considerando’) e la «pietra angolare» (‘considerando’ 383) del cartello. Nella descrizione degli obiettivi del cartello, ai ‘considerando’ 77-81 della decisione, la Commissione descrive «un piano generale anticoncorrenziale finalizzato essenzialmente ad accrescere la redditività dei partecipanti tramite un aumento collettivo dei prezzi» e precisa che, «[n]el quadro di questo piano generale, il principale obiettivo del cartello era concordare aumenti dei prezzi nonché il calendario di tali aumenti». Secondo l’ottantunesimo ‘considerando’ della decisione, le assegnazioni di quote di vendita e la fissazione di quote di mercato, in alcune riunioni del cartello, erano dirette ad «assicurarsi che gli aumenti di prezzo stabiliti venissero effettivamente applicati» e a far «astener[e] dalla concorrenza su altri aspetti commerciali».

421    Occorre rilevare a tal riguardo che le pratiche concordate di cui all’art. 81, n. 1, CE derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste.

422    Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all’infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell’infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale.

423    Va ricordato, inoltre che l’art. 81 CE vieta gli accordi tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese, compresi i comportamenti che costituiscono attuazione di tali accordi o decisioni, nonché le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio intracomunitario e che abbiano un oggetto o effetto anticoncorrenziale. Di conseguenza, una violazione di tale articolo può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione del suddetto art. 81 CE (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punti 79-81).

424    Nel caso di specie, il Tribunale osserva che nelle circostanze del caso di specie gli accordi e le pratiche concordate accertati si inserivano, data l’identità dei loro scopi e delle loro strette sinergie, in un piano generale che faceva parte a sua volta di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare l’andamento dei prezzi. Come ha affermato correttamente la Commissione al ‘considerando’ 253 della decisione, sarebbe artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si tratta al contrario di un’infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate. L’unicità dell’infrazione risulta, infatti, dall’unicità dell’obiettivo perseguito da ciascun partecipante all’accordo e non dalle modalità di applicazione di questo accordo (sentenza Cemento, punto 4127).

425    Ciò premesso, un’impresa che abbia preso parte ad una tale infrazione attraverso comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, era responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla detta infrazione. Ciò avviene, infatti, quando sia accertato che l’impresa considerata era al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.

426    Occorre considerare che la Commissione ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della Zicuñaga al sistema di riunioni del cartello, agli aumenti di prezzo nonché a talune misure destinate a facilitare l’applicazione degli aumenti di prezzo per tutta la durata della sua partecipazione al cartello (v. punti 155-243 sopra).

427    La circostanza che la Zicuñaga abbia inteso così contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso ne comporta la responsabilità per i comportamenti previsti o attuati da altre imprese e rientranti nei diversi elementi costitutivi dell’infrazione. Infatti, essa era a conoscenza di tutti questi elementi o poteva ragionevolmente prevederli in forza della sua partecipazione alle riunioni periodiche di produttori e di distributori di carta autocopiante per oltre un anno.

428    Per quanto riguarda le misure destinate a facilitare l’applicazione degli aumenti di prezzo, basta constatare che le diverse forme di comportamento menzionate al secondo ‘considerando’ della decisione hanno tutte un carattere accessorio rispetto agli aumenti di prezzo in quanto sono dirette a creare condizioni favorevoli alla realizzazione degli obiettivi di prezzo stabiliti dai produttori e dai distributori di carta autocopiante. Occorre considerare che la Zicuñaga, che ha partecipato per più di un anno alle dette iniziative in materia di prezzi, poteva ragionevolmente prevedere che le imprese partecipanti avrebbero tentato di favorire il successo di tali iniziative mediante diversi meccanismi ed era pronta ad accettare tale eventualità. Di conseguenza, anche se non è dimostrato che la Zicuñaga ha materialmente partecipato all’adozione o alla realizzazione di tali misure, essa non è meno responsabile dei comportamenti materiali attuati, in questo ambito, da altre imprese nel quadro dell’infrazione unica cui essa ha partecipato e contribuito (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punti 205-207).

429    Tuttavia, occorre ricordare che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della Zicuñaga alle pratiche di ripartizione del mercato (v. sopra punti 238-240). Orbene, anche se il fatto che un’impresa non ha partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa non è rilevante per dimostrare l’esistenza dell’infrazione, un tale elemento deve essere preso in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, nella determinazione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, punto 188 supra, punto 292). Poiché la Commissione non ha dimostrato di non aver tenuto conto di tale elemento di mancata partecipazione alle pratiche di ripartizione del mercato in tutti i parametri che hanno condotto alla determinazione dell’importo finale dell’ammenda imposta alla Zicuñaga, il Tribunale considera, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che occorre ridurre l’ammenda finale della Zicuñaga del 15%.

D –  Sui motivi vertenti sull’insufficienza di prove, sulla violazione dell’art. 253 CE, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, sull’assenza di determinazione individuale delle ammende, sugli accertamenti di fatto erronei, sugli errori di valutazione e di diritto, nella valutazione della gravità dell’infrazione

430    Diverse imprese contestano la valutazione della gravità dell’infrazione che la Commissione ha effettuato sulla base degli elementi invocati nella sua decisione, vale a dire la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto, nonché la classificazione dei partecipanti all’intesa in funzione della gravità dell’infrazione e la maggiorazione dell’ammenda a fini deterrenti.

1.     Natura dell’infrazione

431    La Commissione ha ritenuto che l’infrazione fosse consistita in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato che per loro natura costituiscono la più grave categoria di violazioni dell’art. 81, n. 1, CE e dell’articolo 53, n. 1, dell’Accordo SEE.

432    L’AWA contesta la gravità degli accordi controversi affermando che essi si sono limitati essenzialmente a discussioni sul calendario e sull’importo degli annunci di aumento di prezzi e non si sono riferiti, se non in modo insignificante e del tutto inefficace, a ripartizioni di quote di mercato o all’attribuzione di quote di vendita. A suo avviso, talune dichiarazioni della Sappi confermano che le riunioni non hanno rappresentato il contesto di accordi relativi alle quote di mercato. L’AWA aggiunge che l’intesa sul mercato della carta non era del tutto istituzionalizzata e non prevedeva un meccanismo di controllo effettivo degli accordi. Tutti questi elementi renderebbero l’infrazione meno grave di quelle accertate nelle altre cause.

433    La Torraspapel fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il cartello si riferisse a pratiche di fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati e ha, di conseguenza, erroneamente qualificato tale cartello come infrazione molto grave.

434    Occorre innanzitutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la valutazione della gravità dell’infrazione dev’essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza (v. sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II‑1739, punto 246, e la giurisprudenza citata).

435    Peraltro, «le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati (…) devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato» (sentenza Thyssen Stahl/Commissione, punto 107 supra, punto 675).

436    Il Tribunale ha precisato la nozione di infrazione molto grave segnatamente nella sua sentenza 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597, in prosieguo: la «sentenza ADM/Commissione», punti 117-131). Ne risulta che la qualificazione di infrazione molto grave non è subordinata all’esistenza di una compartimentazione dei mercati. Al contrario si presume che le intese orizzontali relative a cartelli di prezzi o a quote di ripartizione dei mercati pregiudichino il buon funzionamento del mercato interno e che una tale qualificazione può, inoltre, essere applicata ad altre pratiche in grado di produrre un effetto analogo.

437    Non emerge né da questa giurisprudenza né dagli orientamenti che la qualifica di infrazione molto grave presuppone il cumulo di diverse di queste pratiche. Un’intesa orizzontale sui prezzi può, di per sé, costituire un’infrazione di tale tipo se compromette il buon funzionamento del mercato. Orbene, è dimostrato che nella fattispecie le imprese interessate si sono accordate sul prezzo con l’effetto di compromettere il buon funzionamento del mercato. Ciò basta a giustificare, nel caso di specie, la qualifica di infrazione molto grave, anche qualora gli accordi controversi si riferiscano solo a pratiche di fissazione di prezzi.

438    Ad abundantiam, va rilevato che l’AWA non contesta veramente l’esistenza di accordi di ripartizione di mercato o di assegnazione di quote, ma fa valere piuttosto che tali attività erano relativamente insignificanti o che erano del tutto inefficaci.

439    Infine, per quanto riguarda il carattere asseritamente non istituzionalizzato dell’intesa e l’assenza di un meccanismo di controllo, va rilevato che la struttura creata si è rivelata sufficiente affinché l’intesa funzionasse per diversi anni. Emerge da diversi brani della decisione che i partecipanti alle riunioni del cartello scambiavano informazioni dettagliate e individuali sui loro prezzi e i loro volumi di vendita e che l’applicazione degli accordi era controllata, in particolare, dall’AWA. Dal resoconto della riunione del 1º ottobre 1993 fornito dalla Mougeot (documento n. 7648, citato al ‘considerando’ 104 della decisione e allegato alla CdA) emerge che il mancato rispetto degli accordi comportava delle sanzioni («[il sig. B] ha detto esplicitamente che non avrebbe tollerato che questo aumento dei prezzi non venisse applicato e che si sarebbe “occupato personalmente” di quanti non “fossero stati al gioco”». Interrogata sul funzionamento del meccanismo di controllo e sulle ragioni dell’autorità esercitata dal sig. B e dall’AWA, la Mougeot ha risposto (documento n. 11494, citato al ‘considerando’ 104 della decisione e allegato alla CdA):

«Non ci risultano contratti, documenti o situazioni giuridiche che consentissero all’AWA di rivendicare una qualche autorità. Essa esercitava però un ruolo di leader morale ed economico sul mercato. (…) La presenza finanziaria e industriale dell’AWA gli permetteva di affermare che, se non fosse stato dato seguito agli aumenti stabiliti, l’AWA si sarebbe incaricata di schiacciare il mercato, praticando una politica dei prezzi che avrebbe gettato molti sul lastrico. D’altronde, aveva dato una perfetta dimostrazione delle sue capacità schiacciando Binda in Italia».

440    L’AWA avrebbe inoltre rimproverato alla Mougeot di non essersi conformata alle sue istruzioni (‘considerando’ 143 della decisione). Peraltro, il fatto che anche la Sappi seguisse attentamente l’andamento dei prezzi e delle quote dei membri dell’intesa rispetto agli obiettivi fissati emerge dalla nota 9 marzo 1992 e dalla nota relativa alla riunione 30 settembre 1992, menzionate, rispettivamente, ai punti 171 e 172 supra.

441    Ad ogni modo, non risulta né dei citati orientamenti né dalla giurisprudenza che, per essere qualificata come infrazione molto grave, l’intesa debba disporre di strutture istituzionali particolari.

442    Alla luce degli elementi che precedono, la Commissione ha correttamente qualificato l’intesa in questione come infrazione molto grave per sua natura.

2.     Impatto concreto dell’infrazione

443    Diverse ricorrenti (l’AWA, la MHTP, la Zanders e la Torraspapel) sostengono che l’impatto effettivo dell’intesa sul mercato della carta autocopiante è stato molto limitato. La Commissione non avrebbe esaminato correttamente l’andamento dei prezzi di tale prodotto e avrebbe tenuto conto solo degli aumenti e non delle diminuzioni. Secondo le ricorrenti, i prezzi effettivamente praticati sul mercato sono stati inferiori agli aumenti concordati o annunciati. Ciò dimostra, a loro parere, che gli aumenti concordati non furono in pratica applicati. Peraltro, talune ricorrenti fanno valere l’andamento sfavorevole dei prezzi della carta autocopiante e la riduzione dei loro margini di profitto o profitti irrisori. I prezzi della carta autocopiante rifletterebbero essenzialmente le fluttuazioni del costo e della domanda della pasta di legno.

444    L’AWA ha presentato due perizie realizzate dalla società National Economic Research Associates (in prosieguo: i «rapporti Nera»). Il primo, del dicembre del 2000, era stato presentato nell’ambito del procedimento amministrativo. Il secondo, nell’aprile del 2002, è stato redatto ai fini del procedimento giurisdizionale. Sono diretti entrambi a dimostrare che i prezzi risultanti dagli accordi illeciti non hanno potuto essere aumentati oltre quanto sarebbe accaduto in condizioni di concorrenza normali. La Koehler e la Zanders hanno presentato durante il procedimento amministrativo e prodotto dinanzi al Tribunale il rapporto PricewaterhouseCoopers che descrive la situazione del mercato europeo della carta autocopiante dall’estate o dall’autunno del 1995 al febbraio o al marzo 1997 (v. sopra punti 101-103).

445    Nella decisione, ai ‘considerando’ 382-402, la Commissione rigetta l’argomento delle imprese interessate facendo valere essenzialmente che il semplice fatto che gli annunci sui prezzi avvenissero nei tempi e per gli importi concordati sta di per sé ad indicare che vi fu un impatto sul mercato. Pur ammettendo il declino del mercato della carta autocopiante, essa ritiene che ciò non escluda che il cartello sia riuscito a controllare o a limitare tale diminuzione. Secondo la Commissione, gli esempi delle divergenze di opinioni non dimostrano affatto la mancata applicazione degli accordi. Taluni aumenti decisi sono stati rinviati e talvolta sono stati applicati aumenti meno elevati di quelli previsti.

446    Occorre innanzitutto ricordare che, in occasione della determinazione della gravità dell’infrazione, va tenuto conto, in particolare, del contesto normativo ed economico del comportamento addebitato (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 612, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 38). A tal riguardo, emerge dalla giurisprudenza che, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, spetta alla Commissione fare riferimento al gioco della concorrenza che si sarebbe normalmente avuto in assenza dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit., punti 619 e 620; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punto 235, e sentenza Thyssen Stahl/Commissione, punto 107 supra, punto 645).

447    Quanto agli orientamenti, essi dispongono a tal proposito che per valutare la gravità dell’infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Sotto il titolo «Infrazioni molto gravi», vengono indicati esempi di tipi di infrazioni e del loro oggetto, senza menzionare il loro impatto concreto, se non con l’indicazione molto generale del pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. Gli orientamenti non collegano direttamente la gravità dell’infrazione al suo impatto. L’impatto concreto costituisce un elemento tra tanti, dal quale si può anche prescindere ove non sia misurabile.

448    Nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, la Commissione si è basata tuttavia sul fatto che l’infrazione, a suo avviso, ha avuto un impatto concreto sul mercato della carta autocopiante nel SEE (‘considerando’ 382-402 della decisione), come essa è ora tenuta a fare, conformemente al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, quando risulta che tale impatto è misurabile.

449    Orbene, è giocoforza constatare che gli indizi concreti avanzati dalla Commissione indicano con una probabilità ragionevole che l’intesa ha avuto un impatto non trascurabile sul mercato in questione.

450    In primo luogo, emerge in particolare dai ‘considerando’ 203, 204, 213, 214, 215, 225, 227, 235, 236, 237 nonché dall’allegato V della decisione che gli accordi in materia di prezzo vengono spesso applicati attraverso l’annuncio ai clienti degli aumenti di prezzo decisi durante le riunioni. Secondo le dichiarazioni della Mougeot del 14 aprile 1999 (documento n. 7649, allegato alla CdA), il sig. B. avrebbe precisato, durante la riunione del 1º ottobre 1993, che gli «aumenti di prezzo dovrebbero costituire l’oggetto di circolari inviate ai clienti per rendere efficaci tali aumenti». Come indicato al ‘considerando’ 384 della decisione, gli aumenti concordati hanno dunque costituito necessariamente la base per la fissazione dei prezzi di transazioni individuali.

451    Orbene, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑925, punto 194). La Commissione non era dunque tenuta ad esaminare il dettaglio degli argomenti delle parti diretti a dimostrare che gli accordi in questione non hanno avuto l’effetto di aumentare i prezzi oltre quanto sarebbe accaduto in condizioni di concorrenza normali e di rispondervi punto per punto. Essa non aveva in particolare l’obbligo di confutare l’analisi in tal senso contenuta nel primo rapporto Nera presentato dall’AWA come essa spiega ai ‘considerando’ 390-401 della decisione. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’AWA, alla Commissione non può essere contestato alcun difetto di motivazione a tal riguardo.

452    Peraltro, il fatto che le istruzioni in materia di prezzi di talune ricorrenti non siano state sempre rigorosamente corrispondenti ai prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni non è tale da inficiare la constatazione di un impatto sul mercato attraverso la presa in considerazione degli annunci di prezzo concordati nello stabilire i prezzi individuali, poiché gli effetti tenuti in considerazione dalla Commissione per determinare il livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che una determinata impresa assume di aver adottato, ma piuttosto quelli derivanti dal complesso dell’infrazione cui l’impresa ha, insieme ad altre, partecipato (v., in tal senso, sentenza Hercules Chemicals/Commissione, punto 196 supra, punto 342).

453    Tale constatazione di un impatto sul mercato attraverso l’annuncio dei prezzi concordati e la loro presa in considerazione a livello dei clienti non può essere rimessa in discussione dal fatto che le prove documentali raccolte dalla Commissione in materia non coprono tutto il periodo indicato. Da una parte, emerge chiaramente dai ‘considerando’ 383 e 384 della decisione che la Commissione ha espressamente preso in considerazione tale elemento nella misura dell’impatto sul mercato. D’altra parte, essa ha tenuto conto di altri elementi nella sua analisi dell’impatto sul mercato e, inoltre, della gravità dell’infrazione.

454    Infatti, in secondo luogo, la Commissione fa valere accordi occasionali di fissazione di quote o di ripartizione dei mercati che sarebbero stati rispettati almeno in una certa misura.

455    Orbene, emerge dal fascicolo che quote di vendita sono state assegnate durante le riunioni di Barcellona del 30 settembre 1993 (documento n. 5 menzionato sopra al punto 172) e durante la riunione di Parigi del 1º ottobre 1993 (documento n. 6). Le informazioni fornite da talune imprese sulle loro vendite reali per il 1992 e il 1993 evidenziano una stretta correlazione tra le quote concordate e le informazioni sui volumi delle vendite scambiate nel corso di tali riunioni (v. allegato III della decisione). Il verbale della riunione del 29 giugno 1994 (v. sopra punto 175) menziona anche le quote. Peraltro, risulta dalle dichiarazioni della Mougeot del 14 aprile 1999 (documenti nn. 7651-7653, menzionati sopra al punto 165) e dai loro allegati (documenti nn. 7657 e 7658, allegati alla CdA) che accordi sulle quote di mercato sono stati conclusi al momento della riunione del 31 maggio 1994 a Nogent‑sur‑Marne e durante quella del 6 dicembre 1994 a Ginevra. La Commissione ha dunque ritenuto correttamente che tali assegnazioni di quote e ripartizioni di mercato costituissero un indizio supplementare dell’impatto dell’infrazione sul mercato.

456    In terzo luogo, la Commissione fa valere che la conclusione relativa all’impatto concreto dell’intesa è rafforzata dal fatto che l’applicazione degli aumenti di prezzo ha costituito l’oggetto di un monitoraggio e di un controllo.

457    Orbene, è giocoforza constatare che gli elementi sollevati dalla Commissione ai ‘considerando’ 97-106 dimostrano effettivamente l’esistenza di un tale controllo, esercitato in particolare dall’AWA. Ciò risulta in particolare dalle dichiarazioni della Mougeot del 14 aprile 1999, figuranti al ‘considerando’ 104 della decisione e già menzionate sopra al punto 439, secondo cui «[il sig. B.] ha detto esplicitamente che non avrebbe tollerato che questo aumento dei prezzi non venisse applicato e che si sarebbe “occupato personalmente” di quanti non “fossero stati al gioco”». Diverse note della Sappi (v. sopra punti 169, 171, 175 e 176) mettono ugualmente in evidenza l’esistenza di un monitoraggio del comportamento dei membri dell’intesa in particolare in relazione all’applicazione degli aumenti di prezzo concordati.

458    Occorre sottolineare che, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, è pertinente solo l’esistenza di tale controllo o monitoraggio, senza che sia rilevante se questa o quella impresa abbia svolto un ruolo predominante nel suo esercizio. Il controllo sull’applicazione dei prezzi concordati faceva parte del piano sottoscritto dai membri del cartello. La Torraspapel non può dunque rimproverare alla Commissione di aver tenuto conto dell’esistenza di tali meccanismi di controllo in fase di valutazione della natura dell’infrazione, in quanto la responsabilità individuale di ciascun partecipante è stata poi esaminata in una fase successiva.

459    Quanto all’ultimo indizio sull’impatto dell’intesa sollevato dalla Commissione e relativo alla lunga durata dell’infrazione malgrado i rischi corsi, occorre rilevare che le pratiche contestate sono state decise nel corso di un periodo di più di tre anni. È pertanto poco probabile che i produttori abbiano, all’epoca, ritenuto che fossero totalmente prive di efficacia e di utilità (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 748).

460    Tutti questi elementi inducono il Tribunale a concludere che la Commissione ha ritenuto correttamente che l’infrazione in questione abbia avuto un impatto concreto sul mercato.

461    Occorre aggiungere che alla Commissione non può essere contestato di non aver preso in considerazione in tale fase la situazione di declino del mercato della carta autocopiante. Infatti, la Commissione fa valere tale circostanza al ‘considerando’ 392 della decisione, proprio nell’ambito dell’esame dell’impatto concreto dell’infrazione, spiegando chiaramente le ragioni per cui tale declino non esclude che il cartello abbia avuto un impatto sul mercato. Pur ammettendo che in una tale situazione di mercato c’è da attendersi che i prezzi diminuiscano, la Commissione ritiene che «ciò non escluda che il cartello sia riuscito a controllare o a limitare tale diminuzione». Di conseguenza, a suo avviso, «mantenendo sul mercato concorrenti inefficienti più a lungo di quanto vi sarebbero rimasti in normali condizioni di concorrenza, il cartello può aver impedito che la capacità di produzione si adeguasse spontaneamente alla domanda».

462    Occorre sottolineare a tal riguardo che il semplice fatto che il mercato in questione sia in declino e che talune imprese subiscano perdite non può ostacolare l’attuazione di un’intesa né l’applicazione dell’art. 81 CE. Al contrario, per propria ammissione, talune imprese hanno affermato che tale situazione le ha spinte ad aderire al cartello. Va aggiunto che, ammesso che risulti accertata, la situazione sfavorevole del mercato non può implicare l’assenza di impatto del cartello. Così come viene affermato dalla Commissione, gli aumenti di prezzo concordati hanno potuto consentire di controllare o di limitare la diminuzione dei prezzi, falsando in tal modo il gioco della concorrenza. Il fatto che si siano potute avere diminuzioni di prezzo dovute alle condizioni di mercato non toglie nulla alla censura di aumenti di prezzo concordati. Per quanto riguarda il fatto che l’aumento del prezzo della pasta di legno abbia potuto indurre le imprese ad aumentare il prezzo della carta autocopiante, esso lascia impregiudicata la censura di non averlo fatto in maniera autonoma, ma concertandosi e concludendo accordi. Del resto, la circostanza che, in un mercato in declino caratterizzato da forti sovraccapacità strutturali, in cui ci si aspetterebbe piuttosto di assistere ad una diminuzione dei prezzi, il prezzo della carta autocopiante abbia potuto seguire gli aumenti di prezzo della pasta di legno, potrebbe essere considerato proprio come l’indizio di un’intesa.

463    Concludendo sulla gravità dell’infrazione, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia qualificato correttamente gli accordi controversi come infrazione molto grave. Si tratta, infatti, di un’infrazione che per sua natura è molto grave, ha avuto un impatto sul mercato ed ha interessato tutto il mercato comune e, dopo la sua creazione, tutto il SEE.

3.     Classificazione dei partecipanti all’intesa ai fini della fissazione delle ammende

464    Secondo gli orientamenti, nell’ambito di ciascuna delle categorie di infrazioni previste, ed in particolare per le categorie di infrazioni cosiddette gravi e molto gravi, «la forcella di sanzioni previste consentirà di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse».

465    Basandosi sul fatturato del prodotto nell’ambito del SEE nel 1995, la Commissione ha suddiviso le imprese interessate in cinque categorie in funzione della rispettiva importanza relativa sul mercato interessato nel SEE. L’AWA, che è il maggior produttore di carta autocopiante, costituisce da sola la prima categoria. La seconda comprende la MHTP, la Zanders e la Koehler, la terza, Torraspapel e la Bolloré, la quarta, la Sappi e la Mougeot, e infine, la quinta, la Divipa, la Zicuñaga e la Carrs.

466    Gli argomenti sollevati dalla ricorrente in tale contesto si riferiscono a diversi elementi, vale a dire la scelta dell’anno di riferimento, la presa in considerazione di un fatturato erroneo e il risultato sproporzionato a cui giunge il metodo della Commissione.

467    Prima di esaminare tali elementi, occorre ricordare la giurisprudenza citata sopra al punto 376 da cui risulta che la Commissione dispone, nell’ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nella fissazione dell’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza. L’applicazione efficace delle dette regole richiede che la Commissione possa adattare in qualsiasi momento l’entità delle ammende ai bisogni della politica comunitaria della concorrenza aumentando eventualmente tale entità.

468    Peraltro, secondo costante giurisprudenza, tra gli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione possono rientrare, a seconda dei casi, il volume e il valore delle merci oggetto della infrazione nonché le dimensioni e la potenza economica dell’impresa e, quindi, l’influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue, da un lato, che è possibile, per commisurare l’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, anche se approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alla vendita delle merci coinvolte nell’infrazione e che può quindi fornire un’indicazione dell’entità della medesima. Ne consegue, dall’altro, che non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione e, quindi, che la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punti 120 e 121; sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T‑77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II‑549, punto 94, e 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punto 176, e ADM/Commissione, punto 188).

a)     Scelta dell’anno di riferimento

469    La scelta dell’anno di riferimento è censurata dalla Torraspapel e dalla Divipa. Quest’ultima ritiene che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sul fatturato per il 1994. Infatti, diverse imprese, tra cui la Divipa, non erano coinvolte nel cartello nel 1995. La Torraspapel, da parte sua, fa valere che il suo fatturato per il 1995 era eccezionalmente elevato rispetto a quello degli anni precedenti e non rifletteva quindi fedelmente l’importanza reale della ricorrente sul mercato durante il periodo dell’infrazione.

470    Va ricordato che, come ammette la Divipa medesima, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale, la Commissione non è tenuta a calcolare l’importo delle ammende in funzione della gravità sulla base degli importi fondati sul fatturato delle imprese coinvolte, poiché la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente dei criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 54, e sentenza Ferriere Nord/Commissione, punto 446 supra, punto 33; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II‑813, punto 163).

471    Emerge dal ‘considerando’ 407 della decisione che la Commissione si è basata sul fatturato del 1995 – ultimo anno del periodo dell’infrazione accertato – del prodotto nell’ambito del SEE per valutare l’importanza relativa delle imprese nel mercato interessato e classificarle in diverse categorie in considerazione della capacità di ciascuna di esse di falsare la concorrenza.

472    È giocoforza constatare a tal riguardo che, indipendentemente dalla fondatezza delle loro affermazioni, il risultato, per la Torraspapel e la Divipa, non sarebbe stato diverso se la Commissione si fosse basata sul loro fatturato per il 1994. Risulta, infatti, dalla tabella 1 b) riprodotta al diciottesimo ‘considerando’ della decisione che, con un fatturato ed una quota di mercato paragonabili a quelli della Bolloré (Copigraph), la Torraspapel rimarrebbe nella terza categoria e la Divipa sarebbe sempre nell’ultima categoria. La decisione non può dunque essere rimessa in discussione su tale punto. Occorre quindi concludere che tale censura non ha fondamento.

b)     Presa in considerazione di un fatturato globale erroneo

473    L’AWA e la Koehler ritengono che la Commissione abbia preso in considerazione il fatturato complessivo di ciascuno del loro rispettivo gruppo, mentre per la MHTP essa avrebbe tenuto conto solo del fatturato proprio dell’impresa interessata.

474    L’AWA fa valere che se la Commissione avesse preso in considerazione solo il suo proprio fatturato essa non avrebbe concluso per una differenza di dimensioni molto sostanziale tra la medesima e le altre imprese interessate, l’importo di base dell’ammenda sarebbe quindi stato meno elevato e l’ammenda finale sarebbe stata inferiore a EUR 141,75 milioni. La Koehler fa valere che, non tenendo in considerazione le differenze di peso economico dei gruppi di cui fanno parte la MHTP, la Zanders ed essa, la Commissione l’ha erroneamente inserita nella stessa categoria di tali due imprese.

475    Poiché l’AWA e la Koehler contestano la classificazione dei partecipanti al cartello sulla base di un fatturato globale erroneo, il loro motivo non può essere accolto.

476    Infatti, emerge chiaramente dai ‘considerando’ 406-409 della decisione che la Commissione ha suddiviso le imprese in questione «in funzione della rispettiva importanza relativa sul mercato interessato» basandosi «sul fatturato del prodotto nell’ambito del SEE». Il fatturato totale delle società o dei gruppi di società non è quindi stato preso in considerazione in tale fase.

477    Ad abundantiam, va osservato che la censura dell’AWA e della Koehler non verte tanto sul loro fatturato quanto sulla mancata presa in considerazione di quello del gruppo per la MHTP e la Zanders. Orbene, anche se la Commissione si fosse sbagliata nel caso di queste ultime nessuno può invocare a suo vantaggio un illecito commesso a favore di altri (sentenza 14 maggio 1998, SCA Holding/Commissione, punto 468 supra, punto 160). L’argomento secondo cui alla MHTP e alla Zanders sarebbe stata inflitta un’ammenda troppo ridotta non può condurre ad una riduzione dell’ammenda dell’AWA o della Koehler. Occorre quindi respingere il motivo che esse invocano.

478    Inoltre, in mancanza di prove di un coinvolgimento nell’infrazione dei gruppi a cui appartengono la Zanders e la MHTP, la Commissione correttamente non ha considerato il fatturato totale di tali gruppi. Dato che la Commissione non ha trovato indizi sufficienti per imputare l’infrazione a detti gruppi, spettava alle ricorrenti, poiché esse ritenevano che il coinvolgimento di tali gruppi risultasse dal fascicolo, fornirne la prova (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881; in prosieguo: la «sentenza ABB/Commissione», punto 181). Orbene, nella fattispecie, né l’AWA né la Koehler forniscono tale prova. Il loro motivo deve dunque essere respinto.

c)     Risultato sproporzionato dell’applicazione del metodo della Commissione

479    Diverse imprese sostengono che l’importo dell’ammenda stabilita dalla Commissione in funzione della gravità è sproporzionato rispetto, secondo i casi, al proprio fatturato, agli altri partecipanti all’intesa o rispetto agli importi inflitti in altre decisioni, o ad un insieme di tali elementi. Il metodo di calcolo dell’importo di base dell’ammenda violerebbe così il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento.

 Violazione del principio di proporzionalità

480    La MHTP fa valere che non risulta che la Commissione abbia tenuto conto del suo fatturato sul mercato in questione. Infatti, la Commissione avrebbe classificato le imprese interessate in diverse categorie secondo le loro quote sul mercato interessato. Orbene, il ricorso alle quote di mercato per effettuare una distinzione tra le imprese coinvolte in un’infrazione non comporterebbe automaticamente il rispetto del principio di proporzionalità. Basandosi esclusivamente sulle quote di mercato, la Commissione terrebbe conto solo delle differenze relative del fatturato e non del livello assoluto del fatturato sul mercato del prodotto interessato.

481    Occorre ricordare innanzitutto che la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente dei criteri da tenere in considerazione (v. sentenza HFB e a./Commissione, punto 87 supra, punto 443, e la giurisprudenza citata).

482    Peraltro, la semplice circostanza che la Commissione, in tale contesto, non si sia basata esclusivamente sul fatturato sul mercato rilevante di ciascuna impresa, ma abbia preso in considerazione altri fattori relativi all’importanza delle imprese su tale mercato, non può portare alla conclusione che la Commissione avrebbe imposto un’ammenda sproporzionata. Infatti, emerge dalla giurisprudenza che non si deve attribuire né al fatturato complessivo di un’impresa né al fatturato proveniente dai prodotti oggetto dell’infrazione un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 303).

483    I fattori presi in considerazione dalla Commissione nella fattispecie sono chiaramente enunciati nella decisione ai ‘considerando’ 372-408. Essi includono un fatturato sul mercato in questione. Inoltre, il fatto che gli importi di base fissati dalla Commissione non siano fondati su una data percentuale del fatturato, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. II‑2111), non può conferire di per sé un carattere sproporzionato.

484    Infine, la Commissione non è tenuta – in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione – ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate né ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 278).

485    Occorre dunque respingere la censura della MHTP.

486    La Koehler sostiene, da parte sua, che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità infliggendole un’ammenda del tutto sproporzionata rispetto alla sua potenza economica e al profitto risultante dall’intesa. Essa sottolinea che la Corte ed il Tribunale hanno più volte confermato il ruolo essenziale svolto dal criterio della potenza economica dell’impresa interessata nel valutare la gravità dell’infrazione. Gli orientamenti accorderebbero anch’essi una grande importanza alle dimensioni delle imprese in questione.

487    Occorre ricordare a tal riguardo che, per tener conto del peso specifico di ciascuna impresa e quindi dell’effetto reale del suo comportamento illecito sulla concorrenza, la Commissione ha suddiviso le imprese interessate in cinque categorie in funzione della rispettiva importanza relativa sul mercato interessato (‘considerando’ 406 della decisione). La Commissione ha quindi effettuato una differenziazione in funzione delle dimensioni delle imprese.

488    La Koehler, peraltro, ammette ciò pur affermando che la Commissione osserva correttamente che si impone un calcolo differenziato dell’ammenda, ma non riesce ad applicare in modo convincente al caso concreto le direttive che essa stessa si è fissata. Essa aggiunge nella sua replica che la Commissione non ha effettuato le differenziazioni necessarie che sarebbero imposte dal suo metodo di fissazione dell’ammenda.

489    L’argomento principale della Koehler sembra risiedere nel fatto che essa è un’impresa familiare che non ha accesso al mercato dei capitali e che, sia dal punto di vista delle sue dimensioni che da quello delle sue risorse, fa parte, paragonata alle altre partecipanti sanzionate, delle piccole imprese.

490    Per dimostrare la violazione del principio di proporzionalità, la Koehler paragona l’ammenda che le è stata imposta con quelle inflitte alla MHTP, alla Zanders e all’AWA.

491    Tuttavia, è giocoforza constatare che, per fare la sua dimostrazione, la Koehler include nel fatturato globale della MHTP e della Zanders quello del gruppo di cui queste imprese fanno parte a suo avviso. Orbene, il Tribunale ha osservato al punto 478 sopra che la Commissione ha agito correttamente non prendendo in considerazione il fatturato totale del gruppo a cui appartengono queste due ultime imprese.

492    Per quanto riguarda il confronto dell’ammenda della Koehler con quella dell’AWA, va ricordato che l’importo di base stabilito al ‘considerando’ 409 della decisione prende espressamente in considerazione l’importanza relativa delle imprese sul mercato in questione adottando come base il fatturato derivante dal prodotto in questione nell’ambito del SEE. Così, in tale fase, l’importo di base dell’ammenda di ciascuna di tali due imprese riflette complessivamente il rapporto che separa il loro fatturato sul mercato della carta autocopiante.

493    La Commissione raddoppia a fini deterrenti l’importo di base dell’AWA, della Sappi e della Bolloré per tener conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali. Raddoppiando a tale titolo l’ammenda dell’AWA e non quella della Koehler, la Commissione prende quindi in considerazione la differenza di dimensioni e di risorse globali che separa tali due imprese.

494    Occorre aggiungere che il semplice paragone della percentuale rappresentata dalle ammende rispetto al fatturato globale delle imprese interessate non basta a dimostrare il carattere sproporzionato dell’ammenda della Koehler. Infatti, la fissazione dell’importo di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato globale (v. la giurisprudenza cit. sopra al punto 468).

495    Peraltro, tali paragoni non dimostrano che l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Koehler è sproporzionato, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e delle sue risorse globali. La ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a provare che l’importo di base dell’ammenda è eccessivo rispetto al suo peso specifico. Anche se è vero che la Koehler è un’impresa familiare, il suo fatturato relativo alla carta autocopiante, in particolare, non consente di collocarla tra le piccole imprese del settore.

496    Infine, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, ad assicurare, nel caso in cui sono inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende rendano conto di ogni differenza tra le imprese stesse in ordine al loro fatturato complessivo (sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 217).

497    Occorre quindi rigettare la censura della Koehler vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

 Violazione del principio della parità di trattamento

498    L’AWA fa valere che l’importo dell’ammenda stabilita nel suo caso in funzione della gravità è eccessivo rispetto a quello stabilito per le altre partecipanti all’intesa. La Commissione si sarebbe conformata agli orientamenti per quanto riguarda la MHTP, la Zanders e la Koehler, mentre ad essa avrebbe applicato il vecchio sistema, basato sull’importanza rispettiva delle imprese interessate sul mercato.

499    La Zanders fa valere che la classificazione effettuata dalla Commissione l’ha discriminata rispetto alle sue concorrenti nettamente più attive nel cartello, quali la Koehler, la MHTP e la Torraspapel.

500    Quanto alla Koehler, essa sostiene che il principio generale di parità di trattamento viene violato allorché, alla luce della potenza economica dell’impresa in questione, un’ammenda colpisca un’impresa molto di più rispetto alle altre imprese interessate. In quanto impresa familiare, essa contesta la sua classificazione nella medesima categoria della MHTP e della Zanders. I suoi argomenti sono in gran parte identici a quelli già esaminati nell’ambito della violazione del principio di proporzionalità. Occorre pertanto rinviare ai punti 486‑497 supra.

501    Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento è violato soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che una tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 309, e la giurisprudenza citata).

502    Gli orientamenti prevedono che, in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna categoria predetta, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione.

503    In tal caso, gli orientamenti aggiungono che «il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico».

504    Secondo la giurisprudenza, qualora la Commissione suddivida le imprese interessate in categorie ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria così individuata deve essere coerente ed obiettivamente giustificata (sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 496 supra, punto 220).

505    Su questa base occorre verificare se la classificazione effettuata dalla Commissione rispetti il principio della parità di trattamento.

506    Occorre ricordare che, per «tener conto del peso specifico di ciascuna impresa e quindi dell’effetto reale del suo comportamento illecito sulla concorrenza», la Commissione, nella sua decisione (‘considerando’ 406 e 407), ha suddiviso le imprese interessate in categorie «in funzione della rispettiva importanza relativa sul mercato interessato». A tale scopo, essa «[p]er valutare l’importanza relativa di un’impresa nel mercato interessato [si è basata] sul fatturato del prodotto nell’ambito del SEE». Anche il ‘considerando’ 408 fa riferimento alla loro quota di mercato. È quindi chiara la motivazione della classificazione effettuata.

507    In quanto sono idonei a dare un’indicazione sull’importanza dell’impresa, tali elementi, vale a dire il suo fatturato relativo alla vendita del prodotto nell’ambito del SEE nonché le sue quote di mercato, possono essere presi in considerazione dalla Commissione in questo contesto, conformemente alla giurisprudenza citata sopra al punto 468.

508    Come indicato al ‘considerando’ 407 della decisione, la Commissione si è servita, per stabilire le diverse categorie, del fatturato figurante nella tabella 1 b) di cui al diciottesimo ‘considerando’ della decisione.

509    A tale riguardo, occorre sottolineare che i fatturati indicati in tale tabella si basano sulle informazioni fornite dalle imprese nella loro risposta alle richieste di informazioni. L’AWA non può quindi basarsi, nel presente procedimento, sul fatto che essa stessa ha fornito dati inesatti. Ad ogni modo, le nuove cifre che essa fa valere nel suo ricorso rimangono dello stesso ordine di grandezza e non avrebbero dunque condotto ad un risultato diverso.

510    Peraltro, contrariamente a quanto afferma l’AWA, dal paragone delle cifre fornite nella tabella in questione e delle categorie definite dalla Commissione non emerge che quest’ultima abbia applicato all’AWA un regime diverso da quello applicato alle altre imprese.

511    È vero che l’utilizzo delle quote di mercato tra gli altri elementi per effettuare una differenziazione tra le imprese sarebbe contrario al principio della parità di trattamento qualora non venisse applicato a tutte le imprese interessate. Tuttavia, l’AWA fornisce essa stessa, nel suo ricorso, una tabella da cui emerge, secondo quanto da essa stessa affermato, che «gli importi determinati per la gravità sono, in termini generali, correlati con le quote di mercato dei partecipanti nell’ambito del mercato interessato». Contrariamente a quanto sostiene l’AWA, il principio della parità di trattamento è quindi stato rispettato.

512    La Zanders ritiene, da parte sua, di essere stata oggetto di una discriminazione venendo classificata nella stessa categoria della MHTP e della Koehler laddove il loro coinvolgimento nel cartello era nettamente più attivo del suo, oppure non venendo classificata nella stessa categoria della Torraspapel laddove non vi è alcuna ragione obiettiva di trattarla diversamente.

513    Va rilevato che, secondo il fatturato preso in considerazione dalla Commissione, la quota di mercato della Zanders nel 1994 e nel 1995 era circa del 12%, quella della MHTP circa del 14% e quella della Koehler circa del 10%, mentre quella della Torraspapel era del 5,4% nel 1994 e del 6,9% nel 1995. Con riferimento a tale criterio, le categorie stabilite dalla Commissione non sono dunque discriminatorie nei confronti della Zanders così come non lo sono state, del resto, nei confronti della Koehler, nonostante il carattere di impresa familiare che quest’ultima rivendica (v. anche punti 487 e segg. sopra).

514    La Zanders tenta tuttavia di dimostrare che la sua quota di mercato era meno importante di quella della Torraspapel su taluni mercati, in particolare in Francia, in Spagna e nel Regno Unito.

515    Occorre sottolineare a tale riguardo che la Commissione si è basata, per tutti i partecipanti all’intesa, sul loro fatturato relativo al prodotto e sulle loro quote di mercato nell’ambito del SEE. Essa ha, infatti, affermato che il cartello ha coperto l’intero territorio del mercato comune e, dopo la sua creazione, l’intero territorio del SEE (‘considerando’ 403 della decisione). La dimostrazione della Zanders non è dunque pertinente in quanto si applica solo ad alcuni mercati.

516    Quanto al coinvolgimento minimo che la Zanders sostiene di aver avuto nel cartello, del resto contestato dalla Commissione, potrebbe essere eventualmente preso in considerazione come circostanza attenuante ai termini degli orientamenti. Esso non va preso tuttavia in considerazione in fase di fissazione dell’importo di base in funzione della gravità in cui la ponderazione avviene sulla base di elementi obiettivi che tengono conto «del peso specifico [di ciascuna impresa] sulla concorrenza».

517    Occorre, infine, esaminare l’argomento dell’AWA, secondo cui l’entità generale degli importi stabiliti in funzione della gravità per l’intesa di cui trattasi sarebbe troppo elevata rispetto a quella fissata in altre cause recenti.

518    L’AWA afferma che, con la notevole eccezione dell’importo fissato nel suo caso, gli importi di base nella fattispecie e quelli stabiliti per ciascuna infrazione in altre cause che implicano infrazioni molto gravi sono ampiamente simili. Orbene, secondo l’AWA essi avrebbero dovuto essere considerevolmente inferiori perché gli accordi non hanno avuto l’effetto di aumentare i prezzi rispetto alle condizioni normali di concorrenza, non hanno impedito ai partecipanti di realizzare profitti minimi, erano limitati a discussioni sui prezzi e non contenevano meccanismi di controllo.

519    È giocoforza constatare che l’argomento dell’AWA equivale a contestare la qualifica di infrazione molto grave nella fattispecie e non gli importi stabiliti con riferimento a tale qualifica di infrazioni molto gravi, per i quali l’AWA rileva una forte analogia con quelli fissati in altre cause per lo stesso tipo di infrazione.

520    Poiché la Commissione ha correttamente qualificato l’infrazione come molto grave (v. sopra punti 431-442), la censura della disparità di trattamento rispetto alle cause recenti non può essere accolta, poiché l’AWA ammette che l’importo è quello applicato in altre cause per questo tipo di infrazione.

521    Per quanto riguarda peraltro l’importo fissato nel caso dell’AWA, va ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni,non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza.

522    Occorre dunque respingere i motivi diretti a contestare la classificazione delle partecipanti all’intesa e gli importi di base stabiliti su tale fondamento.

4.     Maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi

523    L’AWA e la Bolloré contestano il raddoppio dell’importo di base delle ammende a fini dissuasivi. Tale maggiorazione condurrebbe ad un’ammenda ampiamente sproporzionata rispetto al volume delle vendite interessate dall’intesa e non terrebbe conto della gravità dell’infrazione imputabile alle diverse imprese e del loro ruolo specifico. L’AWA fa valere inoltre che tale maggiorazione a fini deterrenti non è affatto motivata né nella CdA né nella decisione e che è incompatibile con l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

524    La Commissione ha esposto, ai ‘considerando’ 410-412 della decisione, che, per assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, essa riteneva che nel caso dell’AWA, della Sappi e della Bolloré «l’importo di base dell’ammenda fissato in funzione del criterio dell’importanza relativa sul mercato interessato, [dovesse] essere ulteriormente maggiorato per tener conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali». La Commissione aveva già annunciato nella CdA la sua intenzione di fissare le ammende ad un livello sufficiente a garantirne l’efficacia deterrente.

525    Gli orientamenti prevedono che è necessario «fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo». Peraltro, si potrà tenere conto del fatto che «le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza».

526    Va ricordato che la Commissione ha la facoltà di elevare l’entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione (sentenza 10 marzo 1992, causa Solvay/Commissione, punto 196 supra, punto 309). Peraltro, la Commissione può infliggere ammende più gravi a un’impresa i cui atti sul mercato, considerata l’importanza del posto che vi occupa, hanno avuto un impatto maggiore di quelli di altre imprese che hanno commesso la medesima infrazione, senza pur tuttavia violare il principio della parità di trattamento. Siffatto modo di calcolare l’importo dell’ammenda risponde altresì alla necessità che quest’ultima sia sufficientemente dissuasiva (sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑66/99, Minoan Lines/Commissione, Racc. pag. II‑5515, punto 284; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 1996, cause riunite da T‑24/93 a T‑26/93 e T‑28/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, Racc. pag. II‑1201, punto 235).

527    La dissuasione, come risulta dalla sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra (punto 106), deve essere contemporaneamente specifica e generale. Reprimendo un’infrazione individuale, l’ammenda si inserisce anche nell’ambito di una politica generale di rispetto da parte delle imprese delle regole di concorrenza. Anche nei confronti dell’impresa interessata, la dissuasione non può fermarsi al solo mercato in questione, ma si deve applicare a tutte le sue attività. La Bolloré non può dunque pretendere una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta a causa della vendita del suo ramo «Carta autocopiante» e dell’assenza di recidiva possibile in tale settore.

528    In risposta alla contestazione, da parte dell’AWA, dell’effetto dissuasivo erga omnes dell’ammenda, occorre rilevare che, se è vero che l’ammenda mira ad avere un effetto dissuasivo sia nei confronti dell’impresa condannata sia delle altre imprese che sarebbero tentate di violare le regole della concorrenza, essa è stata calcolata nella fattispecie tenendo conto della situazione propria dell’impresa interessata e di tutte le circostanze della fattispecie. In tale misura, se essa non è sproporzionata rispetto all’impresa interessata, essa non può diventarlo per il solo fatto di produrre contemporaneamente un effetto dissuasivo erga omnes.

529    Tuttavia, nella fattispecie, le ricorrenti contestano soprattutto l’importanza della maggiorazione a fini dissuasivi nel loro caso che essi ritengono sproporzionata e immotivata.

530    Quanto al carattere asseritamente sproporzionato del moltiplicatore applicato nella fattispecie a fini dissuasivi, il Tribunale, nella sua sentenza ABB/Commissione (punto 162), ha approvato il raddoppio dell’ammenda da parte della Commissione a fini dissuasivi allo scopo di rendere conto dell’importanza della ricorrente nel settore dei tubi preisolati per tenere in considerazione la sua posizione in quanto uno dei principali gruppi europei.

531    Orbene, se ci si riferisce alla tabella 1 b) figurante al diciottesimo ‘considerando’ della decisione, l’AWA, la Bolloré e la Sappi sono i principali gruppi europei. Il loro fatturato totale, che si situa in una medesima forbice, è di molto superiore a quello delle altre imprese interessate. Ne risulta che il raddoppio dell’ammenda dell’AWA e della Bolloré non può essere considerato sproporzionato rispetto alla posizione del loro gruppo.

532    Occorre sottolineare a tal riguardo che, contrariamente all’idea da cui sembrano partire l’AWA e la Bolloré, secondo cui la Commissione si sarebbe basata, per questa maggiorazione a fini dissuasivi, sul fatturato mondiale del loro gruppo, il tasso moltiplicatore non è stato calcolato secondo una formula matematica e non si trova in un nesso di proporzionalità con il fatturato globale della ricorrente (v., in tal senso, sentenza ABB/Commissione, punto 180). Infatti, se si paragona, in ordine d’importanza, nella tabella 1 b), il fatturato globale dell’AWA, della Sappi, della Bolloré e della Torraspapel, risulta che quello della Bolloré e dell’AWA è da cinque a sette volte più elevato di quello della Torraspapel, mentre la Commissione ha applicato solo un coefficiente moltiplicatore di 2, senza distinzione tra l’AWA e la Bolloré.

533    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui tale maggiorazione sarebbe ampiamente sproporzionata rispetto al fatturato interessato dall’infrazione, va osservato che l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità è stato calcolato sulla base del fatturato del prodotto sul mercato interessato. Tale elemento è quindi stato preso in considerazione dalla Commissione in un primo tempo. La maggiorazione a fini dissuasivi è diretta, dal canto suo, a tener conto, in una fase successiva, delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa.

534    Va ricordato a tal riguardo che la Commissione può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, anche se approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, punto 86 supra, punto 121).

535    L’AWA contesta tuttavia alla Commissione di aver applicato, già in fase di fissazione dell’importo di base, un coefficiente moltiplicatore di 3,5 a causa dell’importanza della ricorrente sul mercato della carta autocopiante, poi, in un secondo tempo, un coefficiente moltiplicatore di 2 a titolo di dissuasione.

536    Orbene, come è stato esposto sopra, le due maggiorazioni non prendono in considerazione i medesimi elementi. La prima si riferisce all’importanza dell’impresa sul mercato del prodotto in questione e la seconda al complesso delle attività dell’impresa o del gruppo a cui essa appartiene, al fine di tener conto delle sue risorse globali.

537    Quanto al carattere immotivato della maggiorazione a fini dissuasivi, è giocoforza constatare che, nella decisione, la Commissione espone che, nel caso dell’AWA, della Sappi e della Bolloré, «l’importo di base dell’ammenda [va] fissato in funzione del criterio dell’importanza relativa sul mercato interessato (…) per tener conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali». Contrariamente a quanto afferma l’AWA, la maggiorazione in questione è dunque ben motivata.

538    Tuttavia, l’AWA contesta la presa in considerazione a fini dissuasivi delle dimensioni dell’impresa e delle sue risorse globali. Essa afferma che, secondo una teoria economica ragionevole della dissuasione, le ammende dovrebbero essere stabilite con riferimento ai profitti attesi dall’infrazione sul mercato in questione e alla probabilità di individuazione di questi. La questione della dissuasione non è, a suo avviso, razionalmente legata al fatturato del gruppo a livello mondiale di un’impresa.

539    Per quanto riguarda la presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese interessate, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso errori di valutazione nel sostenere che le imprese di grandi dimensioni dispongono, generalmente, di risorse superiori, per venire a conoscenza delle prescrizioni e delle conseguenze del diritto sulla concorrenza, a quelle di cui dispongono le imprese di dimensioni inferiori (sentenza ABB/Commissione, punto 169).

540    Inoltre, dato che la presa in considerazione dell’effetto dissuasivo di un’ammenda costituisce uno dei fattori che, secondo la giurisprudenza, devono essere presi in considerazione per determinare la gravità dell’infrazione, l’AWA non può contestare alla Commissione di aver preso in considerazione l’effetto dissuasivo delle ammende nella fissazione dell’importo di base corrispondente alla gravità della sua infrazione. Infatti, la presa in considerazione dell’effetto dissuasivo delle ammende costituisce parte integrante della ponderazione delle ammende in funzione della gravità dell’infrazione (sentenza ABB/Commissione, punto 167). L’AWA non può dunque sostenere correttamente che la Commissione aveva l’obbligo di applicare una maggiorazione a fini dissuasivi solo nell’ultima fase del calcolo dell’ammenda.

541    Quanto all’asserita incompatibilità della maggiorazione a fini dissuasivi con l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, occorre sottolineare che queste due tappe sono manifestamente diverse e che la loro applicazione simultanea non può essere considerata contraddittoria. Infatti, la maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi rientra nella fase del calcolo dell’ammenda che sanziona l’infrazione commessa. Una volta determinato tale importo, l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione ha lo scopo poi di ricompensare le imprese che hanno deciso di collaborare con la Commissione. Contrariamente a quanto afferma l’AWA, il fatto che un’impresa si decida a collaborare ad un’indagine per ottenere una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta in tale contesto non garantisce affatto che essa si asterrà dal commettere in futuro un’infrazione simile.

542    Quanto agli elementi che potrebbero portare a moderare l’ammenda di un’impresa in funzione delle circostanze attenuanti che le sono proprie, essi devono eventualmente essere presi in considerazione nell’ambito dell’esame delle circostanze attenuanti e non vanno presi in considerazione in fase di maggiorazione a fini dissuasivi. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda l’asserito ruolo emulativo della Copigraph (Bolloré) e la cessazione dell’infrazione da parte di questa medesima impresa prima dell’inizio dell’indagine.

543    Infine, prima di terminare tale esame degli argomenti delle ricorrenti sulla maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi, occorre tornare a tal proposito sulla disparità di trattamento che secondo talune imprese risulterebbe dalla presa in considerazione nel loro caso del fatturato del gruppo a cui appartengono mentre, per altri partecipanti all’intesa, la Commissione non ne ha tenuto conto. Infatti, poiché la Commissione afferma di voler tenere in considerazione le dimensioni e le risorse globali delle imprese interessate (‘considerando’ 411 della decisione) nell’ambito della maggiorazione delle ammende a fini dissuasivi, l’appartenenza o meno ad un gruppo può essere determinante.

544    Per quanto riguarda l’AWA, occorre ricordare che poiché la società controllante del gruppo ha partecipato in modo diretto e autonomo all’intesa, come è pacifico del resto, è stato preso in considerazione correttamente il fatturato del gruppo.

545    Per quanto riguarda la Bolloré, il Tribunale ha considerato, ai punti 66-81 sopra, che occorreva escludere la censura relativa al coinvolgimento diretto della Bolloré poiché la CdA non le aveva consentito di venire a conoscenza di tale censura e di assicurare la sua difesa su tale punto. Tuttavia, al termine dell’esame della situazione della Bolloré (v. sopra punti 129-150), il Tribunale ha affermato che la Commissione aveva correttamente ritenuto che tale impresa dovesse rispondere della partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa.

546    Ne consegue che le due società potevano essere considerate solidalmente responsabili per il comportamento loro contestato, in quanto gli atti commessi dall’una sono imputabili all’altra (v., in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, punto 87 supra, punti 54, 524 e 525). Occorre sottolineare che dalla tabella 1 b) figurante al diciottesimo ‘considerando’ della decisione risulta che il fatturato si riferisce alla carta autocopiante preso in considerazione nel caso della Bolloré e in quello della Copigraph, poiché solo quest’ultima disponeva di un tale fatturato. La Commissione ha quindi correttamente stabilito l’importo di base dell’ammenda della Bolloré tenendo in considerazione il fatturato della Copigraph. La Copigraph e la Bolloré formano una sola e medesima impresa ai sensi dell’art. 81 CE e la presa in considerazione delle risorse globali del gruppo per garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo era quindi giustificata.

547    Al termine di questa analisi, occorre concludere che la Commissione ha correttamente maggiorato, nel caso dell’AWA e della Bolloré l’importo di base dell’ammenda per garantire a quest’ultima un effetto sufficientemente dissuasivo.

548    Inoltre, la Commissione ha correttamente applicato al fatturato mondiale della Bolloré il tetto del 10% del volume d’affari previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Infatti, tale tetto dev’essere calcolato sulla base del volume d’affari complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica che agisce in qualità di «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, punto 87 supra, punto 528).

549    Occorre quindi rigettare tutti i motivi vertenti sull’insufficienza di prove, sulla violazione dell’art. 253 CE, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, sull’assenza di determinazione individuale delle ammende, sugli accertamenti di fatto erronei, sugli errori di valutazione e di diritto, nella valutazione della gravità dell’infrazione.

E –  Sui motivi vertenti sulla durata dell’infrazione

550    Occorre ricordare che, conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la durata dell’infrazione costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese responsabili di violazioni delle regole di concorrenza.

551    Per quanto riguarda il fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti distinguono tra le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno), per le quali l’importo di base applicato in considerazione della gravità non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali il detto importo può essere maggiorato del 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni), per le quali l’importo in questione può essere maggiorato del 10% per ciascun anno (punto 1 B, primo comma, primo-terzo trattino).

552    Ai ‘considerando’ 414-416 della decisione, la Commissione espone che:

«(414) (...) per ogni impresa coinvolta l’infrazione è stata di media durata (da uno a cinque anni).

(415) L’infrazione commessa dall’AWA, dalla Copigraph (Bolloré), dalla Koehler, dalla Sappi, dalla MHTP (Stora), dalla Torraspapel e dalla Zanders ha avuto una durata di tre anni e nove mesi. Gli importi di base delle ammende, determinati in funzione della gravità (…), sono pertanto maggiorati per ciascuna di esse in totale del 35%.

(416) Nel caso della Mougeot, della Carrs, della Divipa, (…) e della Zicuñaga l’infrazione ha avuto una durata compresa tra un anno e quattro mesi a tre anni e cinque mesi. Gli importi di base delle ammende, determinati in funzione della gravità, sono quindi maggiorati del 30% per la Mougeot, del 25% per la Carrs, del 25% per la Divipa e del 10% per la Zicuñaga».

553    Diverse ricorrenti hanno contestato gli accertamenti della Commissione relativi alla durata dell’infrazione commessa dalle medesime. Occorre rinviare a tal proposito ai punti 256-371 sopra da cui emerge che le maggiorazioni effettuate dalla Commissione a causa della durata dell’infrazione sono fondate.

554    Peraltro, sempre per quanto riguarda la maggiorazione legata alla durata dell’infrazione, l’AWA fa valere che la Commissione ha applicato la maggiorazione dell’ammenda legata alla durata dell’infrazione non, come è stato osservato al ‘considerando’ 415 della decisione, all’importo di base dell’ammenda, ma ad un importo equivalente al doppio di questa.

555    È corretto che il ‘considerando’ 415 della decisione rinvii agli «importi di base delle ammende, determinati in funzione della gravità» e aggiunga tra parentesi un rinvio al ‘considerando’ 409 che contiene gli importi di base delle ammende stabiliti in funzione della gravità senza la maggiorazione a fini dissuasivi.

556    La Commissione ammette che si tratta di un refuso e che essa avrebbe dovuto rinviare al ‘considerando’ 412 che indica l’importo che include la maggiorazione a fini dissuasivi.

557    In ogni caso, il risultato finale non cambia. Certo, per rimanere nella logica della decisione, sarebbe stato preferibile rinviare all’importo di base già maggiorato a fini dissuasivi. Tuttavia, il risultato non sarebbe stato diverso facendo il calcolo nell’ordine inverso, vale a dire aumentando del 35%, a causa della durata dell’infrazione, l’importo di base di EUR 70 milioni, poi raddoppiandolo a fini dissuasivi. L’importo di base dell’ammenda dell’AWA sarebbe rimasto quello indicato al ‘considerando’ 417.

558    Occorre dunque respingere i motivi vertenti sulla durata dell’infrazione.

F –  Sul motivo vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché su un errore di valutazione dei fatti

559    Alla luce del fattore aggravante costituito dal ruolo di capofila nell’infrazione, la Commissione ha aumentato del 50% l’importo di base dell’ammenda a carico dell’AWA (‘considerando’ 424 della decisione).

560    Occorre rilevare in via preliminare che la presa in considerazione del ruolo di capofila è conforme alla giurisprudenza e agli orientamenti.

561    Come emerge dalla giurisprudenza, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, si deve esaminare, nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende, la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenza Suiker Unie e a./Commissione, punto 446 supra, punto 623), il che implica, in particolare, accertare i rispettivi ruoli nel corso della durata della loro partecipazione alla medesima (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punto 150, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II‑1623, punto 264). Da ciò risulta, in particolare, che il ruolo di «capofila» svolto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, poiché sulle imprese che abbiano svolto un tale ruolo deve gravare, per questo motivo, una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese (sentenze della Corte IAZ e a./Commissione, punto 121 supra, punti 57 e 58, e 16 novembre 2000, causa C‑298/98 P, Finnboard/Commissione, Racc. pag. I‑10157, punto 45; sentenza Mayr‑Melnhof/Commissione, punto 446 supra, punto 291). Conformemente a tali principi, il punto 2 degli orientamenti sotto il titolo «Circostanze aggravanti» contiene un elenco non tassativo di circostanze che possono condurre ad un aumento dell’importo di base dell’ammenda comprendente, in particolare, l’«organizzazione dell’infrazione o l’istigazione a commetterla» (sentenza ADM/Commissione, punti 238-240).

562    Tuttavia, l’AWA fa valere che le prove della sua leadership nell’infrazione sono poche o inesistenti e che, ad ogni modo, una maggiorazione del 50% è sproporzionata e contraria al principio della parità di trattamento rispetto ad altre imprese che hanno assunto un ruolo di leader nell’infrazione.

1.     Errore nella valutazione dei fatti

563    Secondo i ‘considerando’ 418 e 419 della decisione, un complesso di elementi dimostra che l’AWA ha assunto il ruolo di capofila dell’infrazione, tra cui in particolare la convocazione e l’animazione di talune riunioni, il suo ruolo di istigatrice nella ristrutturazione dell’intesa, il lancio di aumenti di prezzo, la sorveglianza sull’applicazione del cartello.

564    L’AWA risponde punto per punto a ciascuna di tali allegazioni. L’assunzione dell’organizzazione materiale di alcune riunioni farebbe tanto meno di essa la leader del cartello in quanto altre imprese si sarebbero occupate di prenotare le sale per le riunioni generali o locali del cartello. Pur supponendo, in mancanza di indicazioni più precise, che il suo asserito ruolo di istigatrice vada messo in relazione con la funzione dell’AEMCP assunta all’epoca dal sig. B, l’AWA afferma che tale funzione non può costituire una prova di una qualsiasi leadership da parte sua. Gli asseriti aumenti di prezzo a cui essa avrebbe dato origine non sarebbero corroborati da alcuna prova e si baserebbero sulle dichiarazioni della Mougeot che non sarebbero affidabili. L’AWA non sarebbe stata la sola ad annunciare aumenti di prezzo e il fatto che essa sia stata la prima si spiegherebbe con la sua posizione di leader del mercato, posizione che non sarebbe censurabile e non farebbe di essa la leader dell’infrazione. L’AWA nega di aver esercitato pressioni su un qualsiasi produttore e asserisce che non vi sarebbe una prova di uno sfruttamento effettivo della sua posizione di leader sul mercato per far rispettare gli accordi o perlomeno prove di minacce in tal senso. Pur ammettendo l’esattezza delle dichiarazioni della Mougeot queste dimostrerebbero al massimo che l’AWA ha utilizzato un linguaggio fermo nei confronti degli altri produttori.

565    Va rilevato che taluni elementi non sono contestati di per sé dall’AWA ma piuttosto nell’interpretazione che ne fa la Commissione. In tal modo, l’AWA non contesta di essersi assunta l’organizzazione materiale di talune riunioni né che il sig. B dirigeva l’AEMCP al momento della sua ristrutturazione e nemmeno di aver annunciato gli aumenti di prezzo e di essere stata la prima farlo né, infine, di aver chiesto e ricevuto l’autorizzazione per verificare le informazioni sui volumi di vendita della Sarrió nei locali di tale impresa.

566    Orbene, emerge dal ‘considerando’ 423 che è l’insieme di questi elementi che hanno portato la Commissione a concludere per il ruolo di capofila dell’AWA:

«Un insieme coerente di prove dimostra che l’AWA, dotata di una leadership economica nel mercato della carta autocopiante ed in grado di esercitare pressioni sui suoi concorrenti per il fatto che comprava o distribuiva gran parte della produzione di alcune piccole imprese, ebbe anche un ruolo chiave nel controllare e nel garantire il rispetto degli accordi».

567    Fin dalla CdA, la Commissione affermava:

«È indubbio che l’AWA, che è il primo produttore di carta autocopiante d’Europa, fosse l’animatrice principale dell’intesa in tutto il SEE, fatta eccezione per la Spagna. Le prove di fatto (…) relative alle riunioni collusive dimostrano che numerose tra queste sono state convocate e animate da rappresentanti dell’AWA (…) Inoltre, taluni elementi inducono a credere che gli aumenti di prezzo convenuti in due riunioni generali, perlomeno, e in diverse riunioni nazionali provenissero dall’AWA e che [questa] abbia preteso dagli altri partecipanti che applicassero gli stessi aumenti. Il ruolo di animatrice dell’intesa assunto dall’AWA è inoltre corroborato da taluni documenti che dimostrano che l’AWA era la prima ad annunciare gli aumenti di prezzo sul mercato e che altri concorrenti seguivano tali annunci. Nel verbale della riunione generale del cartello 2 febbraio 1995, viene esplicitamente indicato che l’AWA è la prima ad annunciare gli aumenti di prezzo convenuti alla riunione».

568    È giocoforza constatare, in primo luogo, che, anche se, come fa valere l’AWA, altre imprese in alcune occasioni possono aver prenotato sale, convocato talune riunioni o annunciato aumenti di prezzo, per nessuna di esse vi sono tanti elementi atti a dimostrare un ruolo di leader quanti ve ne sono per l’AWA. A tal riguardo, ad esempio, benché sia vero che la Koehler ha presieduto anche l’AEMCP a partire dal gennaio del 1995, il ruolo del sig. F. (Koehler) non può essere paragonato a quello del sig. B. (AWA) che ha modificato il funzionamento dell’intesa.

569    In secondo luogo, i membri dell’intesa non hanno sollevato alcun elemento atto ad inficiare il ruolo di leader assicurato dall’AWA. Al contrario, le dichiarazioni della Mougeot di cui ai ‘considerando’ 95, 97, 104, 108, 120, 141, 143, 193, 194, 210, 234 e 246 della decisione, e in particolare quelle menzionate sopra al punto 439, tendono a corroborare il ruolo di leader dell’AWA.

570    L’AWA contesta tuttavia il valore probatorio delle dichiarazioni della Mougeot che sarebbero state motivate dall’interesse di tale impresa ad apparire come vittima delle pressioni esercitate dall’AWA e a beneficiare della clemenza della Commissione in cambio di tali informazioni.

571    A tal riguardo, è giocoforza constatare che, anche se esistono talune divergenze tra la Mougeot e l’AWA, le dichiarazioni della Mougeot concordano, in generale, su diversi punti, in particolare sulla struttura e sulla storia dell’intesa, con quelle dell’AWA, del resto parimenti destinate a beneficiare delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione (v., in particolare, punti 163-168 e 261 supra). La credibilità delle dichiarazioni della Mougeot non può dunque essere rimessa in discussione solo per quanto riguarda il ruolo di leader svolto dalla AWA, e ciò tanto meno in quanto tale ruolo di capofila è corroborato da un complesso di prove coerenti e convergenti.

572    Peraltro, occorre sottolineare che, oltre alle dichiarazioni della Mougeot, questo complesso di prove include documenti trovati dalla Commissione presso la Sappi (‘considerando’ 103 della decisione) e dichiarazioni e comunicazioni di quest’ultima impresa (v. ‘considerando’ 181 nonché il rinvio, ai ‘considerando’ 228 e 233, alla pag. 7 del fascicolo della Commissione contenente dichiarazioni della Sappi). Non si può dunque sostenere che la tesi della Commissione è suffragata solo dalle dichiarazioni della Mougeot.

573    Infine, per quanto riguarda le pressioni esercitate dall’AWA su altre imprese, la Commissione precisa, nel suo controricorso, di non aver accusato l’AWA di aver spinto altre imprese a partecipare all’intesa, benché talune, come la Carrs e la Torraspapel abbiano affermato nelle loro risposte alla CdA di aver agito sotto la pressione dell’AWA.

574    Orbene, è vero che al ‘considerando’ 425 della decisione, nell’ambito delle circostanze attenuanti legate al ruolo esclusivamente passivo, la Commissione menziona il fatto che «[l]a Carrs, la Copigraph e la Torraspapel sostengono di aver svolto un ruolo esclusivamente passivo nell’infrazione e di essere state costrette a partecipare al cartello a seguito delle pressioni esercitate dall’AWA, società leader del cartello» e che «la Koehler asserisce di essere stata costretta a partecipare alla collusione per le minacce esercitate dall’AWA». Tuttavia si tratta qui dell’esposizione di argomenti sollevati da tali parti in risposta alla CdA per ottenere circostanze attenuanti a tale titolo, argomenti che la Commissione respinge poi ai ‘considerando’ 426 e 427 della decisione.

575    È peraltro giocoforza constatare che gli elementi avanzati dalla Commissione ai ‘considerando’ 418-423 della decisione per dimostrare il ruolo di capofila dell’AWA non fanno riferimento a tali incoraggiamenti o minacce da parte sua diretti a far partecipare talune imprese all’intesa. L’AWA non può dunque far valere di essere stata accusata erroneamente di tali minacce né di non aver avuto accesso alle dichiarazioni delle imprese che le attestano. Risulta dai ‘considerando’ 420-422 della decisione e dalle memorie dell’AWA che essa ha inteso la censura di organizzatrice in tutti questi aspetti e ha esercitato i diritti della difesa contestandola. Essa non può invocare la violazione dei diritti della difesa al riguardo.

576    Tutte le considerazioni che precedono inducono il Tribunale ad affermare che la Commissione non ha commesso errori di valutazione concludendo, in base al complesso di indizi coerenti e convergenti, che l’AWA ha assunto il ruolo di capofila nell’infrazione.

577    Occorre ora verificare se tale ruolo giustifichi una maggiorazione del 50% dell’ammenda dell’AWA.

2.     Violazione del principio di proporzionalità

578    L’AWA fa valere che, anche qualora essa fosse stata la leader dell’infrazione, una tale circostanza non giustificherebbe una maggiorazione dell’ammenda del 50%. Per dimostrare il carattere sproporzionato di tale maggiorazione, essa si basa sulla prassi decisionale della Commissione e paragona la sua situazione con quella di altre imprese la cui ammenda è stata parimenti aumentata a tale titolo.

579    Tuttavia, l’argomento secondo cui una maggiorazione del 50% sarebbe superiore a quella generalmente applicata nelle altre decisioni della Commissione non è tale da rivelare una violazione del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza ADM/Commissione, punto 248).

580    A tal riguardo, basta ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nel determinare l’importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non è obbligata ad applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59, e Mo och Domsjö/Commissione, punto 67 supra, punto 268, confermata, su impugnazione, con sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. I-9855, punto 47).

581    Ad abundantiam, e in risposta all’argomento secondo cui il tasso del 50% rappresenta, in termini percentuali, la maggiorazione più elevata mai imposta a causa del ruolo di capofila e, in termini assoluti, la seconda maggiorazione basata su un tale motivo, va osservato che tale tasso non può essere considerato eccezionale.

582    Infatti, nella sua decisione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite) (GU 2002, L 100, pag. 1), la Commissione ha imposto alla SGL Carbon AG una maggiorazione dell’85% a titolo delle circostanze aggravanti. Tuttavia, è esatto che il ruolo di capofila non era l’unica circostanza aggravante, in quanto alla SGL Carbon è stata contestata la sua ostruzione all’indagine della Commissione ed il suo rifiuto di porre fine alle infrazioni. Nel caso dell’UCAR International Inc., la maggiorazione è stata del 60% per il suo ruolo di capofila e di istigatrice nonché per il perseguimento dell’infrazione dopo gli accertamenti. Nella decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad una procedura a norma dell’articolo 85 del trattato CE (IV/F-3/33.708 British Sugar Plc, IV/F- 3/33.709 Tate & Lyle Plc, IV/F-3/33.710 Napier Brown & Company Ltd, IV/F-3/33.711 James Budgett Sugars Ltd) (GU 1999, L 76, pag. 1), la maggiorazione è stata del 75%. La British Sugar plc è stata sanzionata per il suo ruolo di istigatrice e di «elemento trainante dell’infrazione», ma anche perché essa aveva violato l’impegno di rispettare il diritto comunitario e aveva commesso due infrazioni alle norme di concorrenza sul medesimo mercato.

583    Peraltro un tasso di maggiorazione del 50% è stato applicato ad altre imprese per il loro ruolo di capofila, ad esempio alla F. Hoffmann-La Roche AG con la decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 – Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1), nonché alla Archer Daniels Midland e all’Ajinomoto con la decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/36.545/F3 – Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24).

584    Tuttavia, l’AWA ritiene che secondo la prassi decisionale della Commissione, l’applicazione di questo tasso del 50% richiede un elemento di istigazione o di coercizione.

585    Quanto all’elemento di istigazione, va osservato che, nella decisione 2001/418, è stata imposta all’ADM una maggiorazione del 50% laddove il ruolo di istigatrice è stato chiaramente imputato alla Ajinomoto. Tale esempio, di conseguenza, fa propendere contro la tesi dell’AWA sulla necessità di un elemento di istigazione per l’applicazione di un tasso del 50%.

586    Tuttavia, anche qualora si dovesse dare credito alla tesi dell’AWA secondo cui l’applicazione di un tasso di maggiorazione del 50% richiede un elemento di istigazione, quest’ultimo non mancherebbe nella fattispecie. Infatti, l’AWA ha convocato e animato diverse riunioni del cartello, ne ha «promosso la ristrutturazione» (‘considerando’ 418 della decisione), ha preso l’iniziativa di diversi aumenti di prezzo ed era spesso la prima ad annunciare gli aumenti di prezzo sul mercato. La maggiorazione del 50% non può dunque essere considerata sproporzionata (v. sopra punti 568-576).

587    Ad abundantiam, per quanto riguarda l’elemento di coercizione, occorre rilevare che gli orientamenti menzionano anche tra le circostanze aggravanti le misure di ritorsione nei confronti di altre imprese per fare rispettare le decisioni o le pratiche configuranti infrazione. Tali misure costituiscono dunque di per sé una circostanza aggravante diversa dall’organizzazione dell’infrazione o dall’istigazione a commetterla.

588    Peraltro, nella fattispecie, secondo il ‘considerando’ 104 della decisione, le dichiarazioni della Mougeot fanno riferimento a minacce in quanto «[il sig. B.] ha detto esplicitamente che non avrebbe tollerato che questo aumento dei prezzi non venisse applicato e che si sarebbe “occupato personalmente” di quanti non “fossero stati al gioco”».

589    Inoltre, non si può escludere che la leadership economica incontestabile detenuta dall’AWA sul mercato della carta autocopiante le conferiva un certo potere coercitivo. Le dichiarazioni della Mougeot menzionate sopra al punto 439 vanno in tal senso.

590    Di conseguenza, la maggiorazione del 50% dell’ammenda dell’AWA a causa del suo ruolo di capofila non viola il principio di proporzionalità.

3.     Violazione del principio della parità di trattamento

591    Secondo l’AWA, la maggiorazione del 50% dell’ammenda a causa del suo ruolo di capofila viola anche il principio della parità di trattamento in quanto diverse imprese hanno svolto un ruolo identico al suo. La Koehler avrebbe organizzato diverse riunioni. La Torraspapel, la Mougeot e la MHTP avrebbero svolto un ruolo trainante negli accordi nazionali, assumendosi l’organizzazione materiale delle riunioni. La decisione descriverebbe la Torraspapel come la leader del cartello sul mercato spagnolo. Non aumentare anche l’ammenda di tali imprese costituirebbe dunque una discriminazione ingiustificata.

592    Va osservato che non esiste nei confronti di alcuna di queste imprese un complesso di elementi coerenti e convergenti avente la medesima natura ed importanza di quello che indica l’AWA come capofila dell’infrazione di cui trattasi. Il fatto che l’una o l’altra di tali imprese abbia potuto svolgere una tale funzione nell’intesa non ne fa una capofila. È il cumulo di un certo numero di elementi, confortati dalle dichiarazioni di diverse imprese, che conferisce tale qualità all’AWA (v. sopra punti 568-576).

593    La Commissione ha dunque maggiorato correttamente del 50% l’ammenda dell’AWA a titolo delle circostanze aggravanti.

G –  Sui motivi vertenti sulla violazione dell’art. 253 CE, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, sull’assenza di determinazione individuale delle ammende, sull’interpretazione troppo restrittiva degli orientamenti in materia di ammende, nonché su errori manifesti di valutazione, risultanti dalla mancata presa in considerazione di talune circostanze attenuanti

1.     Ruolo esclusivamente passivo o emulativo nell’intesa

594    Diverse ricorrenti (la Bolloré, la Zanders, la Mougeot, la Divipa e la Zicuñaga) fanno valere di aver svolto solo un ruolo passivo, emulativo o marginale nell’intesa. La Commissione avrebbe dovuto dunque ridurre la loro ammenda a titolo delle circostanze attenuanti.

595    La Commissione rigetta i loro argomenti in quanto tutte le partecipanti all’intesa ne erano membri attivi.

596    Occorre ricordare che qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse all’infrazione medesima (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, punto 446 supra, punto 623, e Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punto 150), per determinare se esistano, nei loro confronti, circostanze aggravanti o attenuanti.

597    I punti 2 e 3 degli orientamenti prevedono una modulazione dell’importo di base dell’ammenda sulla scorta di determinate circostanze aggravanti e attenuanti. In particolare, il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nel perpetrare un’infrazione costituisce, ove provato, una circostanza attenuante, in conformità al punto 3, primo trattino, degli orientamenti, in quanto tale ruolo passivo implica che l’impresa interessata tenga un «profilo basso», ossia non partecipi attivamente all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punti 165-167).

598    Peraltro, le ricorrenti non possono sostenere che la circostanza di non essere capofila dell’intesa avrebbe dovuto condurre ad una riduzione dell’importo della loro ammenda. Infatti, asserendo di non aver svolto un ruolo attivo, esse fanno valere solo l’assenza di una circostanza aggravante (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Lögstör Rör/Commissione, punto 93 supra, punto 322, e 20 marzo 2002, causa T‑21/99, Dansk Rørindustri/Commissione, Racc. pag. II‑1681, punto 230).

599    Secondo la Bolloré, la Commissione ha dedotto dalla partecipazione regolare della Copigraph alle riunioni dell’intesa ed alle iniziative di aumenti di prezzo che essa non aveva svolto un ruolo esclusivamente passivo. Orbene, a suo parere, una partecipazione regolare alle riunioni e alle misure di aumenti di prezzo non consente di escludere che l’impresa interessata abbia svolto esclusivamente un ruolo emulativo nell’intesa. La Commissione sarebbe tenuta a verificare concretamente il grado di partecipazione dell’impresa interessata all’intesa, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Orbene, la Bolloré sarebbe stata il membro dell’AEMCP meno assiduo alle riunioni.

600    Occorre rilevare, a tal riguardo, che il tasso di partecipazione dalla Copigraph, come ammesso dalla Bolloré nel suo ricorso, vale a dire a 15 sulle 21 riunioni dell’AEMCP, a 8 delle 11 riunioni svoltesi tra il 14 settembre 1993 ed il settembre 1995 e a 3 delle 4 riunioni generali, senza contare la sua partecipazione alle riunioni nazionali sul mercato francese e a 4 delle 6 riunioni relative al mercato spagnolo, non è trascurabile. Non dimostra in ogni caso il carattere notevolmente più sporadico della partecipazione di tale impresa alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, ai sensi della sentenza BPB de Eendracht/Commissione, punto 501 supra (punto 343). La sua partecipazione a tali riunioni e ad iniziative di aumenti tariffari nonché la confessione della sua partecipazione all’intesa non dimostrano quindi un ruolo esclusivamente passivo o emulativo.

601    Tuttavia, la Bolloré sembra affermare che poiché un’impresa invoca un ruolo passivo la Commissione deve concederle circostanze attenuanti e ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, a meno che non dimostri che l’impresa ha effettivamente svolto un ruolo attivo. Tale tesi non può essere accolta.

602    Infatti, gli orientamenti non indicano che la Commissione debba sempre considerare singolarmente ciascuna delle circostanze attenuanti elencate al punto 3. Occorre considerare che, sebbene le circostanze menzionate nell’elenco figurante al punto 3 degli orientamenti siano senz’altro tra quelle che possono essere prese in considerazione dalla Commissione in un determinato caso, quest’ultima non è obbligata ad accordare un’ulteriore riduzione a tale titolo in maniera automatica ogni qual volta un’impresa avanza elementi indicanti il verificarsi di tali circostanze. Invero, l’adeguatezza di un’eventuale riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti dev’essere valutata tenendo complessivamente conto di tutte le circostanze rilevanti. In mancanza di un’indicazione imperativa negli orientamenti riguardo alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, si deve rilevare che la Commissione ha conservato un certo potere discrezionale per valutare in maniera globale l’importanza di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti.

603    Ad ogni modo, gli orientamenti citano, tra gli esempi di circostanze attenuanti, un ruolo «esclusivamente» passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione. Orbene, la partecipazione alla maggioranza delle riunioni collusive è già sufficientemente attiva per non essere «esclusivamente» passiva o emulativa.

604    La Mougeot denuncia la sproporzionalità dell’ammenda inflittale rispetto al suo grado di responsabilità nell’intesa. Tuttavia, gli argomenti che essa fa valere non possono dimostrare che essa ha svolto un ruolo esclusivamente passivo o emulativo, circostanza che essa peraltro non fa valere. Il fatto che essa non abbia svolto un ruolo di organizzatrice non può a maggior ragione condurre ad una diminuzione dell’ammenda, per la ragione indicata sopra al punto 598.

605    La Divipa fa valere che la Commissione non ha tenuto conto del suo ruolo esclusivamente passivo e subordinato nell’intesa. Essa afferma di non aver partecipato ad alcuna riunione né decisione dei produttori di carta autocopiante e di aver intrattenuto con essi solo rapporti puramente verticali nella sua qualità di semplice distributore. Tuttavia, il Tribunale ha affermato che occorre respingere il motivo della Divipa diretto a contestare la sua partecipazione all’infrazione (v. sopra punti 155-221). Poiché la sua partecipazione a riunioni collusive sul mercato spagnolo è dimostrata, il suo ruolo non può essere qualificato come esclusivamente passivo. Che essa abbia partecipato a tali riunioni in qualità di distributore non può modificare questa conclusione.

606    La Zicuñaga cita, tra le circostanze di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto per il calcolo dell’ammenda che le è stata inflitta, il suo ruolo esclusivamente passivo o emulativo nell’infrazione. A sostegno di questa affermazione, essa invoca solo decisioni della Commissione in cui essa ha riservato un trattamento diverso ai capifila e ai membri ordinari.

607    Tuttavia, poiché la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Zicuñaga a riunioni collusive relative al mercato spagnolo (v. sopra punti 155-243), la Zicuñaga non avrebbe diritto a beneficiare di una diminuzione dell’ammenda che le è stata inflitta facendo valere semplicemente il suo ruolo esclusivamente passivo o emulativo senza fornire alcun elemento idoneo a provarlo.

608    Quanto alla Zanders, essa non contesta di essere stata membro dell’intesa per il periodo compreso tra il gennaio 1992 ed il settembre 1995, circostanza che le ha permesso peraltro di ottenere una riduzione dell’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione, ma essa nega il ruolo attivo, addirittura di primo piano, che la Commissione le rimprovera di aver avuto nell’intesa. Essa contesta la sua presenza a talune riunioni e aggiunge che le prove dirette a disposizione della Commissione dimostrano che essa non ha partecipato a importanti parti dell’intesa o, perlomeno, che vi ha partecipato in una misura minore rispetto ad altre imprese limitandosi ad un ruolo di emulazione. La Zanders nega, in particolare, la sua partecipazione alle riunioni non ufficiali dell’AEMCP dopo la sua ristrutturazione nell’autunno del 1993.

609    Occorre rilevare che il fatto che la partecipazione della Zanders a talune riunioni possa non essere dimostrato e che essa sia stata più attiva negli accordi collusivi a livello nazionale che a livello europeo non prova che essa abbia svolto un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. Del resto, la Zanders stessa dice di non negare in linea di principio che vi sono state concertazioni con essa dopo alcune riunioni a cui non era stata presente. Peraltro, malgrado la sua decisione di non partecipare più alle riunioni non ufficiali dell’AEMCP a partire dalla sua ristrutturazione, la Zanders ha riconosciuto in udienza di aver omesso di segnalare agli altri membri che essa si distanziava dall’intesa o non vi partecipava più. Ha quindi continuato ad essere percepita come un membro a tutti gli effetti dagli altri partecipanti e ad essere informata del risultato delle riunioni collusive. Infine, dalle dichiarazioni della Zanders in udienza emerge che essa ha applicato le decisioni adottate alle riunioni a cui non era rappresentata, tranne in qualche caso in cui non le ha seguite. Tali elementi inficiano dunque la tesi di un’attitudine esclusivamente passiva della Zanders.

610    Sembra che la Zanders cerchi soprattutto di provare di non aver svolto un «ruolo di primo piano». Orbene, secondo la giurisprudenza citata sopra al punto 598, con tale argomento, essa invoca solo l’assenza di circostanze aggravanti.

611    Quanto alla discriminazione di cui la Zanders sarebbe stata oggetto rispetto ad altre imprese a suo avviso nettamente più attive nell’intesa, la valutazione del ruolo esclusivamente passivo o di emulazione nell’intesa deve effettuarsi per ciascuna impresa individualmente. Il fatto che altre imprese abbiano potuto essere maggiormente attive non implica automaticamente che la Zanders abbia avuto un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. Solo la sua totale passività potrebbe essere presa in considerazione; orbene questa non è provata.

612    In conclusione, la Commissione fa valere correttamente che tutte le imprese che partecipano all’intesa ne sono state membri attivi in quanto hanno partecipato a riunioni durante le quali si sono scambiate informazioni e hanno deciso aumenti di prezzo che sono stati successivamente annunciati ai clienti. Benché esse non siano state per forza tutte così attive in tutti gli aspetti dell’infrazione e su tutto il mercato, nessuna di esse ha svolto, in realtà, un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. La Commissione ha quindi applicato correttamente gli orientamenti che non prevedono una gradazione tra il ruolo di organizzatore ed il ruolo esclusivamente passivo o di emulazione.

2.     Dimensioni ed influenza sul mercato dell’impresa che trasgredisce

613    La Divipa ritiene che essa non avrebbe dovuto essere classificata nella stessa categoria della Carrs e della Zicuñaga perché essa costituisce un’impresa familiare di piccole dimensioni che esercita le sue attività di trasformazione e distribuzione solo a livello locale. L’infrazione accertata contro di essa non avrebbe avuto alcun effetto restrittivo sulla concorrenza.

614    La Commissione afferma che essa ha tenuto conto dell’influenza limitata della Divipa classificandola nella quinta categoria. Poiché tutte le imprese membri dell’intesa hanno violato le regole della concorrenza, l’argomento della Divipa non può condurre a classificarla in una categoria inferiore rispetto a quella della Carrs e della Zicuñaga.

615    A tal riguardo, è giocoforza constatare, da una parte, che le piccole dimensioni della Divipa sono state debitamente prese in considerazione, poiché essa è stata classificata nell’ultima categoria con una ammenda il cui importo di base è stato fissato a EUR 1,4 milioni mentre per un’infrazione qualificata come molto grave tale importo avrebbe potuto essere superiore a EUR 20 milioni. D’altra parte, il Tribunale ha già affermato che il fatto che la ricorrente costituisce un’impresa familiare di medie dimensioni non può assolutamente costituire una circostanza attenuante (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 338).

616    Quanto all’argomento secondo cui l’infrazione accertata nei confronti della Divipa non avrebbe avuto alcun effetto restrittivo sulla concorrenza, la valutazione degli effetti dell’intesa non può limitarsi al solo mercato su cui la Divipa intende operare laddove l’intesa ha coperto l’intero territorio del mercato comune e poi del SEE. Il commercio tra Stati membri è quindi stato pregiudicato per cui è applicabile l’art. 81 CE. Qualora si dovesse interpretare tale argomento nel senso che con il medesimo si invoca l’assenza di impatto concreto sulla concorrenza dell’infrazione accertata contro di essa, occorrerebbe rinviare ai punti 445-459 sopra.

617    Non occorreva dunque riconoscere alla Divipa una circostanza attenuante a causa delle sue dimensioni e della sua influenza limitata.

3.     Comportamento sul mercato durante il periodo dell’infrazione

618    La Divipa sostiene di non aver mai applicato gli accordi asseritamente conclusi durante le riunioni a cui essa non ha partecipato. Il suo comportamento commerciale sarebbe stato contrario al contenuto dei detti accordi. L’incidenza del suo comportamento sul mercato sarebbe dunque stata irrisoria o addirittura nulla.

619    La Torraspapel fa valere che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che essa non ha rispettato gli accordi tariffari nonostante le pressioni subite. L’andamento della sua politica in materia di prezzi non sarebbe affatto conforme agli asseriti accordi tariffari. Il suo comportamento in materia di prezzi avrebbe regolarmente arrecato pregiudizio agli effetti anticoncorrenziali dell’intesa, circostanza che sarebbe sufficiente ad obbligare la Commissione a riconoscerle una circostanza attenuante.

620    La Zicuñaga fa valere che, in virtù degli orientamenti e della prassi della Commissione, occorre tener conto, come circostanza attenuante, del fatto che l’accordo proibito non è stato applicato o lo è stato solo parzialmente.

621    La Commission afferma di non essere stata tenuta a riconoscere come circostanza attenuante il mancato rispetto di un accordo illecito. Essa fa valere a tal riguardo, in particolare, la sentenza 14 maggio 1998, SCA Holding/Commissione, punto 468 supra (punto 142).

622    Come è già stato ricordato, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse all’infrazione medesima (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, punto 446 supra, punto 623, e Commissione/Anic Partecipazioni, punto 149 supra, punto 150), per determinare se esistano, nei loro confronti, circostanze aggravanti o attenuanti.

623    Al punto 3 «Circostanze attenuanti» degli orientamenti figura un elenco non esaustivo di circostanze che possono condurre ad una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda, tra cui l’effettiva non applicazione degli accordi (punto 3, secondo trattino).

624    Occorre constatare che tale testo non elenca in modo imperativo le circostanze attenuanti che la Commissione sarebbe tenuta a prendere in considerazione. Di conseguenza, la Commissione conserva un certo potere discrezionale per valutare in maniera globale l’importanza di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti.

625    È importante verificare, a tal riguardo, se le circostanze fatte valere dalle ricorrenti siano idonee a dimostrare che esse, nel periodo in cui hanno aderito agli accordi illeciti, si sono effettivamente sottratte all’applicazione di questi ultimi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (sentenza ADM/Commissione, punto 268; v. anche, in tal senso, sentenza Cemento, punto 49 supra, punti 4872‑4874).

626    Nella fattispecie, gli elementi forniti dalle ricorrenti non consentono di ritenere che esse si siano effettivamente sottratte all’applicazione degli accordi illeciti in questione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato.

627    Per quanto riguarda la Torraspapel, anche se è vero che si può dedurre dai ‘considerando’ 157, 166 e 216 della decisione che quest’impresa non ha sempre seguito gli aumenti di prezzo concordati o li ha seguiti con ritardo, numerosi altri elementi (v., in particolare, i ‘considerando’ 204, 206, 215, 225-227, 236-238 della decisione) consentono di dimostrare che essa ha attuato, in ampia misura, questi accordi. Emerge, ad esempio, dai ‘considerando’ 204 e 206 che l’AWA, la Koehler, la Sappi, la Stora e la Torraspapel hanno annunciato, nel periodo intercorrente tra il gennaio ed il maggio 1994, aumenti di prezzo identici a quelli concordati nel corso della riunione generale del 19 gennaio 1994. Parimenti, per i mesi di settembre e ottobre del 1994, l’AWA, la Sappi, la Stora, la Torraspapel e la Zanders hanno annunciato aumenti di prezzo identici a quelli convenuti alla riunione del 21 giugno 1994 (‘considerando’ 215). Per quanto riguarda il periodo compreso tra il dicembre 1994 e il febbraio 1995, la Commissione afferma al ‘considerando’ 225 di aver scoperto che tutte le partecipanti alla riunione generale del cartello del 22 settembre 1994 – l’AWA, la Koehler, la Sappi, la Stora, la Torraspapel e la Zanders – avevano annunciato aumenti di prezzo identici a quelli concordati in tale riunione. Infine, in un documento datato 16 febbraio 1995 trasmesso dalla Sappi e citato al ‘considerando’ 238, si può leggere che «l’aumento del 6% [bobine] per l’1.3.1995 è stato annunciato dai leader del mercato Sarrio/Stora/AWA». Dai documenti prodotti dalla Commissione emerge anche che la Torraspapel, talvolta, ha concluso accordi distinti per taluni grossi clienti differendo gli aumenti di prezzo convenuti. Orbene, nelle cifre che essa presenta a sostegno del suo argomento relativo all’inapplicazione degli aumenti di prezzo convenuti, la ricorrente paragona prezzi mensili medi, senza mettere in luce tali ritardi o proroghe nell’applicazione.

628    Quanto alla Divipa, la sua pretesa di presentarsi come un semplice distributore che non si troverebbe in concorrenza con le altre imprese coinvolte non è fondata. Anche se acquistava grosse bobine presso i produttori, la medesima fabbricava essa stessa fogli e piccole bobine che forniva, come altre imprese coinvolte, a terzi. Sui mercati spagnolo e portoghese, taluni produttori distribuivano essi stessi i loro prodotti e altri passavano attraverso distributori indipendenti (‘considerando’ 153 della decisione). I produttori integrati controllavano tutto il processo e fissavano il prezzo per i tipografi, mentre i produttori non integrati verticalmente dovevano discutere il prezzo di vendita al distributore. Occorreva in tal caso fissare due livelli di prezzo: quello chiesto dal produttore al distributore e quello chiesto dal distributore a terzi. Orbene, la nota relativa alla riunione di Barcellona del 19 ottobre 1993 (documento n. 4474, citato al ‘considerando’ 192 e menzionato sopra al punto 173) dimostra che l’intesa copriva anche quest’ultimo prezzo. Partecipando all’intesa, la Divipa aveva dunque la possibilità di agire sul suo margine di profitto.

629    Inoltre, la Commissione ha dimostrato che la Divipa aveva partecipato a riunioni collusive sul mercato spagnolo durante le quali sono stati decisi aumenti di prezzo. La Divipa, tuttavia, fa valere di non aver applicato tali accordi. Nella fattispecie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono però di ritenere che essa non abbia applicato gli accordi controversi, adottando, a tal riguardo, un comportamento sul mercato idoneo a contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata. Infatti, le tabelle fornite dalla Divipa in allegato al suo ricorso mostrano, ad esempio, che nel 1994 i suoi margini e prezzi di vendita sono aumentati nettamente nonostante le sovraccapacità strutturali ed un mercato in declino. Del resto, il semplice fatto che essa abbia potuto non avere un comportamento pienamente conforme agli accordi convenuti, qualora fosse dimostrato, non sarebbe sufficiente ad obbligare la Commissione a riconoscerle circostanze attenuanti. Infatti, la ricorrente potrebbe, attraverso la sua politica più o meno indipendente sul mercato, semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio profitto (sentenze 14 maggio 1998, SCA Holding/Commissione, punto 468 supra, punto 142, e Cascades/Commissione, punto 451 supra, punto 230).

630    Le stesse considerazioni esposte al punto precedente nel caso della Divipa sono applicabili alla Zicuñaga. La Commissione ha provato la partecipazione della Zicuñaga a riunioni collusive sul mercato spagnolo durante le quali sono stati decisi aumenti di prezzo. Orbene, sebbene la Zicuñaga faccia valere come circostanza attenuante l’inapplicazione di questi, essa non la dimostra. Nell’ambito del suo argomento relativo alle circostanze attenuanti, essa si limita a rinviare a diverse decisioni della Commissione, di cui la maggior parte sono del resto precedenti all’applicazione degli orientamenti. Essa invoca il fatto che, nelle sue decisioni, la Commissione ha tenuto conto, nella valutazione della gravità dell’infrazione, dell’inapplicazione o dell’applicazione limitata degli accordi in questione. Orbene, ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti occorre, conformemente al principio d’individualità delle pene e delle sanzioni, esaminare la gravità relativa della partecipazione dell’impresa all’infrazione (sentenza ADM/Commissione, punto 265).

631    In ogni caso, i dati forniti dalla Zicuñaga in altri passaggi del suo ricorso, non relativi alla questione delle circostanze attenuanti, confermano che i prezzi della Zicuñaga e della Divipa hanno avuto un andamento parallelo. Emerge, peraltro, anche dal ricorso che i prezzi della Zicuñaga sono passati da ESP 174,99 nel novembre 1993 a ESP 210,99 nel dicembre 1994. Il fatto che i prezzi praticati dalla Zicuñaga non corrispondano esattamente ai prezzi decisi in diverse riunioni collusive non può di per sé provare che la Zicuñaga non ha attuato gli accordi in questione.

632    A tal riguardo, occorre sottolineare che la Commissione, al ‘considerando’ 397 della decisione, afferma che «[l]e prove sulle riunioni e sugli aumenti di prezzo (…) dimostrano che occasionalmente gli aumenti concordati furono rinviati a date successive, che talvolta furono applicati aumenti inferiori (…) ovvero che furono organizzate altre riunioni per rivedere l’accordo». La Commissione ne deduce che l’intesa ha avuto «un impatto sulle politiche tariffarie dei suoi membri anche se gli aumenti sono stati talvolta inferiori a quelli concordati o sono stati applicati in tempi successivi».

633    La Commissione non ha, di conseguenza, sostenuto che tutti gli aumenti di prezzo decisi dovevano essere applicati secondo l’importo fissato durante la riunione in questione. L’inapplicazione dell’importo esatto dell’aumento deciso durante questa o quella riunione non è idonea a dimostrare che l’intesa non ha avuto un impatto sulla politica di fissazione dei prezzi dei membri del cartello, di cui la Zicuñaga faceva parte. Non si può del resto escludere che, praticando prezzi non corrispondenti a quelli che si ritiene derivino dall’applicazione degli accordi pur continuando a partecipare alle riunioni collusive sul mercato spagnolo, la Zicuñaga abbia cercato di ottenere dagli altri membri dell’intesa l’autorizzazione a vendere a prezzi inferiori a quelli indicati dalla decisione generale (v., in tal senso, sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 342, confermata, su impugnazione, dalla sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 409 supra). La nota manoscritta della Mougeot del 21 ottobre 1994, menzionata sopra al punto 177, attesta ad ogni modo che la Zicuñaga ha ottenuto questa autorizzazione, circostanza che può costituire un’altra maniera di approfittare dell’intesa.

634    Ciò premesso, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dagli elementi forniti nella decisione e dai dati forniti dalla Zicuñaga per confermare, senza chiedere ulteriori informazioni alla Commissione, che alla Zicuñaga non vanno riconosciute circostanze attenuanti a titolo dell’effettiva inapplicazione degli accordi e delle pratiche configuranti infrazione.

635    Di conseguenza, la Commissione ha correttamente deciso di non riconoscere circostanze attenuanti alle ricorrenti per l’effettiva inapplicazione degli accordi e delle pratiche configuranti infrazione.

4.     Esistenza di minacce o di pressioni

636    Diverse ricorrenti (la Koehler, la Bolloré per la Copigraph e la Torraspapel) fanno valere che la Commissione non ha preso in considerazione le minacce o le pressioni di cui esse sono state oggetto, essenzialmente da parte dell’AWA.

637    Anche se corrisponde al vero che, ai ‘considerando’ 104, 106 e 425 della decisione, la Commissione si riferisce alle minacce proferite dall’AWA, essa afferma, al ‘considerando’ 427:

«[L]e minacce (nel presente caso esercitate dal leader del cartello) non possano essere addotte a giustificazione di infrazioni alle regole di concorrenza comunitarie e del SEE. Invece di aderire al cartello le società avrebbero dovuto informare le autorità competenti, compresa la Commissione, del comportamento illecito dei loro concorrenti, in modo da farlo cessare».

638    È giocoforza constatare che l’esistenza di minacce e di pressioni non fa parte delle circostanze attenuanti elencate, sebbene in modo non esaustivo, negli orientamenti.

639    Infatti, tali pressioni, indipendentemente dal loro grado, non possono costituire una circostanza attenuante. L’esistenza di siffatte pressioni nulla cambia alla realtà e alla gravità dell’infrazione commessa (sentenza 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 409 supra, punto 370). Le ricorrenti avrebbero potuto denunciare le pressioni di cui erano oggetto alle competenti autorità ed introdurre presso la Commissione una denuncia ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare ad un’intesa (v., in tal senso, sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 339). Questa considerazione vale nei confronti di tutte le imprese interessate nella fattispecie, senza che occorra effettuare una distinzione tra le medesime in funzione del grado asserito di intensità delle pressioni dedotte.

640    La Commissione non era, di conseguenza, tenuta a prendere in considerazione le minacce dedotte da talune ricorrenti come circostanza attenuante.

5.     Cessazione dell’infrazione

641    La Bolloré, la MHTP e la Zanders fanno valere che la Commissione non ha tenuto conto, come circostanza attenuante nel loro caso, della cessazione dell’infrazione a partire dai primi interventi della Commissione. La Zicuñaga fa valere, da parte sua, che, in diverse decisioni precedenti, la Commissione ha ridotto l’ammenda in quanto l’infrazione era cessata prima dell’adozione della decisione definitiva.

642    La Commissione risponde alla MHTP, al ‘considerando’ 429 della decisione, che essa, nel valutare l’infrazione, ha tenuto conto solo del periodo di tempo per il quale ha ritenuto che vi fossero prove sufficienti. Essa aggiunge che trattandosi di un’infrazione palese, deve essere respinta la richiesta della MHTP di considerare come circostanza attenuante la cessazione anticipata del cartello.

643    È giocoforza constatare che la cessazione delle infrazioni a partire dai primi interventi della Commissione figura fra le circostanze attenuanti elencate espressamente al punto 3 degli orientamenti.

644    Tuttavia, va sottolineato che la Commissione non può essere tenuta, di regola, né a considerare la prosecuzione dell’infrazione come una circostanza aggravante, né a considerare la cessazione dell’infrazione come circostanza attenuante (sentenza ABB/Commissione, punto 213).

645    Nella fattispecie la data della fine dell’infrazione contestata alle ricorrenti interessate, vale a dire il settembre 1995 al più tardi, è precedente ai primi interventi o accertamenti della Commissione che risalgono al gennaio 1997.

646    Orbene, in tal caso, l’applicazione di una riduzione si cumulerebbe con la presa in considerazione, prevista dagli orientamenti, della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. Tale presa in considerazione risponde proprio a sanzionare con maggior severità le imprese che infrangono a lungo le regole sulla concorrenza rispetto alle imprese autrici di infrazioni di breve durata. Così, la riduzione dell’importo di un’ammenda perché un’impresa ha cessato i suoi comportamenti illeciti prima che la Commissione intraprendesse i suoi accertamenti finirebbe con il favorire una seconda volta i responsabili delle infrazioni di breve durata.

647    Tuttavia, emerge dal ‘considerando’ 348 della decisione che la Commissione non ha potuto stabilire la data alla quale il cartello aveva cessato di esistere. Essa ha situato la fine dell’infrazione al settembre 1995 in quanto disponeva di prove documentali solo fino a tale data. La Commissione non esclude, tuttavia, che la collusione sia continuata anche dopo. Tuttavia, gli avvenimenti successivi al settembre 1995 non sono stati presi in considerazione nel calcolo dell’importo delle ammende in questione, per cui occorre respingere qualsiasi richiesta di riduzione delle ammende a questo titolo.

648    Ad abundantiam, qualora occorresse esaminare gli argomenti delle parti diretti ad una riduzione dell’ammenda a causa della cessazione dell’infrazione prima dell’intervento della Commissione, la soluzione non sarebbe diversa.

649    Infatti, per sostenere la sua richiesta di riduzione dell’ammenda inflittale a causa della cessazione dell’infrazione prima dell’intervento della Commissione, la Zicuñaga si limita a citare le decisioni della Commissione in tal senso.

650    Occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione è tanto meno vincolata dalle sue decisioni precedenti in quanto le decisioni invocate sono tutte anteriori all’applicazione degli orientamenti. La Zicuñaga non ha peraltro dedotto alcun elemento specifico della sua situazione che potrebbe giustificare la riduzione dell’ammenda inflittale a causa della cessazione anticipata dell’infrazione. Il fatto che la durata dell’infrazione che le è stata contestata sia inferiore a quella imputata alle altre imprese è già stato preso in considerazione in quanto la maggiorazione applicatale a titolo della durata è inferiore a quella delle altre imprese.

651    La Bolloré e la MHTP non forniscono ulteriori elementi idonei a dimostrare che esse si trovano, rispetto alla cessazione dell’infrazione, in una situazione particolare che giustificherebbe una riduzione della loro ammenda.

652    La Zanders, invece, non invoca solo la cessazione dell’infrazione ma anche il ruolo attivo che essa ha svolto a tal riguardo. Essa deduce diverse circostanze. Il suo organo di direzione avrebbe richiesto una stretta osservanza delle regole del diritto della concorrenza durante una riunione dell’autunno del 1995 con i quadri interessati dell’impresa. Tale riunione avrebbe segnato l’inizio di un importante programma di messa in conformità nell’ambito del quale i dipendenti dell’impresa hanno ricevuto una formazione in diritto della concorrenza. Il presidente dell’International Paper avrebbe inviato, nella primavera del 1996, una lettera (allegato 8 al ricorso) a tutti i collaboratori della società richiamandoli al rispetto delle regole della concorrenza, lettera a cui erano allegate le direttive sul rispetto del diritto comunitario della concorrenza. Peraltro, nei confronti dell’esterno, il presidente dell’organo di direzione della Zanders, diventato presidente dell’AEMCP il 1º gennaio 1996, avrebbe in tale contesto segnalato ai concorrenti, senza la minima possibilità di malinteso, che la Zanders aveva «tracciato una linea» sull’intesa. Il numero delle riunioni dell’AEMCP si sarebbe abbassato nel 1996 e la Zanders non sarebbe più stata rappresentata nelle riunioni segrete.

653    Tuttavia, se è certo importante che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti ad impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell’infrazione rilevata nella fattispecie. Tale circostanza non obbligava la Commissione a ridurre, a titolo di circostanza attenuante, l’importo dell’ammenda della ricorrente (sentenza 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 409 supra, punto 373, che conferma, su impugnazione, la sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, punto 345). Questa conclusione vale tanto più nella fattispecie in quanto la Commissione non ha preso in considerazione, nel suo calcolo dell’ammenda, il periodo durante il quale la Zanders sostiene di aver adottato misure per porre fine all’infrazione.

654    Ad abundantiam, occorre rilevare che il ruolo attivo che la Zanders avrebbe svolto nella cessazione dell’intesa, in particolare nella sua qualità di presidente dell’AEMCP, sembra difficilmente conciliabile con il ruolo esclusivamente passivo o emulativo che essa sostiene di aver avuto nell’infrazione.

655    Infine, ed in ogni caso, nei confronti di tutte le imprese che invocano tale motivo, la Commissione non può affatto essere obbligata ad accordare, nell’ambito del suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione manifesta, indipendentemente se tale cessazione abbia avuto luogo prima o dopo i suoi interventi.

656    Nella fattispecie, poiché la fissazione dei prezzi nel settore della carta autocopiante è stata indubbiamente un’infrazione manifesta, qualificata correttamente dalla Commissione come «molto grave» (v. sopra punti 434-442), le ricorrenti hanno contestato erroneamente alla Commissione di non aver concesso loro una riduzione dell’ammenda a causa della cessazione della loro partecipazione a tale infrazione prima dell’apertura dell’indagine.

6.     Situazione economica del settore della carta autocopiante

657    Numerose ricorrenti (la Bolloré, la Zanders, la Mougeot, l’AWA sostenuta dal Regno del Belgio, la Koehler) rimproverano alla Commissione di non aver tenuto conto, contrariamente ad una prassi decisionale consolidata, della crisi attraversata all’epoca rilevante dal settore della carta autocopiante.

658    Al punto 5, intitolato «Osservazioni generali», gli orientamenti prevedono che occorre prendere in considerazione, secondo le circostanze, «taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico».

659    Emerge dai ‘considerando’ 24, 25 e 392 della decisione che il mercato della carta autocopiante era caratterizzato da una sovraccapacità strutturale e da una diminuzione della domanda, a causa dell’uso di supporti elettronici. Diverse imprese hanno affermato di aver subito perdite importanti durante il periodo rilevante.

660    La Commissione stessa ammette, al ‘considerando’ 392 della decisione, che, nel periodo a cui si riferisce la decisione, «il mercato della carta autocopiante era un mercato in declino». Essa osserva, tuttavia, al ‘considerando’ 431, che le informazioni ricevute in risposta alla CdA ed il rapporto della Mikulski Hall Associates (in prosieguo: il «rapporto MHA») commissionato dall’AEMCP non autorizzano a concludere che nel periodo dell’infrazione 1992-1995 il settore della carta autocopiante si trovasse in una grave crisi paragonabile a quella attraversata dai settori interessati nelle cause di concorrenza precedenti menzionate dalle imprese.

661    La Commissione fa valere che le intese trovano spesso la loro origine in una situazione di crisi economica, per cui la possibilità di tener conto delle difficoltà economiche del settore interessato è possibile solo in circostanze del tutto eccezionali. Orbene, il periodo dell’infrazione non potrebbe essere qualificato come un periodo di crisi particolarmente grave. Infatti, nonostante l’inizio di una fase di declino, le vendite si sarebbero mantenute a un livello elevato.

662    La Commissione sostiene che la questione dell’esistenza e dell’eventuale ampiezza di una crisi nel settore interessato implica da parte sua la valutazione di dati economici complessi nei confronti della quale il sindacato del giudice comunitario è limitato alla verifica del rispetto delle regole procedurali e della motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

663    A proposito della situazione nel settore della carta autocopiante, basta ricordare che nella sua sentenza Lögstör Rör/Commissione, punto 93 supra (punti 319 e 320), il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a considerare quale circostanza attenuante la situazione finanziaria negativa del settore di cui trattasi. Il Tribunale ha del pari confermato che, anche se in precedenti cause la Commissione aveva tenuto conto della situazione economica del settore quale circostanza attenuante, essa non era necessariamente tenuta a continuare ad osservare tale prassi (sentenza 10 marzo 1992, ICI/Commissione, punto 56 supra, punto 372). Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione, i cartelli sorgono, in generale, nel momento in cui un settore entra in difficoltà. Se si accogliesse la tesi delle ricorrenti, l’ammenda dovrebbe essere sistematicamente ridotta nella quasi totalità dei casi. È quindi inutile verificare ulteriormente se siano effettivamente comparabili i fatti che ricorrono nella fattispecie e quelli che sono all’origine di altre decisioni, nelle quali talune crisi strutturali sono state considerate come circostanze attenuanti (sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, punto 496 supra, punto 345).

664    Ad abundantiam, occorre constatare che la Commissione ha tenuto conto della situazione del settore della carta autocopiante e che le ricorrenti non hanno dimostrato che l’analisi della situazione di mercato effettuata dalla Commissione era viziata da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere. A tal proposito, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte (sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 34, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62), secondo la quale, mentre il giudice comunitario esercita un sindacato generale e completo sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, il sindacato che esso esercita sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza d’errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I‑3111, punto 34).

665    Emerge, inoltre, dal rapporto MHA (‘considerando’ 25- 28 della decisione) che se la progressione della domanda è rallentata a partire dal 1990/1991, la vera diminuzione ha avuto luogo durante l’anno 1995, vale a dire verso la fine dell’infrazione accertata nella decisione. Le parti non hanno fornito alcun elemento idoneo a inficiare tali dati. Orbene, questi fanno pensare che, anche se fosse vero che il mercato era in declino, l’inizio della crisi coincide con la fine dell’infrazione.

666    La Commissione ha quindi ritenuto correttamente che la situazione del mercato della carta autocopiante non costituisse una circostanza attenuante.

7.     Assenza di profitti tratti dell’infrazione e situazione finanziaria del trasgressore

667    Diverse ricorrenti fanno valere che, durante il periodo dell’infrazione, esse hanno realizzato profitti minimi, o addirittura hanno subito perdite.

668    La Mougeot e la Bolloré menzionano le loro perdite nell’ambito di un motivo vertente sulla mancata presa in considerazione del difficile contesto economico e occorre dunque rinviare a tal proposito ai punti 657-666 sopra.

669    Per la Koehler, la presa in considerazione dei profitti tratti dall’intesa ha come corollario la presa in considerazione delle perdite subite. Ne risulta, a suo avviso, che, per ragioni di equità, la Commissione avrebbe dovuto ridurre l’ammenda che le è stata inflitta, perché essa ha subito perdite considerevoli per praticamente tutta la durata dell’infrazione e ha tratto solo un beneficio molto limitato, o nullo, dalla sua partecipazione all’intesa.

670    Questo motivo non può essere accolto.

671    Infatti, il Tribunale, nella sentenza Cemento (punto 4881), ha affermato che la circostanza che un’impresa non abbia tratto alcun vantaggio dall’infrazione non può impedire l’irrogazione di un’ammenda, poiché diversamente quest’ultima perderebbe il suo carattere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione delle ammende, a dimostrare che l’infrazione ha procurato un vantaggio illecito alle imprese considerate né a prendere in considerazione l’eventuale assenza di vantaggi tratti dall’infrazione di cui trattasi.

672    Occorre aggiungere che, come afferma la Commissione correttamente, il fatto che le cifre fatte valere dalla ricorrente indichino perdite nel settore della carta autocopiante nel corso del periodo dell’infrazione non esclude tuttavia che la sua situazione sarebbe stata peggiore in assenza dell’intesa e che essa abbia dunque malgrado tutto tratto un certo profitto da questa. Secondo le cifre fornite dalla Koehler nel suo ricorso, le sue perdite erano rilevanti nel 1992, ma si sono nettamente ridotte nel 1993. La ricorrente ha in seguito realizzato un profitto nel 1994, poi ha nuovamente subito perdite nel 1995, tuttavia di un importo inferiore a quelle del 1993. Non si può dunque escludere che l’intesa abbia consentito alla Koehler di limitare le sue perdite.

673    Ne consegue che la Commissione non ha commesso alcun errore concludendo che non vi erano circostanze attenuanti nella fattispecie.

H –  Sui motivi vertenti sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, nonché sull’applicazione erronea di tale comunicazione

674    Diverse ricorrenti (la Zicuñaga, la MHTP, la Mougeot, l’AWA e la Koehler) censurano l’applicazione che la Commissione fa della comunicazione sulla cooperazione facendo valere una violazione del principio della parità di trattamento.

1.     Zicuñaga

675    La Zicuñaga fa valere che l’uso di tale regime di riduzione o di annullamento dell’ammenda sulla base di una collaborazione con la Commissione costituisce, infatti, un pregiudizio al principio della parità di trattamento che richiede parità di sanzione per un medesimo comportamento.

676    Va osservato innanzitutto che, anche se la Zicuñaga intende in tal modo contestare la legittimità della comunicazione sulla cooperazione, essa non ha invocato la sua inapplicabilità sulla base dell’art. 241 CE.

677    Occorre sottolineare poi che una riduzione dell’ammenda per la cooperazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (sentenza 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione, punto 149 supra, punto 36). Ne consegue che non può esservi discriminazione tra l’impresa che sceglie liberamente di cooperare e quella che si rifiuta, poiché il comportamento della prima è diverso da quello della seconda, giustificando così che la sanzione sia diversa.

678    Occorre rilevare a tal riguardo che anche la Zicuñaga aveva la possibilità di cooperare (v., in tal senso, sentenza 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 409 supra, punto 419). Orbene, essa non si è avvalsa di tale possibilità. Essa non può quindi invocare in materia una discriminazione nei suoi confronti.

679    Il motivo invocato dalla Zicuñaga a tal proposito deve dunque essere respinto.

2.     MHTP

680    La MHTP fa valere che la Commissione ha violato i principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento riducendo l’ammenda che le è stata inflitta solo del 10% laddove essa ha riconosciuto i fatti e l’infrazione. Essa afferma che, all’epoca in cui ha cooperato con la Commissione, le decisioni di applicazione della comunicazione sulla cooperazione riconoscevano una riduzione dell’ammenda del 20% almeno, mentre la riduzione del 10% era riservata alle imprese che non avevano riconosciuto l’infrazione. Essa si aspettava dunque legittimamente di beneficiare di una riduzione del 20%, poiché aveva rinunciato all’esercizio del diritto al contraddittorio e aveva riconosciuto la sua partecipazione all’infrazione prima dell’invio della CdA.

681    Occorre osservare che il caso della MHTP rientra nell’ambito del punto D della comunicazione sulla cooperazione, a termini del quale «[u]n’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione». Tale comunicazione precisa che

«Ciò può verificarsi in particolare:

–        se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

–        se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

682    Nella fattispecie, la Commissione, a titolo del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, ha accordato alla MHTP una riduzione del 10% per non aver contestato nella sostanza i fatti (‘considerando’ 458 della decisione). Essa non le ha accordato una riduzione a titolo del punto D, n. 2, primo trattino, di questa medesima comunicazione. Infatti, anche se la Commissione, al ‘considerando’ 446 della decisione, ammette che la MHTP le ha comunicato informazioni prima della CdA, essa sottolinea, al ‘considerando’ 450:

«La risposta della MHTP (Stora) è stata la più confusa: ha ammesso le discussioni sui prezzi tra i concorrenti, ma ha sostenuto che non fu concluso alcun accordo sugli aumenti. Questa indicazione vaga e non comprovata non può essere considerata un’informazione che ha contribuito ad accertare l’esistenza dell’infrazione, per cui essa non giustifica una riduzione dell’ammenda».

683    Va rilevato che la MHTP non ha sollevato alcun elemento idoneo a dimostrare che le informazioni che essa aveva fornito alla Commissione prima della CdA contribuivano a confermare l’esistenza dell’infrazione commessa.

684    Quanto al confronto del caso specifico con la prassi anteriore della Commissione, occorre rilevare come il solo fatto che la Commissione abbia concesso, nella sua precedente prassi decisionale, un certo tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento analogo nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo (sentenze Mayr‑Melnhof/Commissione, punto 446 supra, punto 368, e ABB/Commissione, punto 239).

685    Nella sentenza ABB/Commissione, il Tribunale si basa su tale constatazione per escludere la violazione del principio della parità di trattamento con riferimento alle decisioni anteriori della Commissione, senza esaminare queste ultime. Infatti, l’esame dettagliato, ai punti 240-245 della presente sentenza, del rispetto del principio della parità di trattamento verte solo sul confronto della situazione dei diversi partecipanti all’intesa.

686    La MHTP cita la sentenza del Tribunale Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, punto 459 supra (punto 1232), per dimostrare che il Tribunale ha già esaminato domande basate su disparità di trattamento rispetto ad altre cause. Orbene, è vero che la sentenza citata tratta tale questione, ma lo fa al fine di respingere l’argomento relativo alla violazione da parte della Commissione del principio della parità di trattamento con riferimento alla sua prassi anteriore. Secondo il Tribunale, la determinazione dell’importo delle ammende si basa su una varietà di criteri, che vanno valutati caso per caso, sulla scorta delle circostanze della fattispecie e il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza. Tale sentenza non può dunque essere usata a sostegno delle allegazioni della MHTP.

687    Ad ogni modo, è giocoforza constatare che la forbice prevista dal punto D della comunicazione sulla cooperazione varia dal 10 al 50% senza fissare criteri particolari per la modulazione della riduzione all’interno di tale forbice. Essa non crea dunque un’aspettativa legittima di beneficiare di una percentuale particolare di riduzione.

688    Tutte queste considerazioni inducono il Tribunale a respingere tale motivo.

3.     Mougeot

689    Va ricordato, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento (v. sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, punto 496 supra, punto 394, e la giurisprudenza citata). Tuttavia, va riconosciuto alla Commissione un ampio margine discrezionale nell’esaminare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita dai diversi membri di un’intesa, e solo un eccesso manifesto di tale margine può essere censurato.

690    La Mougeot fa valere di essere stata discriminata rispetto alla Sappi, che ha ottenuto una riduzione del 100% dell’ammenda, e che la Commissione avrebbe dovuto accordarle il beneficio della parte B della comunicazione sulla cooperazione che implica una riduzione del 75%.

691    È giocoforza constatare, come risulta dai ‘considerando’ 436-445 della decisione, che la Sappi, che ha denunciato il cartello, era l’unica impresa a soddisfare le condizioni cumulative del punto B della comunicazione sulla cooperazione. La Mougeot, avendo fornito prove dell’esistenza dell’intesa solo dopo che la Commissione ha effettuato accertamenti ordinati mediante decisione, non poteva beneficiare delle disposizioni di tale punto B. Per rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni del punto C, la Mougeot doveva soddisfare le condizioni elencate al punto B, lett. b)-e). Orbene, la Mougeot stessa riconosce, nel suo ricorso, di non essere stata la prima impresa a comunicare alla Commissione elementi relativi all’intesa. Peraltro, contrariamente alla Sappi che ha preso essa stessa l’iniziativa di denunciare l’intesa alla Commissione nell’autunno del 1996, la Mougeot ha collaborato solo in risposta alla richiesta di informazione rivoltale dalla Commissione nel marzo del 1999.

692    A tal riguardo, occorre sottolineare che emerge dal testo stesso del punto B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione che la «prima» impresa non deve aver fornito l’insieme degli elementi atti a provare tutti i dettagli del funzionamento dell’intesa, ma che le basta fornire elementi determinanti. In particolare, tale testo non richiede che gli elementi forniti siano, di per sé, «sufficienti» per la redazione di una comunicazione degli addebiti o addirittura per l’adozione di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di un’infrazione. Di conseguenza, il semplice fatto che la Mougeot abbia potuto fornire, a sua volta, elementi apparsi determinanti per consentire alla Commissione di fornire la prova dell’infrazione non può togliere alla Sappi la sua qualità di prima impresa ad aver denunciato l’intesa e valere alla Mougeot l’applicazione di una disposizione riservata a questa prima impresa che ha denunciato il cartello prima degli accertamenti della Commissione.

693    La Commissione ha dunque correttamente applicato alla Mougeot il punto D della comunicazione sulla cooperazione. Accordandole a tale titolo una riduzione del 50%, vale a dire la riduzione massima prevista, la Commissione ha debitamente tenuto in considerazione l’importanza degli elementi che la Mougeot aveva comunicato e della sua collaborazione durante gli accertamenti in loco e durante l’istruttoria.

4.     AWA

694    L’AWA sostiene, da parte sua, che essa avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione altrettanto importante di quella della Mougeot in quanto essa ha contattato la Commissione prima di quest’ultima e gli elementi di prova che essa ha fornito sono stati più utili di quelli prodotti dalla Mougeot.

695    Occorre dunque verificare, alla luce della giurisprudenza citata sopra al punto 689, se, accordando una riduzione del 35% all’AWA contro il 50% alla Mougeot, la Commissione abbia commesso un eccesso manifesto nell’esercizio dell’ampio margine discrezionale riconosciutole in materia.

696    Quanto alla cronologia della fornitura di informazioni alla Commissione, è giocoforza constatare che l’AWA ha certamente preceduto la Mougeot nell’annuncio della sua intenzione di collaborare con la Commissione, ma che la Mougeot è stata la prima delle due ad inviare effettivamente informazioni alla Commissione, il 14 aprile 1999. Il contributo effettivo dell’AWA risale infatti al 30 aprile 1999.

697    A tal riguardo, occorre sottolineare che la Commissione non era tenuta a ritenere decisivo il fatto che una delle imprese si sia manifestata un po’ più rapidamente rispetto alle altre. Infatti, emerge chiaramente dalla comunicazione sulla cooperazione che il fatto di essere la prima impresa a fornire elementi determinanti rileva per l’applicazione dei punti B e C. Orbene, nella fattispecie, tale condizione era soddisfatta dalla Sappi (v. sopra punti 691 e 692). L’AWA e la Mougeot rientravano dunque entrambe nel punto D che non fa alcun riferimento e non accorda alcun premio all’anteriorità della cooperazione di un’impresa rispetto ad un’altra.

698    Peraltro, il fatto che l’AWA abbia potuto desiderare di informare gli altri membri dell’intesa della sua intenzione di cooperare prima di contattare la Commissione è estranea alla sua cooperazione con la Commissione.

699    Invece, dato che i contributi dell’AWA e della Mougeot sono stati inviati alla Commissione dopo quelli della Sappi e successivamente agli accertamenti effettuati dalla Commissione, occorre verificare se essi siano «di qualità paragonabile». 

700    Occorre fare riferimento, a tal riguardo, ai ‘considerando’ 447 e 448 della decisione:

«La Mougeot ha fornito volontariamente dichiarazioni e documenti contenenti informazioni dettagliate sulle riunioni del cartello (relative principalmente al suo mercato nazionale, la Francia), tra cui le date delle riunioni, i partecipanti, gli argomenti discussi e gli accordi raggiunti.

L’AWA ha trasmesso volontariamente alla Commissione informazioni sulle riunioni del cartello, precisando i periodi nei quali le riunioni si erano tenute in vari Stati membri della Comunità e l’elenco delle società partecipanti. Sul contenuto delle riunioni l’AWA ha dichiarato che “nel corso di alcune di queste riunioni (…) furono discussi i prezzi della carta autocopiante (…) ma si giunse anche a scambiarsi le rispettive intenzioni riguardo agli annunci di aumenti di prezzo”».

701    Inoltre, al ‘considerando’ 252 della decisione, la Commissione elenca gli elementi probatori relativi all’intesa nel suo complesso. Tra questi figurano le dichiarazioni della Mougeot e della Sappi, e le prove fornite dall’AWA, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, sulle riunioni «irregolari» nonché i resoconti e le dichiarazioni dettagliate riguardanti le riunioni del cartello a livello nazionale/regionale prodotti dalla Mougeot e dalla Sappi.

702    Dal confronto di tali ‘considerando’ emerge che le informazioni della Mougeot sarebbero dettagliate al contrario di quelle dell’AWA. La Mougeot avrebbe precisato, in particolare, le date delle riunioni mentre l’AWA avrebbe indicato solo taluni periodi. Tuttavia, anche se la dichiarazione originaria dell’AWA non era così precisa come quella della Mougeot, secondo il sessantunesimo ‘considerando’ della decisione, l’AWA, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, ha fornito alla Commissione «un elenco di riunioni o di gruppi di riunioni “irregolari” tra concorrenti tenutesi dal 1992 al 1998». Orbene, tale lista elenca riunioni svoltesi in date precise di cui l’AWA avrebbe contribuito a dimostrare l’esistenza. Peraltro, il periodo coperto dalle dichiarazioni dell’AWA è più lungo di quello a cui si riferiscono le dichiarazioni della Mougeot. Le riunioni menzionate da quest’ultima nella sua dichiarazione 14 aprile 1999 (documenti nn. 7647-7655, citati sopra al punto 165) vanno infatti dal 1º ottobre 1993 all’estate del 1995. Non vi è dunque, sul piano delle informazioni ottenute sullo svolgimento delle riunioni collusive, una differenza netta tra la Mougeot e l’AWA.

703    Quanto ai partecipanti delle riunioni collusive, l’indicazione da parte della Mougeot dei «partecipanti» non differisce affatto dall’indicazione dell’AWA dell’«elenco delle società partecipanti». Ad ogni modo, emerge dall’allegato II della decisione che le dichiarazioni dell’AWA (documento n. 7828) sono state di grande utilità per la Commissione per dimostrare la partecipazione di ciascuna impresa alle riunioni. Il fatto che tale documento si riveli essere di gran lunga il più citato nelle note a piè di pagina a sostegno della lista delle riunioni e dei loro partecipanti lo conferma.

704    Infine, i ‘considerando’ 447 e 448 evidenziano una limitazione delle dichiarazioni della Mougeot essenzialmente «al mercato nazionale, la Francia» mentre le informazioni dell’AWA si riferiscono a riunioni «in vari Stati membri della Comunità». Orbene, il fatto che diverse imprese abbiano contestato l’intesa a livello europeo accentua l’importanza delle informazioni fornite dall’AWA a tal proposito.

705    Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione accordando una riduzione del 50% alla Mougeot e del 35% all’AWA. Infatti, anche se, contrariamente all’AWA, la Mougeot ha fornito documenti risalenti all’epoca controversa e su taluni punti le sue dichiarazioni sono più dettagliate, le informazioni date dall’AWA si riferiscono ad un periodo più lungo, coprente un’estensione geografica più ampia. Occorre dunque considerare che la cooperazione dell’AWA e quella della Mougeot sono di qualità paragonabile. A maggior ragione non può essere affermato che la loro cooperazione si differenzia sotto l’aspetto della loro utilità per la Commissione. Emerge del resto dall’esame effettuato sopra dal Tribunale in relazione al mercato spagnolo (v. sopra punti 161-168) o sulla collusività delle riunioni ufficiali dell’AEMCP prima del settembre o dell’ottobre 1993 (v. sopra punti 256-310) che le informazioni fornite dall’AWA e dalla Mougeot concordano in gran parte e costituiscono, con quelle della Sappi, un complesso di indizi indispensabili per comprendere il funzionamento dell’intesa e dimostrare la sua esistenza.

706    Ne consegue che il motivo che l’AWA trae dall’insufficienza e dalla discriminatorietà della riduzione accordatale a titolo della sua cooperazione deve essere accolto.

707    Nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale ritiene che, poiché gli elementi di prova forniti dalla Mougeot e dall’AWA sono di qualità paragonabile, occorre accordare all’AWA, a titolo della sua cooperazione, la medesima riduzione della Mougeot, vale a dire il 50%. L’ammenda imposta all’AWA dovrà dunque essere ridotta di conseguenza.

5.     Koehler

708    La Koehler, infine, sostiene che la Commissione non ha tenuto conto della sua cooperazione senza riserve sia prima sia dopo l’invio della CdA. A suo avviso, è contrario al principio della parità di trattamento il fatto che la Carrs, la MHTP e la Zanders beneficino della clemenza ed essa no.

709    Ai termini dei ‘considerando’ 457 e 458 della decisione:

«(457) La Koehler ha dichiarato di non contestare alcuni dei fatti riportati nella comunicazione degli addebiti. L’impresa contesta tuttavia parti sostanziali delle prove fattuali sulla sua partecipazione al cartello nel corso dell’intero periodo. In particolare, la Koehler contesta la descrizione fornita dalla Commissione degli accordi sulle quote di vendita e sulle quote di mercato e l’esistenza di un sistema di controllo. La Commissione conclude pertanto che non vi è stata una cooperazione effettiva da parte della Koehler.

(458) La Commissione accorda alla Carrs, alla MHTP e alla Zanders una riduzione del 10 % per non aver contestato nella sostanza i fatti».

710    Per quanto riguarda il periodo precedente l’invio della CdA, la Koehler sostiene di aver cooperato senza riserve con la Commissione. Essa aggiunge che «è in tal modo che gli accertamenti presso la Koehler del 9 e del 10 dicembre 1997 sono stati effettuati senza costrizione in quanto il sig. [F.], membro dell’organo di direzione, aveva precedentemente dato il suo accordo».

711    A tal riguardo, non si può ritenere che il semplice fatto di dare il suo accordo ad un accertamento dimostri una cooperazione senza riserve. La comunicazione sulla cooperazione prevede una riduzione significativa dell’ammenda se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione commessa. La Koehler non ha fornito nulla di tutto ciò e peraltro non lo sostiene nemmeno. La sua tesi non può dunque essere accolta.

712    Per quanto riguarda il periodo successivo al ricevimento della CdA, la comunicazione sulla cooperazione prevede una riduzione significativa dell’ammenda se un’impresa informa la Commissione di non contestare i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse. Va verificato se, come essa sostiene, la Koehler rientri in tale fattispecie anche in relazione alle altre imprese che hanno beneficiato di tale disposizione.

713    Nelle sue osservazioni sulla CdA, la Koehler ha dichiarato che essa riconosceva i «fatti e le censure debitamente istruiti e provati dalla Commissione». Essa aggiunge nel suo ricorso che «[n]ella parte in cui [essa] ha accompagnato tali confessioni con una riserva, ha fatto ciò perché riteneva inaccettabile dover dichiarare esatto quel che era inesatto al solo fine di ottenere una riduzione dell’ammenda».

714    Tuttavia, è giocoforza constatare che, anche se la Koehler tenta poi di giustificare talune delle sue riserve con un cambiamento di posizione della Commissione intervenuto successivamente, essa ammette di aver formulato riserve e di aver «relativizzato gli accertamenti della Commissione quanto agli accordi di attribuzioni di quote e di ripartizione di mercato». Inoltre, quando la Koehler ammette l’esistenza di scambi di informazioni sui quantitativi venduti a livello regionale – pur negandoli a livello europeo –, essa aggiunge che si tratta di eccezioni relative a periodi trascorsi.

715    Peraltro, è vero che in udienza la Koehler ha fatto valere che la contestazione riguardava solo il periodo precedente all’ottobre 1993 e che, per il periodo successivo, nonostante qualche formulazione forse poco chiara o vaga, essa aveva cooperato con la Commissione. Tuttavia, dalle sue osservazioni sulla CdA non emerge che la Koehler ha limitato esplicitamente la sua contestazione al primo periodo. Al contrario, nelle sue osservazioni introduttive, essa espone che non contesterà taluni fatti, vale a dire quelli che la Commissione ha accertato e valutato correttamente nella CdA. Poi, la parte III, relativa alla contestazione dei fatti censurati, contiene un punto 3 intitolato «Assenza di accordi di attribuzione di quote o di ripartizione di mercati a livello europeo» e un punto 4 intitolato «Assenza di un sistema di controllo». Tali contestazioni non limitate nel tempo non possono essere considerate vaghe o imprecise.

716    Orbene, occorre ricordare che una riduzione dell’importo dell’ammenda è giustificata solo se il comportamento dell’impresa interessata ha consentito alla Commissione di accertare l’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di porvi fine (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 270, e la giurisprudenza citata). La Commissione dispone di un potere discrezionale al riguardo, come risulta dalla stessa formulazione del punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione, in particolare, dalle parole introduttive «Ciò può verificarsi in particolare (…)». Inoltre, e soprattutto, una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati, al riguardo, una prova di un’effettiva cooperazione da parte della stessa (sentenza 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 409 supra, punti 394 e 395).

717    Confessioni accompagnate da riserve o da dichiarazioni equivoche non riflettono tuttavia una vera cooperazione e non sono idonee a facilitare il compito della Commissione, poiché necessitano di accertamenti. Ciò vale a maggior ragione quando tali riserve si riferiscono a punti come, nella fattispecie, la durata dell’infrazione, le quote di vendita, le quote di mercato o lo scambio di informazioni.

718    Dato che, attraverso tali riserve, la Koehler ha contestato numerosi elementi dell’intesa, o perlomeno non ha aiutato la Commissione nel suo compito di investigazione e di sanzione dell’intesa, essa non può pretendere una riduzione significativa dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta a titolo di assenza di contestazione dei fatti materiali.

719    Occorre infine verificare se, come fa valere la Koehler, il rifiuto di accordarle una riduzione dell’ammenda a questo titolo violi il principio della parità di trattamento, poiché la Carrs, la MHTP e la Zanders hanno ottenuto, da parte loro, una riduzione del 10% dell’ammenda.

720    Nella parte in cui la Koehler censura a tal proposito la percentuale di riduzione accordata a queste altre imprese per non avere contestato i fatti che erano loro addebitati, pur supponendo che la Commissione abbia accordato una riduzione troppo elevata dell’ammenda inflitta a tali altre imprese, bisogna ricordare che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenze 14 maggio 1998, SCA Holding/Commissione, punto 468 supra, punto 160, Mayr‑Melnhof/Commissione, punto 446 supra, punto 334, e LR AF 1998/Commission, punto 45 supra, punto 367).

721    Peraltro, in quanto la contestazione della Koehler si riferisce alla circostanza che essa non ha ottenuto una riduzione dell’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione, occorre rinviare ai punti 708-718 sopra, da cui emerge che, nelle circostanze della fattispecie, essa non potrebbe pretendere tale riduzione.

722    Ad abundantiam, per quanto riguarda la contestazione dei fatti materiali da parte delle altre imprese che hanno ottenuto una riduzione della loro ammenda del 10%, occorre rilevare che la Carrs ammette l’esistenza dell’intesa e la sua partecipazione alla medesima per tutta la durata dell’infrazione specificata nella decisione. Essa afferma, tuttavia, di aver partecipato solo alle riunioni relative ai mercati del Regno Unito e dell’Irlanda e di non essere stata a conoscenza dell’intesa a livello europeo. In tal modo, essa non contesta i fatti materiali. Peraltro, il fatto che la Carrs faccia valere gli effetti limitati dell’intesa non è a maggior ragione in contraddizione con il riconoscimento dei fatti materiali.

723    Per quanto riguarda la Zanders e la MHTP, la Koehler afferma che i ‘considerando’ 455 e 456, secondo cui esse non avrebbero contestato i fatti, non sono compatibili con la constatazione, al ‘considerando’ 395, che la MHTP e la Zanders avrebbero negato l’applicazione degli accordi destinati ad attuare la fissazione dei prezzi e la ripartizione delle quote.

724    Va osservato che gli argomenti della MHTP e della Zanders menzionati al ‘considerando’ 395 sono diretti a contestare l’efficacia degli accordi al fine di farsi riconoscere una gravità minore. Non rimettono in discussione l’esistenza dell’intesa e non sono dunque incompatibili con un’assenza di contestazione dei fatti.

725    Quanto al fatto che la MHTP ha ammesso di aver partecipato all’intesa solo a partire dalla fine del 1992 (‘considerando’ 270 e 271), occorre rilevare che la Commissione ne ha tenuto conto. Secondo il ‘considerando’ 456 della decisione, infatti, «[l]a MHTP ha dichiarato di non contestare i fatti sui quali si basa la constatazione dell’infrazione dal 1992 a metà del 1995».

726    Peraltro, il comportamento della MHTP che ha contestato solo la data d’inizio dell’infrazione non può essere giudicato paragonabile a quello della Koehler le cui riserve vertevano su diversi elementi dell’intesa.

727    Ciò premesso, la Koehler non ha dimostrato di essere stata oggetto di una disparità di trattamento. Da tutte queste considerazioni risulta che la Commissione correttamente non ha ridotto l’ammenda che le è stata inflitta a titolo della comunicazione sulla cooperazione.

III –  Sulla richiesta di produzione di documenti formulata dall’AWA

728    L’AWA invita il Tribunale a chiedere alla Commissione la produzione dei documenti interni relativi al calcolo dell’ammenda che le è stata inflitta e di tutti i documenti menzionati nella decisione ad eccezione di quelli che le sono stati comunicati il 1º agosto 2000.

729    Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo l’art. 49 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in ogni fase del procedimento, decidere su ogni misura di organizzazione del procedimento o su ogni mezzo istruttorio di cui agli artt. 64 e 65 del detto regolamento. La richiesta di produzione di documenti ne fa parte.

730    Per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento disporre la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento (sentenza Baustahlgewerbe/Commissione, punto 256 supra, punto 93).

731    Orbene, è giocoforza constatare che, così come formulate nel ricorso, né la richiesta di produzione di documenti interni relativi al calcolo delle ammende né quella diretta a tutti i documenti fatti valere nella decisione, diversi da quelli inviati all’AWA il 1º agosto 2000, identificano i documenti chiesti con un grado di precisione sufficiente da consentire al Tribunale di accertare la loro rilevanza ai fini del procedimento.

732    Entrambe le richieste vanno dunque respinte.

733    Ad abundantiam, l’AWA non ha dimostrato la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento.

734    Infatti, per quanto riguarda la sua richiesta di produzione di documenti interni della Commissione relativi al calcolo dell’ammenda che le è stata inflitta, la semplice circostanza, fatta valere dall’AWA, che, in particolare in diverse cause che hanno dato luogo alle sentenze cosiddette «Cartoncino» (segnatamente sentenza 14 maggio 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 483 supra), il Tribunale abbia chiesto alla Commissione di produrre tali documenti non può provare la loro utilità della fattispecie e obbligare il Tribunale a ordinare le medesime misure.

735    Peraltro, come sottolinea la Commissione, le sentenze cosiddette «Cartoncino» sono precedenti all’applicazione degli orientamenti. Orbene, questi ultimi sono diretti proprio ad assicurare la trasparenza e l’obiettività delle decisioni della Commissione esponendo lo schema del nuovo metodo applicabile al calcolo dell’importo dell’ammenda. Nella fattispecie, la decisione, che applica chiaramente tali orientamenti, spiega in modo dettagliato il calcolo dell’ammenda.

736    Infine, risulta da una giurisprudenza costante che i documenti interni della Commissione non sono comunicati ai ricorrenti, a meno che non lo richiedano circostanze eccezionali del caso di specie, sulla base di gravi indizi che essi sono tenuti a fornire (ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 1899, punto 11; sentenza del Tribunale Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, punto 716 supra, punto 34; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T‑35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II‑957, punto 31). Orbene, l’AWA non ha fornito gravi indizi in tal senso.

737    Per quanto riguarda la richiesta di produrre tutti i documenti fatti valere nella decisione diversi da quelli inviati all’AWA il 1º agosto 2000, quest’ultima sostiene che essa ha lo scopo di consentirle di vedere ed esaminare gli elementi di prova che la Commissione ha invocato nella decisione.

738    A tal riguardo, anche se censura l’inutilizzabilità dell’indice (v. punti 109-117 sopra), l’AWA non ha contestato di aver avuto accesso al fascicolo della Commissione durante il procedimento amministrativo. In quanto essa non si serve, per incriminare un’impresa nella decisione, di documenti diversi da quelli a cui l’impresa ha avuto accesso durante il procedimento amministrativo, la Commissione non può essere tenuta a darle accesso a tutti i documenti citati nella decisione (v., in tal senso, sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 45 supra, e la giurisprudenza citata).

739    La richiesta inviata al Tribunale si riferisce a tutti i documenti invocati nella decisione diversi da quelli inviati all’AWA il 1º agosto 2000. Contrariamente alla lettera che l’AWA aveva inviato alla Commissione il 22 febbraio 2002, questa domanda non precisa che essa è diretta in particolare alle risposte delle altre destinatarie della CdA e alla relazione PricewaterhouseCoopers.

740    Tuttavia, pur ammettendo che occorre tener conto di tali precisazioni per quanto riguarda la richiesta generale inviata al Tribunale, e che si può ritenere che una richiesta diretta complessivamente alle risposte delle altre destinatarie della CdA identifichi con sufficiente precisione i documenti richiesti, l’AWA non ha in ogni caso dimostrato la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento.

741    Occorre dunque respingere la richiesta di misure di organizzazione del procedimento inviata al Tribunale dall’AWA.

742    Sulla base di tutte queste considerazioni, i ricorsi proposti nelle cause T‑109/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02 e T‑132/02 devono essere respinti. Nella causa T‑118/02, l’ammenda inflitta all’AWA verrà ridotta a EUR 141,75 milioni. Nella causa T-136/02, l’ammenda inflitta alla Zicuñaga verrà ridotta a EUR 1,309 milioni.

 Sulle spese

743    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma del n. 3, primo comma, della stessa disposizione, il Tribunale può decidere di ripartire le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

744    Nelle cause T‑109/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02 e T‑132/02 le ricorrenti sono rimaste soccombenti. Esse sopporteranno, di conseguenza, tutte le spese, conformemente alle conclusioni della convenuta.

745    Poiché nella causa T‑118/02 il ricorso è stato parzialmente accolto verrà operata equa valutazione delle circostanze del caso decidendo che la ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dall’AWA. Poiché il Regno del Belgio è intervenuto a sostegno delle conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere una riduzione dell’ammenda a titolo delle circostanze attenuanti legate alle difficoltà attraversate dal settore della carta autocopiante, esso va condannato a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione derivanti dal suo intervento, conformemente alle conclusioni della medesima.

746    Nella causa T-136/02, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, verrà operata un’equa valutazione delle circostanze del caso decidendo che la ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese esposte dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Nella causa T‑109/02, Bolloré/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        la ricorrente è condannata alle spese.

2)      Nella causa T‑118/02, Arjo Wiggins Appleton/Commissione:

–        l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante), è fissato a EUR 141,75 milioni;

–        il ricorso è respinto per il resto;

–        la ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, e quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente;

–        l’interveniente è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione derivanti dall’intervento.

3)      Nella causa T‑122/02, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        la ricorrente è condannata alle spese.

4)      Nella causa T‑125/02, Papierfabrik August Koehler/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        la ricorrente è condannata alle spese.

5)      Nella causa T‑126/02, M‑real Zanders/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        la ricorrente è condannata alle spese.

6)      Nella causa T‑128/02, Papeteries Mougeot/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        la ricorrente è condannata alle spese.

7)      Nella causa T‑129/02, Torraspapel/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        la ricorrente è condannata alle spese.

8)      Nella causa T‑132/02, Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        la ricorrente è condannata alle spese.

9)      Nella causa T‑136/02, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione:

–        l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante), è fissato a EUR 1,309 milioni;

–        il ricorso è respinto per il resto;

–        la ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, e quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.




Vilaras

Dehousse

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 aprile 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Vilaras

Indice


Antefatti della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sui motivi vertenti sull’annullamento della decisione

A –  Sui motivi vertenti sullo svolgimento del procedimento amministrativo

1.  Sul primo motivo, vertente su una violazione del diritto al contraddittorio a causa dall’omessa divulgazione, durante il procedimento amministrativo, di documenti qualificati come riservati dalla Commissione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

2.  Sul secondo motivo, basato su una violazione del diritto di accesso al fascicolo a causa della mancata comunicazione di documenti non compresi nel fascicolo istruttorio comunicato su CD-ROM

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

3.  Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, risultante da una mancata concordanza tra la CdA e la decisione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

4.  Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un equo processo e del principio della presunzione di innocenza

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

5.  Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione nell’istruzione della causa e al difetto di motivazione della decisione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

6.  Sul sesto motivo, basato su una violazione del principio di buona amministrazione, del diritto d’accesso al fascicolo e dei diritti della difesa, risultante dalla difficile reperibilità di taluni documenti nel fascicolo istruttorio e dall’inutilizzabilità dell’elenco dei documenti costitutivi del detto fascicolo

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

7.  Sul settimo motivo, basato su una violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa a causa della tardività della notifica della decisione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

B –  Sui motivi vertenti sulla violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE nonché su errori di valutazione della Commissione relativi alla partecipazione di talune imprese all’infrazione

1.  Situazione della Bolloré

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

2.  Situazione della Divipa e della Zicuñaga

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

Sull’esistenza di riunioni collusive riguardanti il mercato spagnolo

C –  Sui motivi relativi alla durata dell’infrazione

1.  Sui motivi sollevati dalla Bolloré, dalla MHTP, dalla Koehler, dalla Mougeot e dalla Torraspapel

a)  Sulla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione prima del settembre o dell’ottobre 1993

Argomenti delle parti

Decisione

Giudizio del Tribunale

–  Sul sistema allegato delle riunioni collusive

–  Partecipazione delle ricorrenti alle riunioni prima del settembre o dell’ottobre 1993

b)  Sulla partecipazione della Mougeot all’infrazione dopo il 1º luglio 1995

2.  Sul motivo sollevato dalla Divipa

3.  Sul motivo sollevato dalla Zicuñaga

II –  Sui motivi diretti all’annullamento o alla riduzione delle ammende stabilite all’art. 3, primo comma, della decisione

A –  Sul motivo vertente su una violazione dei diritti della difesa e del principio di tutela del legittimo affidamento a causa dell’incompletezza e dell’imprecisione della CdA per quanto riguarda le ammende

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla violazione del diritto al contraddittorio e sul mancato rispetto del legittimo affidamento in quanto la Commissione si sarebbe discostata dalla sua prassi anteriore

b)  Sulla violazione del diritto al contraddittorio e del principio della tutela del legittimo affidamento in quanto la Commissione si sarebbe discostata dagli orientamenti

c)  Sulla violazione del diritto al contraddittorio in quanto la Commissione avrebbe fissato l’ammenda basandosi su elementi non annunciati nella CdA

B –  Sul motivo vertente su una violazione del principio di irretroattività

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

C –  Sui motivi vertenti sull’insufficienza di prove, sulla violazione dei principi di presunzione di innocenza, di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché su errori di valutazione, per quanto riguarda gli accertamenti della Commissione relativi alla partecipazione di talune imprese all’intesa europea

D –  Sui motivi vertenti sull’insufficienza di prove, sulla violazione dell’art. 253 CE, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, sull’assenza di determinazione individuale delle ammende, sugli accertamenti di fatto erronei, sugli errori di valutazione e di diritto, nella valutazione della gravità dell’infrazione

1.  Natura dell’infrazione

2.  Impatto concreto dell’infrazione

3.  Classificazione dei partecipanti all’intesa ai fini della fissazione delle ammende

a)  Scelta dell’anno di riferimento

b)  Presa in considerazione di un fatturato globale erroneo

c)  Risultato sproporzionato dell’applicazione del metodo della Commissione

Violazione del principio di proporzionalità

Violazione del principio della parità di trattamento

4.  Maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi

E –  Sui motivi vertenti sulla durata dell’infrazione

F –  Sul motivo vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché su un errore di valutazione dei fatti

1.  Errore nella valutazione dei fatti

2.  Violazione del principio di proporzionalità

3.  Violazione del principio della parità di trattamento

G –  Sui motivi vertenti sulla violazione dell’art. 253 CE, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, sull’assenza di determinazione individuale delle ammende, sull’interpretazione troppo restrittiva degli orientamenti in materia di ammende, nonché su errori manifesti di valutazione, risultanti dalla mancata presa in considerazione di talune circostanze attenuanti

1.  Ruolo esclusivamente passivo o emulativo nell’intesa

2.  Dimensioni ed influenza sul mercato dell’impresa che trasgredisce

3.  Comportamento sul mercato durante il periodo dell’infrazione

4.  Esistenza di minacce o di pressioni

5.  Cessazione dell’infrazione

6.  Situazione economica del settore della carta autocopiante

7.  Assenza di profitti tratti dell’infrazione e situazione finanziaria del trasgressore

H –  Sui motivi vertenti sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, nonché sull’applicazione erronea di tale comunicazione

1.  Zicuñaga

2.  MHTP

3.  Mougeot

4.  AWA

5.  Koehler

III –  Sulla richiesta di produzione di documenti formulata dall’AWA

Sulle spese


* Lingue processuali: lo spagnolo, il tedesco, l'inglese e il francese.